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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/04/2025, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8506/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8506/2023 promossa da
(C.F. - P. IVA , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 dall'avv. Alessandro Forni, del Foro di Brescia
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. - P. IVA ), rappresentato e CP_1 C.F._2 P.IVA_2 difeso dall'avv. Claudio Calabria, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (si omettono le conclusioni istruttorie - cfr. Cass. civ., Sez. II,
8.4.2013, n. 8505):
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previe le più opportune declaratorie di ragione di legge ed ogni istanza ed eccezione avversaria reiecta, così giudicare: nel merito, in via principale:
- si chiede per i motivi esposti in atti di revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o inammissibile il decreto ingiuntivo telematico n. RG 6574/2023 emesso in data 24.05.2023 dal Tribunale di Brescia, risultando infondata la pretesa creditoria e, pertanto, non dovuta la somma ingiunta, in via riconvenzionale:
- per i motivi esposti nel presente atto condannare il Sig. già titolare dell'omonima
CP_1 impresa individuale al pagamento in favore dell della somma
CP_1 Controparte_2 complessiva di € 9.784,66 quale corrispettivo maturato per i lavori di tinteggiatura eseguiti per conto dell'Impresa del Sig. presso i cantieri di Ome, Soresina, Calcio e Brescia, meglio indicati in
CP_1 narrativa, ovvero la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare provata in corso di causa, procedendo, inoltre, nella denegata ipotesi di riconoscimento anche solo parziale delle pretese azionate da controparte, alla eventuale compensazione totale o parziale tra detta somma e quanto dovesse risultare dovuto in favore del Sig. all'esito del presente giudizio.
CP_1
In via istruttoria:
[…]”.
PER PARTE CONVENUTA (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 5018 del 2014):
“PRELIMINARMENTE:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo la opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
NEL MERITO:
- respingere nel resto l'opposizione avversaria in ogni sua formulazione, compresa la domanda riconvenzionale svolta, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto dichiarare la validità del decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare l'entità del credito spettante all'opposto per l'effetto, condannare controparte al pagamento delle somme CP_1 alla stessa dovute e che il Giudice riterrà di giustizia, eventualmente compensando le eventuali partite di dare e avere che saranno provate in giudizio;
IN PUNTO DI SPESE:
- in ogni caso, condannare i soccombenti al pagamento in favore dell'opposta dei compensi, delle spese forfettarie e delle anticipazioni di lite, oltre accessori di legge, del presente giudizio”.
*** ** ***
FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
2 Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. quale titolare dell'omonima impresa individuale, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2087/2023, dell'importo di € 22.000,00 a titolo di capitale (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Brescia in favore di titolare di CP_1 impresa individuale poi cessata, per il mancato pagamento delle fatture 10/2019 e 15/2019, relative a lavori di tinteggiatura eseguiti dall'opposto in favore dell'opponente presso due cantieri.
1.1 Nel dettaglio, ha allegato di aver avviato, tra il 2018 e il 2019, una collaborazione Pt_1 con in forza della quale ciascuna delle due imprese avrebbe coadiuvato l'altra CP_1 nell'esecuzione di lavori di tinteggiatura commissionati dai rispettivi clienti.
Senza contestare l'effettivo svolgimento dei lavori eseguiti da nei cantieri di CP_1
ED (fattura 10/2019) e RO (fattura 15/2019), l'opponente ha tuttavia eccepito che gli importi dovuti sarebbero inferiori rispetto a quelli indicati nel ricorso monitorio e, in ogni caso, già corrisposti. Motivo per il quale il decreto ingiuntivo andrebbe revocato.
L'attrice ha proposto, inoltre, domanda riconvenzionale in relazione a lavori di tinteggiatura eseguiti in favore di dai fratelli e collaboratori di CP_1 Per_1 Persona_2 Pt_1 presso alcuni cantieri siti nei Comuni di Ome, Soresina, Calcio e Brescia.
3 1.2 Si è costituita in giudizio parte convenuta opposta, contestando il contenuto dell'atto di citazione.
A tal fine, ha osservato che il pagamento tramite bonifico che controparte sostiene di aver effettuato a saldo della fattura 10/2019 sarebbe per contro riferibile alla diversa fattura 7/2019, non oggetto del presente giudizio.
Ha ribadito, inoltre, la fondatezza della domanda avente a oggetto l'importo di € 12.000,00 di cui alla fattura 15/2019.
1.3 Il processo è stato istruito mediante l'assunzione di prove orali.
Successivamente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, con conseguente fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 281 quinquies, co. 1 c.p.c. e assegnazione dei termini a ritroso.
In data 5.11.2024 il fascicolo è stato riassegnato al ruolo dello scrivente Giudice, stante il trasferimento del precedente ad altra Sezione del Tribunale.
Da ultimo, occorre dare atto che il difensore di parte convenuta opposta con nota di deposito del 14.12.2023 ha comunicato di aver rinunciato al mandato conferitogli da senza CP_1 tuttavia essere mai sostituito (cfr. art. 85 c.p.c.).
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Preliminarmente, deve rilevarsi che l'accordo intercorso tra le parti, in forza del quale ciascuna di esse avrebbe coadiuvato l'altra nello svolgimento di lavori di tinteggiatura, è da ricondurre nell'alveo del (sub)contratto d'opera (e non in quello del contratto di appalto), considerata la natura giuridica di impresa individuale di entrambe (cfr. docc. 1 e 2 fasc. att.).
Infatti, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che “il contratto
d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa”
(Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 12519 del 21/05/2010, Rv. 613167 - 01. Principio di recente ribadito anche da Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 3682 del 2024).
Sempre in via preliminare, si osserva che la collaborazione tra le due imprese è stata confermata dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio (cfr. teste - verbale ud. Tes_1
9.4.2024: “confermo che il signor non potendo sostenere da solo tutto il lavoro, si avvaleva della CP_1 collaborazione dell'impresa In cantiere erano presenti e;
Pt_1 Testimone_2 Persona_2 lavoravano tutti insieme, erano presenti quotidianamente in cantiere […] confermo che la CP_3
4
[...] aveva concesso in appalto i lavori dei cantieri di Piazzale Battisti e via Marcello a Brescia alla la CP_1 quale vista l'entità delle opere di avvaleva della collaborazione dell'impresa in persona dei Pt_1 signori : teste - verbale ud. 4.6.2024: “quando il si presentò presso la Per_2 Tes_3 CP_1 clinica di Ome arrivò lui personalmente più due dipendenti dell'impresa I dipendenti della Pt_1 erano presenti tutti i giorni durante tutto il periodo dell'appalto, è capitato che quando io facevo i Pt_1 giri per controllare a volte il non era presente”). CP_1
Quanto agli accordi economici intercorsi tra le parti, secondo l'opponente il compenso complessivo corrisposto dal committente, al netto delle spese sostenute per l'acquisto di materiale, era così ripartito: 1/3 a favore di 2/3 a favore di (considerato che CP_1 Pt_1 quest'ultima si avvaleva di due collaboratori per l'esecuzione dei lavori, vale a dire i due fratelli . Per_2
Tale circostanza non è stata specificamente contestata dal convenuto, il quale si è limitato a confutarla in maniera del tutto generica (cfr. pag. 6 comp. cost.), con conseguente applicazione dell'art. 115 c.p.c. (considerato altresì che tale riparto del compenso appare ragionevole, in quanto tiene conto del numero di addetti effettivamente impiegati da ciascuna impresa).
2.2 Ciò premesso in linea generale, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia in parte fondata, nei limiti di cui si dirà.
2.2.1 Per quanto riguarda i lavori di tinteggiatura effettuati da presso il cantiere di CP_1
ED, l'opponente ha confermato la collaborazione, eccependo tuttavia che il compenso dovuto sarebbe pari a € 4.606,34, dunque inferiore rispetto a quello indicato nella fattura
10/2019, pari a € 10.000,00.
A tal riguardo, si osserva come abbia fornito prova del compenso complessivo Pt_1 corrisposto dalla committente Luna Immobiliare s.r.l., pari a € 17.300,00 (cfr. docc. 11, 12 e 13 fasc. att.), nonché le spese sostenute per l'acquisto di materiale, pari a € 3.480,98 (cfr. docc. 14,
15 e 16 fasc. att.).
Pertanto, in applicazione degli accordi economici intervenuti tra le parti, la quota di spettanza dell'opposto è effettivamente pari a € 4.606,34.
Non risulta, invece, fondata l'ulteriore eccezione sollevata dall'opponente, secondo cui tale importo sarebbe già stato saldato tramite bonifico del 30.5.2019 (cfr. doc. 17 fasc. att.). Deve, infatti, ritenersi che tale pagamento sia per contro riferibile alla fattura 7/2019, emessa da in data 29.5.2019 proprio per l'importo di € 4.000,00 (cfr. doc. 3 fasc. conv.), così come CP_1 indicato anche nella causale (“fatt n 7”). Quanto alla controreplica dell'opponente, secondo cui la fattura 7/2019 sarebbe stata saldata tramite l'assegno prodotto sub doc. 24, si osserva come la data in cui quest'ultimo è stato emesso (20.12.2018) sia antecedente di circa cinque mesi
5 rispetto a quella del documento contabile (29.5.2019). Motivo per il quale anche tale argomentazione non può ritenersi condivisibile.
2.2.2 Per quanto concerne la fattura 15/2019 dell'importo di € 12.000,00, l'opposto si è limitato a produrre il documento fiscale (cfr. doc. 2 fasc. conv.), senza fornire ulteriori prove in ordine al credito azionato.
L'esecuzione della prestazione, tuttavia, deve considerarsi pacifica, in quanto espressamente ammessa dall'opponente (cfr. pagg.
7-8 citaz., pag. 14 comp. concl.), che ne ha per contro contestato l'entità, sostenendo di essere debitrice della minor somma pari a € 2.000,00, peraltro già saldata in contanti.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “l'opposizione a decreto ingiuntivo […] dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o
l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del
2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del
2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni
(Cass. n. 25516 del 2010): a tal fine, peraltro, è necessario che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento
(Cass. n. 17371 del 2003)” (cfr. ex multis Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13240 del 2019).
Pertanto, in assenza di prova in merito alla correttezza dell'importo indicato nella fattura
15/2019, che era onere dell'opposto (quale attore in senso sostanziale) fornire, l'opponente deve essere condannata alla corresponsione della sola somma da lei espressamente riconosciuta, pari a € 2.000,00.
Quanto all'asserito versamento in contanti, la relativa prova testimoniale è stata condivisibilmente dichiarata inammissibile dal precedente G.I. (cfr. verbale ud. 18.1.2024) sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 6 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 7940 del 20/04/2020, Rv.
657591 - 01), come accade ad esempio in caso di rapporto di parentela intercorrente tra solvens ed accipiens (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14457 del 07/06/2013, Rv. 626705 - 01).
Pertanto, la circostanza allegata dall'opponente non può ritenersi provata.
Considerato altresì che il modus operandi delle parti prevedeva il pagamento dei corrispettivi mediante metodi tracciabili (cfr. docc. 17, 24 fasc. att.).
2.3 Ciò considerato in relazione all'oggetto del decreto ingiuntivo opposto, occorre ora vagliare la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta da parte attrice, la quale ha allegato di aver collaborato con in alcuni cantieri a lui commissionati (in particolare presso i CP_1
Comuni di Ome, Soresina, Calcio e Brescia), chiedendo pertanto la corresponsione di quanto dovuto.
2.3.1 Per quanto riguarda le opere realizzate nel cantiere di Ome, presso gli Istituti Ospedalieri
si osserva innanzitutto che la collaborazione tra le due imprese è stata confermata CP_4 dalle prove orali (cfr. teste - ud. 4.6.2024: “È vero che il ricevette in appalto dagli Tes_3 CP_1 istituti ospedalieri i lavori di tinteggiatura presso l'istituto San Rocco a Ome. Quando il CP_4 si presentò presso la clinica di Ome arrivò lui personalmente più due dipendenti dell'impresa CP_1
I dipendenti della erano presenti tutti i giorni durante tutto il periodo dell'appalto, è Pt_1 Pt_1 capitato che quando io facevo i giri per controllare a volte il non era presente”). CP_1
L'opponente ha allegato che il compenso corrisposto dal committente al convenuto per tali lavori era stato pari a € 6.000,00. Tale circostanza non è stata specificamente contestata e, pertanto, deve ritenersi ammessa ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Considerate le spese sostenute da per tale cantiere, pari a € 1.467,22 (cfr. doc. 18 fasc. CP_1 att.), la quota spettante a in applicazione del criterio di riparto del compenso prima Pt_1 richiamato, è di € 3.021,85.
2.3.2 Con riferimento ai lavori eseguiti presso il cantiere di Soresina, l'attrice ha dedotto che il compenso complessivo ricevuto da era stato pari a € 3.490,00, e che alcuna somma deve CP_1 essere detratta a titolo di spese, atteso che il materiale era stato fornito dal committente stesso.
Tali circostanze, oltre a essere provate documentalmente (cfr. docc. 19, 20 fasc. att.), risultano altresì confermate dal teste titolare della committente TR UZ (cfr. Tes_1 verbale ud. 9.4.2024: “confermo che il signor non potendo sostenere da solo tutto il lavoro, si CP_1 avvaleva della collaborazione dell'impresa In cantiere erano presenti e Pt_1 Testimone_2 Per_2
7 Claudio; lavoravano tutti insieme, erano presenti quotidianamente in cantiere. Vengono mostrati i documenti 19 e 20 al teste, che conferma gli importi di cui alle fatture, per un totale di € 3.490,00.
Preciso che avevamo pagato le due fatture integralmente comprensive di Iva;
successivamente il commercialista ci ha fatto notare che il non poteva emettere fatture con Iva. Queste fatture sono CP_1 state stornate per la parte dell'Iva e, quindi, l'importo pagato alla è soltanto quello di € 3.490,00 CP_1 di imponibile. Confermo che il materiale è stato fornito dalla TR UZ. La TR
UZ aveva rapporti solo con la non so come fossero regolati i rapporti tra la e CP_1 CP_1
l'impresa ”). Parte_1
Pertanto, sempre in applicazione del criterio di riparto del compenso sopra richiamato, il convenuto deve essere condannato alla corresponsione di € 2.326,66 in favore dell'attrice. ha chiesto, inoltre, la condanna di al pagamento della somma di € 1.466,00, CP_5 CP_1 quale quota parte di quanto dovuto per i lavori svolti presso il cantiere di Calcio, asseritamente commissionati al convenuto da TR UZ.
Tale circostanza risulta tuttavia smentita dal teste titolare di tale impresa (cfr. verbale Tes_1 ud. 9.4.2024: “non è vero, preciso che la TR non aveva appaltato i lavori presso il cantiere di
Calcio”).
Pertanto, la domanda riconvenzionale in parte qua non può essere accolta.
2.3.4 Infine, per quanto attiene ai lavori svolti presso i cantieri di Brescia, l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di € 3.636,66.
Sul punto, si rileva che il compenso complessivamente corrisposto dalla committente
TR UZ a è stato pari a € 7.955,00 (cfr. docc. 21 e 22 fasc. att., nonché teste CP_1
- verbale ud. 9.4.2024: “confermo che la TR aveva concesso in appalto i lavori dei Tes_1 cantieri di Piazzale Battisti e via Marcello a Brescia alla la quale vista l'entità delle opere di CP_1 avvaleva della collaborazione dell'impresa in persona dei signori Barbieri. Vengono mostrati al Pt_1 teste i doc. 21 e 22: confermo che i compensi pattuiti sono quelli di cui alle fatture di cui ai doc. 21 e 22 per complessivi € 7.955,00, precisando quanto alle fatture quanto già sopra affermato rispetto all'Iva, per cui le stesse prima erano state pagate e poi stornate per l'importo dell'Iva”).
Le spese sostenute per l'acquisto del materiale sono state stimate dall'attrice in € 2.500,00, circostanza non specificamente contestata dal convenuto opposto e da considerarsi dunque pacifica ex art. 115 c.p.c.
Di conseguenza, applicando il richiamato criterio di riparto del compenso, deve essere CP_1 condannato a corrispondere a 'importo di € 3.636,66. Pt_1
2.4 In conclusione, l'opposizione proposta da nei confronti di deve essere Pt_1 CP_1 parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e rideterminazione
8 dell'importo dovuto in favore del convenuto opposto in € 6.606,34 (€ 4.606,34 + € 2.000,00), oltre interessi come da ricorso monitorio, alla data odierna pari a € 3.610,00 (cfr. Cass. civ., Sez.
3 - , Ordinanza n. 17684 del 25/08/2020, Rv. 658624 - 01. Cfr. altresì in giurisprudenza Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 24021 del 27/12/2004, Rv. 579102 - 01; Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n.
22281 del 27/09/2013, Rv. 627819 - 01).
Inoltre, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da nei Pt_1 confronti di quest'ultimo deve essere condannato a corrisponderle la somma CP_1 complessiva di € 8.985,17 (€ 3.021,85 + € 2.326,66 + € 3.636,66. Senza interessi, non essendo stati oggetto di domanda - in giurisprudenza cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 1087 del
18/01/2007, Rv. 594381 - 01; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 1913 del 19/02/2000, Rv. 534139 -
01).
Tali importi devono essere oggetto di compensazione, così come richiesto da entrambe le parti, con conseguente condanna di al pagamento della differenza a favore di (tenuto Pt_1 CP_1 conto di quanto dovuto a titolo di capitale e interessi).
Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione o comunque l'inammissibilità di tutte le istanze istruttorie non accolte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto finora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
*** ** ***
§ 3. Infine, occorre regolare le spese di lite.
In linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite” (Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, e tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, si ritengono sussistenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2087/2023 emesso dal Tribunale di Brescia in data 24.5.2023;
- accerta che il credito di nei confronti di è pari a € CP_1 Parte_1
6.606,34, oltre interessi come da ricorso monitorio;
9 - accerta che il credito di nei confronti di è pari a € Parte_1 CP_1
8.985,17;
- compensa i crediti nei limiti di cui ai capi che precedono e, per l'effetto,
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della differenza;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Brescia, 29 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 8506/2023 promossa da
(C.F. - P. IVA , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 dall'avv. Alessandro Forni, del Foro di Brescia
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
(C.F. - P. IVA ), rappresentato e CP_1 C.F._2 P.IVA_2 difeso dall'avv. Claudio Calabria, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI (si omettono le conclusioni istruttorie - cfr. Cass. civ., Sez. II,
8.4.2013, n. 8505):
PER PARTE ATTRICE:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previe le più opportune declaratorie di ragione di legge ed ogni istanza ed eccezione avversaria reiecta, così giudicare: nel merito, in via principale:
- si chiede per i motivi esposti in atti di revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o inammissibile il decreto ingiuntivo telematico n. RG 6574/2023 emesso in data 24.05.2023 dal Tribunale di Brescia, risultando infondata la pretesa creditoria e, pertanto, non dovuta la somma ingiunta, in via riconvenzionale:
- per i motivi esposti nel presente atto condannare il Sig. già titolare dell'omonima
CP_1 impresa individuale al pagamento in favore dell della somma
CP_1 Controparte_2 complessiva di € 9.784,66 quale corrispettivo maturato per i lavori di tinteggiatura eseguiti per conto dell'Impresa del Sig. presso i cantieri di Ome, Soresina, Calcio e Brescia, meglio indicati in
CP_1 narrativa, ovvero la diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare provata in corso di causa, procedendo, inoltre, nella denegata ipotesi di riconoscimento anche solo parziale delle pretese azionate da controparte, alla eventuale compensazione totale o parziale tra detta somma e quanto dovesse risultare dovuto in favore del Sig. all'esito del presente giudizio.
CP_1
In via istruttoria:
[…]”.
PER PARTE CONVENUTA (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 5018 del 2014):
“PRELIMINARMENTE:
- concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo la opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
NEL MERITO:
- respingere nel resto l'opposizione avversaria in ogni sua formulazione, compresa la domanda riconvenzionale svolta, in quanto infondata in fatto e in diritto, e per l'effetto dichiarare la validità del decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertare l'entità del credito spettante all'opposto per l'effetto, condannare controparte al pagamento delle somme CP_1 alla stessa dovute e che il Giudice riterrà di giustizia, eventualmente compensando le eventuali partite di dare e avere che saranno provate in giudizio;
IN PUNTO DI SPESE:
- in ogni caso, condannare i soccombenti al pagamento in favore dell'opposta dei compensi, delle spese forfettarie e delle anticipazioni di lite, oltre accessori di legge, del presente giudizio”.
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FATTO E DIRITTO
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
2 Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate
o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv. 641328 - 01:
“l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
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§ 1. quale titolare dell'omonima impresa individuale, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 2087/2023, dell'importo di € 22.000,00 a titolo di capitale (oltre interessi e spese), emesso dal Tribunale di Brescia in favore di titolare di CP_1 impresa individuale poi cessata, per il mancato pagamento delle fatture 10/2019 e 15/2019, relative a lavori di tinteggiatura eseguiti dall'opposto in favore dell'opponente presso due cantieri.
1.1 Nel dettaglio, ha allegato di aver avviato, tra il 2018 e il 2019, una collaborazione Pt_1 con in forza della quale ciascuna delle due imprese avrebbe coadiuvato l'altra CP_1 nell'esecuzione di lavori di tinteggiatura commissionati dai rispettivi clienti.
Senza contestare l'effettivo svolgimento dei lavori eseguiti da nei cantieri di CP_1
ED (fattura 10/2019) e RO (fattura 15/2019), l'opponente ha tuttavia eccepito che gli importi dovuti sarebbero inferiori rispetto a quelli indicati nel ricorso monitorio e, in ogni caso, già corrisposti. Motivo per il quale il decreto ingiuntivo andrebbe revocato.
L'attrice ha proposto, inoltre, domanda riconvenzionale in relazione a lavori di tinteggiatura eseguiti in favore di dai fratelli e collaboratori di CP_1 Per_1 Persona_2 Pt_1 presso alcuni cantieri siti nei Comuni di Ome, Soresina, Calcio e Brescia.
3 1.2 Si è costituita in giudizio parte convenuta opposta, contestando il contenuto dell'atto di citazione.
A tal fine, ha osservato che il pagamento tramite bonifico che controparte sostiene di aver effettuato a saldo della fattura 10/2019 sarebbe per contro riferibile alla diversa fattura 7/2019, non oggetto del presente giudizio.
Ha ribadito, inoltre, la fondatezza della domanda avente a oggetto l'importo di € 12.000,00 di cui alla fattura 15/2019.
1.3 Il processo è stato istruito mediante l'assunzione di prove orali.
Successivamente, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, con conseguente fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 281 quinquies, co. 1 c.p.c. e assegnazione dei termini a ritroso.
In data 5.11.2024 il fascicolo è stato riassegnato al ruolo dello scrivente Giudice, stante il trasferimento del precedente ad altra Sezione del Tribunale.
Da ultimo, occorre dare atto che il difensore di parte convenuta opposta con nota di deposito del 14.12.2023 ha comunicato di aver rinunciato al mandato conferitogli da senza CP_1 tuttavia essere mai sostituito (cfr. art. 85 c.p.c.).
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§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Preliminarmente, deve rilevarsi che l'accordo intercorso tra le parti, in forza del quale ciascuna di esse avrebbe coadiuvato l'altra nello svolgimento di lavori di tinteggiatura, è da ricondurre nell'alveo del (sub)contratto d'opera (e non in quello del contratto di appalto), considerata la natura giuridica di impresa individuale di entrambe (cfr. docc. 1 e 2 fasc. att.).
Infatti, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che “il contratto
d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa”
(Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 12519 del 21/05/2010, Rv. 613167 - 01. Principio di recente ribadito anche da Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 3682 del 2024).
Sempre in via preliminare, si osserva che la collaborazione tra le due imprese è stata confermata dalle testimonianze assunte nel corso del giudizio (cfr. teste - verbale ud. Tes_1
9.4.2024: “confermo che il signor non potendo sostenere da solo tutto il lavoro, si avvaleva della CP_1 collaborazione dell'impresa In cantiere erano presenti e;
Pt_1 Testimone_2 Persona_2 lavoravano tutti insieme, erano presenti quotidianamente in cantiere […] confermo che la CP_3
4
[...] aveva concesso in appalto i lavori dei cantieri di Piazzale Battisti e via Marcello a Brescia alla la CP_1 quale vista l'entità delle opere di avvaleva della collaborazione dell'impresa in persona dei Pt_1 signori : teste - verbale ud. 4.6.2024: “quando il si presentò presso la Per_2 Tes_3 CP_1 clinica di Ome arrivò lui personalmente più due dipendenti dell'impresa I dipendenti della Pt_1 erano presenti tutti i giorni durante tutto il periodo dell'appalto, è capitato che quando io facevo i Pt_1 giri per controllare a volte il non era presente”). CP_1
Quanto agli accordi economici intercorsi tra le parti, secondo l'opponente il compenso complessivo corrisposto dal committente, al netto delle spese sostenute per l'acquisto di materiale, era così ripartito: 1/3 a favore di 2/3 a favore di (considerato che CP_1 Pt_1 quest'ultima si avvaleva di due collaboratori per l'esecuzione dei lavori, vale a dire i due fratelli . Per_2
Tale circostanza non è stata specificamente contestata dal convenuto, il quale si è limitato a confutarla in maniera del tutto generica (cfr. pag. 6 comp. cost.), con conseguente applicazione dell'art. 115 c.p.c. (considerato altresì che tale riparto del compenso appare ragionevole, in quanto tiene conto del numero di addetti effettivamente impiegati da ciascuna impresa).
2.2 Ciò premesso in linea generale, ritiene il Tribunale che l'opposizione sia in parte fondata, nei limiti di cui si dirà.
2.2.1 Per quanto riguarda i lavori di tinteggiatura effettuati da presso il cantiere di CP_1
ED, l'opponente ha confermato la collaborazione, eccependo tuttavia che il compenso dovuto sarebbe pari a € 4.606,34, dunque inferiore rispetto a quello indicato nella fattura
10/2019, pari a € 10.000,00.
A tal riguardo, si osserva come abbia fornito prova del compenso complessivo Pt_1 corrisposto dalla committente Luna Immobiliare s.r.l., pari a € 17.300,00 (cfr. docc. 11, 12 e 13 fasc. att.), nonché le spese sostenute per l'acquisto di materiale, pari a € 3.480,98 (cfr. docc. 14,
15 e 16 fasc. att.).
Pertanto, in applicazione degli accordi economici intervenuti tra le parti, la quota di spettanza dell'opposto è effettivamente pari a € 4.606,34.
Non risulta, invece, fondata l'ulteriore eccezione sollevata dall'opponente, secondo cui tale importo sarebbe già stato saldato tramite bonifico del 30.5.2019 (cfr. doc. 17 fasc. att.). Deve, infatti, ritenersi che tale pagamento sia per contro riferibile alla fattura 7/2019, emessa da in data 29.5.2019 proprio per l'importo di € 4.000,00 (cfr. doc. 3 fasc. conv.), così come CP_1 indicato anche nella causale (“fatt n 7”). Quanto alla controreplica dell'opponente, secondo cui la fattura 7/2019 sarebbe stata saldata tramite l'assegno prodotto sub doc. 24, si osserva come la data in cui quest'ultimo è stato emesso (20.12.2018) sia antecedente di circa cinque mesi
5 rispetto a quella del documento contabile (29.5.2019). Motivo per il quale anche tale argomentazione non può ritenersi condivisibile.
2.2.2 Per quanto concerne la fattura 15/2019 dell'importo di € 12.000,00, l'opposto si è limitato a produrre il documento fiscale (cfr. doc. 2 fasc. conv.), senza fornire ulteriori prove in ordine al credito azionato.
L'esecuzione della prestazione, tuttavia, deve considerarsi pacifica, in quanto espressamente ammessa dall'opponente (cfr. pagg.
7-8 citaz., pag. 14 comp. concl.), che ne ha per contro contestato l'entità, sostenendo di essere debitrice della minor somma pari a € 2.000,00, peraltro già saldata in contanti.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “l'opposizione a decreto ingiuntivo […] dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o
l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n. 21101 del 2015; Cass. n. 17371 del
2003) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. n. 5915 del
2011; Cass. n. 5071 del 2009), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, da parte dell'opponente (convenuto) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda, dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati devono ritenersi non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni
(Cass. n. 25516 del 2010): a tal fine, peraltro, è necessario che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento
(Cass. n. 17371 del 2003)” (cfr. ex multis Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13240 del 2019).
Pertanto, in assenza di prova in merito alla correttezza dell'importo indicato nella fattura
15/2019, che era onere dell'opposto (quale attore in senso sostanziale) fornire, l'opponente deve essere condannata alla corresponsione della sola somma da lei espressamente riconosciuta, pari a € 2.000,00.
Quanto all'asserito versamento in contanti, la relativa prova testimoniale è stata condivisibilmente dichiarata inammissibile dal precedente G.I. (cfr. verbale ud. 18.1.2024) sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 6 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 7940 del 20/04/2020, Rv.
657591 - 01), come accade ad esempio in caso di rapporto di parentela intercorrente tra solvens ed accipiens (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14457 del 07/06/2013, Rv. 626705 - 01).
Pertanto, la circostanza allegata dall'opponente non può ritenersi provata.
Considerato altresì che il modus operandi delle parti prevedeva il pagamento dei corrispettivi mediante metodi tracciabili (cfr. docc. 17, 24 fasc. att.).
2.3 Ciò considerato in relazione all'oggetto del decreto ingiuntivo opposto, occorre ora vagliare la fondatezza della domanda riconvenzionale proposta da parte attrice, la quale ha allegato di aver collaborato con in alcuni cantieri a lui commissionati (in particolare presso i CP_1
Comuni di Ome, Soresina, Calcio e Brescia), chiedendo pertanto la corresponsione di quanto dovuto.
2.3.1 Per quanto riguarda le opere realizzate nel cantiere di Ome, presso gli Istituti Ospedalieri
si osserva innanzitutto che la collaborazione tra le due imprese è stata confermata CP_4 dalle prove orali (cfr. teste - ud. 4.6.2024: “È vero che il ricevette in appalto dagli Tes_3 CP_1 istituti ospedalieri i lavori di tinteggiatura presso l'istituto San Rocco a Ome. Quando il CP_4 si presentò presso la clinica di Ome arrivò lui personalmente più due dipendenti dell'impresa CP_1
I dipendenti della erano presenti tutti i giorni durante tutto il periodo dell'appalto, è Pt_1 Pt_1 capitato che quando io facevo i giri per controllare a volte il non era presente”). CP_1
L'opponente ha allegato che il compenso corrisposto dal committente al convenuto per tali lavori era stato pari a € 6.000,00. Tale circostanza non è stata specificamente contestata e, pertanto, deve ritenersi ammessa ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Considerate le spese sostenute da per tale cantiere, pari a € 1.467,22 (cfr. doc. 18 fasc. CP_1 att.), la quota spettante a in applicazione del criterio di riparto del compenso prima Pt_1 richiamato, è di € 3.021,85.
2.3.2 Con riferimento ai lavori eseguiti presso il cantiere di Soresina, l'attrice ha dedotto che il compenso complessivo ricevuto da era stato pari a € 3.490,00, e che alcuna somma deve CP_1 essere detratta a titolo di spese, atteso che il materiale era stato fornito dal committente stesso.
Tali circostanze, oltre a essere provate documentalmente (cfr. docc. 19, 20 fasc. att.), risultano altresì confermate dal teste titolare della committente TR UZ (cfr. Tes_1 verbale ud. 9.4.2024: “confermo che il signor non potendo sostenere da solo tutto il lavoro, si CP_1 avvaleva della collaborazione dell'impresa In cantiere erano presenti e Pt_1 Testimone_2 Per_2
7 Claudio; lavoravano tutti insieme, erano presenti quotidianamente in cantiere. Vengono mostrati i documenti 19 e 20 al teste, che conferma gli importi di cui alle fatture, per un totale di € 3.490,00.
Preciso che avevamo pagato le due fatture integralmente comprensive di Iva;
successivamente il commercialista ci ha fatto notare che il non poteva emettere fatture con Iva. Queste fatture sono CP_1 state stornate per la parte dell'Iva e, quindi, l'importo pagato alla è soltanto quello di € 3.490,00 CP_1 di imponibile. Confermo che il materiale è stato fornito dalla TR UZ. La TR
UZ aveva rapporti solo con la non so come fossero regolati i rapporti tra la e CP_1 CP_1
l'impresa ”). Parte_1
Pertanto, sempre in applicazione del criterio di riparto del compenso sopra richiamato, il convenuto deve essere condannato alla corresponsione di € 2.326,66 in favore dell'attrice. ha chiesto, inoltre, la condanna di al pagamento della somma di € 1.466,00, CP_5 CP_1 quale quota parte di quanto dovuto per i lavori svolti presso il cantiere di Calcio, asseritamente commissionati al convenuto da TR UZ.
Tale circostanza risulta tuttavia smentita dal teste titolare di tale impresa (cfr. verbale Tes_1 ud. 9.4.2024: “non è vero, preciso che la TR non aveva appaltato i lavori presso il cantiere di
Calcio”).
Pertanto, la domanda riconvenzionale in parte qua non può essere accolta.
2.3.4 Infine, per quanto attiene ai lavori svolti presso i cantieri di Brescia, l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di € 3.636,66.
Sul punto, si rileva che il compenso complessivamente corrisposto dalla committente
TR UZ a è stato pari a € 7.955,00 (cfr. docc. 21 e 22 fasc. att., nonché teste CP_1
- verbale ud. 9.4.2024: “confermo che la TR aveva concesso in appalto i lavori dei Tes_1 cantieri di Piazzale Battisti e via Marcello a Brescia alla la quale vista l'entità delle opere di CP_1 avvaleva della collaborazione dell'impresa in persona dei signori Barbieri. Vengono mostrati al Pt_1 teste i doc. 21 e 22: confermo che i compensi pattuiti sono quelli di cui alle fatture di cui ai doc. 21 e 22 per complessivi € 7.955,00, precisando quanto alle fatture quanto già sopra affermato rispetto all'Iva, per cui le stesse prima erano state pagate e poi stornate per l'importo dell'Iva”).
Le spese sostenute per l'acquisto del materiale sono state stimate dall'attrice in € 2.500,00, circostanza non specificamente contestata dal convenuto opposto e da considerarsi dunque pacifica ex art. 115 c.p.c.
Di conseguenza, applicando il richiamato criterio di riparto del compenso, deve essere CP_1 condannato a corrispondere a 'importo di € 3.636,66. Pt_1
2.4 In conclusione, l'opposizione proposta da nei confronti di deve essere Pt_1 CP_1 parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e rideterminazione
8 dell'importo dovuto in favore del convenuto opposto in € 6.606,34 (€ 4.606,34 + € 2.000,00), oltre interessi come da ricorso monitorio, alla data odierna pari a € 3.610,00 (cfr. Cass. civ., Sez.
3 - , Ordinanza n. 17684 del 25/08/2020, Rv. 658624 - 01. Cfr. altresì in giurisprudenza Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 24021 del 27/12/2004, Rv. 579102 - 01; Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n.
22281 del 27/09/2013, Rv. 627819 - 01).
Inoltre, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da nei Pt_1 confronti di quest'ultimo deve essere condannato a corrisponderle la somma CP_1 complessiva di € 8.985,17 (€ 3.021,85 + € 2.326,66 + € 3.636,66. Senza interessi, non essendo stati oggetto di domanda - in giurisprudenza cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 1087 del
18/01/2007, Rv. 594381 - 01; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 1913 del 19/02/2000, Rv. 534139 -
01).
Tali importi devono essere oggetto di compensazione, così come richiesto da entrambe le parti, con conseguente condanna di al pagamento della differenza a favore di (tenuto Pt_1 CP_1 conto di quanto dovuto a titolo di capitale e interessi).
Da ultimo, si rileva la superfluità ai fini della decisione o comunque l'inammissibilità di tutte le istanze istruttorie non accolte e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, alla luce di quanto finora osservato e richiamato il contenuto delle ordinanze emesse in corso di causa.
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§ 3. Infine, occorre regolare le spese di lite.
In linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite” (Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, e tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, si ritengono sussistenti i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2087/2023 emesso dal Tribunale di Brescia in data 24.5.2023;
- accerta che il credito di nei confronti di è pari a € CP_1 Parte_1
6.606,34, oltre interessi come da ricorso monitorio;
9 - accerta che il credito di nei confronti di è pari a € Parte_1 CP_1
8.985,17;
- compensa i crediti nei limiti di cui ai capi che precedono e, per l'effetto,
- dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della differenza;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Brescia, 29 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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