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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4846 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/11/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa LA IL, chiamato il procedimento iscritto al n. 9182/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...] alle ore 9.00 è presente l'avv. LI AV per parte ricorrente che rileva che l' non ha depositato la documentazione richiesta dal Giudice, conclude come in atti CP_1
e chiede che la causa venga decisa.
E' pure presente l'avv. CI MARIA GRAZIA per l' che rileva di aver già CP_1 depositato tempestivamente nel formato corretto (.eml) le notifiche effettuate via pec all'indirizzo ; conclude come in atti e chiede che la Email_1 causa venga decisa;
in ogni caso ove il Giudice lo ritenesse opportuno chiede un ulteriore rinvio.
Fino alle ore 11.00 nessuno è presente per CP_1
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 11.00
*********************
Successivamente, alle ore 15.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, verificato che a seguito degli aggiornamenti del sistema informatico la documentazione allegata dall' risulta visibile CP_1 ritenuta, pertanto, la causa matura per la decisione
PQM
pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
********************
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa LA IL, nella causa iscritta al n° 9182/2024 R.G.L. promossa
D A
- CF - rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AV LI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in Palermo, via Belgio n° 10, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con l'avv. MARIA GRAZIA
CI e l'avv. ADRIANA GIOVANNA RIZZO che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
E
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa all'avv. Giacomo Falcone ed elettivamente domiciliata presso lo studio i questi sito in Villa San Giuseppe (RC), Via
Arghillà n. 62 giusta procura in atti
- opposti -
OGGETTO: opposizione a comunicazione preventiva d' iscrizione ipotecaria
All'udienza dell'11 novembre 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contradittorio delle parti costituite:
❖ Rigetta il ricorso.
2 ❖ Condanna parte ricorrente a pagare a ciascun convenuto le spese di lite che liquida in euro 1.500,00 oltre spese generali e oltre accessori se dovuti.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.6.2024 parte ricorrente, come indicata in epigrafe, propose opposizione alla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n°
29676202400001571000 (fascicolo n. 2024/58916) - notificata il 28.05.2024 - chiedendone l'annullamento con riferimento agli avvisi di addebito nn. 59620180007986245000,
59620190000108421000 e 59620230004484302000
A sostegno del ricorso lamentava l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti ivi portati.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando CP_1
la fondatezza del ricorso eccependone la tardività in quanto gli avvisi di addebito in questione erano stati tutti ritualmente notificati e nessuna prescrizione poteva ritenersi maturata dovendosi applicare, peraltro, il periodo di sospensione disposto dalla legislazione emergenziale.
Anche l'ente riscossore, si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo in primis la propia carenza di legittimazione passiva per ogni questione afferente alla notifica degli avvisi di addebito e, in ogni caso, nel merito, deduceva che nessuna prescrizione poteva ritenersi maturata avendo validamente notificato atti interruttivi della prescrizione e precisamente :
- il 12.12.2022, l'intimazione di pagamento n. 29620229018636692000,
- il 23.4.2024, l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. 29684202400001542.
La causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni di cui in atti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Prima di passare alla disamina dei singoli atti impugnati, va precisato che nella fattispecie in esame si deve tener conto (ai fini del computo del termine prescrizionale) delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
Come noto, la prima sospensione venne disposta nel 2020 dalla disposizione emergenziale dell'art. 37, D.L. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 dal 23.2.2020
3 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni («I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo»).
Il secondo periodo di sospensione venne stabilito nell'anno seguente, dal 31.12.2020 al 30.6.2021, in forza dell'art. 11, c.
9. D.L. n. 183/2020, convertito dalla legge n. 21/2021, per complessivi 182 giorni («I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo».
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020, la data viene rimandata di 311 giorni (129+182), grazie alla somma delle due sospensioni.
Ciò premesso il ricorso non può essere accolto.
Emerge, infatti, per tabulas che:
- l'AVA n. 59620180007986245000 (riguardante l'omesso pagamento alla Gestione
Commercianti dei contributi IVS della prima rata del 2018) è stato notificato per pec all'indirizzo in data 17.1.2019; Email_1
- l'AVA n. 59620190000108421000 (riguardante l'omesso pagamento alla Gestione
Commercianti dei contributi IVS per l'anno 2015) è stato notificato per pec all'indirizzo in data 18.1.2019; Email_1
4 - l'AVA n. 59220230004484302000 (riguardante l'omesso pagamento alla Gestione
Commercianti dei contributi IVS per l'anno 2017) è stato notificato per pec all'indirizzo FRANCESCO.DIVARA@PEC.IT in data 16.12.2023.
Conseguentemente appare fondata l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata dall'ente previdenziale.
Invero pur non potendosi prendere in considerazione gli atti interruttivi allegati dall'ente riscossore (avendo quest'ultimo depositato solamente la notifica a mezzo PEC in formato “.pdf”, anziché “.eml” o “.msg”, peraltro neppure sottoscritta con attestazione di conformità (sul punto si richiamano la recente Sentenza della Corte d'Appello di Milano, n.
992 ddel 07 aprile 2025 e l'Ordinanza della Corte di Cassazione Sez. 3 n 20664 del 23 luglio 2025), in ogni caso, alla data di notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria de qua (28.5.2024), computando anche il periodo di sospensione previsto alla legislazione emergenziale (311 giorni), il credito portato negli avvisi di adddebito impugnati non era prescritto.
A tal riguardo giova precisare che ai sensi dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n° 46/99:
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”.
Il tenore letterale della norma sopra riportata non lascia spazio a dubbie o difformi interpretazioni, individuando nella notifica della cartella di pagamento e/o avviso di addebito il momento a partire dal quale comincia a decorrere per il contribuente il termine di decadenza di quaranta giorni per proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo.
Solo in assenza di notifica della cartella esattoriale/avviso di addebito e a seguito della notifica di un'intimazione di pagamento (o succcessivo atto da parte dell'egente della riscossione), deve ammettersi la possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso quest'ultima, in funzione recuperatoria, costituendo la stessa il primo atto di esecuzione entrato nella sua sfera di conoscenza.
Ove, invece, sia intervenuta la rituale notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito e gli stessi non siano stati tempestivamente opposti nel termine di quaranta giorni dalla suddetta notifica, deve escludersi, a meno di non voler aggirare il termine decadenziale sopra descritto, la possibilità per il contribuente di proporre opposizione nel
5 merito avverso tale atto, divenendo intangibile il titolo esecutivo stragiudiziale costituito appunto dal ruolo esattoriale.
Invero, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro,
Ord. del 2-11-2017, n° 26101 - cfr anche Corte d'Appello Palermo, Sez. lavoro, Sentenza,
02/05/2023, n. 447) «in tema d'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n° 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24
Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, Ord. n° 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore».
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, il ricorso va respinto restando caducata la già concessa sospensione dell'esecutorietà egli atti opposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquiate come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, l'11 novembre 2025
IL GIUDICE
LA IL
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