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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/04/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I S I R A C U S A
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Dr.ssa. Patrizia Fugallo in funzione di Giudice Onorario ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa avente ad oggetto: Lesione personale
DA
nato a [...] il [...] Parte_1
C.F. C.F._1
Con gli Avv.ti Foschini Paolo e Pagani Gianluigi
ATTORE
CONTRO
in persona del suo legale rapp.te pro.tempore con Controparte_1 l'Avv.Carrabino Chiara
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - Accertare e dichiarare il CP_1
, in persona del sindaco pro tempore, per i fatti di cui in
[...] narrativa, responsabile dei danni subiti dal Signor ai Parte_1 sensi dell'art 2051 c.c o, in via subordinata ex art 2043 c.c. ; - per
l'effetto, condannare il a risarcire tutti i danni Controparte_1 subiti dal signor nella misura di € 6.173,00 e ad € 459,00 Parte_1 per spese, o nella diversa misura maggiore o minore che il Giudice riterrà congrua, giusta e dovuta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari PARTE CONVENUTA
Ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea non sussistendo nessuna responsabilità del nel sinistro di che trattasi Controparte_1 né ai sensi dell'art. 2051 c.c.né ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Ritenere e dichiarare che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva dell'attore e per causa dello stesso in virtù del principio di autoresponsabilità
Ritenere e dichiarare in subordine la pretesa risarcitoria eccessiva e non provata
Condannare l'attore al pagamento delle spese di giudizio con vittoria di spese e compensi.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
-Con atto di citazione, parte attrice ha chiesto la condanna del
[...]
ai sensi dell'art. 2051 c.c. e in subordine dell'art. 2043 CP_1 c.c., al pagamento della somma di € 6.173,00 ed euro 459.00 per spese o di quella maggiore o minore ritenuta congrua, giusta e dovuta.
Rappresentava infatti che in data 7.06.2018 si trovava a far parte del gruppo di ciclisti che facendo tappa ad – prima della conclusione CP_1 del tour con scalata dell'Etna- percorreva la via Xifonia del centro cittadino.
Accadeva che ad un certo punto cadesse malamente a terra poiché la ruota anteriore della propria bicicletta restava incastrata tra le grate di un tombino mal posizionato atteso che dette grate erano poste nel senso di marcia anziché in senso orizzontale.
A seguito del sinistro, l'attore riportava escoriazioni multiple in frattura D9.
Il procedimento è stato istruito con l'assunzione di prova orale e con
CTU medico-legale.
Conclusa l'istruttoria, all'udienza del 29.01.2025 il procedimento è stato posto in decisione con l'assegnazione dei termini di legge ed evasa sulle conclusioni delle parti, spirati i termini ex art. 190 cpc in data
22.04.2025.
Tanto premesso
Parte attrice agisce contro il quale Controparte_1 custode/proprietario dei luoghi.
Dunque, occorre scrutinare i fatti applicando l'art. 2051 c.c. che impone al danneggiato l'onere di provare esclusivamente il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando invece al custode la prova liberatoria mediante la dimostrazione del caso fortuito, cioè di un fatto estraneo alla sua sfera di custodia che ha valenza di fattore causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Questi caratteri dovrebbero essere presenti pure nel comportamento del danneggiato, nel caso in cui si voglia addurre tale giustificazione quale prova contraria ai sensi dell'art. 2051 c.c.: dovendo il custode prevenire anche il fatto del danneggiato, per quanto possibile evitandolo;
si dovrebbe trattare di comportamenti sui quali il custode non abbia avuto alcuna signoria di controllo e il cui verificarsi apparisse poco probabile, altrimenti il custode è pienamente responsabile verso la vittima.
Pertanto l'ente proprietario della strada può superare la responsabilità solo quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato, dovendo dimostrare quindi che la condotta di costui ha i caratteri dell'autonomia, dell'eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità e che sia stata da sola idonea a produrre l'evento, escludendo i fattori causali concorrenti.
Nello specifico è indubbio ed incontestato,che il sia Controparte_1 il custode ex art. 2051 cc. del luogo teatro dell'evento lesivo e che solo il caso fortuito esime il custode dalla sua naturale e obbligata responsabilità risarcitoria per gli eventi dannosi provocati dalle cose mal custodite.
Secondo la giurisprudenza dominante il caso fortuito può ravvisarsi anche in un fattore umano e soprattutto nel comportamento sconsiderato e imprudente del pedone stesso come, ad esempio, quando percorre la strada correndo, o con lo sguardo immerso nel display dello smartphone, dunque senza curarsi dei possibili pericoli.
In tali casi la fonte del danno, cioè la sua causa giuridica, non è la
“buca /tombino” in cui si cade: essa è soltanto l'occasione del suo verificarsi e ciò non può essere rimproverato all'incuria del custode che non avrebbe potuto né prevedere né prevenire, con i dovuti accorgimenti, tale eventualità. Ora, la responsabilità della Pubblica Amministrazione per omessa o cattiva manutenzione del demanio stradale discende da puntuali disposizioni normative che impongono agli enti territoriali obblighi di manutenzione e sicurezza delle stesse, con la conseguenza che l'esternalizzazione della manutenzione stradale a soggetti terzi o la concessione agli stessi di autorizzazioni per l'alterazione del suolo determina il venir meno degli obblighi di sorveglianza e controllo in capo all'Ente, sul quale permane l'obbligo di verificare e garantire che o il manto stradale e/o le grate delle caditoie e/o i tombini, si trovino in condizioni tali da assicurare il transito in scurezza di pedoni e veicoli.
L'affidamento in appalto della manutenzione stradale alle singole imprese non sottrae tuttavia la sorveglianza ed il controllo del atteso CP_1 che il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà.
Occorre rilavare che le grate erano poste effettivamente nello stesso senso di marcia della strada -che fra l'altro è a senso unico- circostanza che si può evincere dal compendio documentale (cfr.sub 1) che le ritrae proprio in tal guisa.
Relativamente poi al momento esatto della caduta, nessuno degli altri ciclisti l'ebbe a vedere.
Tuttavia che la caduta fosse dovuta alle grate è circostanza risultata provata dalla prova assunta col teste che rispondendo Testimone_1 sull'art. 5 della seconda memoria 183 6°comma cpc di parte attrice con cui si chiedeva “5) Vero che la caduta avveniva al passaggio del signor sulle grate di un Pt_1 canale di scolo” confermava la circostanza specificando altresì che “la bici era ancora incastrata con la ruota anteriore nella grata di scolo”; rispondendo poi sull' art. 11 della stessa memoria che chiedeva “ Vero che la foto che Le si mostra (doc. 1 atto di citazione) si riferisce all'incidente di cui è causa” confermava la circostanza e specificava che la bici non si vedeva nella foto perché era stata spostata per agevolare il traffico”.
Dunque, la non corretta posizione delle grate sicuramente ha comportato la caduta del ciclista.
Tuttavia, dalle prove orali si evince che il danneggiato non era in capo alla fila dei ciclisti.
Infatti, il teste dichiarava di essere stato davanti al Testimone_2
e di essersi accorto della caduta solo dopo, allorché richiamato Pt_1 dai compagni.
Dunque, questo ciclista era transitato sul punto della caduta senza alcun danno, probabilmente scansando le grate e per questo pare lecito presumere con altissimo grado di probabilità confinante con la certezza, che il invece non fosse stato sufficientemente attento alla Pt_1 strada, magari distratto dal panorama atteso che la via Xifonia costeggia il mare per tutto il suo tratto.
Pertanto, alla luce di quanto sin qui argomentato, si può concludere che la responsabilità dell'evento è da attribuire ad entrambe le parti in causa nella misura del 50% ciascuno: al per cattiva manutenzione, CP_1 al danneggiato, per negligenza.
Accertato l'An nei termini di cui sopra, in ordine al quantum debeatur, soccorre la CTU MDL.
Con la propria relazione, infatti, il professionista ha così concluso: “ la causazione delle lesioni riportate è compatibile con una caduta da bicicletta;
- a seguito del suddetto traumatismo si è verificata un' inabilità temporanea biologica al 75% di 10 (dieci) giorni, seguiti da giorni 10
(dieci) di inabilità temporanea parziale al 50% ed ulteriori giorni 10 (dieci) di inabilità biologica al 25%; non emergono in concreto circostanze particolari idonee ad incidere sulla valutazione della sofferenza soggettiva in relazione al danno biologico temporaneo;
- il quadro clinico, da ritenersi stabilizzato, incide indubbiamente negativamente sull'integrità della persona offesa, determinando un danno biologico permanente quantificabile nella misura di 3 % (tre per cento); non emerge una sofferenza soggettiva superiore a quella media presente nei danni permanenti di analoga entità; si sottolinea che in questo caso il quadro lesivo risulta strumentalmente accertato e le cicatrici risultano visibili;
- non appaiono documentate spese mediche e non risultano prevedibili esborsi futuri a carattere sanitari”
Ritenuto che non si evidenziano sostanziali contestazioni alle risultanze della CTU e che tali risultanze appaiono tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con criteri corretti e con iter logico ineccepibile, codesto ufficio ritiene di farli propri.
Pertanto, in applicazione delle tabelle di Milano il quantum risarcibile ammonta ad euro 5.457,00 somma che va dimezzate in ragione del concorso di colpa di pari grado e da cui detrarre gli acconti eventualmente percepiti allo stesso titolo
Le spese di CTU vengono poste in capo ad entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.
Per il resto compensate in ragione del concorso di colpa
P.Q.M.
IL GI Dr.ssa P. Fugallo
Reictis adversis
Condanna il in persona del suo legale rapp.te Controparte_2 pro.tempore a liquidare per quanto in parte motiva a la Parte_1 somma di euro 5.457,00 dimezzata in ragione del concorso di colpa di pari grado e da cui detrarre gli acconti eventualmente percepiti allo stesso titolo.
Su tale somma calcolata secondo i parametri attuali, spettano per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali a decorrere dal sinistro e fino all'effettivo soddisfo, o in mancanza, al passaggio in giudicato del presente provvedimento, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata però al momento del sinistro e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati;
Condanna solidalmente i convenuti soccombenti al 50% delle spese di CTU per come liquidate con altro provvedimento. per il resto spese compensate
Così deciso
Siracusa 26.04.2025
IL GI
Dott.ssa P. Fugallo