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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 23/03/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. 755/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Filippo LEONARDO Presidente estensore dott.ssa Simona SCOVOTTO Giudice dott.ssa Federica LAINO Giudice,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 755 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in RT (Cs) Parte_1 alla via Provinciale per Aieta snc, elettivamente domiciliata in LE (Cs) alla via Martiri 16 Marzo n. 8 presso lo studio dell'Avv. Anna Manco, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso introduttivo depositato il
28.06.2024; attrice
E
nato a [...] il [...] e residente in RT (Cs) Controparte_1 alla via Provinciale per Aieta snc, elettivamente domiciliato in LE (Cs) alla via Martiri 16 Marzo n. 8 presso lo studio dell'Avv. Anna Manco, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'istanza di separazione consensuale depositata il 27.01.2025;
convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero. interventore ex lege
OGGETTO: separazione personale di coniugi.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.06.2024 esponeva: Parte_1
- di aver contratto in data 15.06.2013 matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni con in RT (Cs), debitamente Controparte_1 trascritto all'ufficio dello stato civile di detto Comune al n. 96, parte II, serie A, anno 2013, come da estratto depositato in atti;
- che in costanza del matrimonio medesimo era nato a EG (Pz) in [...]
4.03.2015 il figlio Persona_1
- che, a causa delle difficoltà di comunicazione prolungatesi per anni, l'unione coniugale aveva subito una forte crisi che ha portato i coniugi ad una quasi totale assenza di rapporti sin dal 2017;
- di svolgere la professione di insegnante presso la scuola primaria, percependo un reddito annuo pari ad euro 27.000,00, mentre il è impiegato Controparte_1 presso la sede Anas di Cagliari, percependo un reddito annuo superiore ai 31.000,00 euro;
- che essi coniugi sono proprietari esclusivamente della casa coniugale sita in RT, alla via Provinciale per Aieta, per l'acquisto della quale è stato contratto un mutuo con rata mensile pari ad € 840,00 suddivisa al 50% fra loro;
- di essere intestataria di un veicolo di tipo Mercedes classe A, mentre il
[...]
è intestatario di un veicolo di tipo Audi A3 e di uno scooter 250 cc. Per_1
Ciò premesso la ricorrente ha chiesto:
- che venga dichiarata, anche con sentenza parziale sullo status, la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
- che venga assegnata a lei la casa coniugale, di proprietà comune al 50%, perché ci viva unitamente al figlio , di nove anni, con l'impegno da parte della Per_1 medesima di volturare le utenze a suo nome e di continuare a pagare il 50% del mutuo sino all'estinzione;
- che venga disposto l'obbligo per il sig. di corrispondere alla Controparte_1 signora per il mantenimento del minore la somma di euro 400,00 mensili, Pt_1 oltre ISTAT, da versare il 5 di ogni mese, nonché le spese straordinarie al 50%, come da protocollo di questo Tribunale;
- la previsione che il padre possa vedere e tenere il piccolo ogni volta che verrà a RT, previo avviso alla moglie, concertandosi con quest'ultima riguardo a giorni ed orari, e possa tenere il figlio durante le vacanze natalizie e pasquali per tre gg ad anni alterni, previo accordo con la consorte, nonché durante il periodo estivo per sette giorni a luglio e sette in agosto);
- che i coniugi si prestino reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento;
- la vittoria di spese e competenze, diritti e onorari, oltre IVA e CAP, nella misura di legge.
Con successiva istanza di trasformazione in consensuale della separazione giudiziale, depositata in data 27.01.2025, si costituiva in giudizio il che Persona_1 unitamente alla coniuge e per il tramite del comune difensore avv. Anna MANCO ha manifestato di voler addivenire ad una pronuncia consensuale della separazione personale alle condizioni che si riportano di seguito:
a) assegnazione della casa coniugale di proprietà comune al 50% alla moglie, che vi vivrà unitamente al figlio di nove anni con l'impegno della stessa di Per_2
2 volturare le utenze a suo nome e di continuare a pagare il 50% del mutuo sino all'estinzione; b) corresponsione da parte del sig. di euro 300,00 mensili, oltre Controparte_1
ISTAT, alla sig.ra per il mantenimento del minore, che verranno versati il Pt_1
5 di ogni mese, oltre spese straordinarie al 50%, come da protocollo di questo
Tribunale; c) previsione che il padre possa vedere e tenere il figlio ogni qualvolta verrà a RT, previo avviso alla moglie, concertandosi con quest'ultima riguardo a giorni ed orari, nonché durante le vacanze Natalizie e Pasquali per tre giorni consecutivi ad anni alterni, previo accordo con la consorte, e durante il periodo estivo per una settimana a luglio ed una ad agosto;
d) la prestazione da parte dei coniugi di reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto od altro documento.
All'udienza del 28.01.2025 le parti, comparse personalmente, hanno confermato di aver raggiunto un accordo risolutivo su ogni questione oggetto del contendere e, riportandosi all'istanza conciliativa del 27.01.2025, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione con la conferma delle condizioni ivi contenute e che risultano sostanzialmente analoghe a quelle già riportate nel ricorso introduttivo, ad eccezione dell'importo del mantenimento ridotto da euro 400,00 ad euro 300,00 mensili. Preso atto dell'intervenuto accordo, all'esito dell'udienza presidenziale, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente alle condizioni concordate e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, senza la concessione dei termini previsti dalla suddetta norma per il deposito degli atti conclusionali. Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto.
Orbene, esaminati gli atti di causa, in primo luogo, va accolta la domanda con cui entrambi i coniugi e hanno richiesto la pronuncia Parte_1 Controparte_1 della loro separazione. Ed invero, la volontà di separarsi espressa dalle parti ed il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione sono circostanze sufficienti a dimostrare il requisito dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. Nulla osta, altresì, alla pronuncia della separazione personale dei coniugi con la conferma delle condizioni indicate nell'istanza di separazione consensuale del 27.01.2025, così come sopra riprodotte, non sussistendo motivi ostativi al loro recepimento, attesa l'assenza di un qualsivoglia contrasto con norme imperative. Per quanto attiene il regolamento delle spese di lite, l'intervenuto accordo raggiunto dalle parti giustifica la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 755/2024 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili, respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 in relazione al matrimonio concordatario da loro contratto in data
[...]
15.06.2013 in regime di separazione dei beni nel comune di RT (Cs) e debitamente trascritto all'ufficio dello stato civile di detto Comune al n. 96, parte II, serie A, anno 2013, come da estratto depositato in atti;
- conferma le condizioni della separazione contenute nell'istanza conciliativa del 27.01.2025, testualmente riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
3 - ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RT (Cs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio iscritto nel registro stato civile di detto comune al n. 96, parte II, serie A, anno 2013;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presenta sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di RT (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Paola in data 28 gennaio 2025
Presidente estensore
dott. Filippo Leonardo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Filippo LEONARDO Presidente estensore dott.ssa Simona SCOVOTTO Giudice dott.ssa Federica LAINO Giudice,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 755 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in RT (Cs) Parte_1 alla via Provinciale per Aieta snc, elettivamente domiciliata in LE (Cs) alla via Martiri 16 Marzo n. 8 presso lo studio dell'Avv. Anna Manco, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso introduttivo depositato il
28.06.2024; attrice
E
nato a [...] il [...] e residente in RT (Cs) Controparte_1 alla via Provinciale per Aieta snc, elettivamente domiciliato in LE (Cs) alla via Martiri 16 Marzo n. 8 presso lo studio dell'Avv. Anna Manco, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine dell'istanza di separazione consensuale depositata il 27.01.2025;
convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero. interventore ex lege
OGGETTO: separazione personale di coniugi.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.06.2024 esponeva: Parte_1
- di aver contratto in data 15.06.2013 matrimonio concordatario in regime di separazione dei beni con in RT (Cs), debitamente Controparte_1 trascritto all'ufficio dello stato civile di detto Comune al n. 96, parte II, serie A, anno 2013, come da estratto depositato in atti;
- che in costanza del matrimonio medesimo era nato a EG (Pz) in [...]
4.03.2015 il figlio Persona_1
- che, a causa delle difficoltà di comunicazione prolungatesi per anni, l'unione coniugale aveva subito una forte crisi che ha portato i coniugi ad una quasi totale assenza di rapporti sin dal 2017;
- di svolgere la professione di insegnante presso la scuola primaria, percependo un reddito annuo pari ad euro 27.000,00, mentre il è impiegato Controparte_1 presso la sede Anas di Cagliari, percependo un reddito annuo superiore ai 31.000,00 euro;
- che essi coniugi sono proprietari esclusivamente della casa coniugale sita in RT, alla via Provinciale per Aieta, per l'acquisto della quale è stato contratto un mutuo con rata mensile pari ad € 840,00 suddivisa al 50% fra loro;
- di essere intestataria di un veicolo di tipo Mercedes classe A, mentre il
[...]
è intestatario di un veicolo di tipo Audi A3 e di uno scooter 250 cc. Per_1
Ciò premesso la ricorrente ha chiesto:
- che venga dichiarata, anche con sentenza parziale sullo status, la separazione dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
- che venga assegnata a lei la casa coniugale, di proprietà comune al 50%, perché ci viva unitamente al figlio , di nove anni, con l'impegno da parte della Per_1 medesima di volturare le utenze a suo nome e di continuare a pagare il 50% del mutuo sino all'estinzione;
- che venga disposto l'obbligo per il sig. di corrispondere alla Controparte_1 signora per il mantenimento del minore la somma di euro 400,00 mensili, Pt_1 oltre ISTAT, da versare il 5 di ogni mese, nonché le spese straordinarie al 50%, come da protocollo di questo Tribunale;
- la previsione che il padre possa vedere e tenere il piccolo ogni volta che verrà a RT, previo avviso alla moglie, concertandosi con quest'ultima riguardo a giorni ed orari, e possa tenere il figlio durante le vacanze natalizie e pasquali per tre gg ad anni alterni, previo accordo con la consorte, nonché durante il periodo estivo per sette giorni a luglio e sette in agosto);
- che i coniugi si prestino reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento;
- la vittoria di spese e competenze, diritti e onorari, oltre IVA e CAP, nella misura di legge.
Con successiva istanza di trasformazione in consensuale della separazione giudiziale, depositata in data 27.01.2025, si costituiva in giudizio il che Persona_1 unitamente alla coniuge e per il tramite del comune difensore avv. Anna MANCO ha manifestato di voler addivenire ad una pronuncia consensuale della separazione personale alle condizioni che si riportano di seguito:
a) assegnazione della casa coniugale di proprietà comune al 50% alla moglie, che vi vivrà unitamente al figlio di nove anni con l'impegno della stessa di Per_2
2 volturare le utenze a suo nome e di continuare a pagare il 50% del mutuo sino all'estinzione; b) corresponsione da parte del sig. di euro 300,00 mensili, oltre Controparte_1
ISTAT, alla sig.ra per il mantenimento del minore, che verranno versati il Pt_1
5 di ogni mese, oltre spese straordinarie al 50%, come da protocollo di questo
Tribunale; c) previsione che il padre possa vedere e tenere il figlio ogni qualvolta verrà a RT, previo avviso alla moglie, concertandosi con quest'ultima riguardo a giorni ed orari, nonché durante le vacanze Natalizie e Pasquali per tre giorni consecutivi ad anni alterni, previo accordo con la consorte, e durante il periodo estivo per una settimana a luglio ed una ad agosto;
d) la prestazione da parte dei coniugi di reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto od altro documento.
All'udienza del 28.01.2025 le parti, comparse personalmente, hanno confermato di aver raggiunto un accordo risolutivo su ogni questione oggetto del contendere e, riportandosi all'istanza conciliativa del 27.01.2025, hanno chiesto la pronuncia della loro separazione con la conferma delle condizioni ivi contenute e che risultano sostanzialmente analoghe a quelle già riportate nel ricorso introduttivo, ad eccezione dell'importo del mantenimento ridotto da euro 400,00 ad euro 300,00 mensili. Preso atto dell'intervenuto accordo, all'esito dell'udienza presidenziale, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente alle condizioni concordate e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, senza la concessione dei termini previsti dalla suddetta norma per il deposito degli atti conclusionali. Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto.
Orbene, esaminati gli atti di causa, in primo luogo, va accolta la domanda con cui entrambi i coniugi e hanno richiesto la pronuncia Parte_1 Controparte_1 della loro separazione. Ed invero, la volontà di separarsi espressa dalle parti ed il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione sono circostanze sufficienti a dimostrare il requisito dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 c.c. Nulla osta, altresì, alla pronuncia della separazione personale dei coniugi con la conferma delle condizioni indicate nell'istanza di separazione consensuale del 27.01.2025, così come sopra riprodotte, non sussistendo motivi ostativi al loro recepimento, attesa l'assenza di un qualsivoglia contrasto con norme imperative. Per quanto attiene il regolamento delle spese di lite, l'intervenuto accordo raggiunto dalle parti giustifica la loro integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 755/2024 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili, respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 in relazione al matrimonio concordatario da loro contratto in data
[...]
15.06.2013 in regime di separazione dei beni nel comune di RT (Cs) e debitamente trascritto all'ufficio dello stato civile di detto Comune al n. 96, parte II, serie A, anno 2013, come da estratto depositato in atti;
- conferma le condizioni della separazione contenute nell'istanza conciliativa del 27.01.2025, testualmente riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
3 - ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di RT (Cs) di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio iscritto nel registro stato civile di detto comune al n. 96, parte II, serie A, anno 2013;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presenta sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di RT (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Paola in data 28 gennaio 2025
Presidente estensore
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