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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/04/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 4647 / 2023
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Successivamente oggi 16 aprile 2025, alle ore 12,00, innanzi al giudice onorario Damiano Camplani, sono comparsi: per , l'avv. Paolo Passarin;
Parte_1 per l'avv. Beatrice Pancaldi in sostituzione Controparte_1 dell'avv. Roberto Franco per delega orale.
L'avv. Pancaldi precisa le proprie conclusioni così come comparsa di costituzione e risposta, atti successivi e memorie conclusive autorizzate depositate in data 03.04.2025.
L'avv. Passarin precisa le proprie conclusioni riportandosi all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e alle memorie autorizzate.
Il Giudice
Invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
l'avv. Pancaldi si riporta integralmente ai contenuti degli atti di causa insistendo per l'accoglimento delle domande ivi formulate, ed in particolare per il rigetto della domanda avversaria, la conferma del decreto ingiuntivo opposto oltre interessi e vittoria di spese;
l'avv. Passarin chiede il rigetto del decreto ingiuntivo opposta alla luce della mancata produzione documentale richiesta riportandosi integralmente alle brevi note difensive autorizzate.
Pagina 1 di 9 Il Giudice dopo discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, e dopo una sospensione della stessa per consentire la trattazione di altra causa, il giudice Damiano Camplani, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la presente sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Verbale chiuso alle ore 16,47.
Il giudice onorario
Damiano Camplani
Firmato digitalmente
Pagina 2 di 9 R.G. 4647 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4647 / 2023 promossa da: persona fisica (c.f.: ), nata Parte_1 CodiceFiscale_1
a Legnago, il 06.07.1968, residente in [...], con domicilio eletto presso l'Avv. Paolo Passarin (c.f.: , in Legnago CodiceFiscale_2
(Vr), Largo Venezia, n. 2, che la rappresenta e difende, come da procura alle liti
22.05.2023 allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo 23.06.2023.
- ATTRICE OPPONENTE - contro società (p.iva: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Terraglio n. 63, Venezia
Mestre, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Roberto Franco (c.f.:
) in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3, che la CodiceFiscale_3 rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta 27.10.2023.
- CONVENUTA OPPOSTA -
* * *
Oggetto: fideiussione bancaria
***
Pagina 3 di 9 CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE art. 132 cpv. n. 4 cpc e art. 118 disp. att. cpc
Dato atto che la presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli art. 132, 4 comma, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli art. 45 e 53 della legge n. 69 del 18/6/09; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr.
Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e, da ultimo, Cass. 11199 del
4/7/12), anche segnalando che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cassazione n. 17145/06); richiamata adesivamente Cass.
SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
Pagina 4 di 9 richiamati per relationem i contenuti dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo con cui l'opponente disconosce la sottoscrizione della Parte_1 lettera di fideiussione 30.05.2011, afferma la nullità dell'obbligazione di garanzia operata con sottoscrizione della fidejussione del 2003 ex art. 1957 c.c. ed infine afferma la perdita del beneficio della garanzia non avendo informato il garante
(qui parte opponente) dell'aggravamento della posizione debitoria dell'obbligata principale
Parte opponente così conclude:
“In via Principale: verificata la non conformità delle copie delle fideiussioni prodotte agli originali ex art 2759 c.c. e accertata apocrifa la firma della sig.ra apposta nella lettera di fideiussione del 2011 dichiarare che nulla è Parte_1 da questa dovuto alla ricorrente e, per l'effetto, Annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed onorari.
In subordine: dichiararsi la nullità della garanzia fideiussoria ex art 1975 c.c. e comunque la perdita della garanzia eventualmente prestata ex art. 1956 c.c. e conseguentemente annullare e revocare il Decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese ed onorari”.
Richiamati per relationem i contenuti della comparsa di costituzione in cui la convenuta opposta chiede il rigetto delle domande di controparte e così concludendo: “In via preliminare principale:
− dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1423/2023 del Tribunale di Verona, provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 C.p.c.;
− concedere alle parti i termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010;
In via principale e nel merito
− accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1423/2023 del Tribunale di Verona, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
Pagina 5 di 9 − per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni, principali e di garanzia e, per l'effetto, condannare entrambi i debitori ingiunti ed opponenti al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
− quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte opponente e tutti i debitori ingiunti al pagamento in favore della CP_1
di tutte le somme già richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo
[...] opposto, pari a complessivi euro 17.788,44 oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
− condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo.
In via subordinata
- condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio”.
All'udienza del 10.01.2024 la causa veniva rinviata al giorno 13.03.2024 e quindi al 15.05.2024 in cui dato atto che le parti non erano giunte ad una soluzione conciliativa, a scioglimento della riserva e con separata ordinanza 25.06.2024 negava la provvisoria esecutività e provvedeva positivamente sull'eccezione di mancato esperimento della mediazione obbligatoria, con rinvio della causa al giorno 21.11.2024 in cui veniva fissata udienza al giorno 16.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termini per il deposito di brevi note difensive.
1) sulla nullità della clausola contrattuale in deroga all'art. 1957 c.c. e sulla sopravvenuta inefficacia della garanzia
In estrema sintesi, assorbente rispetto ad ogni altro questione oggetto del presente giudizio, anche in punto di profilo logico preliminare, è la natura
Pagina 6 di 9 abusiva della clausola lett. F del contratto di fideiussione 11.01.2003 e s.m.i. azionato in via monitoria (cfr. modifiche 30.05.2011 al contratto dell'11.03.2003 - doc. 5 fasc. monitorio), clausola che enuncia: “ i diritti derivanti alla banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'articolo 1957
c.c., che si intende derogato”; considerato come la Direttiva 93/13/CEE (art. 2, lett. b) ed il Codice del Consumo
(art. 3), che ha recepito la Direttiva stessa nell'ordinamento italiano, definiscono
Consumatore “qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”; rielevato come nel caso in esame l'opponente è soggetto Parte_1
Consumatore in quanto cumula in sé le due condizioni richieste dalla legge, e precisamente l'essere soggetto persona fisica e il non avere agito nella sottoscrizione del contratto di garanzia per finalità professionali o imprenditoriali, bensì per esigenze riconducibili all'alveo della vita privata e delle quotidiane esigenze (criterio c.d. funzionale ed oggettivo); rilevato come nel caso in esame non vi è prova (di cui parte opposta era onerata) di alcun apprezzabile collegamento funzionale tra la sottoscrizione del contratto e l'attività della sig.ra ; Parte_1 osservato in definitiva come la clausola di cui alla lett. F del contratto di fidejussione azionato in via monitoria non può avere alcun effetto nell'ordinamento in forza dei principi espressi dall'art. 6 della Direttiva n.
93/13/CEE ed è pertanto nulla (iuris tantum) ex art. 36 Codice del Consumo;
sul punto, ex multis, Cass. Civ. Sez. III, n. 27558 del 28.09.2023: “È vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al
Pagina 7 di 9 creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente”.
Per quanto sopra stabilito, e considerato come ai fini interruttivi dei termini ex art. 1957 c.c. è necessario il ricorso ad un mezzo di tutela processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o esecutiva, l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore verso il debitore principale, e ciò indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (sul punto
Cass. Civ. Sez. III, n. 25197 del 24.08.2023); osservato come fin dal 12.06.2013 parte creditrice ha svolto intimazione di pagamento stragiudiziale per ben 13 rate mensili scadute e insolute ricomprese tra il mese di maggio 2012 e il mese di maggio 2013 (cfr. doc. 3 , di cui, CP_1 peraltro, è contestata l'avvenuta effettiva ricezione della missiva ad opera delle destinataria in ragione della non corrispondenza della Parte_1 propria firma rispetto a quella apposta in calce alla ricevuta); diversamente, va rilevato come in atti parte opposta non ha fornito prova dell'avvenuto tempestivo ricorso ad un mezzo di tutela processuale nel termine richiesto dal primo comma dell'art. 1957 c.c., cosicché la domanda svolta nei confronti della garante
è tardiva e non può essere accolta. Parte_1
2) Sulle spese di lite
Visto l'esito del giudizio di merito e in applicazione del principio della soccombenza, parte opposta è condannata al Controparte_1 pagamento delle spese di lite a favore di parte opponente , Parte_1
e che si liquidano ex D.M. n. 55/2014 in euro 919,00 per la fase studio, euro
777,00 per la fase introduttiva, euro 580,00 per la fase di mediazione, euro
1.400,00 per la fase istruttoria ed euro 1.410,00 per la fase decisionale (le ultime due ridotte per la minore attività difensiva) oltre al rimborso delle spese esenti, rimborso forfettario 15%, cpa ed iva di legge, quest'ultima se dovuta.
P.Q.M.
Pagina 8 di 9 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione disattese, per i motivi sopra esposti così provvede:
1) revoca, limitatamente alla posizione dell'ingiunta , il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 1423 del 07.05.2023, pubblicato l'08.05.2023 – R.G.
3239/2023, giudice dott. Francesco Chiavegatti;
2) respinge le domande svolte da parte opposta Controparte_1
3) spese di lite come in motivazione.
Così deciso in Verona, il 16 aprile 2025
Il giudice onorario Damiano Camplani
Firmato digitalmente
Pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Successivamente oggi 16 aprile 2025, alle ore 12,00, innanzi al giudice onorario Damiano Camplani, sono comparsi: per , l'avv. Paolo Passarin;
Parte_1 per l'avv. Beatrice Pancaldi in sostituzione Controparte_1 dell'avv. Roberto Franco per delega orale.
L'avv. Pancaldi precisa le proprie conclusioni così come comparsa di costituzione e risposta, atti successivi e memorie conclusive autorizzate depositate in data 03.04.2025.
L'avv. Passarin precisa le proprie conclusioni riportandosi all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e alle memorie autorizzate.
Il Giudice
Invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;
l'avv. Pancaldi si riporta integralmente ai contenuti degli atti di causa insistendo per l'accoglimento delle domande ivi formulate, ed in particolare per il rigetto della domanda avversaria, la conferma del decreto ingiuntivo opposto oltre interessi e vittoria di spese;
l'avv. Passarin chiede il rigetto del decreto ingiuntivo opposta alla luce della mancata produzione documentale richiesta riportandosi integralmente alle brevi note difensive autorizzate.
Pagina 1 di 9 Il Giudice dopo discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, e dopo una sospensione della stessa per consentire la trattazione di altra causa, il giudice Damiano Camplani, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la presente sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Verbale chiuso alle ore 16,47.
Il giudice onorario
Damiano Camplani
Firmato digitalmente
Pagina 2 di 9 R.G. 4647 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4647 / 2023 promossa da: persona fisica (c.f.: ), nata Parte_1 CodiceFiscale_1
a Legnago, il 06.07.1968, residente in [...], con domicilio eletto presso l'Avv. Paolo Passarin (c.f.: , in Legnago CodiceFiscale_2
(Vr), Largo Venezia, n. 2, che la rappresenta e difende, come da procura alle liti
22.05.2023 allegata all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo 23.06.2023.
- ATTRICE OPPONENTE - contro società (p.iva: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Terraglio n. 63, Venezia
Mestre, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Roberto Franco (c.f.:
) in Vibo Valentia, Piazza del Lavoro, n. 3, che la CodiceFiscale_3 rappresenta e difende come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta 27.10.2023.
- CONVENUTA OPPOSTA -
* * *
Oggetto: fideiussione bancaria
***
Pagina 3 di 9 CONCISA ESPOSIZIONE
DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE art. 132 cpv. n. 4 cpc e art. 118 disp. att. cpc
Dato atto che la presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli art. 132, 4 comma, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli art. 45 e 53 della legge n. 69 del 18/6/09; ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr.
Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e, da ultimo, Cass. 11199 del
4/7/12), anche segnalando che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano “…rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (Cassazione n. 17145/06); richiamata adesivamente Cass.
SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;
Pagina 4 di 9 richiamati per relationem i contenuti dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo con cui l'opponente disconosce la sottoscrizione della Parte_1 lettera di fideiussione 30.05.2011, afferma la nullità dell'obbligazione di garanzia operata con sottoscrizione della fidejussione del 2003 ex art. 1957 c.c. ed infine afferma la perdita del beneficio della garanzia non avendo informato il garante
(qui parte opponente) dell'aggravamento della posizione debitoria dell'obbligata principale
Parte opponente così conclude:
“In via Principale: verificata la non conformità delle copie delle fideiussioni prodotte agli originali ex art 2759 c.c. e accertata apocrifa la firma della sig.ra apposta nella lettera di fideiussione del 2011 dichiarare che nulla è Parte_1 da questa dovuto alla ricorrente e, per l'effetto, Annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese ed onorari.
In subordine: dichiararsi la nullità della garanzia fideiussoria ex art 1975 c.c. e comunque la perdita della garanzia eventualmente prestata ex art. 1956 c.c. e conseguentemente annullare e revocare il Decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese ed onorari”.
Richiamati per relationem i contenuti della comparsa di costituzione in cui la convenuta opposta chiede il rigetto delle domande di controparte e così concludendo: “In via preliminare principale:
− dichiarare l'opposto decreto ingiuntivo n. 1423/2023 del Tribunale di Verona, provvisoriamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 C.p.c.;
− concedere alle parti i termini per l'introduzione e lo svolgimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010;
In via principale e nel merito
− accertare e dichiarare inammissibile, improponibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1423/2023 del Tribunale di Verona, disponendone l'integrale rigetto con tutte le conseguenze di legge;
Pagina 5 di 9 − per l'effetto, accertare e dichiarare la validità, legittimità ed efficacia dei contratti tra le parti intercorsi e delle relative obbligazioni, principali e di garanzia e, per l'effetto, condannare entrambi i debitori ingiunti ed opponenti al pagamento di tutte le somme da essi e dal titolo giudiziario opposto derivanti;
− quindi, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannare la parte opponente e tutti i debitori ingiunti al pagamento in favore della CP_1
di tutte le somme già richieste nel ricorso per decreto ingiuntivo
[...] opposto, pari a complessivi euro 17.788,44 oltre interessi corrispettivi e di mora e spese come richiesti e come liquidati dal Giudice del procedimento d'ingiunzione a far data dalla domanda e fino al giorno dell'effettivo pagamento;
− condannare l'opponente al pagamento di tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio, maggiorate degli interessi, anche se maggiori o minori rispetto a quelle richieste con ricorso per decreto ingiuntivo.
In via subordinata
- condannare l'opponente al pagamento delle somme ingiunte maggiorate degli ulteriori interessi maturati e delle spese o comunque al pagamento della somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito del giudizio”.
All'udienza del 10.01.2024 la causa veniva rinviata al giorno 13.03.2024 e quindi al 15.05.2024 in cui dato atto che le parti non erano giunte ad una soluzione conciliativa, a scioglimento della riserva e con separata ordinanza 25.06.2024 negava la provvisoria esecutività e provvedeva positivamente sull'eccezione di mancato esperimento della mediazione obbligatoria, con rinvio della causa al giorno 21.11.2024 in cui veniva fissata udienza al giorno 16.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termini per il deposito di brevi note difensive.
1) sulla nullità della clausola contrattuale in deroga all'art. 1957 c.c. e sulla sopravvenuta inefficacia della garanzia
In estrema sintesi, assorbente rispetto ad ogni altro questione oggetto del presente giudizio, anche in punto di profilo logico preliminare, è la natura
Pagina 6 di 9 abusiva della clausola lett. F del contratto di fideiussione 11.01.2003 e s.m.i. azionato in via monitoria (cfr. modifiche 30.05.2011 al contratto dell'11.03.2003 - doc. 5 fasc. monitorio), clausola che enuncia: “ i diritti derivanti alla banca dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'articolo 1957
c.c., che si intende derogato”; considerato come la Direttiva 93/13/CEE (art. 2, lett. b) ed il Codice del Consumo
(art. 3), che ha recepito la Direttiva stessa nell'ordinamento italiano, definiscono
Consumatore “qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale”; rielevato come nel caso in esame l'opponente è soggetto Parte_1
Consumatore in quanto cumula in sé le due condizioni richieste dalla legge, e precisamente l'essere soggetto persona fisica e il non avere agito nella sottoscrizione del contratto di garanzia per finalità professionali o imprenditoriali, bensì per esigenze riconducibili all'alveo della vita privata e delle quotidiane esigenze (criterio c.d. funzionale ed oggettivo); rilevato come nel caso in esame non vi è prova (di cui parte opposta era onerata) di alcun apprezzabile collegamento funzionale tra la sottoscrizione del contratto e l'attività della sig.ra ; Parte_1 osservato in definitiva come la clausola di cui alla lett. F del contratto di fidejussione azionato in via monitoria non può avere alcun effetto nell'ordinamento in forza dei principi espressi dall'art. 6 della Direttiva n.
93/13/CEE ed è pertanto nulla (iuris tantum) ex art. 36 Codice del Consumo;
sul punto, ex multis, Cass. Civ. Sez. III, n. 27558 del 28.09.2023: “È vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabile ratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al
Pagina 7 di 9 creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente”.
Per quanto sopra stabilito, e considerato come ai fini interruttivi dei termini ex art. 1957 c.c. è necessario il ricorso ad un mezzo di tutela processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o esecutiva, l'accertamento ed il soddisfacimento delle pretese del creditore verso il debitore principale, e ciò indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (sul punto
Cass. Civ. Sez. III, n. 25197 del 24.08.2023); osservato come fin dal 12.06.2013 parte creditrice ha svolto intimazione di pagamento stragiudiziale per ben 13 rate mensili scadute e insolute ricomprese tra il mese di maggio 2012 e il mese di maggio 2013 (cfr. doc. 3 , di cui, CP_1 peraltro, è contestata l'avvenuta effettiva ricezione della missiva ad opera delle destinataria in ragione della non corrispondenza della Parte_1 propria firma rispetto a quella apposta in calce alla ricevuta); diversamente, va rilevato come in atti parte opposta non ha fornito prova dell'avvenuto tempestivo ricorso ad un mezzo di tutela processuale nel termine richiesto dal primo comma dell'art. 1957 c.c., cosicché la domanda svolta nei confronti della garante
è tardiva e non può essere accolta. Parte_1
2) Sulle spese di lite
Visto l'esito del giudizio di merito e in applicazione del principio della soccombenza, parte opposta è condannata al Controparte_1 pagamento delle spese di lite a favore di parte opponente , Parte_1
e che si liquidano ex D.M. n. 55/2014 in euro 919,00 per la fase studio, euro
777,00 per la fase introduttiva, euro 580,00 per la fase di mediazione, euro
1.400,00 per la fase istruttoria ed euro 1.410,00 per la fase decisionale (le ultime due ridotte per la minore attività difensiva) oltre al rimborso delle spese esenti, rimborso forfettario 15%, cpa ed iva di legge, quest'ultima se dovuta.
P.Q.M.
Pagina 8 di 9 Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulle domande come sopra proposte, ogni diversa domanda, istanza, eccezione o deduzione disattese, per i motivi sopra esposti così provvede:
1) revoca, limitatamente alla posizione dell'ingiunta , il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 1423 del 07.05.2023, pubblicato l'08.05.2023 – R.G.
3239/2023, giudice dott. Francesco Chiavegatti;
2) respinge le domande svolte da parte opposta Controparte_1
3) spese di lite come in motivazione.
Così deciso in Verona, il 16 aprile 2025
Il giudice onorario Damiano Camplani
Firmato digitalmente
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