Ordinanza collegiale 3 giugno 2024
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 07/04/2025, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02912/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04273/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4273 del 2020, proposto da Dema Petroli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ovvero Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Interregionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliata, in Napoli, via Diaz n. 11, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la condanna
“- al risarcimento del danno ingiusto patito dalla “Dema Petroli srl” (p. iva 08386751211) in virtù dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, accertato giusta sentenza del TAR Napoli, Sez. III, n. 1969 del 25.5.2020”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ovvero dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato a mezzo pec del 26 ottobre 2020 e depositato in data 10 novembre 2020, la Dema Petroli s.r.l. ha chiesto la condanna dell’Agenzia delle Dogane al risarcimento del danno ingiusto che ha assunto essere stato patito da essa società ricorrente in virtù dell’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa, accertato con sentenza del TAR Napoli, Sez. III, n. 1969 del 25 maggio 2020.
La società ricorrente ha premesso che con la suddetta sentenza erano stati accolti tutti i motivi di ricorso ed in particolare era stato statuito che il comportamento serbato dall’amministrazione aveva determinato “ un arresto procedimentale non giustificato dalla specificità del procedimento, con aggravamento dello stesso, in pregiudizio della ricorrente, già autorizzata all’esercizio provvisorio dell’impianto a livello comunale dal 26 giugno 2019.
L’esito che ne consegue è infatti quello di vanificare gli effetti della predetta autorizzazione provvisoria, congeniata proprio al fine di consentire all’esercente di iniziare ad operare immediatamente, in attesa della definizione del più complesso iter di collaudo dell’impianto. ”.
Ha esposto che con istanza dell’8 giugno 2020 aveva richiesto alla soccombente il pagamento delle spese processuali di cui all’ordinanza e alla sentenza e, al contempo, aveva costituito in mora l’amministrazione “ per i danni subiti dalla società […] la quale, in ragione dei provvedimenti poi annullati dal Giudice Amministrativo, ha subito un ingiustificato ritardo nell’avvio dell’attività ”, assegnandole il termine di giorni 30 per una definizione bonaria e concordata dei danni. La P.A., liquidate le spese, era rimasta inerte per il resto.
Ha lamentato che illegittimamente e colpevolmente l’odierna resistente, dilatando i tempi per il rilascio del provvedimento favorevole per il privato, frapponendovi una defatigante ed infondata attività procedimentale interlocutoria, avrebbe determinato causalmente un ingiustificato ritardo nell’avvio della sua attività commerciale che, senza l’intervento sviante, avrebbe avuto inizio il 5 luglio 2019, anziché il 17 settembre 2019.
Ha sostenuto che il danno subito nella specie si connoterebbe in termini di mancato guadagno o di “lucro cessante”, quantificabile nell’utile che essa società ricorrente avrebbe incamerato se l’attività della P.A. fosse stata correttamente e lealmente condotta. La quantificazione, del tutto prudenziale, si ricaverebbe analogicamente dall’utile societario incamerato una volta avviata l’attività.
Si tratterebbe di stima prudenziale in quanto il parametro di riferimento (mesi di ottobre, novembre e dicembre) non terrebbe conto della naturale e fisiologica maggiore marginalità propria del periodo estivo (mesi di luglio ed agosto), dovuta ai maggiori spostamenti tipici del periodo feriale, e pertanto il danno subito si attesterebbe in 74 giorni di inattività (di cui 11 sabati ed 11 domeniche), dal 5 luglio al 17 settembre 2019, ovvero 2 mesi e mezzo.
La società ricorrente ha rappresentato che i parametri contabili, oltre ad essere riportati nel registro dei corrispettivi, e nel registro iva acquisti e vendite della società, sarebbero ricavabili anche dai registri cd. di “carico e scarico” vidimati dall’Agenzia delle Dogane.
Conclusivamente ha sostenuto che il danno subito sarebbe pari al mancato utile che avrebbe incamerato, determinato nella misura di € 77.337,32 (euro settantasettemilatrecentotrentasette/32) e ha chiesto, pertanto, la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al pagamento in suo favore della suddetta somma, a titolo di risarcimento del danno per equivalente, oltre interessi legali, o in quella diversa che sarà determinata in corso di causa, anche in via equitativa dal Collegio; in subordine ha chiesto la determinazione dei criteri ex art. 34 c.p.a. in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma a titolo di ristoro dei danni patiti entro un congruo termine e, in via istruttoria, una consulenza tecnica d’ufficio tesa alla determinazione e quantificazione del danno stesso.
Con ordinanza n. 7163 del 27 dicembre 2023 questa Sezione,
“ RITENUTO necessario, al fine del decidere, acquisire i registri cd. di “carico e scarico” vidimati dall’Agenzia delle Dogane che, sebbene parte ricorrente sia nel ricorso che nel foliario assuma di aver prodotto in giudizio vidimati, risultano depositati privi di tale vidimazione; ”,
ha ordinato alla società ricorrente di adempiere all’incombente istruttorio nei modi e nel termine di cui in motivazione ed ha rinviato la causa per il prosieguo all’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2024.
In esecuzione della suddetta ordinanza parte ricorrente ha provveduto a depositare copia conforme all’originale del registro di carico e scarico vidimato.
Si è costituita in giudizio l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale per la Campania - a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con mero atto di stile. L’Avvocatura dello Stato ha poi depositato una memoria con la quale ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione ad agire a titolo risarcitorio della Dema Petroli. In particolare ha rappresentato che la ricorrente aveva stipulato un contratto di comodato per l’impianto con la DS Energy s.r.l. in data 7 maggio 2019 (contratto registrato in data 8 maggio 2019 num rep 942 all’Ufficio Entrate di Nola) e che tale circostanza era emersa solo a seguito di voltura della licenza fiscale definitiva IT00NAY 02113B rilasciata il 19 febbraio 2020. Tale voltura veniva richiesta in data 2 marzo 2020, allorquando la DS Energy veniva formalmente individuata come subentrante alla DEMA nella gestione dell’impianto, e quindi l’eventuale asserito pregiudizio per il ritardo provvedimentale lamentato avrebbe cagionato un eventuale danno economico solo alla comodataria.
In subordine ha chiesto il rigetto della pretesa avanzata da parte ricorrente perché infondata, in quanto il comportamento dell’amministrazione non sarebbe viziato né da dolo, né tantomeno da colpa. In particolare ha rappresentato che la licenza fiscale provvisoria che aveva consentito comunque l’operatività dell’impianto era stata emessa in data 12 settembre 2019 e dunque prima del decorso del termine procedimentale finale a seguito della nuova istanza presentata dalla ricorrente in data 15 luglio 2019. Proprio nella piena ottica collaborativa l’Amministrazione aveva infatti interloquito con la società per avviare la richiesta della licenza provvisoria.
Con ordinanza n. n. 3512 del 3 giugno 2024 questa Sezione,
“ RITENUTO necessario, al fine del decidere acquisire il contratto di comodato per l’impianto che l’Avvocatura Distrettuale dello Stato nella memoria depositata in data 23 maggio 2024 afferma essere stato stipulato dalla società ricorrente con la DS Energy s.r.l. in data 7 maggio 2019 e registrato in data 8 maggio 2019 all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Nola, n. rep 942; ”,
ha ordinato alla parte più diligente di adempiere all’incombente istruttorio nei modi e nel termine di cui in motivazione ed ha rinviato la causa per il prosieguo alla prima udienza pubblica del mese di gennaio 2025.
Parte ricorrente ha prodotto una memoria per l’udienza di discussione con la quale ha contestato l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte resistente, atteso che in mancanza di voltura della licenza fiscale, avvenuta solo il 19 febbraio 2020, come asserito dalla medesima difesa erariale, la DS Energy s.r.l. non avrebbe potuto esercitare l’attività che sarebbe stata infatti esercitata (come da conferma documentale in atti) da essa società ricorrente; essa, dunque, sarebbe la società che ha richiesto l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impianto, vi avrebbe dato inizio e avrebbe esercitato l’attività sino a quando legittimata a farlo (a seguito della voltura) sarebbe stata la DS Energy s.r.l.. Sostiene che pertanto solo essa ricorrente avrebbe subito il danno da ritardo nell’avvio dell’impianto e giammai la DS Energy che neppure avrebbe potuto esercitare l’attività (appunto, in mancanza della voltura della licenza in suo favore) e sicuramente non avrebbe dato avvio all’attività imprenditoriale, essendovi subentrata solo successivamente. Nel merito ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 15 gennaio 2025 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il Collegio ritiene innanzitutto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di rito di inammissibilità per difetto di legittimazione ad agire sollevata da parte resistente essendo il ricorso infondato nel merito.
Ed invero, come risulta dalla documentazione depositata in giudizio e come ammesso dalla stessa parte ricorrente, quest’ultima ha stipulato un contratto di comodato d’uso per l’impianto per cui è causa con la DS Energy s.r.l. in data 7 maggio 2019, registrato in data 8 maggio 2019 all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Nola, n. rep 942/3.
Tale contratto, versato in atti da entrambe le parti in esecuzione della citata ordinanza n. 3512 del 3 giugno 2024, all’art. 3, denominato “ Durata del contratto e perdita di efficacia ”, comma 1, prevede: “ 3.1. Il presente contratto avrà la durata di anni sei a partire dal 01/05/2019 e scadrà quindi il giorno 30/04/2025 ”.
Considerato che parte ricorrente ha agito per il risarcimento del danno che assume subito dal 5 luglio al 17 settembre 2019, deve ritenersi l’infondatezza dell’odierno ricorso per l’insussistenza del danno lamentato, per la risolutiva circostanza che dal 1° maggio 2019, e quindi per tutto il suddetto periodo, la società ricorrente non aveva giuridicamente la disponibilità del bene alla luce della stipula del suddetto contratto di comodato.
Né può rilevare la circostanza che essa abbia svolto il servizio di fatto, in quanto ha continuato ad esercitare l’attività fino alla data della voltura rilasciata in favore della DS Energy s.r.l., giusta licenza di esercizio cod. IT00NAY02113B del 2 marzo 2020, depositata in giudizio da parte ricorrente.
Ed invero, non avendo la disponibilità dell’impianto parte ricorrente non avrebbe potuto svolgere tale attività, in quanto occorreva che i requisiti della disponibilità dell’impianto e della relativa necessaria autorizzazione a svolgere l’attività nell’impianto stesso fossero in capo ad un unico soggetto.
Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere respinto.
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo, in favore di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento di complessivi € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) in favore di parte resistente, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rosalba Giansante | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO