Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/05/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2850/2019
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.ti Carmela Martello, Anna Isabella Vulcano e Maria Teresa Mazzei
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CONTRO
Controparte_1
- parte resistente -
Avv.ti Caterina Battaglia, Carmela Filice e Marcello Carnovale
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.8.2019 la ricorrente in epigrafe, titolare di impresa agricola individuale, ha proposto opposizione avverso il verbale ispettivo n. 2018009488/DDL del 14.2.2019 notificatole l'1.3.2019 e, conseguentemente, anche avverso il verbale n. 2019002335/DDL del
26.2.2019 a carico del figlio denunciando la carenza, in capo a quest'ultimo, dei Parte_2 requisiti legittimanti la sua iscrizione alla c.d. Gestione Lavoratori Autonomi Agricoli dell' CP_2 nell'arco temporale ricompreso tra l'1.1.2014 e il 31.12.2018.
conseguente riconduzione degli stessi, attraverso separato verbale, alle dipendenze del figlio medesimo ritenuto coltivatore diretto.
Domandava inoltre l'annullamento di ogni altro atto presupposto, prodromico o comunque connesso ai verbali de quo e l'accertamento di una responsabilità aggravata in capo all' ex art. 96 c.p.c. CP_2
con conseguente condanna al risarcimento del danno subito.
A sostegno delle sue pretese, più in particolare, osservava che il figlio non sarebbe stato in possesso né dei requisiti c.d. oggettivi riconducibili alla figura del lavoratore agricolo autonomo tra cui rientra il c.d. fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda – il quale, invero, non deve essere inferiore a 104 giornate annue e, nel caso di specie, ammonterebbe a 46 giornate, considerato che il
è comproprietario indiviso solo per 1/9 dell'intera superficie dei terreni dell'azienda, pari Parte_2
in totale ad 6,8 ha – né dei requisiti c.d. soggettivi, poiché l'attività agricola non sarebbe da questi svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato dal momento che tale soggetto, per il maggior periodo di tempo nell'anno, ha lavorato alle dipendenze dell'azienda come bracciante agricolo per 153 giornate annue (precisamente da febbraio 2014 ad agosto 2014; da gennaio a luglio 2015; da gennaio a luglio 2016; da gennaio a luglio 2017; da marzo a settembre
2018) ed è tale attività che costituisce per lui la maggior fonte di reddito.
Rilevava inoltre che il sarebbe stato erroneamente qualificato quale 'datore di lavoro' dai Parte_2 funzionari ispettivi nell'ambito dell' dal momento che tutti i contratti aventi ad Parte_3
oggetto la raccolta del frutto e stipulati con ditte esterne hanno visto quale committente la ricorrente e non il figlio, e poi perché sarebbero state 'travisate' le dichiarazioni rese da quest'ultimo nell'ambito dell'accesso ispettivo, unitamente a quelle raccolte presso gli altri lavoratori, dalle quali veniva erroneamente interpolato che ricoprisse un ruolo diverso rispetto a quello effettivamente svolto, che era quello di lavoratore dipendente come tutti gli altri ad eccezione di alcuni momenti episodici e non sistematici e stabili di supervisione e direzione dei lavori, considerati i legami familiari sussistenti con la titolare dell'azienda, di condizioni fisiche precarie.
Costituitosi ritualmente in giudizio l' , l'ente ha eccepito l'inammissibilità della impugnazione CP_2
del verbale ispettivo n. 219002335\DDL del 26.2.2019 in quanto emesso nei confronti di persona diversa del ricorrente, ossia a carico di , e rispetto al quale, dunque, si ravvisa una Parte_2
carenza di legittimazione ad agire. Riportandosi integralmente a quanto cristallizzato nel verbale di accertamento sulla scorta delle dichiarazioni rese dagli altri OTD in sede di ispezione, l'ente resistente ha poi dedotto che il figlio della ricorrente avrebbe svolto l'attività agricola in maniera del tutto autonoma, senza alcun vincolo di subordinazione con la madre – per la cui prova non apparirebbero sufficienti le sole buste paga firmate allegate in atti –, occupandosi dell'assunzione del personale e della sua direzione, nonché dello svolgimento delle varie fasi di lavorazione del terreno.
Sul punto, ha poi ulteriormente precisato che per essere ritenuto coltivatore diretto non è necessario avere la proprietà dei fondi coltivati ma è sufficiente averne la disponibilità, pertanto la considerazione formulata in ricorso secondo cui il fabbisogno aziendale dovrebbe essere ritenuto pari a 46 giornate lavorative dovrebbe reputarsi errata considerato che tale fabbisogno andrebbe parametrato all'intera superficie a disposizione dell'assunto coltivatore diretto.
A ciò ha aggiunto che il ogni anno, dal 2014 al 2018, ha dichiarato di lavorare come OTD Parte_2
alle dipendenze della madre per un numero di giornate pari a 153 giornate lavorative, dunque superiore alla soglia delle 104 previste per l'iscrizione quale coltivatore diretto.
All'udienza del 7 febbraio 2025 si è dato seguito all'istruttoria, la quale si è concentrata unicamente sulle richieste di prova testimoniale addotte da parte ricorrente, risultando invece pleonastiche quelle avanzate dall'ente resistente, poiché le stesse si sarebbero tradotte in una replica orale del contenuto dei verbali ispettivi già presenti in giudizio, ad opera dei funzionari che avevano condotto l'accertamento.
Ritenuta matura per la decisione, la causa viene decisa all'odierna udienza.
***
Preliminarmente, è fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva formulata da con CP_2
riferimento al verbale ispettivo n. 2019002335/DDL il quale non risulta essere riferito e destinato alla ricorrente, bensì al figlio.
Difatti, se la ricorrente è legittimata ad agire per veder accertata l'insussistenza di quanto riportato dagli ispettori nel verbale n. 2018009488/DDL – ossia la regolarità della sua azienda agricola nella denuncia dei rapporti di lavoro, il fatto che il figlio non sia coadiutore della sua azienda e quindi in relazione allo stesso non devono essere versati contributi nella gestione e, infine, Parte_4
che i dipendenti sono stati regolarmente inquadrati – non sussiste invece la sua legittimazione attiva con riferimento ad altro verbale di accertamento nel quale si assume che i lavoratori dell'azienda agricola siano ricondotti alle dipendenze del congiunto. In confronto a tale ultimo atto – il quale, per il vero, neanche è stato prodotto in giudizio – il figlio della ricorrente, , avrebbe Parte_2
dovuto attivarsi giudizialmente motu proprio.
Ciò detto, la domanda è infondata e non può essere accolta per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, la ricorrente non ha contestato la necessità della sua iscrizione nella gestione dei
Coltivatori Diretti, quanto l'iscrizione del suo congiunto nella medesima gestione.
Sul punto si richiama la più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all' l'onere di CP_2 provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, CP_2
il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine
(in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (cfr., in termini, Cass.
n. 14965/2012).
Orbene, con riferimento al figlio della ricorrente, gli ispettori hanno ritenuto che quest'ultimo coadiuvasse l'anziana madre nella gestione dell'azienda agricola e che egli partecipasse in maniera continuativa all'impresa familiare poiché lo stesso aveva dichiarato di avere per l'intero la gestione dell'azienda della madre, di occuparsi personalmente sia del lavoro sul terreno – al fine di assicurarne un buono stato di conservazione – sia della parte amministrativa ad esso relativa, provvedendo anche all'assunzione del personale “a seconda delle necessità”, ed infine di aver stipulato un contratto con altra azienda che ha somministrato manodopera per la coltivazione di quei terreni – che assumeva essere suoi – la quale ha provveduto a dirigere e controllare.
Tali affermazioni, per il vero, prima facie apparivano confortate anche dai lavoratori sentiti in sede di accertamento.
In particolare, il sig. ha dichiarato che per l'anno 2014, in cui lui è stato assunto come Per_1
OTD, era il figlio della ricorrente ad “occuparsi di tutto” poiché questa era ammalata;
mentre il sig.
ha invece riferito di essere stato assunto proprio dal quale OTD per pochi Parte_5 Parte_2
giorni sia nel 2017 che nel 2018 e di aver ricevuto da lui le direttive da seguire nello svolgimento dell'attività lavorativa la quale, per il vero, avrebbe espletato solamente ed unitamente ad esso. Dal momento che, per ciò che concerne il valore delle dichiarazioni rese nel corso dell'accertamento ispettivo, deve richiamarsi il più recente orientamento di legittimità, secondo cui “La dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della
P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l'"animus confitendi", trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta” (cfr., in termini, Cass. n. 17702/2015), in tale giudizio si è ritenuto opportuno dare corso alle prove testimoniali richieste dalla parte ricorrente, poiché ritenute pertinenti e puntuali rispetto alla materia oggetto del contendere.
Dunque, all'esito dell'istruttoria, nell'ambito della quale è stato risentito il sig. – il quale Parte_5
ha rettificato le dichiarazioni rese in sede ispettiva chiarando che è stata la ricorrente ad assumerlo
(dunque, non il figlio) e che seguiva le direttive da lei dettate e solo trasmesse per il tramite del congiunto, anch'esso lavoratore dell'azienda – ed è stato ascoltato pure il commercialista della ricorrente, – il quale indicava la ricorrente quale unico dominus delle assunzioni con Testimone_1
cui comunicava telefonicamente, servendosi questa del figlio unicamente al fine di inviargli documenti – le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva sia dal presunto coltivatore diretto che dagli altri lavoratori dell'azienda agricola sono parse sufficienti al fine di ritenere provato che il Parte_2 abbia fatto parte dell'azienda agricola della madre quale coadiutore familiare e giustificare, così, il trasferimento della sua posizione contributiva dal fondo lavoratori dipendenti alla gestione
Parte_4
Dalle prove versate in atti, difatti, appare manifesto che il figlio della ricorrente sia stato in possesso sia dei requisiti oggettivi che soggettivi i quali giustificano la sua iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria del coltivatore diretto e degli appartenenti al suo nucleo familiare (parenti e affini fino al 4° grado).
Gli esiti dell'istruttoria probatoria confermano, appunto, che il ha contribuito insieme alla Parte_2 madre, abitualmente e direttamente, alla manuale coltivazione dei terreni e alla gestione dell'azienda.
Del resto, sebbene non pare revocabile in dubbio quanto affermato dal commercialista dell'azienda agricola, ossia che era la signora l'unico dominus delle decisioni da prendere per la gestione aziendale, dalle medesime affermazioni si evince pur sempre il ruolo di supporto svolto dal figlio nell'espletamento delle medesime attività di tipo 'amministrativo' come anche si ricava, per il vero, dalle dichiarazioni rese dagli altri lavoratori dell'azienda che certificano la presenza ininterrotta e costante sui terreni da coltivare esclusivamente del figlio per tutto l'arco temporale che va dal 2014 fino al 2018, dal momento che tutti gli altri dipendenti si riferivano ad esso al fine di ricevere ordinarie direttive lavorative e lo descrivevano quale protagonista nel far fronte a situazioni straordinarie ed episodiche.
Nonostante, quindi, in sede di giudizio il , altro lavoratore d'azienda, abbia mutato il Parte_5
contenuto delle proprie dichiarazioni rispetto a quelle già rese ai funzionari ispettivi, nella presente decisione si intende aderire al convincente indirizzo ermeneutico secondo il quale ben può il giudice annettere maggiore rilevanza probatoria alle dichiarazioni rilasciate al personale ispettivo più che a quelle rese nell'ambito del procedimento in ragione, da un canto, dell'effetto sorpresa che di norma favorisce la raccolta di informazioni genuine e, d'altro canto, in ragione dell'assenza di alcuna ragione plausibile che, nella specie, avrebbe indotto il figlio della ricorrente e gli altri lavoratori a fornire indicazioni inesatte agli ispettori circa il loro ruolo in azienda e l'attività concretamente svolta (ex multis cfr. in mot. Cass. n. 3527/2001, n. 24128/2007, n. 18551/2012, n. 13990/2020).
Per l'effetto, appare pacifico che il si sia occupato personalmente e direttamente della Parte_2 coltivazione dei terreni e della gestione dell'azienda pure perché, a ben vedere, avrebbe dovuto essere la titolare dell'azienda, cioè la ricorrente, a provare la natura subordinata del rapporto che aveva istaurato con il figlio, altrimenti presumendosi – e, di conseguenza, ritenendo provato – che questi aveva operato quale suo coadiutore nell'ambito della azienda agricola coltivatrice diretta disciplinata dall'art. 1 e 2 L. 1047/1957 e dalla L. 9/1963, e tanto in tale giudizio non è avvenuto.
Nel caso di specie, inoltre, si rileva che sussistono i presupposti oggettivi per la configurabilità di un
“nucleo CD” in quanto il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non inferiore a 104 giornate annue è un dato incontestato.
Nel ricorso, infatti, la ricorrente, in maniera erronea, riduce il fabbisogno aziendale riparametrandolo ai soli terreni di cui è comproprietario pro quota il figlio (circostanza invece irrilevante poiché, come ben scritto dall' in memoria difensiva, rileva solo la disponibilità e non anche la proprietà dei CP_2
terreni aziendali) ma nulla deduce sulla necessarietà di 419 giornate lavorative annuali complessivamente richieste per coltivare l'intera superficie dei terreni dell'azienda.
La prova che l'attività di lavoro del nucleo familiare supera di gran lunga un terzo delle normali necessità aziendali si è invece evinta dal rapporto tra il numero delle giornate dell'intero anno in cui l'attività veniva svolta e il numero di giornate denunciate dal ricorrente, cioè 153 annue, e comunque tenendo conto del numero delle giornate effettivamente dichiarate dall'azienda agricola di che trattasi nelle singole annualità oggetto di accertamento. Si è pure ritenuta raggiunta la prova della ricorrenza del presupposto soggettivo dell'abitualità e della prevalenza “per impegno lavorativo e reddito ricavato nella diretta e manuale attività agricola svolta dai componenti il nucleo coltivatore diretto” perché dall'accertamento ispettivo è emerso che entrambi i componenti del nucleo familiare erano impegnati esclusivamente nell'azienda agricola – la madre in quanto titolare della stessa ed il figlio poiché provvedeva a sostituirla materialmente nella gestione dell'azienda ed in ogni attività ad essa connessa, considerata la sua anziana età – e ricavavano reddito solo da questa attività (sebbene il figlio abbia denunciato il reddito percepito a titolo di lavoro agricolo dipendente e abbia percepito quindi pure prestazioni a sostegno del reddito per il settore agricolo).
Tanto premesso, non risulta che la ricorrente abbia patito danni per una condotta pregiudizievole assunta dall' , il quale si è limitato unicamente a condurre un accertamento ispettivo dal quale CP_2
sono originate le risultanze in tale sede contestate, tra l'altro, in maniera infondata.
Il ricorso deve essere, pertanto, integralmente rigettato.
Assorbite tutte le altre doglianze dalle parti.
Le spese sono liquidate come in dispositivo e seguono la soccombenza.
Non può essere accolta, infatti, la richiesta di esenzione, ai sensi del 152 disp. att., effettuata dalla ricorrente, essendo la citata previsione applicabile solo ai giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali e, dunque, inapplicabile nel presente giudizio.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa:
- rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione di nella Gestione dei Coltivatori diretti quale coadiutore familiare dell'azienda Parte_2
agricola con conseguente trasferimento della sua posizione assicurativa, disposto a seguito di verbale unico di accertamento n. 2018009488/DDL;
- dichiara che i rapporti di lavoro relativi ai dipendenti non sono stati correttamente denunciati da all' negli anni dal 2014 al 2018; Parte_3 CP_2
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali di che liquida in € 3.291,00 oltre
Iva e Cpa come per legge.
Castrovillari, 31 maggio 2025
Il giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).