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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/05/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 257/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, in persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 257/2024 posta in deliberazione ai sensi dell'art. tra:
elettivamente domiciliato in Roma via P.le Clodio 12 presso lo Parte_1 studio dell'avvocato Bartolo Mancuso, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Spolverato, Francesca
Marchesan ed Elisa Pavanello, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio degli stessi in OV - via F. Rismondo n. 2/E
-resistente
E in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa appresentata e difesa dagli avv.ti prof. Arturo Maresca e Massimiliano Grant, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Giannini, in Terni, Piazza Europa, 5
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13 marzo 2024 e ritualmente notificato, ha adito il tribunale di Terni in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare l'inadempimento compiuto dalla Controparte_1 consistente nel non aver più assegnato al ricorrente turni di lavoro e più in generale non aver acconsentito al ricorrente di svolgere la prestazione lavorativa di cui ha diritto, lasciandolo inattivo o comunque valutare l'illiceità della condotta datoriale descritta nel ricorso;
2. accertare e dichiarare l'intervenuta cessione di ramo di azienda tra CP_1
e 3. condannare la
[...] Controparte_2 convenut(e), disgiuntamente o in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente- a titolo di risarcimento del danno professionale, patrimoniale e non patrimoniale o a diverso titolo ritenuto di giustizia della somma di €
24.300,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia;
- a titolo di trasferta o al diverso titolo di giustizia la somma netta di euro 22.500 o la diversa somma di giustizia;
4. accertare e dichiarare la inesistenza/nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente in data 1.3.24; 5. condannare la Controparte_2 al ripristino/reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
6.
[...] condannare le convenut(e), disgiuntamente o in solido tra loro al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria pari alle retribuzioni dovute (€ 1.944,63000) dal momento del licenziamento fino al ripristino/reintegrazione e/o alla diversa indennità risarcitoria ritenuta di giustizia.”
A fondamento del ricorso deduceva di aver lavorato alle dipendenze di
[...] dal 5 marzo 2009 quale addetto alla filiale di Terni - strada Controparte_1
Pantano, nel deposito in cui la società gestiva il trasporto di materiale per conto delle Ferrovie, svolgendo mansioni di autista;
di aver percepito l'indennità “trasferta Italia” di euro 42,00 al giorno, pari a circa 900,00 euro al mese;
che da gennaio 2022, senza spiegazione, non sarebbe più stato chiamato al lavoro, pur idoneo alla guida secondo il medico competente, ricevendo solo lo stipendio base;
che tale forzata inattività gli avrebbe causato un pregiudizio dovuto alla perdita di professionalità per disabitudine a gestire lunghi tragitti di guida e al non aver potuto “vivere l'ambiente di lavoro”, in cui si realizzerebbe la propria personalità, danno complessivamente stimato in euro 24.300,00 (corrispondente al 50% della retribuzione a suo dire spettante); un danno di natura patrimoniale per la perdita dell'indennità di trasferta, quantificato in euro 22.500,00 netti;
che dal I luglio 2023, il ramo di azienda costituito dalla filiale di Terni veniva ceduto da a con i CP_1 Controparte_2 Controparte_2 dipendenti in forza, tranne lui;
che con lettera 29 febbraio 2024,
[...] gli comunicava il recesso dal rapporto di lavoro per CP_1 raggiungimento del limite di età, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l.
201/2011; che tale licenziamento è inesistente/invalido/inefficace, in quanto non proveniente dall'effettivo datore, posto che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il suo rapporto di lavoro doveva intendersi trasferito, unitamente al ramo d'azienda della filiale di Terni, in capo alla cessionaria Controparte_2
a luglio 2023; che avrebbe pertanto diritto al ripristino del
[...] rapporto di lavoro da parte di quest'ultima società nonché alla condanna delle convenute, in solido, al risarcimento del danno subìto dalla data del recesso, calcolato sulla base della retribuzione dovutagli (indicata in euro
1.944,63 lordi mensili), oltre che al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sopra indicati.
Si costituiva in giudizio , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore contestando il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto e chiedendo in via riconvenzionale, in via riconvenzionale in caso di accoglimento, in toto o pro parte, delle domande ex adverso, condannare il ricorrente alla restituzione del t.f.r. pagato da pari a Controparte_1 euro 20.370,49 o a quel diverso importo che emergerà in corso di causa, nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari a euro 906,65, o a quel diverso importo che emergerà in giudizio, ferma altresì la detrazione dalla somme eventualmente a credito di controparte dell'aliunde perceptum aut percipiendum, nella misura che emergerà in corso di causa. Tutto ciò oltre a rivalutazione e interessi, dal dovuto al saldo;
Si costituiva in giudizio in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore contestando il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto e chiedendo in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, e nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Esperito con esito negativo il tentativo di bonario componimento, escussi alcuni testimoni, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con motivazione contestuale.
Lamenta in primo lugo il ricorrente l'illegittimità del licenziamento comminatogli in data 29 febbraio 2024, da per CP_1 raggiungimento del limite di età, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l.
201/2011, poiché non proveniente dall'effettivo datore di lavoro, posto che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il suo rapporto doveva intendersi trasferito, unitamente al ramo d'azienda della filiale di Terni, in capo alla cessionaria a luglio 2023. Controparte_2
Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione, che è una CP_1 società con oltre 800 dipendenti (di cui l'85%, circa, autisti) che opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, in Italia e all'estero, e dispone di varie unità locali, comprensive di terminal e parcheggi aziendali, oltre che dei necessari mezzi di trasporto per la cui guida è indispensabile la patente CE, e che non utilizza a tal fine automezzi che possono essere condotti con patenti di livello inferiore.
La convenuta ha dedotto che ciascun autista di CP_1 CP_3
, prima e di poi, guidava e guida un automezzo
[...] CP_1
(bilico, autotreno…), di proprietà della società, associato a un preciso parcheggio, assegnazione che determina l'appartenenza del lavoratore alla sede (c.d. “filiale”) presso cui il parcheggio si trova, indipendentemente dal servizio che egli svolge, ossia dalle zone che “copre” quotidianamente, le quali interessano aree ampie e lontane.
Orbene, emerge dalla documentazione prodotta dalla convenuta che la cessione del ramo di azienda ha avuto a oggetto il ramo di azienda corrispondente alle attività afferenti alla filiale di Terni di CP_1 della quale l' non faceva parte;
invero nella lettera 30 maggio 2023 Pt_1 alle OO.SS. (cfr. all. 11 alla memoria di costituzione), con cui veniva comunicato l'inizio della procedura ex art. 47 l. 428/1990 s.m.i. per la cessione “del ramo di azienda corrispondente alle attività afferenti la Filiale di Terni della , era precisato, per quel che qui Parte_2 interessa, il criterio utilizzato per determinare l'appartenenza dei lavoratori alla filiale di Terni che era costituito dal comune coincidente con la sede di parcheggio del mezzo assegnata, ossia il parcheggio assegnato all'autista.
Il confronto previsto per legge con le OO.SS. a tutela e garanzia dei lavoratori interessati al passaggio del ramo di azienda si è risolto in un accordo con cui quest'ultime riconoscevano che il “ramo d'azienda corrispondente alle attività afferenti alla Filiale di terni della
[...]
con sede legale a Trieste (TS), Via Riva Cadamosto Parte_2 nr. 8/1 di cui alla comunicazione del 30 maggio u.s. (rif. Prot. 716/05/2023 )” non includeva l' L'esclusione dell' dal CP_4 Pt_1 Pt_1 trasferimento di ramo d'azienda avvenuto a luglio 2023 era dovuto al fatto che, tra le “Conseguenze del programmato trasferimento in capo ai lavoratori e misure previste nei loro confronti”, era previsto quale criterio, quello di appartenenza dei dipendenti alla filiale che passava proprio e solo attraverso la formale assegnazione del parcheggio presso la stessa e ciò come riconosciuto dalle stesse OO.SS. nel momento in cui – a coronamento della procedura, nel corso della quale veniva precisamente chiarito quali fossero i lavoratori che sarebbero passati alla cessionaria, tra i quali non rientrava il ricorrente – hanno sottoscritto il verbale finale 13 giugno 2023, dando atto che “L'esame congiunto è stato positivamente e definitivamente esperito in data odierna e nel corso dell'incontro è stata fornita alle strutture sindacali l'informativa necessaria e gli opportuni”.
L non ha mai contestato la validità di tale criterio, né che il Tes_1 parcheggio assegnatogli non fosse a Terni, ma, diversamente, ha sostenuto di essere addetto alla filiale di Terni perché in tale luogo avrebbe sempre parcheggiato l'autocarro e da lì sarebbe partito e avrebbe fatto ritorno.
Dalla documentazione prodotta dalla convenuta e Parte_2 dall'istruttoria orale espletata è emerso che il concetto di luogo assegnazione del parcheggio non coincide con quello di luogo di parcheggio del mezzo e/o di partenza e di ritorno.
Parte convenuta ha dedotto e provato che il ricorrente, inizialmente assegnato al parcheggio di Terni - strada di Pantano 26, sarebbe, in seguito, stato assegnato a quelli di BO ER (cfr. all 3 alla memoria di costituzione) e, infine, di OV ER (cfr. all 4 alla memoria di costituzione), assegnazione quest'ultima rimasta immutata fino alla fine del rapporto;
di talchè avendo interessato la cessione del ramo di azienda le attività afferenti la Filiale di Terni, il rapporto lavorativo dell' è Pt_1 rimasto in capo ad (cfr. all. 11 alla memoria di costituzione). Parte_2
Il teste direttore del personale di dal 2009, ha Tes_2 Parte_2 confermato quanto emerso dalla documentazione prodotta. Invero, il teste ha dichiarato che tutte le assunzioni avvengono sulla sede di Trieste e poi ciascuno viene assegnato a un parcheggio sparso in Italia. Il teste ha dichiarato poi “Cap. 5 inizialmente con il ricorrente Controparte_3 era assegnato a Castel San Giorgio e poi con è stato assegnato Parte_2
a Terni e poi a BO e poi OV che è stata l'ultima assegnazione.”; “Cap. 4 ogni lavoratore viene assegnato a un parcheggio che non coincide con dove lascia il trattore il sabato e la domenica, e dipende dal trasporto che viene effettuato. Se so che un lavoratore è di Terni e un trasporto deve essere effettuato a Terni cerco di darlo al lavoratore che abita a Terni e così per le altre sedi”.
Ha, poi, specificato che “ADR l'assegnazione del parcheggio al momento dell'assunzione dipende dalla necessità dell'azienda e non dalla residenza del lavoratore.” “ADR sul capitolo 16 il luogo ove viene parcheggiato il camion non significa assegnazione alla filiale. Uno e due di loro parcheggiavano addirittura sotto la propria abitazione.” “ADR AL era assegnato alla filiale di OV”.
Circostanze confermate dal teste che ha anch'egli confermato che Tes_3 ciascun lavoratore è associato a un preciso parcheggio, assegnazione che determina l'appartenenza del lavoratore alla sede (c.d. “filiale”) presso cui il parcheggio si trova, indipendentemente dal servizio che egli svolge, ossia dalle zone che “copre” quotidianamente, le quali interessano spesso aree ampie e lontane”; “cap. 5 so che il ricorrente ha avuto più assegnazioni nel tempo”.
Il teste autista in pensione dal marzo 2023, ha riferito che Testimone_4 la propria base di partenza era Terni, mentre la base di lavoro era a BO dove andava il lunedì e rimaneva tutta la settimana.
Il teste ha dichiarato che la sua base era Terni e anche l' rientrava Pt_1 sempre a Terni;
ha confermato la distinzione tra il luogo di partenza, come dedotta dalla convenuta (Terni, nel suo caso) e quello di lavoro (BO, sempre per lui); che l' faceva un lavoro diverso dal suo;
che Pt_1 nell'ultimo periodo – ossia, prima del trasferimento della filiale a luglio
2023, dato che il teste è andato in pensione a marzo 2023 – il ricorrente faceva e (dunque, non partiva da Terni e non Parte_3 Parte_3 lavorava a Terni) e che non esiste necessaria corrispondenza tra la residenza dell'autista e il luogo di ritorno.
Tale circostanza, come riferita dai testi e non appare essere Tes_2 Tes_4 stata smentita dalle confuse dichiarazioni rese dal teste
[...]
Tes_5
Quest'ultimo, autista di ha riferito, tra l'altro, che: “ADR: Io Parte_2 sono autista. Ero dipendente presso la filiale di Terni e da l'anno scorso con il passaggio a sono stato trasferito a OV e sono rimasto con CP_2
… ADR io dal 2007 fino all'anno scorso ho lavorato sempre Parte_2
a Terni tranne nel 2015 quando ho lavorato a OV. … ADR nell'ultimo periodo per un anno e mezzo lavorava a Roma al deposito di San Lorenzo.”;
ADR: Tutti dipendeva da Terni che gestiva il lavoro di Ferrovie;
“ADR Il ricorrente a Roma spostava le merci da un magazzino all'altro con il camion.” “ADR nel 2015 circa io, e altri colleghi Parte_1 Per_1 siamo stati trasferiti a OV. ADR a OV facevamo altri lavori, partivamo il lunedì e tornavamo il venerdì. Il ricorrente è stato circa un mese e mese e mezzo a OV.”
Parte convenuta ha sul punto illustrato come irrilevante appare la circostanza che Terni “gestiva il lavoro Ferrovie”, atteso che l' Pt_1 come riferito dallo stesso teste non faceva solo quel genere di Tes_5 trasporti, ma effettuava trasporti anche per altri clienti e prodotti e che, la sede di Terni veniva usata come base – insieme ad altre – come punto di partenza e/o di arrivo.
A dimostrazione che l'assegnazione non segue il luogo di residenza dell'autista, la convenuta ha dedotto e provato che il teste lavorava solo a
Terni, e non viaggiava nel resto d'Italia, come invece l' e che lo Pt_1 stesso teste risiede tuttora a Monterotondo, laddove è stato dal Tes_5
2023 trasferito a OV e, quindi, opera su OV.
Come rilevato dalla convenuta, non esisteva, quindi, alcun vincolo tra l' e Terni, né quale assegnazione, né come luogo di lavoro. Pt_1
Pertanto, l' è rimasto dipendente della e non è stato Tes_1 Parte_2 interessato dalla procedura di trasferimento del ramo di azienda.
L poi, contrariamente a quanto dallo stesso dedotto, non sarebbe Pt_1 stato l'unico dipendente a non essere trasferito a , atteso che, CP_2 emerge documentalmente che anche Testimone_5 CP_5
, ,
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8
e sono tutti rimasti in forze ad CP_9 Persona_2 [...]
(cfr. all. 24 alla memoria di costituzione di , come, CP_1 Parte_2 peraltro, confermato anche dal teste Tes_2
A sostegno dell'individuazione della filiale di appartenenza del ricorrente in
Terni, l' ha pure dedotto di essere stato r.s.a., come da documento in Pt_1 data I marzo 2019, che produceva.
Il teste – che ha partecipato alla trattativa sindacale – ha riferito sul Tes_2 punto che era rsa della Cgil a livello nazionale quale referente del Pt_1 trasporto convenzionale e non per il settore trasporto container. Il teste ha dichiarato “ADR nei nostri contratti aziendali i lavoratori rappresentano la sigla. Il nostro interlocutore è la segreteria (n)azionale che chiama tutti gli RSA al tavolo. ADR il ricorrente era Rsa per tutti i lavoratori del settore convenzionale. ADR gli RSA sono tutti Rsa per e non vi è Parte_2 una distinzione per zone”. “ADR si tratta di un accordo di secondo livello aziendale in data 1 marzo 2019 erano presenti segretario Parte_4 [...]
e come Rsa Aziendale.” CP_10 Pt_1
Pertanto, come dedotto dalla la presenza del ricorrente Parte_2 nell'incontro del I marzo 2009 era in rappresentanza della sigla sindacale.
Peraltro, il ruolo di rsa ben può essere svolto anche da lavoratore non in forza (o non più in forza) alla filiale stessa.
Infine, come rilevato dalla convenuta, e non da ultimo, l'accordo risale al I marzo 2009, ossia a quattro anni prima che vi fosse il trasferimento della filiale di Terni, avvenuto a luglio 2023.
In conclusione, il licenziamento comunicato all' con lettera 29 Pt_1 febbraio 2024 proviene dal suo effettivo datore di lavoro e deve essere ritenuto valido ed efficace.
Sebbene non contestato va richiamato quanto evidenziato dalla
[...] in ordine alla circostanza che il licenziamento è avvenuto per il CP_1 raggiungimento dei limiti di età previsti dall'art. 24, comma 4, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, “4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.” I 70 anni di età previsti dalla norma sono stati progressivamente aumentati dagli adeguamenti alla speranza di vita, il primo, di tre mesi, occorso nel 2013; il CP_ secondo, nel 2016, di 4 mesi (decreto 16 dicembre 2014 e circolare
63/2015: doc. 18) il terzo, dal 1° gennaio 2019, di 5 mesi (decreto 5 CP_ dicembre 2017 e circolare 62/2018: doc. 19). Nessun adeguamento è stato previsto dal quarto decreto, per il biennio 2021-2022, a causa del rallentamento della speranza di vita (decreto 5 novembre 2019 e circolare CP_ 19/2020), così come dal quinto, per il biennio 2023-2024 (decreto 27 CP_ ottobre 2021 e circolare 28/2022), e dal sesto, per il biennio 2025-2026
(decreto 18 luglio 2023).
All'età di 70 anni devono essere quindi aggiunti 3 + 4 + 5 mesi, ossia 12 mesi, per cui, dopo il compimento da parte del ricorrente del 71 anno d'età, il ricorrente è stato licenziato.
Lamenta, poi, il ricorrente un danno patrimoniale per la perdita dell'indennità di trasferta Italia, pari a circa 42,00 euro al giorno e 900,00 euro al mese, complessivamente stimato in euro 22.500,00 netti dal gennaio
2022 alla data del licenziamento.
Sul punto va evidenziato che da gennaio 2022 al 12 luglio 2022, il ricorrente
è stato posto in ferie atteso che doveva smaltire monte ferie e permessi maturati e accumulatisi negli anni precedenti – come si evince dal cedolino paga di gennaio 2022, (cfr. all. 2 alla memoria di costituzione –, pari a 57 giorni di ferie, a 151 ore di permessi “ex fs.” e a 170 ore di permessi ordinari (cfr. all. 4 al ricorso).
Parte convenuta ha evidenziato come alla data del 31 marzo 2022, scadeva il certificato di idoneità psicofisica alle mansioni di guida dell' Pt_1 rilasciato il 14 luglio 2020 dalla Commissione Medica Locale di Rieti, ex art. 115, comma 2, d.lgs. 285/1992 (c.d. Codice della Strada) e valido originariamente fino al 14 luglio 2021 (cfr. all. 7 alla memoria di costituzioe
, termine prorogato al 31 marzo 2022 in forza dei Parte_2 differimenti della scadenza originaria dei documenti dovuti all'emergenza
CO (la quale aveva reso impossibili le visite mediche di rinnovo).
Dal 31 marzo 2022 – e a prescindere dalle questioni inerenti ai limiti di età previsti dal citato art. 115, comma 2, Codice della Strada –, il ricorrente non poteva più svolgere le mansioni di autista fino al rinnovo del certificato di idoneità.
Con missiva in data 4 maggio 2022 la società comuncava che il certificato alla idoneità psicofisica cessava al 31 maggio 2022.
Il 9 luglio 2022, in sede di verifica dell'idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni specifiche di autista, il ricorrente veniva dichiarato inidoneo per due mesi (cfr. all 8 alla memoria di costituzione) e solamente in data 10 ottobre 2022, tale giudizio veniva modificato nel senso dell'idoneità, con validità di un anno (cfr. all 9 alla memoria di costituzione). Parte convenuta ha, altresì, evidenziato che la patente che l' ha Pt_1 prodotto in sede di visita per l'idoneità psicofisica scadeva in data 14 luglio
2022 (cfr. all. 7 alla memoria di costituzione) e l' non avrebbe mai Pt_1 provveduto a inviare alla datrice di lavoro il rinnovo e che sarebbe scaduto anche il certificato “cqc merci” per la guida professionale degli automezzi adibiti al trasporto merci che, a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva
2003/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 (cfr. cfr. all. 10 alla memoria di costituzione) deve necessariamente accompagnare la patente di guida nel caso in cui venga svolta attività professionale di trasporto merci.
Sul punto la difesa della convenuta ha correttamente evidenziato come in difetto di patente valida il soggetto non può guidare e in mancanza del “cqc merci”, il soggetto non può svolgere attività professionale di guida,
[...] ha dedotto di essere nell'impossibilità di continuare ad adibire CP_1
l' allo svolgimento delle mansioni di autista, difettando i requisiti di Pt_1 idoneità psicofisica alla guida, alle mansioni specifiche di autista e, innanzitutto, di validità.
Tuttavia, non può non evidenziarsi come parte datoriale non ha dedotto né provato di aver comunicato al ricorrente le motivazioni per le quali lo aveva sospeso e continuava a mantenerlo in inattività, financo dopo che il ricorrente aveva formalmente offerto la propria prestazione.
Il ricorrente ha poi prodotto le buste paga dalle quali emerge che percepiva un'indennità denominata trasferta Italia pari a 42 € al giorno pari a circa + di
€ 900 nette al mese (cfr. all. 2 al ricorso). Parte convenuta ha genericamente contestato la spettanza delle predette somme affermando che la trasferta non costruiva “parte fissa” della retribuzione, ma non ha prodotto ulteriori buste paga dalle quali dedurre che l'indennità in parola non facesse parte della retribuzione. La pertanto, andrà condannata al pagamento Parte_2 della somma pari a 42,00 euro nette al giorno dal 10 ottobre 2022 alla data del licenziamento, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Quanto al lamento danno non patrimoniale e al danno alla professionalità, pure richiesti, parte ricorrente ha omesso di allegare e provare la perdita economica conseguita alla forzata inattività dalle mansioni di autista, in termini di occasioni perdute di maggiori guadagni di progressioni in carriera o chance di lavoro che, peraltro, come correttamente rilevato, è anche di difficile prova trattandosi di un soggetto prossimo al pensionamento. La liquidazione delle spese segue, dunque, la soccombenza e possono essere compensate per 1/3 con condanna di parte ricorrente al pagamento degli ulteriori 2/3 in favore delle convenute. Va rilevato che non può farsi luogo alla compensazione delle spese di lite, alla luce di quanto disposto dall'art. 91, co. 1 c.p.c. nonché delle finalità deflattive da esso perseguite e del principio ad esso sotteso, tenuto conto che la domanda è stata accolta in misura inferiore alla proposta conciliativa che il ricorrente non ha inteso accettare.
Pqm
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al n. 257/2024 R.G., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
1. condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore a corrispondere al ricorrente, a titolo di indennità di trasferta, la somma pari a 42,00 euro al giorno dal 10 ottobre 2022 al 29 febbraio
2024, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. rigetta nel resto il ricorso;
3. rigetta la domanda riconvenzionale;
4. compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna Parte_1
aal pagamento dei restanti 2/3 spese di lite in favore di Parte_2
che si liquidano in euro 2.400,00 oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge;
5. compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna al Parte_1
al pagamento dei restanti 2/3 spese di lite in favore di Controparte_2
che si liquidano in euro 2.200,00 oltre Iva, Cpa e spese
[...]
generali, come per legge;
Terni, il 21 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, in persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 257/2024 posta in deliberazione ai sensi dell'art. tra:
elettivamente domiciliato in Roma via P.le Clodio 12 presso lo Parte_1 studio dell'avvocato Bartolo Mancuso, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Spolverato, Francesca
Marchesan ed Elisa Pavanello, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio degli stessi in OV - via F. Rismondo n. 2/E
-resistente
E in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa appresentata e difesa dagli avv.ti prof. Arturo Maresca e Massimiliano Grant, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio Giannini, in Terni, Piazza Europa, 5
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 13 marzo 2024 e ritualmente notificato, ha adito il tribunale di Terni in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. accertare e dichiarare l'inadempimento compiuto dalla Controparte_1 consistente nel non aver più assegnato al ricorrente turni di lavoro e più in generale non aver acconsentito al ricorrente di svolgere la prestazione lavorativa di cui ha diritto, lasciandolo inattivo o comunque valutare l'illiceità della condotta datoriale descritta nel ricorso;
2. accertare e dichiarare l'intervenuta cessione di ramo di azienda tra CP_1
e 3. condannare la
[...] Controparte_2 convenut(e), disgiuntamente o in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente- a titolo di risarcimento del danno professionale, patrimoniale e non patrimoniale o a diverso titolo ritenuto di giustizia della somma di €
24.300,00 o la diversa somma ritenuta di giustizia;
- a titolo di trasferta o al diverso titolo di giustizia la somma netta di euro 22.500 o la diversa somma di giustizia;
4. accertare e dichiarare la inesistenza/nullità/illegittimità/inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente in data 1.3.24; 5. condannare la Controparte_2 al ripristino/reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro;
6.
[...] condannare le convenut(e), disgiuntamente o in solido tra loro al pagamento in favore del ricorrente di una indennità risarcitoria pari alle retribuzioni dovute (€ 1.944,63000) dal momento del licenziamento fino al ripristino/reintegrazione e/o alla diversa indennità risarcitoria ritenuta di giustizia.”
A fondamento del ricorso deduceva di aver lavorato alle dipendenze di
[...] dal 5 marzo 2009 quale addetto alla filiale di Terni - strada Controparte_1
Pantano, nel deposito in cui la società gestiva il trasporto di materiale per conto delle Ferrovie, svolgendo mansioni di autista;
di aver percepito l'indennità “trasferta Italia” di euro 42,00 al giorno, pari a circa 900,00 euro al mese;
che da gennaio 2022, senza spiegazione, non sarebbe più stato chiamato al lavoro, pur idoneo alla guida secondo il medico competente, ricevendo solo lo stipendio base;
che tale forzata inattività gli avrebbe causato un pregiudizio dovuto alla perdita di professionalità per disabitudine a gestire lunghi tragitti di guida e al non aver potuto “vivere l'ambiente di lavoro”, in cui si realizzerebbe la propria personalità, danno complessivamente stimato in euro 24.300,00 (corrispondente al 50% della retribuzione a suo dire spettante); un danno di natura patrimoniale per la perdita dell'indennità di trasferta, quantificato in euro 22.500,00 netti;
che dal I luglio 2023, il ramo di azienda costituito dalla filiale di Terni veniva ceduto da a con i CP_1 Controparte_2 Controparte_2 dipendenti in forza, tranne lui;
che con lettera 29 febbraio 2024,
[...] gli comunicava il recesso dal rapporto di lavoro per CP_1 raggiungimento del limite di età, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l.
201/2011; che tale licenziamento è inesistente/invalido/inefficace, in quanto non proveniente dall'effettivo datore, posto che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il suo rapporto di lavoro doveva intendersi trasferito, unitamente al ramo d'azienda della filiale di Terni, in capo alla cessionaria Controparte_2
a luglio 2023; che avrebbe pertanto diritto al ripristino del
[...] rapporto di lavoro da parte di quest'ultima società nonché alla condanna delle convenute, in solido, al risarcimento del danno subìto dalla data del recesso, calcolato sulla base della retribuzione dovutagli (indicata in euro
1.944,63 lordi mensili), oltre che al pagamento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sopra indicati.
Si costituiva in giudizio , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore contestando il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto e chiedendo in via riconvenzionale, in via riconvenzionale in caso di accoglimento, in toto o pro parte, delle domande ex adverso, condannare il ricorrente alla restituzione del t.f.r. pagato da pari a Controparte_1 euro 20.370,49 o a quel diverso importo che emergerà in corso di causa, nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari a euro 906,65, o a quel diverso importo che emergerà in giudizio, ferma altresì la detrazione dalla somme eventualmente a credito di controparte dell'aliunde perceptum aut percipiendum, nella misura che emergerà in corso di causa. Tutto ciò oltre a rivalutazione e interessi, dal dovuto al saldo;
Si costituiva in giudizio in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore contestando il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto e chiedendo in via preliminare, di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza, e nel merito, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Esperito con esito negativo il tentativo di bonario componimento, escussi alcuni testimoni, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con motivazione contestuale.
Lamenta in primo lugo il ricorrente l'illegittimità del licenziamento comminatogli in data 29 febbraio 2024, da per CP_1 raggiungimento del limite di età, ai sensi dell'art. 24, comma 4, d.l.
201/2011, poiché non proveniente dall'effettivo datore di lavoro, posto che, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il suo rapporto doveva intendersi trasferito, unitamente al ramo d'azienda della filiale di Terni, in capo alla cessionaria a luglio 2023. Controparte_2
Emerge dagli atti e non è oggetto di contestazione, che è una CP_1 società con oltre 800 dipendenti (di cui l'85%, circa, autisti) che opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi, in Italia e all'estero, e dispone di varie unità locali, comprensive di terminal e parcheggi aziendali, oltre che dei necessari mezzi di trasporto per la cui guida è indispensabile la patente CE, e che non utilizza a tal fine automezzi che possono essere condotti con patenti di livello inferiore.
La convenuta ha dedotto che ciascun autista di CP_1 CP_3
, prima e di poi, guidava e guida un automezzo
[...] CP_1
(bilico, autotreno…), di proprietà della società, associato a un preciso parcheggio, assegnazione che determina l'appartenenza del lavoratore alla sede (c.d. “filiale”) presso cui il parcheggio si trova, indipendentemente dal servizio che egli svolge, ossia dalle zone che “copre” quotidianamente, le quali interessano aree ampie e lontane.
Orbene, emerge dalla documentazione prodotta dalla convenuta che la cessione del ramo di azienda ha avuto a oggetto il ramo di azienda corrispondente alle attività afferenti alla filiale di Terni di CP_1 della quale l' non faceva parte;
invero nella lettera 30 maggio 2023 Pt_1 alle OO.SS. (cfr. all. 11 alla memoria di costituzione), con cui veniva comunicato l'inizio della procedura ex art. 47 l. 428/1990 s.m.i. per la cessione “del ramo di azienda corrispondente alle attività afferenti la Filiale di Terni della , era precisato, per quel che qui Parte_2 interessa, il criterio utilizzato per determinare l'appartenenza dei lavoratori alla filiale di Terni che era costituito dal comune coincidente con la sede di parcheggio del mezzo assegnata, ossia il parcheggio assegnato all'autista.
Il confronto previsto per legge con le OO.SS. a tutela e garanzia dei lavoratori interessati al passaggio del ramo di azienda si è risolto in un accordo con cui quest'ultime riconoscevano che il “ramo d'azienda corrispondente alle attività afferenti alla Filiale di terni della
[...]
con sede legale a Trieste (TS), Via Riva Cadamosto Parte_2 nr. 8/1 di cui alla comunicazione del 30 maggio u.s. (rif. Prot. 716/05/2023 )” non includeva l' L'esclusione dell' dal CP_4 Pt_1 Pt_1 trasferimento di ramo d'azienda avvenuto a luglio 2023 era dovuto al fatto che, tra le “Conseguenze del programmato trasferimento in capo ai lavoratori e misure previste nei loro confronti”, era previsto quale criterio, quello di appartenenza dei dipendenti alla filiale che passava proprio e solo attraverso la formale assegnazione del parcheggio presso la stessa e ciò come riconosciuto dalle stesse OO.SS. nel momento in cui – a coronamento della procedura, nel corso della quale veniva precisamente chiarito quali fossero i lavoratori che sarebbero passati alla cessionaria, tra i quali non rientrava il ricorrente – hanno sottoscritto il verbale finale 13 giugno 2023, dando atto che “L'esame congiunto è stato positivamente e definitivamente esperito in data odierna e nel corso dell'incontro è stata fornita alle strutture sindacali l'informativa necessaria e gli opportuni”.
L non ha mai contestato la validità di tale criterio, né che il Tes_1 parcheggio assegnatogli non fosse a Terni, ma, diversamente, ha sostenuto di essere addetto alla filiale di Terni perché in tale luogo avrebbe sempre parcheggiato l'autocarro e da lì sarebbe partito e avrebbe fatto ritorno.
Dalla documentazione prodotta dalla convenuta e Parte_2 dall'istruttoria orale espletata è emerso che il concetto di luogo assegnazione del parcheggio non coincide con quello di luogo di parcheggio del mezzo e/o di partenza e di ritorno.
Parte convenuta ha dedotto e provato che il ricorrente, inizialmente assegnato al parcheggio di Terni - strada di Pantano 26, sarebbe, in seguito, stato assegnato a quelli di BO ER (cfr. all 3 alla memoria di costituzione) e, infine, di OV ER (cfr. all 4 alla memoria di costituzione), assegnazione quest'ultima rimasta immutata fino alla fine del rapporto;
di talchè avendo interessato la cessione del ramo di azienda le attività afferenti la Filiale di Terni, il rapporto lavorativo dell' è Pt_1 rimasto in capo ad (cfr. all. 11 alla memoria di costituzione). Parte_2
Il teste direttore del personale di dal 2009, ha Tes_2 Parte_2 confermato quanto emerso dalla documentazione prodotta. Invero, il teste ha dichiarato che tutte le assunzioni avvengono sulla sede di Trieste e poi ciascuno viene assegnato a un parcheggio sparso in Italia. Il teste ha dichiarato poi “Cap. 5 inizialmente con il ricorrente Controparte_3 era assegnato a Castel San Giorgio e poi con è stato assegnato Parte_2
a Terni e poi a BO e poi OV che è stata l'ultima assegnazione.”; “Cap. 4 ogni lavoratore viene assegnato a un parcheggio che non coincide con dove lascia il trattore il sabato e la domenica, e dipende dal trasporto che viene effettuato. Se so che un lavoratore è di Terni e un trasporto deve essere effettuato a Terni cerco di darlo al lavoratore che abita a Terni e così per le altre sedi”.
Ha, poi, specificato che “ADR l'assegnazione del parcheggio al momento dell'assunzione dipende dalla necessità dell'azienda e non dalla residenza del lavoratore.” “ADR sul capitolo 16 il luogo ove viene parcheggiato il camion non significa assegnazione alla filiale. Uno e due di loro parcheggiavano addirittura sotto la propria abitazione.” “ADR AL era assegnato alla filiale di OV”.
Circostanze confermate dal teste che ha anch'egli confermato che Tes_3 ciascun lavoratore è associato a un preciso parcheggio, assegnazione che determina l'appartenenza del lavoratore alla sede (c.d. “filiale”) presso cui il parcheggio si trova, indipendentemente dal servizio che egli svolge, ossia dalle zone che “copre” quotidianamente, le quali interessano spesso aree ampie e lontane”; “cap. 5 so che il ricorrente ha avuto più assegnazioni nel tempo”.
Il teste autista in pensione dal marzo 2023, ha riferito che Testimone_4 la propria base di partenza era Terni, mentre la base di lavoro era a BO dove andava il lunedì e rimaneva tutta la settimana.
Il teste ha dichiarato che la sua base era Terni e anche l' rientrava Pt_1 sempre a Terni;
ha confermato la distinzione tra il luogo di partenza, come dedotta dalla convenuta (Terni, nel suo caso) e quello di lavoro (BO, sempre per lui); che l' faceva un lavoro diverso dal suo;
che Pt_1 nell'ultimo periodo – ossia, prima del trasferimento della filiale a luglio
2023, dato che il teste è andato in pensione a marzo 2023 – il ricorrente faceva e (dunque, non partiva da Terni e non Parte_3 Parte_3 lavorava a Terni) e che non esiste necessaria corrispondenza tra la residenza dell'autista e il luogo di ritorno.
Tale circostanza, come riferita dai testi e non appare essere Tes_2 Tes_4 stata smentita dalle confuse dichiarazioni rese dal teste
[...]
Tes_5
Quest'ultimo, autista di ha riferito, tra l'altro, che: “ADR: Io Parte_2 sono autista. Ero dipendente presso la filiale di Terni e da l'anno scorso con il passaggio a sono stato trasferito a OV e sono rimasto con CP_2
… ADR io dal 2007 fino all'anno scorso ho lavorato sempre Parte_2
a Terni tranne nel 2015 quando ho lavorato a OV. … ADR nell'ultimo periodo per un anno e mezzo lavorava a Roma al deposito di San Lorenzo.”;
ADR: Tutti dipendeva da Terni che gestiva il lavoro di Ferrovie;
“ADR Il ricorrente a Roma spostava le merci da un magazzino all'altro con il camion.” “ADR nel 2015 circa io, e altri colleghi Parte_1 Per_1 siamo stati trasferiti a OV. ADR a OV facevamo altri lavori, partivamo il lunedì e tornavamo il venerdì. Il ricorrente è stato circa un mese e mese e mezzo a OV.”
Parte convenuta ha sul punto illustrato come irrilevante appare la circostanza che Terni “gestiva il lavoro Ferrovie”, atteso che l' Pt_1 come riferito dallo stesso teste non faceva solo quel genere di Tes_5 trasporti, ma effettuava trasporti anche per altri clienti e prodotti e che, la sede di Terni veniva usata come base – insieme ad altre – come punto di partenza e/o di arrivo.
A dimostrazione che l'assegnazione non segue il luogo di residenza dell'autista, la convenuta ha dedotto e provato che il teste lavorava solo a
Terni, e non viaggiava nel resto d'Italia, come invece l' e che lo Pt_1 stesso teste risiede tuttora a Monterotondo, laddove è stato dal Tes_5
2023 trasferito a OV e, quindi, opera su OV.
Come rilevato dalla convenuta, non esisteva, quindi, alcun vincolo tra l' e Terni, né quale assegnazione, né come luogo di lavoro. Pt_1
Pertanto, l' è rimasto dipendente della e non è stato Tes_1 Parte_2 interessato dalla procedura di trasferimento del ramo di azienda.
L poi, contrariamente a quanto dallo stesso dedotto, non sarebbe Pt_1 stato l'unico dipendente a non essere trasferito a , atteso che, CP_2 emerge documentalmente che anche Testimone_5 CP_5
, ,
[...] CP_6 Controparte_7 Controparte_8
e sono tutti rimasti in forze ad CP_9 Persona_2 [...]
(cfr. all. 24 alla memoria di costituzione di , come, CP_1 Parte_2 peraltro, confermato anche dal teste Tes_2
A sostegno dell'individuazione della filiale di appartenenza del ricorrente in
Terni, l' ha pure dedotto di essere stato r.s.a., come da documento in Pt_1 data I marzo 2019, che produceva.
Il teste – che ha partecipato alla trattativa sindacale – ha riferito sul Tes_2 punto che era rsa della Cgil a livello nazionale quale referente del Pt_1 trasporto convenzionale e non per il settore trasporto container. Il teste ha dichiarato “ADR nei nostri contratti aziendali i lavoratori rappresentano la sigla. Il nostro interlocutore è la segreteria (n)azionale che chiama tutti gli RSA al tavolo. ADR il ricorrente era Rsa per tutti i lavoratori del settore convenzionale. ADR gli RSA sono tutti Rsa per e non vi è Parte_2 una distinzione per zone”. “ADR si tratta di un accordo di secondo livello aziendale in data 1 marzo 2019 erano presenti segretario Parte_4 [...]
e come Rsa Aziendale.” CP_10 Pt_1
Pertanto, come dedotto dalla la presenza del ricorrente Parte_2 nell'incontro del I marzo 2009 era in rappresentanza della sigla sindacale.
Peraltro, il ruolo di rsa ben può essere svolto anche da lavoratore non in forza (o non più in forza) alla filiale stessa.
Infine, come rilevato dalla convenuta, e non da ultimo, l'accordo risale al I marzo 2009, ossia a quattro anni prima che vi fosse il trasferimento della filiale di Terni, avvenuto a luglio 2023.
In conclusione, il licenziamento comunicato all' con lettera 29 Pt_1 febbraio 2024 proviene dal suo effettivo datore di lavoro e deve essere ritenuto valido ed efficace.
Sebbene non contestato va richiamato quanto evidenziato dalla
[...] in ordine alla circostanza che il licenziamento è avvenuto per il CP_1 raggiungimento dei limiti di età previsti dall'art. 24, comma 4, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, “4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all'età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.” I 70 anni di età previsti dalla norma sono stati progressivamente aumentati dagli adeguamenti alla speranza di vita, il primo, di tre mesi, occorso nel 2013; il CP_ secondo, nel 2016, di 4 mesi (decreto 16 dicembre 2014 e circolare
63/2015: doc. 18) il terzo, dal 1° gennaio 2019, di 5 mesi (decreto 5 CP_ dicembre 2017 e circolare 62/2018: doc. 19). Nessun adeguamento è stato previsto dal quarto decreto, per il biennio 2021-2022, a causa del rallentamento della speranza di vita (decreto 5 novembre 2019 e circolare CP_ 19/2020), così come dal quinto, per il biennio 2023-2024 (decreto 27 CP_ ottobre 2021 e circolare 28/2022), e dal sesto, per il biennio 2025-2026
(decreto 18 luglio 2023).
All'età di 70 anni devono essere quindi aggiunti 3 + 4 + 5 mesi, ossia 12 mesi, per cui, dopo il compimento da parte del ricorrente del 71 anno d'età, il ricorrente è stato licenziato.
Lamenta, poi, il ricorrente un danno patrimoniale per la perdita dell'indennità di trasferta Italia, pari a circa 42,00 euro al giorno e 900,00 euro al mese, complessivamente stimato in euro 22.500,00 netti dal gennaio
2022 alla data del licenziamento.
Sul punto va evidenziato che da gennaio 2022 al 12 luglio 2022, il ricorrente
è stato posto in ferie atteso che doveva smaltire monte ferie e permessi maturati e accumulatisi negli anni precedenti – come si evince dal cedolino paga di gennaio 2022, (cfr. all. 2 alla memoria di costituzione –, pari a 57 giorni di ferie, a 151 ore di permessi “ex fs.” e a 170 ore di permessi ordinari (cfr. all. 4 al ricorso).
Parte convenuta ha evidenziato come alla data del 31 marzo 2022, scadeva il certificato di idoneità psicofisica alle mansioni di guida dell' Pt_1 rilasciato il 14 luglio 2020 dalla Commissione Medica Locale di Rieti, ex art. 115, comma 2, d.lgs. 285/1992 (c.d. Codice della Strada) e valido originariamente fino al 14 luglio 2021 (cfr. all. 7 alla memoria di costituzioe
, termine prorogato al 31 marzo 2022 in forza dei Parte_2 differimenti della scadenza originaria dei documenti dovuti all'emergenza
CO (la quale aveva reso impossibili le visite mediche di rinnovo).
Dal 31 marzo 2022 – e a prescindere dalle questioni inerenti ai limiti di età previsti dal citato art. 115, comma 2, Codice della Strada –, il ricorrente non poteva più svolgere le mansioni di autista fino al rinnovo del certificato di idoneità.
Con missiva in data 4 maggio 2022 la società comuncava che il certificato alla idoneità psicofisica cessava al 31 maggio 2022.
Il 9 luglio 2022, in sede di verifica dell'idoneità psicofisica allo svolgimento delle mansioni specifiche di autista, il ricorrente veniva dichiarato inidoneo per due mesi (cfr. all 8 alla memoria di costituzione) e solamente in data 10 ottobre 2022, tale giudizio veniva modificato nel senso dell'idoneità, con validità di un anno (cfr. all 9 alla memoria di costituzione). Parte convenuta ha, altresì, evidenziato che la patente che l' ha Pt_1 prodotto in sede di visita per l'idoneità psicofisica scadeva in data 14 luglio
2022 (cfr. all. 7 alla memoria di costituzione) e l' non avrebbe mai Pt_1 provveduto a inviare alla datrice di lavoro il rinnovo e che sarebbe scaduto anche il certificato “cqc merci” per la guida professionale degli automezzi adibiti al trasporto merci che, a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva
2003/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 (cfr. cfr. all. 10 alla memoria di costituzione) deve necessariamente accompagnare la patente di guida nel caso in cui venga svolta attività professionale di trasporto merci.
Sul punto la difesa della convenuta ha correttamente evidenziato come in difetto di patente valida il soggetto non può guidare e in mancanza del “cqc merci”, il soggetto non può svolgere attività professionale di guida,
[...] ha dedotto di essere nell'impossibilità di continuare ad adibire CP_1
l' allo svolgimento delle mansioni di autista, difettando i requisiti di Pt_1 idoneità psicofisica alla guida, alle mansioni specifiche di autista e, innanzitutto, di validità.
Tuttavia, non può non evidenziarsi come parte datoriale non ha dedotto né provato di aver comunicato al ricorrente le motivazioni per le quali lo aveva sospeso e continuava a mantenerlo in inattività, financo dopo che il ricorrente aveva formalmente offerto la propria prestazione.
Il ricorrente ha poi prodotto le buste paga dalle quali emerge che percepiva un'indennità denominata trasferta Italia pari a 42 € al giorno pari a circa + di
€ 900 nette al mese (cfr. all. 2 al ricorso). Parte convenuta ha genericamente contestato la spettanza delle predette somme affermando che la trasferta non costruiva “parte fissa” della retribuzione, ma non ha prodotto ulteriori buste paga dalle quali dedurre che l'indennità in parola non facesse parte della retribuzione. La pertanto, andrà condannata al pagamento Parte_2 della somma pari a 42,00 euro nette al giorno dal 10 ottobre 2022 alla data del licenziamento, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Quanto al lamento danno non patrimoniale e al danno alla professionalità, pure richiesti, parte ricorrente ha omesso di allegare e provare la perdita economica conseguita alla forzata inattività dalle mansioni di autista, in termini di occasioni perdute di maggiori guadagni di progressioni in carriera o chance di lavoro che, peraltro, come correttamente rilevato, è anche di difficile prova trattandosi di un soggetto prossimo al pensionamento. La liquidazione delle spese segue, dunque, la soccombenza e possono essere compensate per 1/3 con condanna di parte ricorrente al pagamento degli ulteriori 2/3 in favore delle convenute. Va rilevato che non può farsi luogo alla compensazione delle spese di lite, alla luce di quanto disposto dall'art. 91, co. 1 c.p.c. nonché delle finalità deflattive da esso perseguite e del principio ad esso sotteso, tenuto conto che la domanda è stata accolta in misura inferiore alla proposta conciliativa che il ricorrente non ha inteso accettare.
Pqm
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al n. 257/2024 R.G., disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
1. condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_2
tempore a corrispondere al ricorrente, a titolo di indennità di trasferta, la somma pari a 42,00 euro al giorno dal 10 ottobre 2022 al 29 febbraio
2024, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
2. rigetta nel resto il ricorso;
3. rigetta la domanda riconvenzionale;
4. compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna Parte_1
aal pagamento dei restanti 2/3 spese di lite in favore di Parte_2
che si liquidano in euro 2.400,00 oltre Iva, Cpa e spese generali, come per legge;
5. compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna al Parte_1
al pagamento dei restanti 2/3 spese di lite in favore di Controparte_2
che si liquidano in euro 2.200,00 oltre Iva, Cpa e spese
[...]
generali, come per legge;
Terni, il 21 maggio 2025
Il giudice
Michela Francorsi