Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/06/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2958/2024 R.G., promossa
DA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Parte_1
MASTIO GIAN LUIGI GIUSEPPE
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
Con ricorso depositato il 13.12.2024 premesso di aver concesso Parte_1
con contratto n. I1/174216 in locazione finanziaria un immobile in Correggio alla
. rimasta gravemente inadempiente all'obbligazione di Controparte_1 CP_1
pagamento dei canoni (il debito dell'utilizzatrice, infatti, alla data del 04/12/2024 ammontava ad Euro 351.813,58, oltre a Euro 1.091.392,60 per debito residuo in linea capitale, comprensivo del prezzo di riscatto), ha dedotto di essersi avvalsa della
La causa, istruita nella contumacia della convenuta solo con produzioni documentali,
è approdata alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Le domande di cui al ricorso sono fondate e meritano integrale accoglimento.
Considerato che per stratificata giurisprudenza della Suprema Corte il creditore che agisce per la risoluzione del contratto e/o la condanna all'adempimento e/o il risarcimento dei danni da questo derivante è tenuto solo a dimostrare il titolo negoziale del suo diritto e può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore che è il soggetto tenuto a dimostrare di aver compiutamente e tempestivamente eseguito la sua prestazione, si osserva come con la produzione del contratto la ricorrente abbia adeguatamente provato l'origine contrattuale del suo diritto di credito al pagamento dei canoni, senza che la controparte (che, rimanendo contumace, ha abdicato completamente ai suoi oneri probatori) abbia offerto la dimostrazione dell'esecuzione degli obblighi cui si è impegnata.
In presenza di un così grave e conclamato inadempimento e in conformità alla previsione di cui all'art. 13 delle condizioni di contratto parte ricorrente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto con missiva ricevuta dalla controparte in data 13.11.2024. Può, dunque, affermarsi che per effetto dell'esercizio di tale facoltà il contratto si è risolto alla data di ricezione della comunicazione e da tale risoluzione non può che derivare come effetto restitutorio la condanna della convenuta all'immediato rilascio in favore di dei Parte_1
beni oggetto del contratto.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara risolto alla data del 13.11.2024 il contratto di leasing n. I1/174216;
- condanna . all'immediato rilascio in favore di Controparte_1 CP_1
degli immobili oggetto del contratto di cui al capo che precede, Parte_1
come meglio descritti in ricorso, liberi da persone e sgomberi da cose;
- condanna . alla rifusione in favore di Controparte_1 CP_1 Parte_1
delle spese di lite liquidate in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese vive per Euro
545,00, rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 12.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella