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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 8128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8128 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Simona D'Auria
ha pronunciato, lette le note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 23227 del 2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] Cod.Fisc. e residente in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Ribera,1 rappresentato e difeso dagli Avvocati Alessia Varricchio Cod. Fisc. C.F._2
e Gianluca Sollo Cod. Fisc.: ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Tino di Camaino C.F._3
n. 3,
contro l' , (c.f. in persona del Leg. Rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello ( ) in virtù di procura generale C.F._4 alle liti per Notaio del distretto di Roma del 22.3.2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, Persona_1 CP_ elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Avvocatura
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2024 parte ric orrente proponeva opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. OI – 001726430 ricevuta in data 3.10.2024, per un importo totale di €.3.763,05, conseguente all'omesso versamento, nell'anno 2017, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, come sostituito dall' art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.
Eccepisce l'infondatezza e l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per decadenza ex articolo 14 legge 689/81
e per infondatezza della pretesa nel merito, e ne chiede l'annullamento con vittoria di spese
CP_ Si costituiva tempestivamente l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere
Quindi lette le note di trattazione scritta la causa era decisa con sentenza depositata al fascicolo telematico
Va dichiarata cessata la materia del contendere Considerato che se è pur vero che per il principio della soccombenza virtuale, , avendo riconosciuto l'erroneità della propria posizione solo a seguito dell'opposizione tuttavia va anche valorizzato il CP_ comportamento processuale dell' che in via di aututela e senza indugio ha annullato la pretesa
Si compensano per metà le spese processuali e per l'altra metà sono liquidate come in dispositivo
PQM
dichiara cessata la materia del contendere
CP_ condanna l' al pagamento della somma di euro 700,00 oltre iva e cpa secondo legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
Napoli 9.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 1 sezione
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Simona D'Auria
ha pronunciato, lette le note di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 23227 del 2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] Cod.Fisc. e residente in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Ribera,1 rappresentato e difeso dagli Avvocati Alessia Varricchio Cod. Fisc. C.F._2
e Gianluca Sollo Cod. Fisc.: ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Tino di Camaino C.F._3
n. 3,
contro l' , (c.f. in persona del Leg. Rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Carmen Moscariello ( ) in virtù di procura generale C.F._4 alle liti per Notaio del distretto di Roma del 22.3.2024 Repertorio n.37875 Raccolta n.7313, Persona_1 CP_ elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l'Avvocatura
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.10.2024 parte ric orrente proponeva opposizione avverso ordinanza ingiunzione n. OI – 001726430 ricevuta in data 3.10.2024, per un importo totale di €.3.763,05, conseguente all'omesso versamento, nell'anno 2017, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n.638, come sostituito dall' art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.
Eccepisce l'infondatezza e l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per decadenza ex articolo 14 legge 689/81
e per infondatezza della pretesa nel merito, e ne chiede l'annullamento con vittoria di spese
CP_ Si costituiva tempestivamente l' che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere
Quindi lette le note di trattazione scritta la causa era decisa con sentenza depositata al fascicolo telematico
Va dichiarata cessata la materia del contendere Considerato che se è pur vero che per il principio della soccombenza virtuale, , avendo riconosciuto l'erroneità della propria posizione solo a seguito dell'opposizione tuttavia va anche valorizzato il CP_ comportamento processuale dell' che in via di aututela e senza indugio ha annullato la pretesa
Si compensano per metà le spese processuali e per l'altra metà sono liquidate come in dispositivo
PQM
dichiara cessata la materia del contendere
CP_ condanna l' al pagamento della somma di euro 700,00 oltre iva e cpa secondo legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari
Napoli 9.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)