Ordinanza cautelare 17 dicembre 2024
Sentenza 13 ottobre 2025
Decreto collegiale 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 13/10/2025, n. 17546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17546 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17546/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12094/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12094 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di cessazione delle misure di accoglienza prot. n. -OMISSIS- del 15/10/2024 emesso dal Prefetto di Roma e notificato in data 22/10/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. FI IA PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il decreto specificato in epigrafe, con il quale il Prefetto di Roma ha disposto la cessazione delle misure di accoglienza presso il centro di San Vito Romano, avendo l’istante ottenuto la protezione sussidiaria con rilascio del relativo permesso di soggiorno, stante la convocazione presso gli uffici competenti per il giorno 31 dicembre 2024. Il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento, assumendone il contrasto con i principi sovranazionali e con i parametri costituzionali indicati in ricorso, nonché la sua irragionevolezza. Ha dedotto che la dismissione immediata dal CAS di San Vito Romano gli recherebbe pregiudizio, stante il fatto che egli non dispone di altro alloggio e non gode di alcuna retribuzione lavorativa; il che gli impedirebbe altresì di poter ritirare il nuovo titolo di soggiorno concesso dall’amministrazione. Si sono costituiti in resistenza la Prefettura e il Ministero dell’Interno. In data 13 dicembre 2024, la Prefettura ha depositato note difensive con cui ha rappresentato che il ricorrente è stato accolto dal servizio SAI presso un progetto territoriale che fa capo Roma Capitale ed ha pertanto chiesto dichiararsi la cessazione del contendere. Di tale sopravvenienza ha dato atto anche parte ricorrente, il quale, con memoria depositata il 23 giugno 2025, ha tuttavia insistito per la declaratoria di illegittimità dell’atto gravato a fini risarcitori e sulla liquidazione del gratuito patrocinio (come da istanza del 14 dicembre 2024). Sulla base di tali richieste, la casa è stata introitata per la decisione all’udienza pubblica del 25 giungo 2025.
Tanto sinteticamente premesso in fatto, il Collegio rileva la cessazione della materia del contendere sulla domanda annullatoria proposta del ricorrente. Come emerge dagli atti e dalla documentazione depositata dall'amministrazione (e dalla stesa parte istante), il ricorrente risulta aver ricevuto accoglienza da parte del servizio SAI presso il progetto territoriale di Roma Capitale, come meglio descritto in atti. Ciò posto, la residua domanda di accertamento dell’illegittimità dell'atto a fini risarcitori è infondata. L'amministrazione ha correttamente motivato il decreto gravato, chiarendo che il tempo di permanenza nei centri per l'accoglienza straordinaria è funzionale all'istruttoria per la definizione favorevole della domanda di protezione e che il protrarsi della permanenza in tali casi potrebbe determinare un danno sia all'amministrazione sia soprattutto agli altri richiedenti accoglienza, privati della disponibilità di ricevere ospitalità. Del resto, il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 142/015 dispone che le misure di accoglienza siano assicurate per la durata del procedimento di esame della domanda da parte della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Mentre, la stessa circolare del Ministero dell'Interno del 7 agosto 2023, non impugnata con il ricorso introduttivo, dispone, per i soggetti che hanno ottenuto la protezione internazionale ma sono ancora ospitati presso la struttura di accoglienza, la cessazione delle misure di accoglienza, anche nelle more della consegna del conseguente permesso di soggiorno. La scelta amministrativa appare ponderata e volta a bilanciare i vari interessi coinvolti, primieramente quelli degli altri stranieri che sono in attesa di accoglienza e che potrebbero essere pregiudicati da una prolungata permanenza dell'istante presso il centro di accoglienza. Nel caso di specie, il Prefetto ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di proroga proposta dal ricorrente, posto che è stato indispensabile disporre la cessazione delle misure di accoglienza al fine di assicurare il necessario turn over e la disponibilità delle strutture onde garantire soluzioni alloggiative in presenza dei continui arrivi dei migranti richiedenti asilo o protezione internazionale. Si aggiunga che un conto è l’effetto giuridico dell’atto, un conto la sua esecuzione materiale; con la conseguenza che verosimilmente l’amministrazione avrebbe garantito comunque all’istante la disponibilità di un alloggio sino al ritiro del titolo, titolo che poi avrebbe consentito all’istante di ricercare una situazione lavorativa (cosa che poi è nella realtà avvenuta).
L'atto resta dunque immune dai vizi denunciati in ricorso.
In conclusione, quanto alla domanda annullatoria, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere; quanto, per converso, alla domanda di accertamento dell’illegittimità dell'atto, la stessa deve essere respinta perché infondata. Sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra le parti in causa. Riserva a separato provvedimento la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda annullatoria;
respinge la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto;
compensa le spese di lite tra le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE AN, Presidente FF
FI IA PI, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FI IA PI | CE AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.