Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 20/05/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
RG 2733 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ZAMPOLLO MARIA CRISTINA
nei confronti di
) con il patrocinio CP_1 C.F._2 dell'Avv. CARRETTA MARTINA
con l'intervento del PM i
Oggetto: separazione- divorzio giudiziale
All'udienza del 20 maggio 2025 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio ex art. 473-bis.22 comma 3 c.p.c. sulla base delle seguenti conclusioni:
la ricorrente e il resistente: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario dai Signori e in CP_1 Parte_1
Copparo (FE) in data 26/6/2010 e trascritto nel Registro degli atti di matrimonio presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Tradate
(VA) dell'anno 2010 al n.12 Parte II serie A e disporre la trascrizione dell'emananda sentenza di divorzio nei registri di stato civile;
- le figlie minori e vengono affidate in forma condivisa Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre e facoltà per il padre di tenerle seco ogni settimana il martedì e il giovedì dalle 16.30 fino alle 21.00 nonché dal sabato pomeriggio fino alla domenica pomeriggio;
potrà inoltre tenerle sette giorni durante il vacanze natalizie (alternando di anno in anno il giorno di Natale a quello dell'ultimo dell'anno), tre giorni durante quelle pasquali pagina 1 di 4
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico;
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari, rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria;
5)
Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica;
6) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) Baby sitter. - l'assegno unico erogato da INPS per le due figlie verrà percepito in misura eguale tra i due genitori;
- i coniugi sono entrambi economicamente indipendenti e, pertanto, nulla dovranno versare reciprocamente a titolo di assegno divorzile Spese del giudizio integralmente compensate.
il PM: visto, nulla oppone.
FATTO E DIRITTO In data 15 dicembre 2023 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con , depositava ricorso cumulativo per CP_1 separazione giudiziale e cessazione degli effetti del vincolo con il quale chiedeva l'addebito della separazione per violazione dell'obbligo di fedeltà; l'affidamento condiviso delle due figlie minori con loro collocazione presso essa ricorrente e conseguente assegnazione della casa coniugale;
un contributo per il mantenimento pagina 2 di 4 della prole in somma complessiva non inferiore ad Euro 800 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie. Il nel costituirsi in CP_1 giudizio, contestava la domanda di addebito adducendo che la crisi matrimoniale era anteriore al sorgere della relazione extraconiugale;
chiedeva l'affido condiviso con la collocazione paritaria della prole e il mantenimento diretto;
in via subordinata offriva di corrispondere un contributo di mantenimento in somma non superiore ad Euro 150 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con sentenza parziale di separazione pubblicata il 18 ottobre 2024 il
Tribunale, previo rigetto della domanda di addebito, affidava in forma condivisa le due figlie minori con residenza privilegiata presso la madre con assegnazione della casa coniugale;
regolamentava la frequentazione con il padre e poneva a carico dello stesso un contributo in somma complessiva di Euro 400 oltre la metà delle spese straordinarie.
Rimessa la causa sul ruolo, alla odierna udienza i procuratori delle parti precisavano concordemente le conclusioni come in epigrafe.
***
La domanda di cessazione del matrimonio va accolta atteso che alla data odierna è decorso più di anno dalla prima udienza di comparizione celebrata in data 26 marzo 2024, che i coniugi non si sono riconciliati e la sentenza parziale di separazione è divenuta irrevocabile.
Quanto alle altre questioni, le condizioni ora concordate dalle parti recepiscono integralmente le statuizioni della sentenza di separazione e, in mancanza di nuovi elementi, debbono essere fatte proprie del
Tribunale. Deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Copparo in data 26/6/2010 da e Parte_1 [...]
e trascritto al numero 12 parte II Serie A del registro degli CP_1 atti di matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi. Ordina all'ufficiale dello stato civile di Copparo di procedere all'annotazione della sentenza. Spese compensate.
Ferrara, 20 maggio 2025
il presidente estensore.
Stefano Scati
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