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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 02/07/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2190 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Leonardo Salato e
, CF/p.iva , Controparte_1 C.F._1
Parte opposta, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo Pipitone
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria e regolarmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale col n. 256/2024, col quale le è stato ingiunto il pagamento di € 18.365,41 lordi nei confronti della odierna parte opposta, a titolo di differenze retributive e TFR per il periodo lavorativo da settembre 2021 a febbraio 2023. Avverso tale provvedimento la parte opponente ha dedotto:
- che le somme sono state erroneamente conteggiate al lordo dei contributi che, invece, risultano ritualmente versati;
- che, in virtù di un accordo verbale intercorso col lavoratore, quest'ultimo “ha chiesto ed ottenuto dal datore di lavoro di potere acquistare del materiale edile e dei sanitari … che sarebbe servito ad per definire i lavori di Controparte_1 ristrutturazione che erano in corso presso l'abitazione” a spese della odierna opponente (“la fattura veniva emessa in favore della che Parte_1 provvedeva a pagare il relativo importo alle ditte fornitrici”);
- che “nel corso degli anni 2023 e 2024, ha acquistato e ritirato personalmente materiale edile e sanitari per euro 8.951,78”. Chiede pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1 Costituitosi in giudizio, il creditore opposto ha contestato l'esistenza dell'accordo menzionato da controparte e ha evidenziato che le fatture inerenti ai materiali edili depositate da controparte sono inerenti al materiale “necessario ad effettuare lavori di ristrutturazione presso l'abitazione della sig.ra ” (madre dell'opposto) e che Per_1
“la stessa nel periodo de quo, aveva un cantiere edile aperto, Parte_1 interessato tra le altre cose da ecobonus, proprio presso l'abitazione della sig.ra
”. A conferma di quanto precede, l'opposto sottolinea che i documenti di Per_1 trasporto del detto materiale edile sono stati sottoscritti da tale sig. , Pt_1 dipendente della società odierna opponente. Chiede quindi il rigetto dell'opposizione.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Va premesso che, in sede monitoria, l'odierno creditore opposto aveva chiesto la condanna della società al pagamento di € 10.617,36 netti. Su invito del giudice del monitorio (dovuto al fatto che, sul lavoratore, grava l'onere di chiedere la retribuzione lorda, con conseguente obbligo di versare imposte e contributi), l' ha rettificato la propria domanda, chiedendo la corresponsione CP_1 di € 18.365,41 lordi.
Alla luce della documentazione depositata dalla parte opponente, dalla quale si evince il versamento degli oneri sulla retribuzione, va detto che era corretta la domanda come originariamente formulata dall'opposto. Per ciò solo, il decreto ingiuntivo va revocato e va verificato se, effettivamente, la società opponente sia debitrice nei confronti del lavoratore per l'importo netto di € 10.617,36.
Sotto tale profilo, l'opposizione è infondata.
L'accordo menzionato dalla società ha contenuto decisamente fumoso e, comunque, non è stato provato. A monte: non è chiaro se il detto accordo avrebbe avuto matrice transattiva (ossia, avesse riguardato retribuzioni già maturate ma non corrisposte) ovvero novativa (ossia, avesse riguardato retribuzioni future, non ancora maturate). Infatti, nell'opposizione non si menziona la data in cui il riferito accordo si sarebbe verificato (sotto tale profilo, vi è un palese deficit di allegazione). La circostanza è dirimente in quanto, nel caso di natura transattiva, sarebbe stato necessario fornire la prova scritta del dedotto rapporto contrattuale (la transazione deve avere forma scritta ad probationem) e, ai fini della validità dello stesso, la stipula avrebbe dovuto essere eseguita in sede c.d. protetta. In sostanza, se il detto accordo avesse matrice transattiva, l'opposizione, in ordine al profilo in esame, sarebbe palesemente infondata.
Ipotizzando quindi che parte opponente abbia inteso fare riferimento ad un accordo di natura novativa (ossia, deputato a compensare le retribuzioni non ancora maturate con il costo dei materiali edili), grava ovviamente sull'opponente l'onere di 2 provare l'esistenza del riferito contratto, attesa la contestazione da parte del resistente. Tale prova non è stata però fornita, dal momento che l' chiamato a rendere CP_1 interrogatorio formale, ha negato le circostanze di cui al capitolato ammesso. Non è stata invece ammessa la prova testimoniale in quanto nessuno dei capitoli di prova articolati in opposizione aveva ad oggetto il fatto storico dell'accordo novativo (le domande da rivolgere ai testimoni, infatti, epurate degli elementi valutativi, investivano solo la circostanza che il materiale edile fosse stato pagato dalla società e ritirato dall'opposto, fatto di per sé non sufficiente a far presumere l'esistenza di un accordo teso a compensare la retribuzione maturata dall'opposto con il materiale edile consegnato “in natura”). Per tali ragioni, sotto il profilo in questione, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite inerenti alle fasi di studio e introduzione del giudizio vanno compensate, attesa la fondatezza solo parziale dell'opposizione. Le spese relative alle fasi di trattazione e decisione, invece, vanno poste a carico dell'opponente la quale, avuto riguardo all'esito del giudizio, ha opposto un rifiuto ingiustificato alla proposta transattiva formulata in prima udienza dal decidente. La liquidazione ha luogo secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore della causa, compreso fra € 5.200 ed € 26.000. Viene applicata una maggiorazione del 10% in ragione del detto rifiuto.
PQM
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la società opponente al pagamento, in favore del creditore opposto, di € 10.617,36 netti;
- Compensa le spese di lite inerenti alle fasi di studio e introduzione del giudizio e pone a carico della società opponente la quota residua, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 1.7.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Leonardo Salato e
, CF/p.iva , Controparte_1 C.F._1
Parte opposta, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo Pipitone
OGGETTO: retribuzione definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso tempestivamente depositato in cancelleria e regolarmente notificato, la parte opponente indicata in epigrafe ha spiegato opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso da questo Tribunale col n. 256/2024, col quale le è stato ingiunto il pagamento di € 18.365,41 lordi nei confronti della odierna parte opposta, a titolo di differenze retributive e TFR per il periodo lavorativo da settembre 2021 a febbraio 2023. Avverso tale provvedimento la parte opponente ha dedotto:
- che le somme sono state erroneamente conteggiate al lordo dei contributi che, invece, risultano ritualmente versati;
- che, in virtù di un accordo verbale intercorso col lavoratore, quest'ultimo “ha chiesto ed ottenuto dal datore di lavoro di potere acquistare del materiale edile e dei sanitari … che sarebbe servito ad per definire i lavori di Controparte_1 ristrutturazione che erano in corso presso l'abitazione” a spese della odierna opponente (“la fattura veniva emessa in favore della che Parte_1 provvedeva a pagare il relativo importo alle ditte fornitrici”);
- che “nel corso degli anni 2023 e 2024, ha acquistato e ritirato personalmente materiale edile e sanitari per euro 8.951,78”. Chiede pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
1 Costituitosi in giudizio, il creditore opposto ha contestato l'esistenza dell'accordo menzionato da controparte e ha evidenziato che le fatture inerenti ai materiali edili depositate da controparte sono inerenti al materiale “necessario ad effettuare lavori di ristrutturazione presso l'abitazione della sig.ra ” (madre dell'opposto) e che Per_1
“la stessa nel periodo de quo, aveva un cantiere edile aperto, Parte_1 interessato tra le altre cose da ecobonus, proprio presso l'abitazione della sig.ra
”. A conferma di quanto precede, l'opposto sottolinea che i documenti di Per_1 trasporto del detto materiale edile sono stati sottoscritti da tale sig. , Pt_1 dipendente della società odierna opponente. Chiede quindi il rigetto dell'opposizione.
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Va premesso che, in sede monitoria, l'odierno creditore opposto aveva chiesto la condanna della società al pagamento di € 10.617,36 netti. Su invito del giudice del monitorio (dovuto al fatto che, sul lavoratore, grava l'onere di chiedere la retribuzione lorda, con conseguente obbligo di versare imposte e contributi), l' ha rettificato la propria domanda, chiedendo la corresponsione CP_1 di € 18.365,41 lordi.
Alla luce della documentazione depositata dalla parte opponente, dalla quale si evince il versamento degli oneri sulla retribuzione, va detto che era corretta la domanda come originariamente formulata dall'opposto. Per ciò solo, il decreto ingiuntivo va revocato e va verificato se, effettivamente, la società opponente sia debitrice nei confronti del lavoratore per l'importo netto di € 10.617,36.
Sotto tale profilo, l'opposizione è infondata.
L'accordo menzionato dalla società ha contenuto decisamente fumoso e, comunque, non è stato provato. A monte: non è chiaro se il detto accordo avrebbe avuto matrice transattiva (ossia, avesse riguardato retribuzioni già maturate ma non corrisposte) ovvero novativa (ossia, avesse riguardato retribuzioni future, non ancora maturate). Infatti, nell'opposizione non si menziona la data in cui il riferito accordo si sarebbe verificato (sotto tale profilo, vi è un palese deficit di allegazione). La circostanza è dirimente in quanto, nel caso di natura transattiva, sarebbe stato necessario fornire la prova scritta del dedotto rapporto contrattuale (la transazione deve avere forma scritta ad probationem) e, ai fini della validità dello stesso, la stipula avrebbe dovuto essere eseguita in sede c.d. protetta. In sostanza, se il detto accordo avesse matrice transattiva, l'opposizione, in ordine al profilo in esame, sarebbe palesemente infondata.
Ipotizzando quindi che parte opponente abbia inteso fare riferimento ad un accordo di natura novativa (ossia, deputato a compensare le retribuzioni non ancora maturate con il costo dei materiali edili), grava ovviamente sull'opponente l'onere di 2 provare l'esistenza del riferito contratto, attesa la contestazione da parte del resistente. Tale prova non è stata però fornita, dal momento che l' chiamato a rendere CP_1 interrogatorio formale, ha negato le circostanze di cui al capitolato ammesso. Non è stata invece ammessa la prova testimoniale in quanto nessuno dei capitoli di prova articolati in opposizione aveva ad oggetto il fatto storico dell'accordo novativo (le domande da rivolgere ai testimoni, infatti, epurate degli elementi valutativi, investivano solo la circostanza che il materiale edile fosse stato pagato dalla società e ritirato dall'opposto, fatto di per sé non sufficiente a far presumere l'esistenza di un accordo teso a compensare la retribuzione maturata dall'opposto con il materiale edile consegnato “in natura”). Per tali ragioni, sotto il profilo in questione, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite inerenti alle fasi di studio e introduzione del giudizio vanno compensate, attesa la fondatezza solo parziale dell'opposizione. Le spese relative alle fasi di trattazione e decisione, invece, vanno poste a carico dell'opponente la quale, avuto riguardo all'esito del giudizio, ha opposto un rifiuto ingiustificato alla proposta transattiva formulata in prima udienza dal decidente. La liquidazione ha luogo secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore della causa, compreso fra € 5.200 ed € 26.000. Viene applicata una maggiorazione del 10% in ragione del detto rifiuto.
PQM
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna la società opponente al pagamento, in favore del creditore opposto, di € 10.617,36 netti;
- Compensa le spese di lite inerenti alle fasi di studio e introduzione del giudizio e pone a carico della società opponente la quota residua, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 1.7.2025 Il giudice
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