Art. 15. Importazione temporanea di armi comuni da sparo ((I cittadini italiani residenti all'estero o dimoranti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea di armi comuni da sparo, senza la licenza di cui all'articolo 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per finalita' sportive o di caccia, provviste del numero di matricola, nonche' di armi comuni da sparo per finalita' commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione.))
Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonche' il numero delle stesse.
Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine l'interessato e' soggetto agli obblighi di cui al precedente articolo 12.
Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al secondo comma e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire ventimila a lire centomila. (16)
------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera i)) che al presente articolo "al quarto comma, le parole: "da euro 20 a euro 103" sono sostituite dalle seguenti: "da 4.000 euro a 30.000 euro"".
Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalita' per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonche' il numero delle stesse.
Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine l'interessato e' soggetto agli obblighi di cui al precedente articolo 12.
Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al secondo comma e' punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire ventimila a lire centomila. (16)
------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera i)) che al presente articolo "al quarto comma, le parole: "da euro 20 a euro 103" sono sostituite dalle seguenti: "da 4.000 euro a 30.000 euro"".