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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5659/2023 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dagli Avv.ti Palma Modoni Parte_1
ZO e GA PI AT
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente/Contumace
OGGETTO: AS CL Familiare componente inabile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.05.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. VO n.4 10013011407 con decorrenza novembre 1986, di pensione di reversibilità cat. SO
n. 410020070918 con decorrenza luglio 2021 e di indennità di accompagnamento cat. INVCIV n.
07139641 con decorrenza luglio 2019, ha dedotto di aver inutilmente chiesto all' in data 13.01.2023, CP_1 la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sulla pensione ai superstiti, dovutogli in quanto totalmente inabile (con diritto all'indennità di accompagnamento) sin dal 1.07.2019. Ha altresì evidenziato che nonostante tale domanda venisse accolta dall' , inspiegabilmente il beneficio economico non CP_2 gli veniva liquidato.
Lamentando l'ingiustificato comportamento da parte dell' , ha chiesto condannarsi Controparte_3 parte convenuta al pagamento del dovuto, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 22.10.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione assistenziale temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
1 A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 69/88, convertito in legge n. 153/88, l'assegno per il nucleo familiare “compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma
1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo”.
Ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.L. cit., “Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi,
a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che parte istante è stata riconosciuta totalmente inabile con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere da luglio 2019, come da decreto di omologa reso dal Tribunale di Lecce in data 21.09.2021 (cfr. all. n.4 del ricorso).
Il reddito del nucleo familiare del ricorrente, con l'aumento derivante dalla condizione di inabilità, rientra CP_ nei limiti di legge e, comunque, non vi sono contestazioni sul punto da parte dell che non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
Va ancora rilevato che il diritto sorge in favore dell'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, mentre la relativa richiesta in via amministrativa ha solo la funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che sfocia in un accertamento avente natura non costitutiva ma solo dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste (cfr. Cass. Civ., Sez.L., n.22051/2008).
Consegue a quanto sopra la condanna dell' a corrispondere al ricorrente l'ANF sulla pensione cat. CP_1
SO n. 410020070918 con decorrenza dal 01.07.2021 (data di decorrenza della pensione SO), oltre agli interessi nella misura di legge dalla maturazione del credito al soddisfo.
2 Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione in favore dei CP_1 procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara che il ricorrente ha diritto di percepire l'assegno per il nucleo familiare sulla pensione cat. SO
n. 410020070918 con decorrenza dal 01.07.2021 e condanna l' in persona del legale rapp. p.t., al CP_1 pagamento dei ratei di prestazione con la predetta decorrenza, oltre agli interessi legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 1.800,00CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Lecce, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5659/2023 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dagli Avv.ti Palma Modoni Parte_1
ZO e GA PI AT
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Resistente/Contumace
OGGETTO: AS CL Familiare componente inabile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.05.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di pensione cat. VO n.4 10013011407 con decorrenza novembre 1986, di pensione di reversibilità cat. SO
n. 410020070918 con decorrenza luglio 2021 e di indennità di accompagnamento cat. INVCIV n.
07139641 con decorrenza luglio 2019, ha dedotto di aver inutilmente chiesto all' in data 13.01.2023, CP_1 la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sulla pensione ai superstiti, dovutogli in quanto totalmente inabile (con diritto all'indennità di accompagnamento) sin dal 1.07.2019. Ha altresì evidenziato che nonostante tale domanda venisse accolta dall' , inspiegabilmente il beneficio economico non CP_2 gli veniva liquidato.
Lamentando l'ingiustificato comportamento da parte dell' , ha chiesto condannarsi Controparte_3 parte convenuta al pagamento del dovuto, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' rimaneva contumace. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 22.10.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'assegno per il nucleo familiare è una prestazione assistenziale temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
1 A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 69/88, convertito in legge n. 153/88, l'assegno per il nucleo familiare “compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma
1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo”.
Ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.L. cit., “Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi,
a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro”.
Nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che parte istante è stata riconosciuta totalmente inabile con diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere da luglio 2019, come da decreto di omologa reso dal Tribunale di Lecce in data 21.09.2021 (cfr. all. n.4 del ricorso).
Il reddito del nucleo familiare del ricorrente, con l'aumento derivante dalla condizione di inabilità, rientra CP_ nei limiti di legge e, comunque, non vi sono contestazioni sul punto da parte dell che non ha inteso costituirsi nel presente giudizio.
Va ancora rilevato che il diritto sorge in favore dell'assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, mentre la relativa richiesta in via amministrativa ha solo la funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che sfocia in un accertamento avente natura non costitutiva ma solo dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste (cfr. Cass. Civ., Sez.L., n.22051/2008).
Consegue a quanto sopra la condanna dell' a corrispondere al ricorrente l'ANF sulla pensione cat. CP_1
SO n. 410020070918 con decorrenza dal 01.07.2021 (data di decorrenza della pensione SO), oltre agli interessi nella misura di legge dalla maturazione del credito al soddisfo.
2 Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell' secondo la regola della soccombenza, con distrazione in favore dei CP_1 procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara che il ricorrente ha diritto di percepire l'assegno per il nucleo familiare sulla pensione cat. SO
n. 410020070918 con decorrenza dal 01.07.2021 e condanna l' in persona del legale rapp. p.t., al CP_1 pagamento dei ratei di prestazione con la predetta decorrenza, oltre agli interessi legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 1.800,00CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente dichiaratisi anticipatari.
Lecce, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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