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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 31/05/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 190/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. GENCHI ANNA GRAZIA (C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA CORDUSIO 4 MILANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARACCIOLO MARIA CP_1 P.IVA_2
ANTONIETTA (C.F. ), elettivamente domiciliata in Reggio C.F._2
Calabria (RC) via Modena n. 46/A
(SO) (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATI
Oggetto: opposizione ad accertamento esecutivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per parte appellante:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, contrariis reiectis, pagina 1 di 9 - in via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 24/2024 emessa dal GDP di Sondrio, in ersona del Giudice Dr.ssa Laura Moroni, resa nel procedimento R.G. 617/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano
“- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 13 del 23.06.2023 e notificato alla ricorrente in data 23
Giugno 2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto sopra meglio esplicitati e per
l'effetto condannare il e/o la concessionaria al Controparte_2 CP_1
pagamento delle spese di giudizio;
- in via istruttoria: ordinare ex art. 210 c.p.c. alla concessionaria la CP_1
produzione e/o l'esibizione del verbale di accertamento dell'infrazione redatto dal pubblico ufficiale della stessa Concessionaria (come espressamente previsto dall'art.1 comma 821 lettera g) della legge 160/2019).”
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, nonché con obbligo alla restituzione di tutto quanto percepito dall'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado (docc. nn. 4 e 5).
Con ogni riserva, di legge e di ragione.”
Per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- confermare la sentenza n. 24 del 2024 (RG. 617/2023) del Giudice di Pace di Sondrio pubblicata il 17.01.2024 e per l'effetto, accertare e dichiarare legittimo l'operato della
rigettando ogni domanda formulata dall'odierna appellante nei confronti CP_1
dell'appellata, perché del tutto infondata, in fatto e diritto, con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi del giudizio;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 9 1. Con sentenza n. 24/2024 del 17.01.2024, il Giudice di Pace di Sondrio, in persona della dott.ssa Laura Moroni, rigettava la domanda di accertamento della nullità o di annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 13 del 23.06.2023 spiegata da nei confronti di e del . Controparte_3 CP_1 Controparte_2
1.1 In quella sede (R.G. 617/2023) aveva proposto opposizione Controparte_3
avverso tale avviso di accertamento per il mancato pagamento del Canone Unico 2023, deducendo che l'art. 1 co. 883 l. 160/2019 prevede l'esenzione dal pagamento del canone per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività purché di superficie non superiore ai 5 metri quadrati. Co
costituitasi, aveva evidenziato che le insegne in questione erano ubicate CP_1
su lati diversi dell'edificio e comunque richiamava la legge di bilancio 2020, precisando che il riferimento alla circolare MEF del 2009 era inapplicabile in quanto facente riferimento a normativa abrogata.
Il era, invece, rimasto contumace. Controparte_2
1.3 Il Giudice di Pace, rilevato che le insegne erano ubicate su due vie d'angolo (via
Leopardi e via Donatori di Sangue), osservava che tra le stesse non era ravvisabile alcun legame di interdipendenza, atteso che realizzavano “in modo disgiunto tra loro il fine di contraddistinguere la sede ove si svolge l'attività del servizio postale”. Di conseguenza, doveva trovare applicazione il regolamento comunale nella parte in cui prevede la commisurazione del canone sulla base della superficie complessiva di ciascun mezzo pubblicitario. Essa risultava superiore ai 5 metri quadrati e, pertanto, l'avviso di accertamento doveva essere ritenuto legittimo.
2. Con atto di citazione notificato il 06.03.2024, proponeva appello Controparte_3
avverso la citata sentenza, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.1 Con il primo motivo di gravame, parte appellante censurava l'impugnata sentenza pagina 3 di 9 per errore di fatto, nella parte in cui aveva erroneamente affermato che l'ufficio postale in questione fosse ubicato su due vie, mentre risultava documentalmente provato che esso si trova in via Donatori di Sangue n.
4. Pertanto, l'avviso di accertamento doveva ritenersi radicalmente viziato in quanto recante l'indirizzo errato (via Leopardi).
Con il secondo motivo di appello, poi, l'appellante si doleva della violazione dell'art. 1 co. 833 l. 160/2019, da interpretarsi alla luce delle circolari del Ministero dell'Economia
e delle Finanze nel senso che le insegne inscindibilmente e strutturalmente collegate tra loro, riferite ad un unico esercizio (come nel caso di specie) non devono essere oggetto di arrotondamento singolarmente ma solo unitariamente, a differenza di quanto effettuato dal . Evidenziava, inoltre, come non fosse stato soddisfatto Controparte_2
da l'onere della prova circa il superamento del limite di superficie, non CP_1
essendo versato in atti il verbale di infrazione. Infine, sottolineava come la decisione del
Giudice di Pace avesse assunto a fondamento una norma di grado inferiore, ossia il regolamento comunale, rispetto a quella superiore, vale a dire la legge di bilancio.
3. Con comparsa di risposta depositata il 28.05.2024, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese. CP_1
3.1 Con riferimento al primo motivo di appello, rilevava come, pur essendo CP_1
l'edificio ubicato in via Donatori di Sangue n. 4, tuttavia le insegne (peraltro non di medesimo contenuto) erano rivolte anche su via Leopardi e visibili dalla stessa.
Riguardo al secondo motivo, richiamava quanto già osservato dal Giudice di prime cure circa l'inapplicabilità della circolare del 2009 in quanto relativa a normativa CP_5
abrogata e ribadiva la correttezza dell'applicazione del regolamento comunale.
Sottolineava, infine, come il verbale di accertamento fosse richiesto dall'art. 1 co. 821 lett. g) l. 160/2019 esclusivamente con riferimento alle occupazioni e alla diffusioni di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, fatto non riscontrato nel caso di specie.
4. Alla prima udienza del 10.07.2024, dichiarata la contumacia del , Controparte_2
la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione che si teneva, previo deposito pagina 4 di 9 degli scritti conclusivi, il 30.04.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. Rispetto al primo motivo di gravame, occorre osservare che – sebbene sia vero che nell'atto impositivo (doc. 1 primo grado) l'ufficio di nel CP_1 Controparte_3
Comune di è erroneamente collocato in via Leopardi – tale rimostranza non è CP_2
stata oggetto dell'opposizione in primo grado e dunque non può essere per la prima volta proposta in sede di appello.
Inoltre, non è corretto il rilievo di parte appellante secondo cui il Giudice di Pace avrebbe erroneamente collocato l'ufficio postale su due vie, atteso che il primo giudice ha fatto riferimento esclusivamente alle relative insegne. La rilevanza della questione è, inoltre, da escludersi, come si dirà oltre.
6. Venendo al secondo e più articolato motivo di appello, è necessario premettere un breve esame della normativa di riferimento.
6.1 Il canone unico patrimoniale (C.U.P.) è disciplinato dall'art. 1 co. 816-849 della l.
160/2019 (legge di bilancio 2020) e ha sostituito numerosi tributi locali, tra cui l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.
Il co. 819 prevede che “Il presupposto del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.” Il caso che ci occupa è pacificamente ricompreso nella lett. b), trattandosi di insegne installate su beni privati visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
Ai Comuni e alle Province viene delegata la regolamentazione di numerosi profili indicati al co. 821, tra cui di particolare rilievo nel caso di specie è la lett. b) relativa pagina 5 di 9 all'“individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie”.
Il successivo co. 825 specifica che “Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.”
Ancora, il co. 833 lett. l) pone l'esenzione dall'imposta per “le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
Come disposto dal co. 847, il canone unico patrimoniale abroga e sostituisce le previsione del d.lgs. 507/1993 e del d.lgs. 446/1997.
6.2 Alla luce di tale ultimo rilievo, deve ribadirsi la correttezza di quanto affermato dal primo giudice circa l'inapplicabilità al caso di specie delle circolari relative a CP_5 pagina 6 di 9 normative ormai abrogate.
6.3 Deve, invece, trovare applicazione il regolamento del (doc. 3 Controparte_2
primo grado), il quale all'art. 30 prevede quanto segue: “
1. Per la diffusione CP_1
di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate;
per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente”.
Alla luce del regolamento, dunque, l'arrotondamento va calcolato sulla “superficie complessiva del mezzo pubblicitario” (nel presente caso, l'insegna), laddove per
“complessiva” deve intendersi nella sua interezza e non soltanto nella parte occupata da segni grafici.
6.4 Parte appellante denuncia l'incompatibilità di tale previsione regolamentare con il dettato normativo di cui alla l. 160/2019, di talché il Giudice di pace avrebbe dovuto disporne la disapplicazione. Tuttavia, in nessun punto di tale legge si rinviene un'espressa previsione circa la necessità che l'arrotondamento debba essere disposto sulla somma complessiva delle superfici imponibili e non alla superficie di ogni singola insegna, facendo sempre riferimento al “mezzo pubblicitario”, né tale conclusione può essere tratta mediante un'interpretazione letterale e logico-sistematica. Non sussistono, perciò, i presupposti per la disapplicazione del regolamento comunale.
6.5 Vero è che, nel vigore della normativa previgente, la giurisprudenza di legittimità ha pagina 7 di 9 più volte osservato che si “considera come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza” (Cass. n.
23567/2009, n. 16315/2013, n. 22322/2014). Tuttavia, tale affermazione si fondava sul disposto di cui all'art. 7 co. 5 d.lgs. 507/1993, secondo cui “I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario”, previsione non ripresa dal legislatore nella disciplina del C.U.P., che fa espresso riferimento esclusivamente all'installazione su un unico impianto pubblicitario di più segni. Pertanto, tale orientamento giurisprudenziale si ritiene inapplicabile, oltre che comunque non in grado di superare la diversa previsione contenuta in una norma, sia pure regolamentare.
6.6 In ultimo, riguardo all'onere della prova, pur essendo pacifico che l'ente impositore deve provare il presupposto per l'applicazione dell'imposta, ciò è nei fatti avvenuto in quanto, anche in assenza del verbale (non obbligatorio nel caso di specie), è comunque pacifica la presenza delle insegne riferibili a Al contrario, è a Controparte_3
quest'ultima che spetta la prova che dette insegne non fossero imponibili, alla luce del principio per cui, in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole usufruire di un regime di esenzione deve dimostrare la sussistenza dei presupposti che legittimano la stessa, non potendosi ritenere sufficiente una mera contestazione formale (Cass. n. 21335/2022, n.
3118/2023, n. 22565/2025).
6.7 Nel caso di specie, le insegne presenti sulla facciata (come da perizia depositata in atti) superano – applicati gli arrotondamenti singoli previsti dal regolamento comunale – la soglia dei 5 metri quadrati. Pertanto, anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base pagina 8 di 9 ai parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per i giudizi di valore sino ad € 1.100,00 con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisoria (in assenza della fase istruttoria) nei medi.
Nulla può essere disposto in merito nei rapporti tra e Controparte_3 CP_2
, rimasto contumace.
[...]
7.1 Deve altresì darsi atto che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 co. 17.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 24/2024 del Controparte_3
17.01.2024 del Giudice di Pace di Sondrio;
condanna parte appellata a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
462,00 per compenso, oltre I.V.A., c.p.a. e spese generali;
dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17.
30/05/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Romiti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 190/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. GENCHI ANNA GRAZIA (C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA CORDUSIO 4 MILANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARACCIOLO MARIA CP_1 P.IVA_2
ANTONIETTA (C.F. ), elettivamente domiciliata in Reggio C.F._2
Calabria (RC) via Modena n. 46/A
(SO) (C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
APPELLATI
Oggetto: opposizione ad accertamento esecutivo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per parte appellante:
“voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, contrariis reiectis, pagina 1 di 9 - in via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 24/2024 emessa dal GDP di Sondrio, in ersona del Giudice Dr.ssa Laura Moroni, resa nel procedimento R.G. 617/2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano
“- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 13 del 23.06.2023 e notificato alla ricorrente in data 23
Giugno 2023, in quanto infondato in fatto ed in diritto sopra meglio esplicitati e per
l'effetto condannare il e/o la concessionaria al Controparte_2 CP_1
pagamento delle spese di giudizio;
- in via istruttoria: ordinare ex art. 210 c.p.c. alla concessionaria la CP_1
produzione e/o l'esibizione del verbale di accertamento dell'infrazione redatto dal pubblico ufficiale della stessa Concessionaria (come espressamente previsto dall'art.1 comma 821 lettera g) della legge 160/2019).”
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, nonché con obbligo alla restituzione di tutto quanto percepito dall'appellata in esecuzione della sentenza di primo grado (docc. nn. 4 e 5).
Con ogni riserva, di legge e di ragione.”
Per parte appellata CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- confermare la sentenza n. 24 del 2024 (RG. 617/2023) del Giudice di Pace di Sondrio pubblicata il 17.01.2024 e per l'effetto, accertare e dichiarare legittimo l'operato della
rigettando ogni domanda formulata dall'odierna appellante nei confronti CP_1
dell'appellata, perché del tutto infondata, in fatto e diritto, con vittoria di spese ed onorari di tutti i gradi del giudizio;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 9 1. Con sentenza n. 24/2024 del 17.01.2024, il Giudice di Pace di Sondrio, in persona della dott.ssa Laura Moroni, rigettava la domanda di accertamento della nullità o di annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 13 del 23.06.2023 spiegata da nei confronti di e del . Controparte_3 CP_1 Controparte_2
1.1 In quella sede (R.G. 617/2023) aveva proposto opposizione Controparte_3
avverso tale avviso di accertamento per il mancato pagamento del Canone Unico 2023, deducendo che l'art. 1 co. 883 l. 160/2019 prevede l'esenzione dal pagamento del canone per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività purché di superficie non superiore ai 5 metri quadrati. Co
costituitasi, aveva evidenziato che le insegne in questione erano ubicate CP_1
su lati diversi dell'edificio e comunque richiamava la legge di bilancio 2020, precisando che il riferimento alla circolare MEF del 2009 era inapplicabile in quanto facente riferimento a normativa abrogata.
Il era, invece, rimasto contumace. Controparte_2
1.3 Il Giudice di Pace, rilevato che le insegne erano ubicate su due vie d'angolo (via
Leopardi e via Donatori di Sangue), osservava che tra le stesse non era ravvisabile alcun legame di interdipendenza, atteso che realizzavano “in modo disgiunto tra loro il fine di contraddistinguere la sede ove si svolge l'attività del servizio postale”. Di conseguenza, doveva trovare applicazione il regolamento comunale nella parte in cui prevede la commisurazione del canone sulla base della superficie complessiva di ciascun mezzo pubblicitario. Essa risultava superiore ai 5 metri quadrati e, pertanto, l'avviso di accertamento doveva essere ritenuto legittimo.
2. Con atto di citazione notificato il 06.03.2024, proponeva appello Controparte_3
avverso la citata sentenza, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in primo grado con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.1 Con il primo motivo di gravame, parte appellante censurava l'impugnata sentenza pagina 3 di 9 per errore di fatto, nella parte in cui aveva erroneamente affermato che l'ufficio postale in questione fosse ubicato su due vie, mentre risultava documentalmente provato che esso si trova in via Donatori di Sangue n.
4. Pertanto, l'avviso di accertamento doveva ritenersi radicalmente viziato in quanto recante l'indirizzo errato (via Leopardi).
Con il secondo motivo di appello, poi, l'appellante si doleva della violazione dell'art. 1 co. 833 l. 160/2019, da interpretarsi alla luce delle circolari del Ministero dell'Economia
e delle Finanze nel senso che le insegne inscindibilmente e strutturalmente collegate tra loro, riferite ad un unico esercizio (come nel caso di specie) non devono essere oggetto di arrotondamento singolarmente ma solo unitariamente, a differenza di quanto effettuato dal . Evidenziava, inoltre, come non fosse stato soddisfatto Controparte_2
da l'onere della prova circa il superamento del limite di superficie, non CP_1
essendo versato in atti il verbale di infrazione. Infine, sottolineava come la decisione del
Giudice di Pace avesse assunto a fondamento una norma di grado inferiore, ossia il regolamento comunale, rispetto a quella superiore, vale a dire la legge di bilancio.
3. Con comparsa di risposta depositata il 28.05.2024, si costituiva in giudizio
[...]
chiedendo la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese. CP_1
3.1 Con riferimento al primo motivo di appello, rilevava come, pur essendo CP_1
l'edificio ubicato in via Donatori di Sangue n. 4, tuttavia le insegne (peraltro non di medesimo contenuto) erano rivolte anche su via Leopardi e visibili dalla stessa.
Riguardo al secondo motivo, richiamava quanto già osservato dal Giudice di prime cure circa l'inapplicabilità della circolare del 2009 in quanto relativa a normativa CP_5
abrogata e ribadiva la correttezza dell'applicazione del regolamento comunale.
Sottolineava, infine, come il verbale di accertamento fosse richiesto dall'art. 1 co. 821 lett. g) l. 160/2019 esclusivamente con riferimento alle occupazioni e alla diffusioni di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, fatto non riscontrato nel caso di specie.
4. Alla prima udienza del 10.07.2024, dichiarata la contumacia del , Controparte_2
la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione che si teneva, previo deposito pagina 4 di 9 degli scritti conclusivi, il 30.04.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. Rispetto al primo motivo di gravame, occorre osservare che – sebbene sia vero che nell'atto impositivo (doc. 1 primo grado) l'ufficio di nel CP_1 Controparte_3
Comune di è erroneamente collocato in via Leopardi – tale rimostranza non è CP_2
stata oggetto dell'opposizione in primo grado e dunque non può essere per la prima volta proposta in sede di appello.
Inoltre, non è corretto il rilievo di parte appellante secondo cui il Giudice di Pace avrebbe erroneamente collocato l'ufficio postale su due vie, atteso che il primo giudice ha fatto riferimento esclusivamente alle relative insegne. La rilevanza della questione è, inoltre, da escludersi, come si dirà oltre.
6. Venendo al secondo e più articolato motivo di appello, è necessario premettere un breve esame della normativa di riferimento.
6.1 Il canone unico patrimoniale (C.U.P.) è disciplinato dall'art. 1 co. 816-849 della l.
160/2019 (legge di bilancio 2020) e ha sostituito numerosi tributi locali, tra cui l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.
Il co. 819 prevede che “Il presupposto del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.” Il caso che ci occupa è pacificamente ricompreso nella lett. b), trattandosi di insegne installate su beni privati visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
Ai Comuni e alle Province viene delegata la regolamentazione di numerosi profili indicati al co. 821, tra cui di particolare rilievo nel caso di specie è la lett. b) relativa pagina 5 di 9 all'“individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie”.
Il successivo co. 825 specifica che “Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, esclusa quella relativa agli elementi privi di carattere pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. In caso di installazione, su un unico impianto pubblicitario, di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, anche riferiti a soggetti e ad aziende diversi, la superficie assoggettabile al canone unico patrimoniale è quella dell'intero impianto oggetto della concessione o dell'autorizzazione. Nell'ipotesi in cui i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all'installazione dell'impianto siano diversi, il canone è liquidato distintamente, in proporzione alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico posto nella disponibilità di ciascuno di essi.”
Ancora, il co. 833 lett. l) pone l'esenzione dall'imposta per “le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
Come disposto dal co. 847, il canone unico patrimoniale abroga e sostituisce le previsione del d.lgs. 507/1993 e del d.lgs. 446/1997.
6.2 Alla luce di tale ultimo rilievo, deve ribadirsi la correttezza di quanto affermato dal primo giudice circa l'inapplicabilità al caso di specie delle circolari relative a CP_5 pagina 6 di 9 normative ormai abrogate.
6.3 Deve, invece, trovare applicazione il regolamento del (doc. 3 Controparte_2
primo grado), il quale all'art. 30 prevede quanto segue: “
1. Per la diffusione CP_1
di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate;
per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente”.
Alla luce del regolamento, dunque, l'arrotondamento va calcolato sulla “superficie complessiva del mezzo pubblicitario” (nel presente caso, l'insegna), laddove per
“complessiva” deve intendersi nella sua interezza e non soltanto nella parte occupata da segni grafici.
6.4 Parte appellante denuncia l'incompatibilità di tale previsione regolamentare con il dettato normativo di cui alla l. 160/2019, di talché il Giudice di pace avrebbe dovuto disporne la disapplicazione. Tuttavia, in nessun punto di tale legge si rinviene un'espressa previsione circa la necessità che l'arrotondamento debba essere disposto sulla somma complessiva delle superfici imponibili e non alla superficie di ogni singola insegna, facendo sempre riferimento al “mezzo pubblicitario”, né tale conclusione può essere tratta mediante un'interpretazione letterale e logico-sistematica. Non sussistono, perciò, i presupposti per la disapplicazione del regolamento comunale.
6.5 Vero è che, nel vigore della normativa previgente, la giurisprudenza di legittimità ha pagina 7 di 9 più volte osservato che si “considera come un unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano tutti collocati in un unico spazio o in un'unica sequenza” (Cass. n.
23567/2009, n. 16315/2013, n. 22322/2014). Tuttavia, tale affermazione si fondava sul disposto di cui all'art. 7 co. 5 d.lgs. 507/1993, secondo cui “I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario”, previsione non ripresa dal legislatore nella disciplina del C.U.P., che fa espresso riferimento esclusivamente all'installazione su un unico impianto pubblicitario di più segni. Pertanto, tale orientamento giurisprudenziale si ritiene inapplicabile, oltre che comunque non in grado di superare la diversa previsione contenuta in una norma, sia pure regolamentare.
6.6 In ultimo, riguardo all'onere della prova, pur essendo pacifico che l'ente impositore deve provare il presupposto per l'applicazione dell'imposta, ciò è nei fatti avvenuto in quanto, anche in assenza del verbale (non obbligatorio nel caso di specie), è comunque pacifica la presenza delle insegne riferibili a Al contrario, è a Controparte_3
quest'ultima che spetta la prova che dette insegne non fossero imponibili, alla luce del principio per cui, in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole usufruire di un regime di esenzione deve dimostrare la sussistenza dei presupposti che legittimano la stessa, non potendosi ritenere sufficiente una mera contestazione formale (Cass. n. 21335/2022, n.
3118/2023, n. 22565/2025).
6.7 Nel caso di specie, le insegne presenti sulla facciata (come da perizia depositata in atti) superano – applicati gli arrotondamenti singoli previsti dal regolamento comunale – la soglia dei 5 metri quadrati. Pertanto, anche il secondo motivo di appello deve essere rigettato.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base pagina 8 di 9 ai parametri di cui al D.M. 55/2014 previsti per i giudizi di valore sino ad € 1.100,00 con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisoria (in assenza della fase istruttoria) nei medi.
Nulla può essere disposto in merito nei rapporti tra e Controparte_3 CP_2
, rimasto contumace.
[...]
7.1 Deve altresì darsi atto che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 co. 17.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 24/2024 del Controparte_3
17.01.2024 del Giudice di Pace di Sondrio;
condanna parte appellata a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
462,00 per compenso, oltre I.V.A., c.p.a. e spese generali;
dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17.
30/05/2025
Il Giudice
Caterina Romiti
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