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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/07/2025, n. 3074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3074 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 15.7.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 2614/2025 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
n.q. di genitore di , con l'Avv. Parte_1 Persona_1
Stefania Pappalardo;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, con gli Avv.ti Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 18/3/2025, l'odierna parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha ritenuto che “…La minore
di anni 10, è da ritenersi affetta da difficoltà negli apprendimenti Persona_1 scolastici. È minore non invalida ( art. 2 L 118/71).”.
1 Chiede, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di frequenza, con decorrenza dalla data della revisione in sede amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 15.7.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla minore le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di Persona_1 frequenza, a decorrere dalla data della visita di revisione.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di frequenza sono: a) età inferiore a
18 anni;
b) difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o ipoacusia con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz;
c) frequenza, continua o periodica, di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna (asilo nido, post C. Cost.
467/2002), nonché di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi, ovvero di centri ambulatoriali o di centri diurni,
2 anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e recupero di persone portatrici di handicap;
d) possesso delle medesime condizioni reddituali dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 l. 118/1971.
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo alla minore Persona_1 dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dalla data della visita di revisione.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la minore
è affetta (id est: “Disabilità cognitiva (QI 57)”), ha chiaramente Persona_1 concluso che “…Si ritengono soddisfatti i requisiti sanitari previsti dalla Legge per la concessione dell'indennità di frequenza a decorrere dalla visita di revisione (18/09/2024) con rivalutazione a 18 mesi dall'attuale accertamento medico-legale (dicembre 2026). Per completezza di trattazione, si precisa che la revisione è stata effettuata il 18/09/2024”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Va, pertanto, dichiarato che la minore possiede i requisiti Persona_1 sanitari richiesti per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, a decorrere dalla data della visita di revisione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in CP_ dispositivo con riguardo a entrambe le fasi del giudizio, vanno poste a carico dell' e distratte in favore del procuratore di parte ricorrente.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati CP_1 decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che possiede i requisiti sanitari richiesti per la Persona_1 concessione dell'indennità di frequenza, con decorrenza come in parte motiva;
condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 3.864,00 per compensi, oltre spese forfettarie
3 al 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 15 luglio 2025
Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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