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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASSINI ELENA, Presidente e Relatore
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice
VALLETTA NICOLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 475/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2016
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi conclusioni resistente Resistente:
In conclusione, si riconosce la spettanza del rimborso richiesto nei limiti dell'importo pari ad € 3.279,41 (v. importi indicati nella tabella sottostante), oltre interessi come per legge (art. 44 bis D.P.R. n. 602/1973):
Le parti concordano di compensare le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto il rimborso delle ritenute su reddito da lavoro dipendente con riferimento al 2016 e al 2017 sulla base dello ius superveniens di cui all'art. 8, comma 2, del D.L. n. 123 del
24.10.2019, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 12.12.2019, n. 156, con decorrenza dal 24.12.2019, che ha disposto la riduzione al 40% dei pagamenti delle ritenute originariamente sospese in virtù della legislazione emergenziale emanata per gli eventi sismici di Marche e Abruzzo del 2016/2017 (sospensione prevista dal comma 1-bis dell'art. 48 del D.L. n. 189 del 17.10.2016, convertito con modificazioni, dalla L.
15.12.2016 n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevedeva che “I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati
1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017.
La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.”).
Sull'istanza di rimborso si è formato il silenzio-rifiuto, impugnato con ricorso incardinato dinanzi a questa
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Teramo.
La contribuente nel ricorso ha richiesto il rimborso dell'importo di € 5.514,79, riferito anche alle ritenute
2016.
La ricorrente ha, tra le altre argomentazioni, invocato a suo favore le recenti ordinanze della Suprema Corte di cassazione nn. 23633/2024; 23652/2024, 23647/2024, 23642/2024, con cui i giudici di legittimità, intervenendo sulla questione oggetto del giudizio in esame, hanno ritenuto applicabile la riduzione del 40 % prevista dal comma 2 del citato art. 8 del D.L. 123/2019 a tutti i residenti nei comuni elencati negli allegati al D.L. n. 189/2016, ovvero i comuni del c.d. “cratere”, colpiti dai predetti eventi sismici, anche se non beneficiari della preventiva sospensione. Ciò in ragione di un'interpretazione ritenuta costituzionalmente orientata (artt. 3 e 53 Cost.) e dell'inapplicabilità alle ritenute controverse dell'inciso “Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato” di cui al comma 1 bis dell'art. 48 citato.
L'orientamento espresso dalla Corte di cassazione con le ordinanze appena indicate è stato fatto proprio dai giudici di merito chiamati a pronunciarsi sulla questione e, al momento, non si intravedono concrete possibilità di ripensamento da parte della Suprema Corte.
Anzi, da ultimo, l'indirizzo è stato ribadito con le ordinanze n. 8276 e n. 8286 del 29 marzo 2025.
Le parti si accordavano per la spettanza delle ritenute indicate nella Sezione “Ritenute” della Certificazione
Unica ricevuta dal contribuente per il 2017, punto 21
(ritenute IRPEF trattenute nel 2017), punto 23 (addizionali regionali 2016 trattenute nel 2017), punto 25
(saldo 2016 dell'addizionale comunale trattenuto nel 2017) e punto 26 (acconto 2017 dell'addizionale comunale trattenuto nel 2017). In conclusione, veniva riconosciuta la spettanza del rimborso richiesto nei limiti dell'importo pari ad € 3.279,41, oltre interessi come per legge (art. 44 bis D.P.R. n. 602/1973), come da proposta conciliativa allegata dall'Agenzia resistente.
Essendo intervenuto accordo di conciliazione, le parti concludevano in conformità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione stragiudiziale, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Teramo, 19 gennaio 2026. La Presidente est.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TOMASSINI ELENA, Presidente e Relatore
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice
VALLETTA NICOLA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 475/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Teramo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2016
- SILENZIO RIFIUT IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi conclusioni resistente Resistente:
In conclusione, si riconosce la spettanza del rimborso richiesto nei limiti dell'importo pari ad € 3.279,41 (v. importi indicati nella tabella sottostante), oltre interessi come per legge (art. 44 bis D.P.R. n. 602/1973):
Le parti concordano di compensare le spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto il rimborso delle ritenute su reddito da lavoro dipendente con riferimento al 2016 e al 2017 sulla base dello ius superveniens di cui all'art. 8, comma 2, del D.L. n. 123 del
24.10.2019, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 12.12.2019, n. 156, con decorrenza dal 24.12.2019, che ha disposto la riduzione al 40% dei pagamenti delle ritenute originariamente sospese in virtù della legislazione emergenziale emanata per gli eventi sismici di Marche e Abruzzo del 2016/2017 (sospensione prevista dal comma 1-bis dell'art. 48 del D.L. n. 189 del 17.10.2016, convertito con modificazioni, dalla L.
15.12.2016 n. 229 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevedeva che “I sostituti d'imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni di cui agli allegati
1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017.
La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica alle ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e successive modificazioni. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.”).
Sull'istanza di rimborso si è formato il silenzio-rifiuto, impugnato con ricorso incardinato dinanzi a questa
Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Teramo.
La contribuente nel ricorso ha richiesto il rimborso dell'importo di € 5.514,79, riferito anche alle ritenute
2016.
La ricorrente ha, tra le altre argomentazioni, invocato a suo favore le recenti ordinanze della Suprema Corte di cassazione nn. 23633/2024; 23652/2024, 23647/2024, 23642/2024, con cui i giudici di legittimità, intervenendo sulla questione oggetto del giudizio in esame, hanno ritenuto applicabile la riduzione del 40 % prevista dal comma 2 del citato art. 8 del D.L. 123/2019 a tutti i residenti nei comuni elencati negli allegati al D.L. n. 189/2016, ovvero i comuni del c.d. “cratere”, colpiti dai predetti eventi sismici, anche se non beneficiari della preventiva sospensione. Ciò in ragione di un'interpretazione ritenuta costituzionalmente orientata (artt. 3 e 53 Cost.) e dell'inapplicabilità alle ritenute controverse dell'inciso “Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato” di cui al comma 1 bis dell'art. 48 citato.
L'orientamento espresso dalla Corte di cassazione con le ordinanze appena indicate è stato fatto proprio dai giudici di merito chiamati a pronunciarsi sulla questione e, al momento, non si intravedono concrete possibilità di ripensamento da parte della Suprema Corte.
Anzi, da ultimo, l'indirizzo è stato ribadito con le ordinanze n. 8276 e n. 8286 del 29 marzo 2025.
Le parti si accordavano per la spettanza delle ritenute indicate nella Sezione “Ritenute” della Certificazione
Unica ricevuta dal contribuente per il 2017, punto 21
(ritenute IRPEF trattenute nel 2017), punto 23 (addizionali regionali 2016 trattenute nel 2017), punto 25
(saldo 2016 dell'addizionale comunale trattenuto nel 2017) e punto 26 (acconto 2017 dell'addizionale comunale trattenuto nel 2017). In conclusione, veniva riconosciuta la spettanza del rimborso richiesto nei limiti dell'importo pari ad € 3.279,41, oltre interessi come per legge (art. 44 bis D.P.R. n. 602/1973), come da proposta conciliativa allegata dall'Agenzia resistente.
Essendo intervenuto accordo di conciliazione, le parti concludevano in conformità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione stragiudiziale, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Teramo, 19 gennaio 2026. La Presidente est.