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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/06/2025, n. 1357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1357 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1403/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Massimo Vaccari Presidente dr. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dr. Claudia Dal Martello Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1403/2025 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. MARAI Parte_1 C.F._1
SILVIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescantina (VR) alla Via Siedlce n.
1/f,
RICORRENTE
Contro
), con il patrocinio dell'avv. BEGHINI Controparte_1 C.F._2
ALESSIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in SAN PIETRO IN CARIANO
(VR), Via Valpolicella, 58
CONVENUTO
con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona.
pg. 1 di 4 In punto a: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate il 21.05.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. Pronunciare la separazione dei coniugi;
2. Affidare le figlia minore in via condivisa con collocazione anagrafica e Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre;
3. Dare atto che il signor potrà vedere la figlia ogni qualvolta vorrà, P_ Per_1
previo accordo con la stessa;
4. Assegnare la casa coniugale alla signora che l'abiterà unitamente Parte_1
ai figli e disponendo che il signor la rilasci, Per_1 Per_2 Controparte_1
asportando tutti i propri beni personali in particolare sgomberando il garage e la taverna, entro il prossimo 31 luglio 2025;
5. Disporre che il signor contribuisca al mantenimento dei figli Controparte_1
e con la corresponsione, entro il giorno 15 di ciascun mese, della Per_2 Per_1
somma mensile di euro 325,00 per ciascun figlio da versarsi dal mese di maggio 2025 e da rivalutarsi secondo l'Istat a far data dal mese di maggio 2026, oltre alla rifusione del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente;
6. Dare atto che l'assegno unico e universale verrà percepito al 100% dalla signora dal mese di maggio 2025; Parte_1
7. Dare atto che il signor dal mese di maggio 2025 corrisponderà la Controparte_1 quota parte del 50% dell'alimentazione specifica e delle cure veterinarie in favore dei due cani della famiglia con possibilità di poter stare con loro previo accordo con la
Sig.ra Pt_1
8. Dare atto che il mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale verrà versato dal Sig. e la Sig.ra si impegna a corrispondere P_ Pt_1 mensilmente la quota parte rimborsando l'importo pari al 50% della rata, sul conto del
Sig. dal mese di maggio 2025; P_
9. Dare atto che le utenze dell'abitazione coniugale, afferenti i consumi dal maggio
2025 sino al 31 luglio 2025, verranno corrisposti nella misura del 50% tra i coniugi;
10. Spese integralmente compensate.”
pg. 2 di 4 Conclusioni Pubblico Ministero: “Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto riferito negli atti difensivi e desumibile dalle dichiarazioni di entrambe parti, tra i coniugi si è senza dubbio già da tempo disgregata in modo irreversibile la comunione coniugale.
Le condizioni di separazione sulle quali le parti concordano devono essere recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, risultano congrue e legittime..
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della figlia minore. La decisione appare corretta da quanto emerge dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali della separazione con riferimento alla posizione della figlia.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque essere omologata, atteso che le condizioni relativa alla figlia appaiono conformi all'interesse della medesima.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti, come concordemente richiesto da entrambi nelle conclusioni congiunte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo nella causa pendente tra Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Controparte_1
provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, alle condizioni fra le stesse parti concordate, come riportate in epigrafe, da
[...]
intendersi qui integralmente richiamate e prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DISPONE che le spese di lite siano integralmente compensate fra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pescantina (atto n. pg. 3 di 4 37, Parte II, seria A, anno 2003) per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R.
396/2000.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
pg. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Massimo Vaccari Presidente dr. Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice dr. Claudia Dal Martello Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1403/2025 promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. MARAI Parte_1 C.F._1
SILVIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pescantina (VR) alla Via Siedlce n.
1/f,
RICORRENTE
Contro
), con il patrocinio dell'avv. BEGHINI Controparte_1 C.F._2
ALESSIA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in SAN PIETRO IN CARIANO
(VR), Via Valpolicella, 58
CONVENUTO
con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona.
pg. 1 di 4 In punto a: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Con note scritte depositate il 21.05.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. Pronunciare la separazione dei coniugi;
2. Affidare le figlia minore in via condivisa con collocazione anagrafica e Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre;
3. Dare atto che il signor potrà vedere la figlia ogni qualvolta vorrà, P_ Per_1
previo accordo con la stessa;
4. Assegnare la casa coniugale alla signora che l'abiterà unitamente Parte_1
ai figli e disponendo che il signor la rilasci, Per_1 Per_2 Controparte_1
asportando tutti i propri beni personali in particolare sgomberando il garage e la taverna, entro il prossimo 31 luglio 2025;
5. Disporre che il signor contribuisca al mantenimento dei figli Controparte_1
e con la corresponsione, entro il giorno 15 di ciascun mese, della Per_2 Per_1
somma mensile di euro 325,00 per ciascun figlio da versarsi dal mese di maggio 2025 e da rivalutarsi secondo l'Istat a far data dal mese di maggio 2026, oltre alla rifusione del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente;
6. Dare atto che l'assegno unico e universale verrà percepito al 100% dalla signora dal mese di maggio 2025; Parte_1
7. Dare atto che il signor dal mese di maggio 2025 corrisponderà la Controparte_1 quota parte del 50% dell'alimentazione specifica e delle cure veterinarie in favore dei due cani della famiglia con possibilità di poter stare con loro previo accordo con la
Sig.ra Pt_1
8. Dare atto che il mutuo ipotecario acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale verrà versato dal Sig. e la Sig.ra si impegna a corrispondere P_ Pt_1 mensilmente la quota parte rimborsando l'importo pari al 50% della rata, sul conto del
Sig. dal mese di maggio 2025; P_
9. Dare atto che le utenze dell'abitazione coniugale, afferenti i consumi dal maggio
2025 sino al 31 luglio 2025, verranno corrisposti nella misura del 50% tra i coniugi;
10. Spese integralmente compensate.”
pg. 2 di 4 Conclusioni Pubblico Ministero: “Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, posto che, per quanto riferito negli atti difensivi e desumibile dalle dichiarazioni di entrambe parti, tra i coniugi si è senza dubbio già da tempo disgregata in modo irreversibile la comunione coniugale.
Le condizioni di separazione sulle quali le parti concordano devono essere recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, risultano congrue e legittime..
I coniugi hanno raggiunto un accordo anche con riferimento alla questione dell'affidamento della figlia minore. La decisione appare corretta da quanto emerge dagli elementi acquisiti al processo.
I ricorrenti hanno anche trovato un'intesa relativa alle condizioni patrimoniali della separazione con riferimento alla posizione della figlia.
Avuto riguardo alla situazione economica di ciascun genitore la determinazione delle parti può essere condivisa.
La comune volontà delle parti può dunque essere omologata, atteso che le condizioni relativa alla figlia appaiono conformi all'interesse della medesima.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti, come concordemente richiesto da entrambi nelle conclusioni congiunte.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo nella causa pendente tra Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Controparte_1
provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, alle condizioni fra le stesse parti concordate, come riportate in epigrafe, da
[...]
intendersi qui integralmente richiamate e prendendo atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
DISPONE che le spese di lite siano integralmente compensate fra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione di copia della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pescantina (atto n. pg. 3 di 4 37, Parte II, seria A, anno 2003) per le annotazioni a norma dell'art. 69 lett. d) del D.P.R.
396/2000.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 10 giugno 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
pg. 4 di 4