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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 21/01/2026, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 612/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2501/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 1069/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 17 e pubblicata il
17/02/2016
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede la condanna dell'Agenzia alle spese
Resistente: chiede declaratoria di CMC
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 chiede l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 1069/17/2016, depositata in data 17 marzo 2016, recante la condanna dell'Agenzia delle Entrate - Ragusa al rimborso del 90% delle imposte dalla stessa pagate negli anni 1990,
1991 e 1992 (per complessivi € 7.244,30, oltre interessi).
Deduce, infatti, la ricorrente che l'Agenzia delle Entrate non ha effettuato il rimborso delle somme in questione per capitale ed interessi legali.
Per questo la contribuente chiede la compiuta ottemperanza del giudicato, con adozione dei conseguenti provvedimenti, fino all'integrale rimborso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Ragusa, la quale sostiene l'intervenuta cessazione della materia del contendere, per integrale pagamento del dovuto.
All'udienza del 13 gennaio 2026 - in occasione della quale parte ricorrente ha confermato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo sulle spese - la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione a quanto reso noto dalle parti, come da predetta narrativa in fatto, non resta al collegio che dichiarare estinto il giudizio, per cessazione della materia del contendere.
Considerato che il rimborso dovuto è stato effettuato dall'Agenzia delle Entrate solo nel mese di luglio 2025, dopo la proposizione del ricorso (avvenuta ad aprile 2025), le spese di giudizio devono essere poste a suo carico, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia – Sezione staccata di Catania 17 in composizione monocratica – dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Ragusa, al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in € 638,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catania, il 13 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
US OM RU
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
CARUSO GIUSEPPE DOMENICO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 2501/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 1069/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale SICILIA sez. 17 e pubblicata il
17/02/2016
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede la condanna dell'Agenzia alle spese
Resistente: chiede declaratoria di CMC
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 chiede l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della CTR della Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 1069/17/2016, depositata in data 17 marzo 2016, recante la condanna dell'Agenzia delle Entrate - Ragusa al rimborso del 90% delle imposte dalla stessa pagate negli anni 1990,
1991 e 1992 (per complessivi € 7.244,30, oltre interessi).
Deduce, infatti, la ricorrente che l'Agenzia delle Entrate non ha effettuato il rimborso delle somme in questione per capitale ed interessi legali.
Per questo la contribuente chiede la compiuta ottemperanza del giudicato, con adozione dei conseguenti provvedimenti, fino all'integrale rimborso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Ragusa, la quale sostiene l'intervenuta cessazione della materia del contendere, per integrale pagamento del dovuto.
All'udienza del 13 gennaio 2026 - in occasione della quale parte ricorrente ha confermato l'intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo sulle spese - la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione a quanto reso noto dalle parti, come da predetta narrativa in fatto, non resta al collegio che dichiarare estinto il giudizio, per cessazione della materia del contendere.
Considerato che il rimborso dovuto è stato effettuato dall'Agenzia delle Entrate solo nel mese di luglio 2025, dopo la proposizione del ricorso (avvenuta ad aprile 2025), le spese di giudizio devono essere poste a suo carico, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia – Sezione staccata di Catania 17 in composizione monocratica – dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Condanna l'Agenzia delle Entrate - Ragusa, al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in € 638,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Catania, il 13 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
US OM RU