TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3459/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3459/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 5 giugno 2025 ad ore 10,40 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. ANGELO SALERNO in sostituzione degli avv.ti TOMASSOLI FILIPPO e Parte_1
GARATTONI GIANFRANCESCO Per l'avv. SILVIA FERSINO in sostituzione degli avv.ti BORGINI MATTEO e PARISI CP_1
PASQUALE E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Margherita Tognazzi. Il giudice invita la discussione. L'avv. Salerno si riporta al ricorso e conclude per il relativo accolgimento, anche con condanna alle spese da distrarsi;
richiama la giurisprudneza di legittimità e di merito in atti. L'avv. Fersino si riporta alla memoria di costituzione ed insiste per l'accolgimento delle conclusioni ivi rassegnate, con condanna alle spese.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 16,51, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3459/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMASSOLI FILIPPO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GARATTONI GIANFRANCESCO, elettivamente domiciliato in CORSO D'AUGUSTO 134 RIMINI presso il difensore avv. TOMASSOLI FILIPPO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORGINI MATTEO e dell'avv. PARISI CP_1 P.IVA_1
PASQUALE, elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO 43 MILANO presso il difensore avv.
BORGINI MATTEO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_2
esponendo di essere istato scritto alla di essere titolare di
[...] CP_1
pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1.11.204 e che la ha applicato nei suoi Controparte_3 confronti una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, in forza dell'art. 22 del Regolamento della stessa approvato con D.M. n. 14.7.2004, delle delibere n. 4 del 28.10.2008, n. 3 del 27.6.2013 e n. 10 del 29.11.2017 dell'Assemblea di Delegati, continuando in tale comportamento anche dopo la sentenza n, 497/2022 del Tribunale di Firenze confermata dalla sentenza n. 632/2023 della Corte di Appello di
Firenze) che aveva l'condannata a restituire le somme in precedenza trattenute;
ha affermato l'illegittimità delle trattenute, in quanto lesive di diritti quesiti, suscettibili di riduzione da parte di legge e non ad opera del regolamento o deliberazioni della cassa professionale.
Il ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“dichiarare la convenuta tenuta a restituire al ricorrente il contributo di solidarietà trattenuto CP_2
sulla pensione del Dott. dalla data della sua già avvenuta parziale restituzione in forza Parte_1
della sentenza del Tribunale di Firenze. Dichiarate nulle tutte le delibere, regolamenti e le determinazioni della C.N.P.A.D.C. nel tempo succedutesi che hanno determinato detto prelievo nessuna esclusa, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della;
Delibera dell'Assemblea dei CP_1
Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013; deliberazione dell'Assemblea dei
Delegati n. 10/17 del 29 novembre 2017, la ha prorogato tale prelievo anche per il quinquennio CP_2
2019-2023”.
La (d'ora in avanti, anche Controparte_2 Controparte_2
ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c. e artt. 57 ss. CP_1
Regolamento Unitario della nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande, affermando CP_2 la legittimità dell'introduzione del contributo di solidarietà in forza della autonomia normativa riconosciuta agli enti previdenziali privati e in funzione dell'equilibrio di bilancio, chiedendo il rigetto integrale del ricorso;
ha infine eccepito, per carenza di attualità dell'interesse ad agire, l'inammissibilità della domanda svolta pro futuro, anche considerata la cessata applicazione del contributo di solidarietà
a decorrere dal 1.1.2024.
Ha quindi concluso:
“A) In via pregiudiziale:
- dichiarare l'improcedibilità del ricorso avversario ai sensi dell'art. 443 c.p.c.
B) Nel merito:
- in via principale: per i motivi esposti in quest'atto, rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto.
C) In subordine:
- dichiarare inammissibile la domanda avversaria rivolta a dichiarare non più operabile la detrazione
a titolo di contributo di solidarietà per il futuro. D) Con vittoria di spese”. La causa, istruita allo stato degli atti, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso
Parte resistente ha eccepito ex art. 443 c.p.c. l'improcedibilià del ricorso (depositato il 24.10.2024) per non avere il ricorrente previamente esperito i procedimenti prescritti per la composizione in sede amministrativa.
L'eccezione è infondata.
L'art. 443 c.p.c. stabilisce che: “la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie […] non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione della controversia in materia amministrativa”, mentre l'eccezione della convenuta individua nei Regolamenti interni (artt. 57 ss. del Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza: doc. 5 fasc. res.; doc. 7 fasc. ric.) la fonte che disciplina il procedimento amministrativo.
Anche laddove si ritenesse superata l'inidoneità del riferimento a fonti normative non riconducibili, all'evidenza, alle leggi speciali che la norma processuale richiama, l'eccezione è infondata atteso che i provvedimenti sottesi alle trattenute oggetto della causa (art. 22 Regolamento di Disciplina del Regime
Previdenziale della delibere della Assemblea dei Delegati) non rientrano tra quelli per i CP_1 quali l'art. 57 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza della ammette il CP_1
ricorso al Consiglio di Amministrazione.
Merito
L'oggetto della domanda è l'accertamento dell'illegittimità del contributo di solidarietà che la ha CP_2
trattenuto sui ratei liquidati e maturati della pensione di vecchiaia del ricorrente successivamente alla data del 31.12.2022 (per quelli precedenti, risulta già avvenuta la restituzione: vd. doc. 1 fasc. ric.), in esecuzione dell'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale (doc. 2 fasc. res.), per il quinquennio 1.1.2004 – 31.12.2008, prorogato per gli ulteriori quinquenni 1.1.2009 -31.12.2013 (con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 4 del 28.10.2008), 1.1.2014-31.12.2018 (con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 3 del 27.6.2013), 1.1.2019-31.12.2023 (con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 10 del 29.11.2017), nella misura percentuale rispettivamente specificata, con conseguente diritto alla restituzione delle somme trattenute.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto come di seguito precisato.
In tema di imposizione del contributo di solidarietà sulle pensioni di anzianità e vecchiaia, con atto regolamentare o negoziale della CNPADC e degli enti previdenziali privatizzati, si è consolidato un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha affermato:
- “Una volta sorto il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art. 3, comma 2, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittima la trattenuta, operata dalla
[...]
i dottori commercialisti, a titolo di contributo di solidarietà su una Controparte_4 pensione già maturata)” (Cass. sez. L. ord. 19711/2017);
- “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in Controparte_2
funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. sez. L. sent. n. 31875/2018).
E' stato poi ulteriormente riaffermato e argomentato, avuto riguardo alla sostanziale delegificazione - affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale - concernente le prestazioni a carico degli stessi enti - anche in deroga a disposizioni di legge precedenti, che “Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti”; aggiungendosi che “ deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, ne' una "variazione delle aliquote contributive", ne' una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento".
Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su
"ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata , ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, I. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.”; precisandosi poi, con riferimento alla norma invocata dalla a supporto della propria tesi, che “Quanto alla disposizione di cui CP_2
all'art 1 comma 488 della L. n 147/2013, qualificata come di interpretazione autentica , - secondo cui :
"L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte ( cfr Cass 6702/2016, ord. n 7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente"; infine che “Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare
l'analogo prelievo disposto dall'art 1, comma 486, L n 147/2013, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23
Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)". (Cfr. Cass. sez. L. sent. n. 603/2019). Quindi, è stato da ultimo ribadito che “deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore" Cass. sez. L. sent n. 32385/2021).
Pertanto, la trattenuta effettuata in forza della previsione regolamentare e delle deliberazioni in esame, che hanno disposto di rinnovarne l'applicazione, è illegittima.
A conclusioni diverse non conduce il riferimento all'art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”).
Con riferimento al contributo di solidarietà applicato per gli anni 2012–2013, deve, infatti, considerarsi che l'art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”), stabiliva che: “In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del
30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”.
La resistente non ha provato di avere applicato, nel biennio in esame, con riferimento al CP_2
trattamento del ricorrente, il contributo di solidarietà nella misura di legge e dalle tabelle F (F.1 ed F.2), allegate all'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della (doc. 6 CP_1 fasc. ric.; doc. 2 fasc. res.), emerge che le percentuali applicate sono superiori all'1%.
Conseguentemente, anche le trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà negli anni 2012 e
2013 sono da giudicarsi illegittime.
Pertanto, deve essere condannata alla restituzione delle trattenute a titolo di contributo di CP_1
solidarietà effettuate sui ratei della pensione successivi alla data del 31.12.2022, oltre interessi legali.
Non deve pronunciarsi sul futuro, non essendo contestato che il contributo di solidarietà non sia stato più applicato a partire dal 1.1.2024.
Le spese di lite sono poste a carico di in forza del principio della soccombenza e sono CP_1
liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. mod, senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertata l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della sui ratei della pensione di vecchiaia, la cui CP_1 applicazione è stata rinnovata con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 4 del 28/10/2008, n. 3 del 27/06/2013, n. 10 del 29/11/2017, condanna alla restituzione a favore del ricorrente CP_1 Pt_1
di quanto allo stesso trattenuto a titolo di contributo di solidarietà sui ratei della pensione maturati
[...]
successivamente alla data del 31.12.2022, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.500,00 per CP_1 competenze professionali, € 43,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre i.v.a.,
c.p.a.. come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 5 giugno 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3459/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 5 giugno 2025 ad ore 10,40 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi:
Per l'avv. ANGELO SALERNO in sostituzione degli avv.ti TOMASSOLI FILIPPO e Parte_1
GARATTONI GIANFRANCESCO Per l'avv. SILVIA FERSINO in sostituzione degli avv.ti BORGINI MATTEO e PARISI CP_1
PASQUALE E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Margherita Tognazzi. Il giudice invita la discussione. L'avv. Salerno si riporta al ricorso e conclude per il relativo accolgimento, anche con condanna alle spese da distrarsi;
richiama la giurisprudneza di legittimità e di merito in atti. L'avv. Fersino si riporta alla memoria di costituzione ed insiste per l'accolgimento delle conclusioni ivi rassegnate, con condanna alle spese.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano
Il Giudice
alle ore 16,51, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3459/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMASSOLI FILIPPO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GARATTONI GIANFRANCESCO, elettivamente domiciliato in CORSO D'AUGUSTO 134 RIMINI presso il difensore avv. TOMASSOLI FILIPPO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORGINI MATTEO e dell'avv. PARISI CP_1 P.IVA_1
PASQUALE, elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO 43 MILANO presso il difensore avv.
BORGINI MATTEO
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_2
esponendo di essere istato scritto alla di essere titolare di
[...] CP_1
pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1.11.204 e che la ha applicato nei suoi Controparte_3 confronti una trattenuta a titolo di contributo di solidarietà, in forza dell'art. 22 del Regolamento della stessa approvato con D.M. n. 14.7.2004, delle delibere n. 4 del 28.10.2008, n. 3 del 27.6.2013 e n. 10 del 29.11.2017 dell'Assemblea di Delegati, continuando in tale comportamento anche dopo la sentenza n, 497/2022 del Tribunale di Firenze confermata dalla sentenza n. 632/2023 della Corte di Appello di
Firenze) che aveva l'condannata a restituire le somme in precedenza trattenute;
ha affermato l'illegittimità delle trattenute, in quanto lesive di diritti quesiti, suscettibili di riduzione da parte di legge e non ad opera del regolamento o deliberazioni della cassa professionale.
Il ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“dichiarare la convenuta tenuta a restituire al ricorrente il contributo di solidarietà trattenuto CP_2
sulla pensione del Dott. dalla data della sua già avvenuta parziale restituzione in forza Parte_1
della sentenza del Tribunale di Firenze. Dichiarate nulle tutte le delibere, regolamenti e le determinazioni della C.N.P.A.D.C. nel tempo succedutesi che hanno determinato detto prelievo nessuna esclusa, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO all'art. 22 del regolamento della C.N.P.A.D.C. approvato con Decreto Ministeriale del 14.07.2004; delibera della C.N.P.A.D.C. n. 4 approvata nella riunione del 28 ottobre 2008 dall'Assemblea del delegati della;
Delibera dell'Assemblea dei CP_1
Delegati 27.06.2013 approvata dai Ministri Vigilanti il 21.10.2013; deliberazione dell'Assemblea dei
Delegati n. 10/17 del 29 novembre 2017, la ha prorogato tale prelievo anche per il quinquennio CP_2
2019-2023”.
La (d'ora in avanti, anche Controparte_2 Controparte_2
ha eccepito, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c. e artt. 57 ss. CP_1
Regolamento Unitario della nel merito, ha contestato la fondatezza delle domande, affermando CP_2 la legittimità dell'introduzione del contributo di solidarietà in forza della autonomia normativa riconosciuta agli enti previdenziali privati e in funzione dell'equilibrio di bilancio, chiedendo il rigetto integrale del ricorso;
ha infine eccepito, per carenza di attualità dell'interesse ad agire, l'inammissibilità della domanda svolta pro futuro, anche considerata la cessata applicazione del contributo di solidarietà
a decorrere dal 1.1.2024.
Ha quindi concluso:
“A) In via pregiudiziale:
- dichiarare l'improcedibilità del ricorso avversario ai sensi dell'art. 443 c.p.c.
B) Nel merito:
- in via principale: per i motivi esposti in quest'atto, rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto.
C) In subordine:
- dichiarare inammissibile la domanda avversaria rivolta a dichiarare non più operabile la detrazione
a titolo di contributo di solidarietà per il futuro. D) Con vittoria di spese”. La causa, istruita allo stato degli atti, è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso
Parte resistente ha eccepito ex art. 443 c.p.c. l'improcedibilià del ricorso (depositato il 24.10.2024) per non avere il ricorrente previamente esperito i procedimenti prescritti per la composizione in sede amministrativa.
L'eccezione è infondata.
L'art. 443 c.p.c. stabilisce che: “la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie […] non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione della controversia in materia amministrativa”, mentre l'eccezione della convenuta individua nei Regolamenti interni (artt. 57 ss. del Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza: doc. 5 fasc. res.; doc. 7 fasc. ric.) la fonte che disciplina il procedimento amministrativo.
Anche laddove si ritenesse superata l'inidoneità del riferimento a fonti normative non riconducibili, all'evidenza, alle leggi speciali che la norma processuale richiama, l'eccezione è infondata atteso che i provvedimenti sottesi alle trattenute oggetto della causa (art. 22 Regolamento di Disciplina del Regime
Previdenziale della delibere della Assemblea dei Delegati) non rientrano tra quelli per i CP_1 quali l'art. 57 del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza della ammette il CP_1
ricorso al Consiglio di Amministrazione.
Merito
L'oggetto della domanda è l'accertamento dell'illegittimità del contributo di solidarietà che la ha CP_2
trattenuto sui ratei liquidati e maturati della pensione di vecchiaia del ricorrente successivamente alla data del 31.12.2022 (per quelli precedenti, risulta già avvenuta la restituzione: vd. doc. 1 fasc. ric.), in esecuzione dell'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale (doc. 2 fasc. res.), per il quinquennio 1.1.2004 – 31.12.2008, prorogato per gli ulteriori quinquenni 1.1.2009 -31.12.2013 (con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 4 del 28.10.2008), 1.1.2014-31.12.2018 (con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 3 del 27.6.2013), 1.1.2019-31.12.2023 (con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 10 del 29.11.2017), nella misura percentuale rispettivamente specificata, con conseguente diritto alla restituzione delle somme trattenute.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto come di seguito precisato.
In tema di imposizione del contributo di solidarietà sulle pensioni di anzianità e vecchiaia, con atto regolamentare o negoziale della CNPADC e degli enti previdenziali privatizzati, si è consolidato un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha affermato:
- “Una volta sorto il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art. 3, comma 2, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto illegittima la trattenuta, operata dalla
[...]
i dottori commercialisti, a titolo di contributo di solidarietà su una Controparte_4 pensione già maturata)” (Cass. sez. L. ord. 19711/2017);
- “In materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati (nella specie, la
[...]
non possono adottare, sia pure in Controparte_2
funzione dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. sez. L. sent. n. 31875/2018).
E' stato poi ulteriormente riaffermato e argomentato, avuto riguardo alla sostanziale delegificazione - affidata dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale - concernente le prestazioni a carico degli stessi enti - anche in deroga a disposizioni di legge precedenti, che “Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il "rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti”; aggiungendosi che “ deve evidenziarsi che la imposizione di un "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già in atto non integra, all'evidenza, ne' una "variazione delle aliquote contributive", ne' una "riparametrazione dei coefficienti di rendimento".
Ma alla stessa conclusione deve pervenirsi, tuttavia, con riferimento ad "ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". La previsione relativa intende riferirsi, infatti, a tutti i provvedimenti, che - al pari di quelli specificamente identificati nominativamente (di "variazione delle aliquote contributive", appunto, e di "riparametrazione dei coefficienti di rendimento") - incidano su
"ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico". Ne esula, quindi, qualsiasi provvedimento, che - lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico da adottarsi nel rispetto o tenuto conto del principio del pro rata , ai sensi delle successive formulazioni dell'art. 3, comma 12, I. n 335/1995 e finalizzato al solo riequilibrio finanziario rispetto ai limiti di stabilità imposti dalla legge - imponga una trattenuta su detto trattamento già determinato, in base ai criteri ad esso applicabili, quale limite esterno della sua misura.”; precisandosi poi, con riferimento alla norma invocata dalla a supporto della propria tesi, che “Quanto alla disposizione di cui CP_2
all'art 1 comma 488 della L. n 147/2013, qualificata come di interpretazione autentica , - secondo cui :
"L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine", va rilevato che questa Corte ( cfr Cass 6702/2016, ord. n 7568/2017) ha già affermato che "quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente"; infine che “Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare
l'analogo prelievo disposto dall'art 1, comma 486, L n 147/2013, ha affermato che si è in presenza di un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23
Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)". (Cfr. Cass. sez. L. sent. n. 603/2019). Quindi, è stato da ultimo ribadito che “deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un "criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore" Cass. sez. L. sent n. 32385/2021).
Pertanto, la trattenuta effettuata in forza della previsione regolamentare e delle deliberazioni in esame, che hanno disposto di rinnovarne l'applicazione, è illegittima.
A conclusioni diverse non conduce il riferimento all'art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”).
Con riferimento al contributo di solidarietà applicato per gli anni 2012–2013, deve, infatti, considerarsi che l'art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011 (c.d. “Decreto Salva Italia”), stabiliva che: “In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del
30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”.
La resistente non ha provato di avere applicato, nel biennio in esame, con riferimento al CP_2
trattamento del ricorrente, il contributo di solidarietà nella misura di legge e dalle tabelle F (F.1 ed F.2), allegate all'art. 22 del “Regolamento di disciplina del regime previdenziale” della (doc. 6 CP_1 fasc. ric.; doc. 2 fasc. res.), emerge che le percentuali applicate sono superiori all'1%.
Conseguentemente, anche le trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà negli anni 2012 e
2013 sono da giudicarsi illegittime.
Pertanto, deve essere condannata alla restituzione delle trattenute a titolo di contributo di CP_1
solidarietà effettuate sui ratei della pensione successivi alla data del 31.12.2022, oltre interessi legali.
Non deve pronunciarsi sul futuro, non essendo contestato che il contributo di solidarietà non sia stato più applicato a partire dal 1.1.2024.
Le spese di lite sono poste a carico di in forza del principio della soccombenza e sono CP_1
liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e ss. mod, senza applicazione della fase istruttoria (non tenutasi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertata l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della sui ratei della pensione di vecchiaia, la cui CP_1 applicazione è stata rinnovata con deliberazione dell'Assemblea dei Delegati n. 4 del 28/10/2008, n. 3 del 27/06/2013, n. 10 del 29/11/2017, condanna alla restituzione a favore del ricorrente CP_1 Pt_1
di quanto allo stesso trattenuto a titolo di contributo di solidarietà sui ratei della pensione maturati
[...]
successivamente alla data del 31.12.2022, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 3.500,00 per CP_1 competenze professionali, € 43,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre i.v.a.,
c.p.a.. come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale. Firenze, 5 giugno 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.