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Sentenza 3 novembre 2024
Sentenza 3 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/11/2024, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2024 |
Testo completo
N. RG. 1911/2023
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
II Sezione civile
Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1911/2023 R.G.,
TRA
C.F. e P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e rappresentante legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Guido Cortese, in virtù di procura generale per atto pubblico per Notaio Dott. , elett.te domiciliata Persona_1 con lo stesso, in Torre del Greco alla Via Marconi n. 66,
OPPONENTE
E
(P.I ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Sergio Saltalamacchia ed elettivamente domicilia presso il loro studio in Maddaloni (CE), alla via Cornato n. 34.
OPPOSTA
Conclusioni: come da note di trattazione scritta
FATTO
La quale cessionario della Controparte_1 [...]
iscritta nell'elenco regionale delle aziende Controparte_2 autorizzate alla fornitura di presidi protesici con spese a carico del notificava in data 14.02.2023 ricorso e pedissequo D.I. n. CP_3
285/2023 del 14.02.2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, con il quale veniva ingiunto alla di Parte_2 pagare la complessiva somma di € 17.791,21, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/02 dalle singole scadenze delle fatture al saldo, nonché spese del procedimento liquidate in € 145,50 per esborsi ed
€ 567,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e rimborso forfettarie al 15%.
L'opposta poneva a fondamento della propria pretesa creditoria le seguenti fatture cedutele dalla con atto Controparte_2 per Notaio del 29/07/2020 rep. n.143188 raccolta n. Persona_2
32892 (notificato in data 31.07.2020 alla in Controparte_4 persona del legale rapp.te pro-tempore):
Fattura 17/FE del 25-06-2021 per € 201,31; Fattura 18/FE del 25-
06-2021 per € 119,12; Fattura 19/FE del 25-06-2021 per € 576,78;
Fattura 20/FE del 25-06-2021 per € 89,16; Fattura 26/FE del 25-
06-2021 per € 359,67; Fattura FE/95 del 03-11-2021 per € 402,06;
Fattura FE/99 del 03-11-2021 per € 390,27; Fattura FE/88 del 12-
11-2021 per €176,19; Fattura FE/43 del 11-04-2022 per € 764,95;
Fattura FE/46 del 16-05-2022 per € 176,19; Fattura FE/64 del 08-
06-2022 per € 552,86; Fattura FE/65 del 08-06-2022 per € 176,19;
Fattura FE/66 del 08-06-2022 per €176,19; Fattura FE/67 del 08-
06-2022 per € 1.886,52; Fattura FE/69 del 08-06-2022 per €
166,53; Fattura FE/74 del 08-06-2022 per € 702,70; Fattura FE/75 del 08-06-2022 per € 299,89; Fattura FE/76 del 04-07-2022 per €
562,95; Fattura FE/77 del 05-07-2022 per € 195,65; Fattura FE/78 del 05-07-2022 per € 198,99; Fattura FE/79 del 05-07-2022 per €
198,99; Fattura FE/80 del 05-07-2022 per € 440,26; Fattura FE/81 del 05-07-2022 per € 260,35; Fattura FE/83 del 05-07-2022 per €
474,10; Fattura FE/84 del 05-07-2022 per € 254,95; Fattura FE/85 del 05-07-2022per € 78,80; Fattura FE/86del 05-07-2022 per €
487,78; Fattura FE/87 del 05-07-2022 per € 741,20; Fattura FE/88 del 05-07-2022 per € 1.162,03; Fattura FE/90 del 05-07-2022 per
€ 463,74; Fattura FE/91del 05-07-2022 per € 221,05; Fattura FE/92 del 05-07-2022 per € 119,12; Fattura FE/95 del 05-07-2022 per €
552,22; Fattura FE/97 del 05-07-2022 per € 640,41; Fattura FE/98 del 05-07-2022 per € 919,59; Fattura FE/100 del 05-07-2022 per €
314,97; Fattura FE/101 del 05-07-2022 per € 413,17; Fattura
FE/105 del 26-07-2022 per € 253,61; Fattura FE/106 del 26-07-
2022 per € 529,07; Fattura FE/107 del 26-07-2022 per € 328,71; Fattura FE/108 del 26-07-2022 per € 208,67; Fattura FE/109 del
26-07-2022 per € 198,99; Fattura FE/110 del 26-07-2022 per €
232,41; Fattura FE/111 del 26-07-2022 per € 235,84; Fattura
FE/112 del 26-07-2022 per € 235,84; Fattura FE/113 del 26-07-
2022 per € 518,36 e il Versamento FE/95 del 07-02-2023 per -
552,22 e il Versamento FE/100 del 07-02-2023 -314,97 per la Parte fornitura di presidi protesici a carico dell opponente e richiedeva il pagamento della sorta capitale peri ad € 17.791,21, oltre che degli interessi ai sensi del D.lgs. 231/2002 e delle spese di lite.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec in data 27.03.2023, l'opponente citava in giudizio la al fine di veder revocato integralmente Controparte_1 il decreto ingiuntivo de quo, con condanna della stessa
[...]
al pagamento delle somme non contestate, oltre Controparte_5 interessi nella misura degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, con compensazione delle spese di lite. Parte Deduceva l che le fatture con la numerazione 95 - 100 del
05/07/2022 e 105 del 26/07/2022 erano state pagate con mandato n.
3431 del 07/02/20223; che le fatture 17 -18 -19 - 20 del
25/06/2021, 88 - 95 - 99 del 11/12/2021, 43 del 11/04/22, 46 del
16/05/22, 64 - 65 - 66 - 67 - 69 - 74 -75 del 08/06/2022, 77 -78 - 79
– 80 – 81 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 - 88 - 90 - 91 del 05/07/2022,
106 del 26/07/2022 erano state pagate con mandato n. 4444 del
20/02/2023; che le fatture nr. 26 del 25/06/2021, nr. 92 97 - 98 -
101 del 05/07/2022, nr. 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 del
26/07/2022 risultavano ancora non liquidate dal Servizio competente e che le Note di Credito n. FE/95 e del CP_6
07/02/2023 non risultavano mai pervenute.
Si costituiva la che impugnava la proposta Controparte_1 opposizione perché infondata in fatto e in diritto, deducendo che per quanto riguarda le fatture pagate con mandato n. 3431 del
07.02.2023 ed accreditate all'opposta in data 09.02.2023 e quindi in data antecedente al deposito del ricorso monitorio avvenuto in data
10.02.2023, queste erano state azionate solo per il recupero degli interessi di mora da ritardato pagamento.
Riguardo alle fatture oggetto del mandato n. 4444 del 20.02.2023,
l'opposta evidenziava che le stesse le risultavano accreditate in data 23.02.2023, ossia successivamente sia all'emissione che alla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Rappresentava, poi, che nelle more erano state corrisposte con mandato n. 9633 del 20.04.23, accreditato in data 24.04.23, le fatture nn. 92-97-98-101-107-108-109-110-111-112-113, e che nulla invece era stato ancora versato in relazione alla fattura n.
26/FE del 25.06.21 e deduceva quindi che la Controparte_4 era inadempiente rispetto al versamento della somma di € 359,67 a titolo di sorta capitale, oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs.
231/02, essendo i parziali pagamenti comunque avvenuti oltre il termine di 60 giorni previsto per legge e decorrente dalla consegna delle fatture. In ogni caso, a fronte dei pagamenti parziali effettuati Parte dall deduceva di non aver mai autorizzato un'imputazione diversa da quella prevista dall'art. 1194 c.c. Ribadiva poi l'opposta la propria richiesta di condanna al pagamento degli interessi moratori ex. D. Lgs. 231/02, peraltro già riconosciuti nel provvedimento monitorio opposto, essendo rinvenibile nella fattispecie un'ipotesi di transazione commerciale.
Instauratosi il contraddittorio, la causa, di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta nei limiti di cui in seguito. Parte E' pacifico e non contestato tra le parti che l' ha pagato alla
[...]
tutte le fatture oggetto della pretesa monitoria, Controparte_1 ad eccezione della fattura n. 26/FE del 25.06.21 per la somma di €
359,67 e che tali pagamenti sono avvenuti in parte antecedentemente al deposito del ricorso monitorio ed in parte successivamente alla emissione ed alla notifica del D.I. opposto.
Relativamente alle fatture azionate quando già era intervenuto il pagamento, parte opposta ha replicato di averle inserite nel ricorso monitorio solo ai fini della liquidazione degli interessi maturati. E' da rilevare, tuttavia, che tale circostanza non si evidenzia dal tenore del ricorso, nel quale a fronte delle singole fatture azionate, non si specifica l'avvenuto pagamento, ed anzi, l'importo indicato viene ricompreso nell'importo complessivo ingiunto.
Per quanto riguarda, invece, la fattura n. 26/FE del 25.06.21, per la Parte quale non è stata contestazione della debenza, la va condannata al pagamento della stessa, per l'importo di € 359,67, somma dedotta dall'opposta e non contestata.
Inoltre, per quanto riguarda le fatture già pagate, va accertato se il pagamento è stato regolarmente imputato e se sussista la debenza degli interessi così come richiesti e riconosciuti con l'ingiunzione di pagamento.
In merito al tasso di interesse applicabile, si osserva che gli interessi ex d.lgs. 231 del 2002 non possono essere riconosciuti rispetto alla fattispecie oggetto di causa, così come statuito da altre pronunzie di merito cui il giudicante intende uniformarsi (cfr. Tribunale Napoli,
Sentenza n. 7276/2022 pubbl. il 20/07/2022).
L'applicabilità del D.lgs. 231/2002 è limitata alle transazioni commerciali da intendersi ai sensi dell'articolo 1 lett. A) come "i contratti che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo".
Il rapporto avente ad oggetto la fornitura di protesi trova la sua regolamentazione nel DM 332/99 e nella delibera della Regione
Campania n. 315 del 1.2.2000. La normativa prevede una specifica procedura attraverso la quale si giunge alla fornitura delle protesi a carico del , costituita dalle seguenti Controparte_7 Parte fasi: 1) prescrizione da parte del medico specialista dell' del presidio con la richiesta di preventivo della lavorazione necessaria Parte da effettuarsi;
2) preventivo;
3) autorizzazione da parte dell 4) fornitura del dispositivo al paziente direttamente eseguita dall'azienda iscritta nell'elenco di quelle convenzionate.
Trattasi dunque di un procedimento amministrativo che non può farsi rientrare nell'ambito delle forniture contrattuali commissionate Parte dall er i propri fabbisogni e per il diretto utilizzo nelle strutture sanitarie amministrative. La fattispecie appare assimilabile a quella delle forniture dei farmaci agli assistiti da parte delle farmacie convenzionate, che appunto si svolge attraverso la prescrizione da Parte parte dei medici della la successiva dispensazione agli assistiti da parte delle farmacie convenzionate.
Ebbene, in tali ultimi rapporti il saggio di cui al predetto decreto legislativo è inapplicabile atteso che essi derivano da una fonte legale ed amministrativa, ossia dall'articolo 8 comma 2 del D.lgs. n.
502 del 1992 e dal relativo regolamento che ne esclude la riconducibilità a paradigma della transazione commerciale (Cass.
28.2.2017 n. 5042).
Anche nel caso di specie il rapporto deriva da una fonte non negoziale ma normativa - come innanzi detto - il che ne esclude la natura di transazione commerciale.
Va poi rilevato che per i crediti in questione, in ragione della loro insorgenza, si applicano le norme contabili, per cui essi si configurano quali obbligazioni querable con la conseguenza che, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, la scadenza del termine di pagamento non dà luogo all'automatica insorgenza del debito per interessi (cfr. Tribunale Napoli sez. X, 30/11/2021, (ud.
29/11/2021, dep. 30/11/2021), n.9661).
Ne discende che gli interessi sono dovuti al saggio legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. dal giorno della proposizione della domanda fino al soddisfo, con imputazione ai sensi dell'art. 1194
c.c. non risultando accertato il consenso ad una differente imputazione da parte del creditore.
Le spese di lite seguono la soccombenza parziale e quindi vanno compensate per la metà e poste per la restante metà a carico dell e si liquidano come in dispositivo in Parte_1 considerazione dell'assenza di attività istruttoria e di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M
Questo Giudice, definitivamente pronunciando sulla opposizione a
D.I. 285/2023 del 14.02.2023 proposta dalla nei confronti Pt_1 del così provvede: Controparte_8
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
- Condanna l , in persona del l.r.p.t., al pagamento Parte_1 della somma di € 359,67, per la fattura n. 26/FE del 25.06.21, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
- Dato atto dell'intervenuto pagamento delle restanti fatture oggetto di causa, condanna l' in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore della
[...]
dei soli interessi legali maturati sulla sorta capitale da CP_1 esse portata al tasso di cui al comma primo dell'art. 1284 c.c. dal giorno della proposizione della domanda sino al soddisfo, con imputazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1194 c.c.
- Condanna altresì l in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della CP_1
delle spese di lite che liquida nella misura già ridotta per
[...] la detta compensazione parziale in euro 700,00 per compensi professionali ed euro 50,00 per spese, oltre iva e c.p.a., nonché spese forfettarie al 15%, con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata, 03/11/2024
Il G.O.P.
Dott.ssa Immacolata Cesarano
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
II Sezione civile
Repubblica Italiana
In nome del popolo Italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 1911/2023 R.G.,
TRA
C.F. e P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e rappresentante legale p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Guido Cortese, in virtù di procura generale per atto pubblico per Notaio Dott. , elett.te domiciliata Persona_1 con lo stesso, in Torre del Greco alla Via Marconi n. 66,
OPPONENTE
E
(P.I ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Sergio Saltalamacchia ed elettivamente domicilia presso il loro studio in Maddaloni (CE), alla via Cornato n. 34.
OPPOSTA
Conclusioni: come da note di trattazione scritta
FATTO
La quale cessionario della Controparte_1 [...]
iscritta nell'elenco regionale delle aziende Controparte_2 autorizzate alla fornitura di presidi protesici con spese a carico del notificava in data 14.02.2023 ricorso e pedissequo D.I. n. CP_3
285/2023 del 14.02.2023 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, con il quale veniva ingiunto alla di Parte_2 pagare la complessiva somma di € 17.791,21, oltre interessi ai sensi del D. Lgs. 231/02 dalle singole scadenze delle fatture al saldo, nonché spese del procedimento liquidate in € 145,50 per esborsi ed
€ 567,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e rimborso forfettarie al 15%.
L'opposta poneva a fondamento della propria pretesa creditoria le seguenti fatture cedutele dalla con atto Controparte_2 per Notaio del 29/07/2020 rep. n.143188 raccolta n. Persona_2
32892 (notificato in data 31.07.2020 alla in Controparte_4 persona del legale rapp.te pro-tempore):
Fattura 17/FE del 25-06-2021 per € 201,31; Fattura 18/FE del 25-
06-2021 per € 119,12; Fattura 19/FE del 25-06-2021 per € 576,78;
Fattura 20/FE del 25-06-2021 per € 89,16; Fattura 26/FE del 25-
06-2021 per € 359,67; Fattura FE/95 del 03-11-2021 per € 402,06;
Fattura FE/99 del 03-11-2021 per € 390,27; Fattura FE/88 del 12-
11-2021 per €176,19; Fattura FE/43 del 11-04-2022 per € 764,95;
Fattura FE/46 del 16-05-2022 per € 176,19; Fattura FE/64 del 08-
06-2022 per € 552,86; Fattura FE/65 del 08-06-2022 per € 176,19;
Fattura FE/66 del 08-06-2022 per €176,19; Fattura FE/67 del 08-
06-2022 per € 1.886,52; Fattura FE/69 del 08-06-2022 per €
166,53; Fattura FE/74 del 08-06-2022 per € 702,70; Fattura FE/75 del 08-06-2022 per € 299,89; Fattura FE/76 del 04-07-2022 per €
562,95; Fattura FE/77 del 05-07-2022 per € 195,65; Fattura FE/78 del 05-07-2022 per € 198,99; Fattura FE/79 del 05-07-2022 per €
198,99; Fattura FE/80 del 05-07-2022 per € 440,26; Fattura FE/81 del 05-07-2022 per € 260,35; Fattura FE/83 del 05-07-2022 per €
474,10; Fattura FE/84 del 05-07-2022 per € 254,95; Fattura FE/85 del 05-07-2022per € 78,80; Fattura FE/86del 05-07-2022 per €
487,78; Fattura FE/87 del 05-07-2022 per € 741,20; Fattura FE/88 del 05-07-2022 per € 1.162,03; Fattura FE/90 del 05-07-2022 per
€ 463,74; Fattura FE/91del 05-07-2022 per € 221,05; Fattura FE/92 del 05-07-2022 per € 119,12; Fattura FE/95 del 05-07-2022 per €
552,22; Fattura FE/97 del 05-07-2022 per € 640,41; Fattura FE/98 del 05-07-2022 per € 919,59; Fattura FE/100 del 05-07-2022 per €
314,97; Fattura FE/101 del 05-07-2022 per € 413,17; Fattura
FE/105 del 26-07-2022 per € 253,61; Fattura FE/106 del 26-07-
2022 per € 529,07; Fattura FE/107 del 26-07-2022 per € 328,71; Fattura FE/108 del 26-07-2022 per € 208,67; Fattura FE/109 del
26-07-2022 per € 198,99; Fattura FE/110 del 26-07-2022 per €
232,41; Fattura FE/111 del 26-07-2022 per € 235,84; Fattura
FE/112 del 26-07-2022 per € 235,84; Fattura FE/113 del 26-07-
2022 per € 518,36 e il Versamento FE/95 del 07-02-2023 per -
552,22 e il Versamento FE/100 del 07-02-2023 -314,97 per la Parte fornitura di presidi protesici a carico dell opponente e richiedeva il pagamento della sorta capitale peri ad € 17.791,21, oltre che degli interessi ai sensi del D.lgs. 231/2002 e delle spese di lite.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec in data 27.03.2023, l'opponente citava in giudizio la al fine di veder revocato integralmente Controparte_1 il decreto ingiuntivo de quo, con condanna della stessa
[...]
al pagamento delle somme non contestate, oltre Controparte_5 interessi nella misura degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, con compensazione delle spese di lite. Parte Deduceva l che le fatture con la numerazione 95 - 100 del
05/07/2022 e 105 del 26/07/2022 erano state pagate con mandato n.
3431 del 07/02/20223; che le fatture 17 -18 -19 - 20 del
25/06/2021, 88 - 95 - 99 del 11/12/2021, 43 del 11/04/22, 46 del
16/05/22, 64 - 65 - 66 - 67 - 69 - 74 -75 del 08/06/2022, 77 -78 - 79
– 80 – 81 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 - 88 - 90 - 91 del 05/07/2022,
106 del 26/07/2022 erano state pagate con mandato n. 4444 del
20/02/2023; che le fatture nr. 26 del 25/06/2021, nr. 92 97 - 98 -
101 del 05/07/2022, nr. 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 del
26/07/2022 risultavano ancora non liquidate dal Servizio competente e che le Note di Credito n. FE/95 e del CP_6
07/02/2023 non risultavano mai pervenute.
Si costituiva la che impugnava la proposta Controparte_1 opposizione perché infondata in fatto e in diritto, deducendo che per quanto riguarda le fatture pagate con mandato n. 3431 del
07.02.2023 ed accreditate all'opposta in data 09.02.2023 e quindi in data antecedente al deposito del ricorso monitorio avvenuto in data
10.02.2023, queste erano state azionate solo per il recupero degli interessi di mora da ritardato pagamento.
Riguardo alle fatture oggetto del mandato n. 4444 del 20.02.2023,
l'opposta evidenziava che le stesse le risultavano accreditate in data 23.02.2023, ossia successivamente sia all'emissione che alla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Rappresentava, poi, che nelle more erano state corrisposte con mandato n. 9633 del 20.04.23, accreditato in data 24.04.23, le fatture nn. 92-97-98-101-107-108-109-110-111-112-113, e che nulla invece era stato ancora versato in relazione alla fattura n.
26/FE del 25.06.21 e deduceva quindi che la Controparte_4 era inadempiente rispetto al versamento della somma di € 359,67 a titolo di sorta capitale, oltre interessi di mora ai sensi del D. Lgs.
231/02, essendo i parziali pagamenti comunque avvenuti oltre il termine di 60 giorni previsto per legge e decorrente dalla consegna delle fatture. In ogni caso, a fronte dei pagamenti parziali effettuati Parte dall deduceva di non aver mai autorizzato un'imputazione diversa da quella prevista dall'art. 1194 c.c. Ribadiva poi l'opposta la propria richiesta di condanna al pagamento degli interessi moratori ex. D. Lgs. 231/02, peraltro già riconosciuti nel provvedimento monitorio opposto, essendo rinvenibile nella fattispecie un'ipotesi di transazione commerciale.
Instauratosi il contraddittorio, la causa, di natura documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e va accolta nei limiti di cui in seguito. Parte E' pacifico e non contestato tra le parti che l' ha pagato alla
[...]
tutte le fatture oggetto della pretesa monitoria, Controparte_1 ad eccezione della fattura n. 26/FE del 25.06.21 per la somma di €
359,67 e che tali pagamenti sono avvenuti in parte antecedentemente al deposito del ricorso monitorio ed in parte successivamente alla emissione ed alla notifica del D.I. opposto.
Relativamente alle fatture azionate quando già era intervenuto il pagamento, parte opposta ha replicato di averle inserite nel ricorso monitorio solo ai fini della liquidazione degli interessi maturati. E' da rilevare, tuttavia, che tale circostanza non si evidenzia dal tenore del ricorso, nel quale a fronte delle singole fatture azionate, non si specifica l'avvenuto pagamento, ed anzi, l'importo indicato viene ricompreso nell'importo complessivo ingiunto.
Per quanto riguarda, invece, la fattura n. 26/FE del 25.06.21, per la Parte quale non è stata contestazione della debenza, la va condannata al pagamento della stessa, per l'importo di € 359,67, somma dedotta dall'opposta e non contestata.
Inoltre, per quanto riguarda le fatture già pagate, va accertato se il pagamento è stato regolarmente imputato e se sussista la debenza degli interessi così come richiesti e riconosciuti con l'ingiunzione di pagamento.
In merito al tasso di interesse applicabile, si osserva che gli interessi ex d.lgs. 231 del 2002 non possono essere riconosciuti rispetto alla fattispecie oggetto di causa, così come statuito da altre pronunzie di merito cui il giudicante intende uniformarsi (cfr. Tribunale Napoli,
Sentenza n. 7276/2022 pubbl. il 20/07/2022).
L'applicabilità del D.lgs. 231/2002 è limitata alle transazioni commerciali da intendersi ai sensi dell'articolo 1 lett. A) come "i contratti che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo".
Il rapporto avente ad oggetto la fornitura di protesi trova la sua regolamentazione nel DM 332/99 e nella delibera della Regione
Campania n. 315 del 1.2.2000. La normativa prevede una specifica procedura attraverso la quale si giunge alla fornitura delle protesi a carico del , costituita dalle seguenti Controparte_7 Parte fasi: 1) prescrizione da parte del medico specialista dell' del presidio con la richiesta di preventivo della lavorazione necessaria Parte da effettuarsi;
2) preventivo;
3) autorizzazione da parte dell 4) fornitura del dispositivo al paziente direttamente eseguita dall'azienda iscritta nell'elenco di quelle convenzionate.
Trattasi dunque di un procedimento amministrativo che non può farsi rientrare nell'ambito delle forniture contrattuali commissionate Parte dall er i propri fabbisogni e per il diretto utilizzo nelle strutture sanitarie amministrative. La fattispecie appare assimilabile a quella delle forniture dei farmaci agli assistiti da parte delle farmacie convenzionate, che appunto si svolge attraverso la prescrizione da Parte parte dei medici della la successiva dispensazione agli assistiti da parte delle farmacie convenzionate.
Ebbene, in tali ultimi rapporti il saggio di cui al predetto decreto legislativo è inapplicabile atteso che essi derivano da una fonte legale ed amministrativa, ossia dall'articolo 8 comma 2 del D.lgs. n.
502 del 1992 e dal relativo regolamento che ne esclude la riconducibilità a paradigma della transazione commerciale (Cass.
28.2.2017 n. 5042).
Anche nel caso di specie il rapporto deriva da una fonte non negoziale ma normativa - come innanzi detto - il che ne esclude la natura di transazione commerciale.
Va poi rilevato che per i crediti in questione, in ragione della loro insorgenza, si applicano le norme contabili, per cui essi si configurano quali obbligazioni querable con la conseguenza che, in difetto di un formale atto di costituzione in mora, la scadenza del termine di pagamento non dà luogo all'automatica insorgenza del debito per interessi (cfr. Tribunale Napoli sez. X, 30/11/2021, (ud.
29/11/2021, dep. 30/11/2021), n.9661).
Ne discende che gli interessi sono dovuti al saggio legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c. dal giorno della proposizione della domanda fino al soddisfo, con imputazione ai sensi dell'art. 1194
c.c. non risultando accertato il consenso ad una differente imputazione da parte del creditore.
Le spese di lite seguono la soccombenza parziale e quindi vanno compensate per la metà e poste per la restante metà a carico dell e si liquidano come in dispositivo in Parte_1 considerazione dell'assenza di attività istruttoria e di complessità delle questioni trattate.
P.Q.M
Questo Giudice, definitivamente pronunciando sulla opposizione a
D.I. 285/2023 del 14.02.2023 proposta dalla nei confronti Pt_1 del così provvede: Controparte_8
- Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
- Condanna l , in persona del l.r.p.t., al pagamento Parte_1 della somma di € 359,67, per la fattura n. 26/FE del 25.06.21, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
- Dato atto dell'intervenuto pagamento delle restanti fatture oggetto di causa, condanna l' in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., al pagamento in favore della
[...]
dei soli interessi legali maturati sulla sorta capitale da CP_1 esse portata al tasso di cui al comma primo dell'art. 1284 c.c. dal giorno della proposizione della domanda sino al soddisfo, con imputazione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1194 c.c.
- Condanna altresì l in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della CP_1
delle spese di lite che liquida nella misura già ridotta per
[...] la detta compensazione parziale in euro 700,00 per compensi professionali ed euro 50,00 per spese, oltre iva e c.p.a., nonché spese forfettarie al 15%, con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in Torre Annunziata, 03/11/2024
Il G.O.P.
Dott.ssa Immacolata Cesarano