Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 2423/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127, comma 3, c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10,
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2423/2024 R.G. L.,
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Bovalino Parte_1 C.F._1
(RC) alla via XXIV Maggio nr. 28, presso lo studio dell'avv. Roberto Trimboli che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Ilaria Raffanti e Dario Cosimo Adornato, in forza di procura generale alle liti a rogito del Notaio
Dr. in Roma rep. n. 37875 / 7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Persona_1
Reggio Calabria, Via Possidonea 22, 89123, presso il proprio Ufficio legale, resistente
Oggetto: opposizione avverso a.t.p.o.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 05.09.2024, deduceva: - di aver introdotto Parte_1
giudizio ai sensi dell'art 445 bis c.p.c., iscritto al n. R.G. 2573/2023 – Tribunale di Locri, per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità; - che veniva conferito incarico al CTU, dott.
; - che il CTU inviava bozza alle parti non riconoscendo il beneficio richiesto;
- Persona_2
che nonostante le osservazioni mosse all'elaborato il CTU confermava il giudizio già espresso;
- che proponeva dichiarazione di dissenso contestando le conclusioni del CTU ritenendole non corrette in quanto viziate da affermazioni illogiche e scientificamente errate allegando a supporto perizia di parte e lamentando altresì la mancata valutazione del certificato cardiologico.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «.. accertare lo stato patologico del sig. e per l'effetto riconoscerne mediante sentenza il beneficio per come Parte_1
richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Si chiede sin da ora il rinnovo della
Consulenza Tecnica d'Ufficio Con vittoria di spese diritti e onorari dell'intero procedimento».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , eccependo l'inammissibilità del CP_1
ricorso stante la carente specificità dei motivi di contestazione, concludendo per il rigetto del ricorso con conferma di quanto già accertato dal CTU in sede di ATP.
Con provvedimento del 09.09.2024, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
*** Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Oggetto di giudizio è l'accertamento del requisito sanitario necessario ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 222/1984, ossia la verifica che il soggetto abbia una capacità di lavoro ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di un difetto fisico o mentale, a meno di un terzo, in attività confacenti alle proprie attitudini.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura all'operato del CTU nominato, limitandosi parte ricorrente a lamentare che la relazione peritale non
è condivisibile, non avendo il consulente adeguatamente considerato le patologie da cui il ricorrente
è affetto.
A fronte delle generiche censure mosse da parte ricorrente, questo Giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata nella prima fase dell'ATP sia convincente, in quanto coerente con la documentazione in atti e fondata su considerazioni logiche, nonché predisposta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, il CTU incaricato ha esaminato in maniera completa tutte le patologie da cui è affetto il ricorrente, dandone contezza.
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato il ricorrente.
Tuttavia, pur tenendo conto delle patologie in atto non ha ritenuto che il ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari richiesti ai fini del conseguimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 222/1984.
All'esito dell'attività peritale il ricorrente è risultato affetto da: «CERVICALGIA E
LOMBALGIA RICORRENTE IN SOGGETTO CON NOTE DI SPONDILOSI E DISCOPATIE DEL
TRATTO CERVICALE E LOMBARE, A MODESTO IMPATTO FUNZIONALE IN ATTO.
SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO, IN TRATTAMENTO CON
VENTILATORE POLMONARE A PRESSIONE POSITIVA (TIPO AUTO-CPAP). SOFFERENZA
DEL NERVO MEDIANO AL POLSO (SINDROME DEL TUNNEL CARPALE), PIÙ MARCATO A
DX, MODESTA A SX».
In particolare, è emerso che: «… Dalla disamina di tutta la documentazione sanitaria prodotta, nonché dall'esito della visita medica da me effettuata in sede peritale, si evince che il sig. Parte_1
di professione operaio edile/carpentiere, è affetto dalle patologie espresse in diagnosi, in
[...]
primis, la cervicalgia e lombalgia ricorrente in soggetto con note di spondilosi e discopatie del tratto cervicale e lombare, che tuttavia risultano a modesto impatto funzionale in atto. Occasionalmente possono essere la causa di episodi di acutizzazione della sintomatologia algica con cervicalgia e/o lombalgia, che richiedono il ricorso al trattamento con farmaci antinfiammatori ed analgesici;
in ogni caso, si ribadisce, tali episodi sono occasionali, e al di fuori di tali acuzie, hanno una modesta incidenza funzionale. Obiettivamente, infatti, nel corso della visita medica effettuata in sede peritale, si ha avuto modo di evidenziare la presenza di modesto deficit funzionale a carico del rachide cervicale e lombare, con modesta riduzione dei movimenti di flesso-estensione e rotazione del capo, riferiti dolenti solo ai gradi estremi;
anche a livello del tratto lombare del rachide non sono state apprezzate significative alterazioni funzionali (l'anteroflessione del tronco è risultata sfumatamente ridotta); non sono stati apprezzati in atto segni di radicolopatia sciatica (manovra di Laseguè negativa bilateralmente); la muscolatura paravertebrale è risultata sfumatamente contratta soltanto nel tratto cervicale. Inoltre, alla mobilizzazione passiva e attiva delle anche e delle ginocchia si è riscontrata assenza di scrosci endo-articolari bilateralmente. Infine, veniva riferito doloroso il cingolo scapoloomerale bilateralmente, in assenza tuttavia di significativa limitazione funzionale obbiettivabile e in assenza di significative alterazioni osteo-articolari strumentalmente documentate.
In merito alla sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, si evidenzia come il periziato è in trattamento con ventilatore polmonare a pressione positiva (tipo auto-CPAP) durante le ore notturne, con buon controllo della sintomatologia e tale, comunque, da non incidere in modo sostanziale, neanche in sinergia con le altre infermità riscontrate, a determinare una compromissione della capacità lavorativa in misura tale da renderlo invalido ai sensi della normativa vigente. Alla luce di quanto sopra argomentato e considerata, appunto, l'attività lavorativa del periziato, a parere dello scrivente CTU, il ricorrente non presenta allo stato attuale una condizione fisica e/o psichica complessiva tanto invalidante, sotto il profilo della capacità lavorativa attitudinale (ovvero, in occupazioni confacenti alle sue attitudini), da ridurla permanentemente in misura inferiore ad un terzo. Si dà atto, altresì, che il complesso delle infermità, obiettivate nel corso della visita medica peritale (e, quindi, l'invalidità accertata), è stato valutato con riferimento anche alla capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Per la valutazione della capacità di lavoro si è fatto riferimento non solo all'attività che l'assicurato concretamente svolge (cioè, alla cosiddetta capacità lavorativa specifica, che nel caso di specie, per quanto riferito, è quella di carpentiere), né tantomeno ad una attività o capacità generica (che, in effetti, non esiste), ma ad una capacità di lavoro riferita alle occupazioni che l'assicurato, per le sue attitudini, sarebbe in grado eventualmente di espletare. In altri termini, la “capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini” è da intendersi come una capacità lavorativa “semispecifica”, cioè intermedia tra la capacità generica e quella specifica, ma non equidistante, potendosi avvicinare più all'una o all'altra a seconda del grado di specializzazione. Si considerano, infatti, confacenti alle attitudini di un assicurato tutte quelle occupazioni, anche diverse da quelle esercitate abitualmente prima del sopraggiungere della causa invalidante, che si dimostrino realmente adeguate alla personalità del lavoratore, alla sua preparazione, alla sua competenza tecnica, al suo addestramento, ai suoi interessi, e quindi anche alla sua età, al sesso, ecc.; deve trattarsi, in definitiva, di attività per le quali l'assicurato è in grado di utilizzare le residue capacità lavorative senza sforzo o fatica eccessivi, senza un lungo tirocinio, senza declassamento. Risulta chiaro che più alta è la specializzazione acquisita dal lavoratore e più avanzata è la sua età, più ristretto diventa il campo delle sue attitudini lavorative e, quindi, più esigua si fa la sua capacità di utilizzare le residue energie in attività di lavoro diverse da quella effettivamente esercitata. Più il lavoro è specializzato e meno giovane è il lavoratore, più le occupazioni confacenti coincidono con il lavoro stesso (e viceversa!). Nel caso concreto del sig. nella valutazione della residua capacità lavorativa, si è tenuto Parte_1
conto del quadro morboso nel suo insieme e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dall'altra, compiendo pertanto una valutazione complessiva di esse, con riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta e su ogni altra confacente;
da tale valutazione è risultato che l'assicurato è ancora in possesso di una sufficiente residua capacità lavorativa, in quanto questa consente un impiego proficuo delle energie lavorative individuali, in modo non saltuario né precario, ma abituale e continuativo. In definitiva, le indagini peritali hanno permesso di evidenziare una sostanziale sufficiente condizione psico-fisica complessiva del soggetto, sotto il profilo della potenziale capacità lavorativa attitudinale. Pertanto, sulla base delle argomentazioni di cui sopra, posso affermare in scienza e coscienza quanto segue: CONCLUSIONI MEDICO-
LEGALI “A causa delle infermità e/o difetto fisico o mentale riscontrati, la capacità lavorativa del sig. , in occupazioni confacenti alle sue attitudini, NON È RIDOTTA Parte_1 permanentemente a meno di un terzo (né lo era all'epoca di presentazione, in sede amministrativa, della domanda di riconoscimento del beneficio previdenziale richiesto). Ci si esprime, quindi,
NEGATIVAMENTE in merito alla sussistenza del requisito sanitario voluto dal legislatore per il riconoscimento della prestazione previdenziale richiesta (Assegno Ordinario d'Invalidità)».
Emerge dagli atti che il CTU ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico, tenendo conto di tutte le patologie correttamente valutate, precisando come le stesse non consentono di raggiungere la percentuale invalidante prevista dalla legge per la concessione del beneficio richiesto.
Occorre peraltro evidenziare che il CTU ha puntualmente risposto alle osservazioni mosse all'elaborato peritale chiarendo che: “…Nessuna osservazione è stata mossa alla CTU da PARTE
CONVENUTA. PARTE RICORRENTE, invece, in data 25.04.2024 trasmette allo scrivente CTU osservazioni sull'elaborato peritale. Nelle suddette osservazioni il Legale che ci scrive lamenta alcune presunte incongruenze, a suo dire, meritevoli di chiarimenti;
ovvero, che “ … tra le conclusioni nella perizia, non vi è menzione della diagnosi di ipertensione arteriosa”. In merito a quanto sopra, si evidenzia in primis che, tra tutta la documentazione sanitaria allegata al fascicolo di causa, per come presente sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, non si rinviene alcun referto di visita specialistica cardiologica a sostegno della presunta ipertensione arteriosa, né accertamenti strumentali di approfondimento della stessa patologia Si rinviene, invece, il referto di una visita cardiologica, a firma della dott.ssa , datata 11.01.2023, eseguita Per_3
sulla persona di tale (!), soggetto estraneo al presente procedimento e non Persona_4
oggetto della presente valutazione medico legale. In secondo luogo, per come riscontrato nel corso della visita medica peritale, le condizioni cardio-vascolari del sig. risultano Parte_1
buone, con pressione arteriosa nella norma (130/70 mmHg), frequenza cardiaca 80 b/m, ritmica,
SpO2 98%; aia cardiaca nei limiti della norma, con itto puntale non visibile né palpabile, polsi arteriosi periferici presenti e validi nei principali punti di repere, assenza di edemi periferici in atto.
Lamenta ancora il legale che ci scrive: “ … sempre tra le valutazioni conclusive, viene riportata la diagnosi di sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, in trattamento con ventilatore polmonare a pressione positiva (tipo auto-cpap), che appare riduttiva, poiché il mio assistito come dimostrato dalla visita pneumologica è affetto da BPCO”. In merito a quanto sopra, si evidenzia in primis, come in atti si rinviene un solo referto di esame spirometrico, eseguito in data 06.10.2022, a firma del dott.
rilasciato in attività libero professionale (!); dall'analisi dei parametri rilevati Persona_5
nel corso di detto esame, si evince una insufficienza respiratoria di tipo ostruttivo di lieve entità, compatibili e coerenti con l'obbiettività riscontrata nel corso della visita medica peritale. In quella sede, infatti, si riscontrava, all'esame obbiettivo effettuato sulla persona del sig. Parte_1
un torace armoniosamente conformato, con emitoraci simmetrici e normalmente espansibili con gli atti del respiro, basi polmonari mobili, FVT (fremito vocale tattile) normalmente trasmesso, murmure vescicolare fisiologico, con assenza all'auscultazione di rantoli, ronchi e/o sibili espiratori e assenza di dispnea a riposo;
in altre parole, obbiettivamente si riscontrava assenza di segni e/o sintomi clinici compatibili e patognomonici di patologia bronco-polmonare. Come ampiamente argomentato ed illustrato nell'elaborato peritale già trasmesso alle parti, in merito alla patologia a carico dell'apparto bronco-polmonare, si evidenzia come il periziato è in trattamento con adeguata terapia specifica, con buon controllo della sintomatologia e tale, comunque, da non incidere in modo sostanziale, neanche in sinergia con le altre infermità riscontrate, a determinare una compromissione della capacità lavorativa in misura tale da renderlo invalido ai sensi della normativa vigente. Alla luce di quanto sopra argomentato e considerata, appunto, l'attività lavorativa del periziato, il ricorrente non presenta allo stato attuale una condizione fisica e/o psichica complessiva tanto invalidante, sotto il profilo della capacità lavorativa attitudinale (ovvero, in occupazioni confacenti alle sue attitudini), da ridurla permanentemente in misura inferiore ad un terzo. Si ribadisce, altresì, che il complesso delle infermità, obiettivate nel corso della visita medica peritale (e, quindi,
l'invalidità accertata), è stato valutato con riferimento anche alla capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Per la valutazione della capacità di lavoro si è fatto riferimento non solo all'attività che l'assicurato concretamente svolge (cioè, alla cosiddetta capacità lavorativa specifica, che nel caso di specie, per quanto riferito, è quella di carpentiere), né tantomeno ad una attività o capacità generica (che, in effetti, non esiste), ma ad una capacità di lavoro riferita alle occupazioni che l'assicurato, per le sue attitudini, sarebbe in grado eventualmente di espletare.
In altri termini, la “capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini” è da intendersi come una capacità lavorativa “semispecifica”, cioè intermedia tra la capacità generica e quella specifica, ma non equidistante, potendosi avvicinare più all'una o all'altra a seconda del grado di specializzazione. Si considerano, infatti, confacenti alle attitudini di un assicurato tutte quelle occupazioni, anche diverse da quelle esercitate abitualmente prima del sopraggiungere della causa invalidante, che si dimostrino realmente adeguate alla personalità del lavoratore, alla sua preparazione, alla sua competenza tecnica, al suo addestramento, ai suoi interessi, e quindi anche alla sua età, al sesso, ecc.; deve trattarsi, in definitiva, di attività per le quali l'assicurato è in grado di utilizzare le residue capacità lavorative senza sforzo o fatica eccessivi, senza un lungo tirocinio, senza declassamento. Si ribadisce, altresì, che nel caso concreto del sig. nella Parte_1
valutazione della residua capacità lavorativa, si è tenuto conto del quadro morboso nel suo insieme e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dall'altra, compiendo pertanto una valutazione complessiva di esse, con riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta e su ogni altra confacente;
da tale valutazione è risultato che l'assicurato è ancora in possesso di una sufficiente residua capacità lavorativa, in quanto questa consente un impiego proficuo delle energie lavorative individuali, in modo non saltuario né precario, ma abituale e continuativo In definitiva, le indagini peritali hanno permesso di evidenziare una sostanziale sufficiente condizione psico-fisica complessiva del soggetto, sotto il profilo della potenziale capacità lavorativa attitudinale. Conclusioni Medico-Legali In base a tutto ciò che è stato sopra argomentato, si ritiene di non doversi discostare dalle conclusioni medico-legali a cui si è pervenuti nell'elaborato peritale;
possiamo concludere pertanto, CONFERMANDO sicuramente quanto già espresso nella relazione di CTU trasmessa alle parti in data 30.03.2024. In definitiva, sulla base delle argomentazioni di cui sopra, posso affermare in scienza e coscienza quanto segue: “A causa delle infermità e/o difetto fisico o mentale riscontrati, la capacità lavorativa del sig. Parte_1
, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, NON È RIDOTTA permanentemente a
[...] meno di un terzo (né lo era all'epoca di presentazione, in sede amministrativa, della domanda di riconoscimento del beneficio previdenziale richiesto). Ci si esprime, quindi, NEGATIVAMENTE in merito alla sussistenza del requisito sanitario voluto dal legislatore per il riconoscimento della prestazione previdenziale richiesta (Assegno Ordinario d'Invalidità)”.
D'altra parte, le critiche esposte dal ricorrente all'elaborato, non trovano riscontro neppure in eventuale documentazione di formazione successiva, in grado di allegare un aggravamento rispetto al momento della visita peritale.
Sul punto merita peraltro evidenziare che il CTU incaricato non si è espresso sul certificato cardiologico allegato al ricorso per ATP in quanto riferito a soggetto del tutto estraneo al giudizio, mentre deve ritenersi tardiva e pertanto inammissibile l'allegazione documentale effettuata da parte ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto si tratta di un certificato cardiologico rilasciato il 16.11.2022 e quindi in data ampiamente precedente il deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo.
Parte ricorrente, peraltro, non ha provveduto al deposito di detto documento neppure a seguito del rilievo formulato sul punto dal CTU nella risposta alle osservazioni all'elaborato peritale, in data
12.05.2024, in detta occasione infatti il tecnico incaricato ha evidenziato che: “Nelle suddette osservazioni il Legale che ci scrive lamenta alcune presunte incongruenze, a suo dire, meritevoli di chiarimenti;
ovvero, che “ … tra le conclusioni nella perizia, non vi è menzione della diagnosi di ipertensione arteriosa”. In merito a quanto sopra, si evidenzia in primis che, tra tutta la documentazione sanitaria allegata al fascicolo di causa, per come presente sul Portale dei Servizi
Telematici del Ministero della Giustizia, non si rinviene alcun referto di visita specialistica cardiologica a sostegno della presunta ipertensione arteriosa, né accertamenti strumentali di approfondimento della stessa patologia. Si rinviene, invece, il referto di una visita cardiologica, a firma della dott.ssa , datata 11.01.2023, eseguita sulla persona di tale Per_3 Persona_4
(!), soggetto estraneo al presente procedimento e non oggetto della presente valutazione medico legale. In secondo luogo, per come riscontrato nel corso della visita medica peritale, le condizioni cardio-vascolari del sig. risultano buone, con pressione arteriosa nella norma Parte_1
(130/70 mmHg), frequenza cardiaca 80 b/m, ritmica, SpO2 98%; aia cardiaca nei limiti della norma, con itto puntale non visibile né palpabile, polsi arteriosi periferici presenti e validi nei principali punti di repere, assenza di edemi periferici in atto. …”.
Fermo quanto sopra esposto, nel caso di specie il ricorrente ha sostanzialmente ripreso quelle che erano le deduzioni e le produzioni effettuate nella fase di ATP, sulle quali il vaglio tecnico è già stato espresso con esiti che lo scrivente Giudice ritiene condivisibili per le motivazioni sopra indicate.
Tutto ciò premesso, ritiene questo giudicante che le conclusioni del CTU siano persuasive e coerenti con la documentazione medica in atti e con la normativa vigente, dovendosi ritenere che le critiche della parte ricorrente siano il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici, idonei a porre in dubbio le valutazioni e conclusioni del
CTU.
Invero, le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In particolare, quanto esposto nel ricorso non dà luogo ad una difformità palese delle conclusioni del CTU rispetto alle nozioni correnti della scienza medica, né vi è indicazione dell'omissione di accertamenti imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Diversamente argomentando, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, verrebbe meno l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente, né a differenti conclusioni si può giungere sulla base della consulenza tecnica di parte allegata in atti, risolvendosi anche la stessa in un mero dissenso diagnostico.
In definitiva, non essendo emersa, dai motivi di opposizione alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, le stesse devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, complessivamente considerate, essendo versata in atti valida dichiarazione reddituale resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. effettuata nel corso del giudizio CP_1
di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da (C.F. ), R.G. n. 2423/2024, disattesa Parte_1 C.F._1
ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara che la capacità lavorativa di in Parte_1
occupazioni confacenti alle sue attitudini, non è ridotta permanentemente a meno di un terzo;
- Nulla dispone sulle spese di lite;
- Pone definitivamente a carico dell' in persona del regale rappresentante p.t., le spese della CP_1
C.T.U. effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto in favore del dott. Persona_2
Locri, 14.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli