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3 agosto 2017
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6 dicembre 2017
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11 settembre 2018
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28 luglio 2023
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Art. 102. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4:
a) la legge 11 agosto 1991, n. 266 , e la legge 7 dicembre 2000, n. 383 ;
a-bis) l' articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2 , e gli articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476 ; b) gli articoli 2 , 3 , 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 438 ;
c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2010, n. 177 ;
d) il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante «Modalita' per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni»;
e) l'articolo 100, comma 2, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ;
f) l'articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ;
g) l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . (1)
2. Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4;
b) l' articolo 20-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ;
c) l'articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ;
d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ;
e) l' articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 ;
f) l' articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ;
g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 ;
h) l' articolo 14, commi 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e 6 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 .
3. Le disposizioni di cui all' articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 , all' articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e all' articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 , sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 103, comma 2, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1.
4. Le disposizioni di cui all' articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266 , agli articoli 7 , 8 , 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471 , sono abrogate a decorrere dalla data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53.
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , ha disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017".
a) la legge 11 agosto 1991, n. 266 , e la legge 7 dicembre 2000, n. 383 ;
a-bis) l' articolo 1, comma 1, lettera b) e comma 2 , e gli articoli 2 e 3 della legge 19 novembre 1987, n. 476 ; b) gli articoli 2 , 3 , 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 438 ;
c) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2010, n. 177 ;
d) il decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, recante «Modalita' per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni»;
e) l'articolo 100, comma 2, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ;
f) l'articolo 15, comma 1, lettera i-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ;
g) l'articolo 15, comma 1, lettera i-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 . (1)
2. Sono altresi' abrogate le seguenti disposizioni a decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2:
a) gli articoli da 10 a 29 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , fatto salvo l'articolo 13, commi 2, 3 e 4;
b) l' articolo 20-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ;
c) l'articolo 150 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ;
d) l'articolo 8, comma 2, primo periodo e comma 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 ;
e) l' articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66 ;
f) l' articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ;
g) gli articoli 20 e 21 della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 ;
h) l' articolo 14, commi 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e 6 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 .
3. Le disposizioni di cui all' articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 , all' articolo 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e all' articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 , sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 103, comma 2, finalizzato a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 73, comma 1.
4. Le disposizioni di cui all' articolo 6, della legge 11 agosto 1991, n. 266 , agli articoli 7 , 8 , 9 e 10 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , nonche' il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471 , sono abrogate a decorrere dalla data di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 53.
------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 , ha disposto (con l'art. 5-sexies, comma 1) che "Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuita' fino al 31 dicembre 2017".
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- 1. TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 02/02/2018, n. 1277Provvedimento: […] Anzitutto è bene precisare che sulla materia è intervenuto il legislatore nazionale con il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del terzo settore che all'articolo 102 ha proprio abrogato dal 3 agosto 2017 le disposizioni in base alle quali la procedura è stata effettuata dall'Azienda ed esattamente l'art. 7 della legge n. 266/1991 che ha stabilito (unitamente all'art. 30 della legge n. 383/2000) lo strumento delle convenzioni con gli organismi di volontariato (la seconda norma lo stabilisce anche per le associazioni di promozione sociale), ai fini dell'impiego nei servizi sociali, laddove per lo specifico settore sanitario ciò è consentito dall'art. 1, […]Leggi di più...
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