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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/09/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 927/2022/CC, avverso la sentenza n. 8675/2021 del
Tribunale di Napoli, pubblicata il 22 ottobre 2021, corretta mediante il decreto reso e pubblicato il 10 dicembre 2021;
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...], ove risiede Parte_1 CodiceFiscale_1 in Via Stanislao Mancini n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi De Martino (C.F.:
[...]
; PEC: , del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem C.F._2 Email_1 apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
(Sa), ove risiede in Via Nicola Valiante n. 19, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Polizzy (C.F.:
; PEC: , del foro di Napoli, CodiceFiscale_4 Email_2 come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 20 agosto 2018 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, , al fine di Controparte_1 Parte_1 ivi sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: “- in via incidentale, accertare e dichiarare la
1 diffamatorietà del post pubblicato in data 30.06.2018 sulla pagina Facebook ' Parte_2 per tutti i motivi esposti in narrativa;
- conseguentemente, condannare il sig. , Parte_1 quale titolare della detta pagina, all'immediata cancellazione del detto post, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attore per effetto diretto della pubblicazione contestata, da quantificarsi secondo equità. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio.”
L'attore, a sostegno di tale domanda, allegava il preteso carattere denigratorio, lesivo e diffamatorio, in danno della sua reputazione personale e professionale, del post pubblicato il 30 giugno 2018, apparso sulla pagina Facebook, intitolata “Frittura all'italiana”, che sarebbe stata curata dal convenuto, laddove, a corredo di un'immagine ritraente la parte istante e Persona_1
Presidente della Regione Campania, si legge(va) testualmente: “Sono in pochi a fare una buona
[...] frittura, anche sui social. Partiamo con questa pagina da due maestri. e Persona_1 CP_1
.”
[...]
Più precisamente, a dire della parte istante, tale post, avendolo qualificato quale “maestro di una buona frittura” ed avendolo accostato al politico avrebbe rievocato la nota Persona_1 vicenda giudiziaria del c.d. “patto delle fritture di pesce”, che aveva visto coinvolto il Presidente della
Regione Campania e che aveva avuto una grande risonanza mediatica nel periodo compreso tra l'anno
2016 e l'anno 2017, tant'è che quest'ultimo era stato sottoposto ad indagini, a cura della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per la presunta modalità “clientelare” di fare politica, che avrebbero favorito anche l'attore, di contro, impegnato con serietà in strategie di comunicazione, cui aveva interamente ispirato la propria società, DeRev s.r.l., assegnataria, nel marzo 2018, all'esito della partecipazione alla selezione a seguito di un bando pubblico sul , dell'affidamento della Pt_3 gestione della strategia digitale e della gestione della comunicazione sui social media della Regione
Campania.
1.2. - Dichiarata la contumacia del convenuto, per non essersi costituito in giudizio, benché fosse stato ritualmente citato a comparirvi;
escusso l'unico testimone addotto dalla parte attrice;
precisate le conclusioni e depositata la comparsa conclusione a cura della parte istante;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 8675/2021, pubblicata il 22 ottobre 2021, corretta mediante il decreto reso e pubblicato il 10 dicembre 2021, con la quale il Tribunale di Napoli così testualmente stabiliva:
“- condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 2000,00 Parte_1 determinata in via equitativa come in motivazione, oltre interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese e compensi del giudizio di giudizio in favore del convenuto che liquida in €. 1701,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, oltre accessori di legge se dovuti.”
2 In particolare, il primo giudice decideva, come da sopra riportato dispositivo, avendo ritenuto che nella fattispecie in esame: a) fossero sussistenti i requisiti della diffamazione, costituiti: 1) dall'offesa della reputazione, intesa come lesione delle qualità personali, morali, sociali e professionali dell'attore, concretizzatasi nella lesione della sua immagine, del suo onore e del suo decoro;
2) dalla comunicazione della stessa a più persone mediante la pubblicazione del post denigratorio de quo sul social network di Facebook;
b) fosse immediatamente percepibile il disvalore del messaggio postato, secondo quanto riferito dal teste escusso;
c) fosse liquidabile in via equitativa, in ragione di € 2.000,00, il danno non patrimoniale subito dall'attore, in conseguenza della diffamazione perpetrata nei suoi confronti, nella sua forma di danno morale, per lo stato di disagio e di sofferenza patito nell'ambito dei rapporti lavorativi della vittima, dove l'immagine svolge un ruolo di primaria importanza;
d) nessun provvedimento potesse essere adottato in ordine alla richiesta iniziale di cancellazione del post diffamatorio, essendo emerso nel corso del procedimento che lo stesso era stato eliminato dal sito successivamente all'introduzione del presente giudizio.
2. L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza proponeva appello innanzi a questa Corte con Parte_1
l'atto di citazione notificato il 22 febbraio 2022, chiedendo, sulla base di tre motivi di gravame,
l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Sospendere gli effetti della sentenza impugnata.
Nel prosieguo:
1. giusto il disposto di cui all'art 354 c.p.c., dichiarare, in via assorbente e preliminare, la nullità del giudizio di I° grado e della Sentenza conclusiva per la nullità della notifica
e che gli atti siano, di conseguenza, trasmessi al Giudice di prime cure per una nuova celebrazione del processo, con conseguente decadenza di tutti gli effetti medio tempore prodotti dalla Sentenza di primo grado.
2. In via subordinata, ed in riforma della sentenza di primo grado eccepisce, perché noto il processo solo con la notifica della sentenza avvenuta in data 11 febbraio 2022: 2.1) La nullità dell'atto introduttivo per mancanza dei requisiti prescritti dall'art 163 c.p.c. 2.2) La intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno. 2.3) La carenza di titolarità passiva nell'azione proposta.
3. In ogni caso ed in riforma della sentenza impugnata chiede il rigetto di tutte le domande proposte perché infondate e non provate come da motivi di appello proposti.
4. Vittoria di spese e competenze del doppio grado.”
2.2. - Con la comparsa di risposta, depositata il giorno 8 giugno 2022, si costituiva in giudizio
, contestando i motivi d'impugnazione di cui richiedeva il rigetto, proponendo la Controparte_1 contestuale istanza di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado del giudizio.
3 2.3. - Con l'ordinanza collegiale, pubblicata il 15 giugno 2022, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata per la ritenuta insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
2.4. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato il 7 maggio 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 3 giugno
2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata il 4 giugno 2025 era riservata a sentenza, con la concessione del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito a cura delle parti delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME
3.1.-Con il primo motivo d'appello la parte impugnante eccepiva la nullità della notificazione dell'atto di citazione di primo grado, ex art. 160 c.p.c., oltre che di tutti gli atti successivi, ivi compresa la decisione gravata, chiedendo la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ritenendo che il libello introduttivo del giudizio di prime cure fosse stato notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., all'indirizzo di cui al fabbricato ubicato a Napoli al Vico Teatro Nuovo n. 87, in violazione dell'art. 139 c.p.c., in quanto non rappresentativo della sua casa di abitazione, del suo ufficio, della sua dimora o del suo domicilio, come allegato e documentato mediante la certificazione anagrafica prodotta in questa fase del giudizio.
Il motivo è privo di pregio, per cui va respinto.
Infatti, sul punto non v'è ragione per discostarsi dall'insegnamento del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “Al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art.
140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova.” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 09/05/2014, n.
10107; Cass. civ., Sez. III, 19/07/2005, n. 15200), dovendosi ritenere che nella specie, in difetto di ulteriori riscontri oggettivi, sia del tutto insufficiente la prodotta certificazione anagrafica, secondo la quale il convenuto all'epoca della richiamata notificazione abitasse altrove, avendo l'Ufficiale giudiziario notificante rispettato tutte le formalità di cui all'art. 140 c.p.c.
3.2. - Con il secondo motivo d'impugnazione la parte appellante si doleva del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della
4 presente azione, avente ad oggetto la pretesa risarcitoria come conseguenza dell'allegata diffamazione a mezzo stampa o tramite social media, come previsto dal comma 1-bis dell'art. 5 DLT
4 marzo 2010, n. 28.
Il motivo è sfornito di fondamento, per cui va rigettato.
Invero, corroborano il convincimento dell'infondatezza di tale censura i seguenti arresti giurisprudenziali di legittimità, ai quali la Corte intende dare continuità, per cui: “L'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio del giudice, non oltre la prima udienza nel giudizio di primo grado.” (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 10/11/2020, n. 25155); “L'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della mediazione obbligatoria deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado.
In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è, pertanto, precluso al giudice di appello rilevare
l'improcedibilità della domanda.” (Cass. civ., Sez. III, 13/12/2019, n. 32797); “Ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1 bis, introdotto dal D.L. n. 69 del 2013, art. 84, lett. b), convertito nella L. n. 98 del 2013, l'improcedibilità della domanda giudiziaria per il mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice, ma non oltre la prima udienza. Pertanto, se non venga per qualsiasi motivo rilevata entro questo termine, non può essere sollevata nel prosieguo del giudizio, fatta salva la proponibilità, con
l'atto di appello, dell'eccezione (anche di improcedibilità), che l'appellante assuma di non aver potuto proporre in primo grado per nullità del relativo procedimento.” (Cass. civ., Sez. III, 02/02/2017, n.
2703).
Pertanto, come risulta evidente, dal dato letterale della disposizione normativa richiamata e dall'univoca interpretazione del giudice della nomofilachia sul punto, si ricava che l'improcedibilità de qua deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado.
In difetto della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice d'appello di rilevare l'improcedibilità della domanda.
Nella fattispecie in esame, invero, sono mancati alla prima udienza del giudizio di primo grado sia l'eccezione della parte, rimasta contumace in tale fase, sia il rilievo d'ufficio da parte del giudice di prime cure, non ravvisandosi neppure la sussistenza di vizi implicanti la nullità della notificazione del libello introduttivo del giudizio di primo grado ovvero delle c.d. vocatio in ius ed edictio actionis, che avrebbero potuto indurre, in questa fase di gravame, l'esercizio della facoltà di creare la
5 condizione di procedibilità alla luce di una valutazione discrezionale, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 5 DLT 4 marzo 2010, n. 28 (Cass. civ., Sez. III, Sent., 30/10/2018, n. 27433), da parte della Corte, che non è affatto obbligata ad operare in tal senso e che, comunque, avrebbe potuto farlo prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
3.3. - Con il terzo motivo di gravame lamentava la pretesa errata Parte_1 interpretazione e valutazione degli esiti istruttori, documentali, tempestivamente disconosciuti all'interno dell'atto di citazione d'appello, nella presente fase d'impugnazione, ex artt. 214 e 293
c.p.c., oltre che testimoniali, in cui sarebbe incorso il primo giudice, per avere maturato il suo errato convincimento, secondo il quale sia la fotocopia del post diffamatorio pubblicato su Facebook sia la riproduzione fotografica del documento attestante l'intervenuta conversazione intercorsa tra soggetti non meglio imprecisati sarebbero attribuibili al convenuto-appellante, nonostante tali copie non fossero certamente collegabili a quest'ultimo, fossero sfornite di data certa, fossero prive dei cosiddetti URL e degli indirizzi IP di riferimento, carenze non colmate neppure dalle dichiarazioni testimoniali rese dall'unico testimone escusso.
Più precisamente, la parte impugnante censurava la decisione appellata, avendo disconosciuto formalmente e tempestivamente il post attribuitogli e la successiva conversazione che ne seguiva, dolendosi che la propria responsabilità fosse stata ritenuta sussistente, nonostante alcuna prova convergesse su di sé quale l'autore materiale del contestato post, peraltro, privo di qualsivoglia portata lesiva.
Tale motivo è fondato, per cui va accolto.
Invero, dovendosi ritenere rituale e tempestivo il disconoscimento, operato dall'appellante, convenuto rimasto contumace in primo grado, del contenuto della copia del contestato post pubblicato su Facebook, oltre che della copia della documentazione inerente alla successiva conversazione intercorsa, in ossequio al principio giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione: l'appellante può compiere il disconoscimento con l'atto di impugnazione, primo atto successivo alla sentenza che menziona la scrittura.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 14/05/2021, n.
13145), contrariamente al convincimento del primo giudice, la Corte è dell'avviso che nella specie non sussista la prova certa, in forza della quale potere ritenere che il convenuto fosse stato l'autore materiale del post de quo, coerentemente a quanto ritenuto dal giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “In caso di diffamazione via internet ai fini dell'identificazione dell'autore assumono rilievo gli accertamenti sull'indirizzo IP utilizzato.” (Cass. pen., Sez. V, 29/10/2015, n. 8275), in difetto dei quali non è possibile stabilire che lo scritto postato asseritamente diffamatorio provenisse
6 dall'indirizzo IP dell'utenza telefonica intestata al convenuto, non potendosi in tal modo escludere l'utilizzo abusivo del nickname del presunto autore del post da parte di terzi, né risultando possibile verificare i tempi e gli orari della connessione, oltre che la provenienza del post dalla bacheca virtuale del convenuto con utilizzo del suo nickname.
Del resto, neppure le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 22 luglio 2020 dal teste corroborano l'assunto difensivo di parte attrice, essendosi il primo limitato a riferire Testimone_1 testualmente, per quel che rileva ai fini del presente thema decidendum: “Non riesco a ricordare con precisione a che anno risalga il post pubblicato sulla pagina Facebook che ritraeva il sig. CP_1
con l'on. ma ricordo esattamente il contenuto dello stesso che alludeva
[...] Per_1 all'appartenenza di entrambi alla criminalità organizzata, sebbene non ricordi i termini utilizzati nello stesso per provocare tale allusione… Non siamo riusciti a risalire all'autore del post perché per le vie ufficiali ciò non è possibile, ma abbiamo subito nutrito dei sospetti sul fatto che potesse trattarsi del sig. sulla base della conoscenza dei non molti personaggi che Parte_1 popolano questo ambiente.”
3.4.- Il difetto di prova circa l'autore del preteso fatto illecito, ex art. 2043 c.c., lamentato dall'attore, determina l'assorbimento in ordine alla valutazione del carattere diffamatorio o meno del post de quo.
4.- CONCLUSIONI
Orbene, sulla scorta di quanto innanzi, deve essere riformata la decisione impugnata e respinta l'originaria domanda risarcitoria attrice.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE.
L'accoglimento dell'appello e la reiezione della domanda risarcitoria attrice impongono la rideterminazione delle spese del doppio grado, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese. (Cass. civ., Sez. III, Sent., 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. III,
Ord., 12 aprile 2018, n. 9064; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 24 gennaio 2017, n. 1775).
Pertanto, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, in applicazione del principio della soccombenza, la Corte nulla dispone per le spese del primo grado, essendo il convenuto rimasto contumace in tale fase, ponendo quelle del secondo grado a carico di , in favore Controparte_1 dell'appellato , nella misura liquidata in dispositivo sulla base del valore del Parte_1 disputatum (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), così come dichiarato sia dalla parte attrice che da quella impugnante ai fini del contributo unificato versato, dell'attività difensiva in concreto espletata, delle questioni giuridiche trattate, fatta applicazione dei parametri medi professionali, di cui al D.M. 10
7 marzo 2014 n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M.
13.08.2022, n. 147, ridotti del 50% ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 8675/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 22 ottobre 2021, corretta mediante il decreto reso e pubblicato il 10 dicembre 2021, così provvede:
1) rigetta l'originaria domanda risarcitoria;
2) nulla per le spese di primo grado;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado, in Controparte_1 favore di , in complessivi € 3.287,00, di cui € 382,50, a titolo di spese, ed € Parte_1
2.904,50, a titolo di compensi, oltre al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 24 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 927/2022/CC, avverso la sentenza n. 8675/2021 del
Tribunale di Napoli, pubblicata il 22 ottobre 2021, corretta mediante il decreto reso e pubblicato il 10 dicembre 2021;
TRA
(C.F.: ), nato il [...] a [...], ove risiede Parte_1 CodiceFiscale_1 in Via Stanislao Mancini n. 13, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi De Martino (C.F.:
[...]
; PEC: , del foro di Napoli, come da procura speciale ad litem C.F._2 Email_1 apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
(Sa), ove risiede in Via Nicola Valiante n. 19, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Polizzy (C.F.:
; PEC: , del foro di Napoli, CodiceFiscale_4 Email_2 come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 20 agosto 2018 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.,
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, , al fine di Controparte_1 Parte_1 ivi sentire accogliere le seguenti testuali conclusioni: “- in via incidentale, accertare e dichiarare la
1 diffamatorietà del post pubblicato in data 30.06.2018 sulla pagina Facebook ' Parte_2 per tutti i motivi esposti in narrativa;
- conseguentemente, condannare il sig. , Parte_1 quale titolare della detta pagina, all'immediata cancellazione del detto post, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dall'attore per effetto diretto della pubblicazione contestata, da quantificarsi secondo equità. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio.”
L'attore, a sostegno di tale domanda, allegava il preteso carattere denigratorio, lesivo e diffamatorio, in danno della sua reputazione personale e professionale, del post pubblicato il 30 giugno 2018, apparso sulla pagina Facebook, intitolata “Frittura all'italiana”, che sarebbe stata curata dal convenuto, laddove, a corredo di un'immagine ritraente la parte istante e Persona_1
Presidente della Regione Campania, si legge(va) testualmente: “Sono in pochi a fare una buona
[...] frittura, anche sui social. Partiamo con questa pagina da due maestri. e Persona_1 CP_1
.”
[...]
Più precisamente, a dire della parte istante, tale post, avendolo qualificato quale “maestro di una buona frittura” ed avendolo accostato al politico avrebbe rievocato la nota Persona_1 vicenda giudiziaria del c.d. “patto delle fritture di pesce”, che aveva visto coinvolto il Presidente della
Regione Campania e che aveva avuto una grande risonanza mediatica nel periodo compreso tra l'anno
2016 e l'anno 2017, tant'è che quest'ultimo era stato sottoposto ad indagini, a cura della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per la presunta modalità “clientelare” di fare politica, che avrebbero favorito anche l'attore, di contro, impegnato con serietà in strategie di comunicazione, cui aveva interamente ispirato la propria società, DeRev s.r.l., assegnataria, nel marzo 2018, all'esito della partecipazione alla selezione a seguito di un bando pubblico sul , dell'affidamento della Pt_3 gestione della strategia digitale e della gestione della comunicazione sui social media della Regione
Campania.
1.2. - Dichiarata la contumacia del convenuto, per non essersi costituito in giudizio, benché fosse stato ritualmente citato a comparirvi;
escusso l'unico testimone addotto dalla parte attrice;
precisate le conclusioni e depositata la comparsa conclusione a cura della parte istante;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 8675/2021, pubblicata il 22 ottobre 2021, corretta mediante il decreto reso e pubblicato il 10 dicembre 2021, con la quale il Tribunale di Napoli così testualmente stabiliva:
“- condanna al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 2000,00 Parte_1 determinata in via equitativa come in motivazione, oltre interessi legali a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese e compensi del giudizio di giudizio in favore del convenuto che liquida in €. 1701,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, oltre accessori di legge se dovuti.”
2 In particolare, il primo giudice decideva, come da sopra riportato dispositivo, avendo ritenuto che nella fattispecie in esame: a) fossero sussistenti i requisiti della diffamazione, costituiti: 1) dall'offesa della reputazione, intesa come lesione delle qualità personali, morali, sociali e professionali dell'attore, concretizzatasi nella lesione della sua immagine, del suo onore e del suo decoro;
2) dalla comunicazione della stessa a più persone mediante la pubblicazione del post denigratorio de quo sul social network di Facebook;
b) fosse immediatamente percepibile il disvalore del messaggio postato, secondo quanto riferito dal teste escusso;
c) fosse liquidabile in via equitativa, in ragione di € 2.000,00, il danno non patrimoniale subito dall'attore, in conseguenza della diffamazione perpetrata nei suoi confronti, nella sua forma di danno morale, per lo stato di disagio e di sofferenza patito nell'ambito dei rapporti lavorativi della vittima, dove l'immagine svolge un ruolo di primaria importanza;
d) nessun provvedimento potesse essere adottato in ordine alla richiesta iniziale di cancellazione del post diffamatorio, essendo emerso nel corso del procedimento che lo stesso era stato eliminato dal sito successivamente all'introduzione del presente giudizio.
2. L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza proponeva appello innanzi a questa Corte con Parte_1
l'atto di citazione notificato il 22 febbraio 2022, chiedendo, sulla base di tre motivi di gravame,
l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Sospendere gli effetti della sentenza impugnata.
Nel prosieguo:
1. giusto il disposto di cui all'art 354 c.p.c., dichiarare, in via assorbente e preliminare, la nullità del giudizio di I° grado e della Sentenza conclusiva per la nullità della notifica
e che gli atti siano, di conseguenza, trasmessi al Giudice di prime cure per una nuova celebrazione del processo, con conseguente decadenza di tutti gli effetti medio tempore prodotti dalla Sentenza di primo grado.
2. In via subordinata, ed in riforma della sentenza di primo grado eccepisce, perché noto il processo solo con la notifica della sentenza avvenuta in data 11 febbraio 2022: 2.1) La nullità dell'atto introduttivo per mancanza dei requisiti prescritti dall'art 163 c.p.c. 2.2) La intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno. 2.3) La carenza di titolarità passiva nell'azione proposta.
3. In ogni caso ed in riforma della sentenza impugnata chiede il rigetto di tutte le domande proposte perché infondate e non provate come da motivi di appello proposti.
4. Vittoria di spese e competenze del doppio grado.”
2.2. - Con la comparsa di risposta, depositata il giorno 8 giugno 2022, si costituiva in giudizio
, contestando i motivi d'impugnazione di cui richiedeva il rigetto, proponendo la Controparte_1 contestuale istanza di condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado del giudizio.
3 2.3. - Con l'ordinanza collegiale, pubblicata il 15 giugno 2022, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia impugnata per la ritenuta insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
2.4. - Acquisito il fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado;
disposta mediante il decreto pubblicato il 7 maggio 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del 3 giugno
2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata il 4 giugno 2025 era riservata a sentenza, con la concessione del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito a cura delle parti delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME DEI MOTIVI DI GRAVAME
3.1.-Con il primo motivo d'appello la parte impugnante eccepiva la nullità della notificazione dell'atto di citazione di primo grado, ex art. 160 c.p.c., oltre che di tutti gli atti successivi, ivi compresa la decisione gravata, chiedendo la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., ritenendo che il libello introduttivo del giudizio di prime cure fosse stato notificato, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., all'indirizzo di cui al fabbricato ubicato a Napoli al Vico Teatro Nuovo n. 87, in violazione dell'art. 139 c.p.c., in quanto non rappresentativo della sua casa di abitazione, del suo ufficio, della sua dimora o del suo domicilio, come allegato e documentato mediante la certificazione anagrafica prodotta in questa fase del giudizio.
Il motivo è privo di pregio, per cui va respinto.
Infatti, sul punto non v'è ragione per discostarsi dall'insegnamento del giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “Al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art.
140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova.” (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 09/05/2014, n.
10107; Cass. civ., Sez. III, 19/07/2005, n. 15200), dovendosi ritenere che nella specie, in difetto di ulteriori riscontri oggettivi, sia del tutto insufficiente la prodotta certificazione anagrafica, secondo la quale il convenuto all'epoca della richiamata notificazione abitasse altrove, avendo l'Ufficiale giudiziario notificante rispettato tutte le formalità di cui all'art. 140 c.p.c.
3.2. - Con il secondo motivo d'impugnazione la parte appellante si doleva del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della
4 presente azione, avente ad oggetto la pretesa risarcitoria come conseguenza dell'allegata diffamazione a mezzo stampa o tramite social media, come previsto dal comma 1-bis dell'art. 5 DLT
4 marzo 2010, n. 28.
Il motivo è sfornito di fondamento, per cui va rigettato.
Invero, corroborano il convincimento dell'infondatezza di tale censura i seguenti arresti giurisprudenziali di legittimità, ai quali la Corte intende dare continuità, per cui: “L'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio del giudice, non oltre la prima udienza nel giudizio di primo grado.” (Cass. civ.,
Sez. III, Ordinanza, 10/11/2020, n. 25155); “L'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della mediazione obbligatoria deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado.
In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è, pertanto, precluso al giudice di appello rilevare
l'improcedibilità della domanda.” (Cass. civ., Sez. III, 13/12/2019, n. 32797); “Ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1 bis, introdotto dal D.L. n. 69 del 2013, art. 84, lett. b), convertito nella L. n. 98 del 2013, l'improcedibilità della domanda giudiziaria per il mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice, ma non oltre la prima udienza. Pertanto, se non venga per qualsiasi motivo rilevata entro questo termine, non può essere sollevata nel prosieguo del giudizio, fatta salva la proponibilità, con
l'atto di appello, dell'eccezione (anche di improcedibilità), che l'appellante assuma di non aver potuto proporre in primo grado per nullità del relativo procedimento.” (Cass. civ., Sez. III, 02/02/2017, n.
2703).
Pertanto, come risulta evidente, dal dato letterale della disposizione normativa richiamata e dall'univoca interpretazione del giudice della nomofilachia sul punto, si ricava che l'improcedibilità de qua deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado.
In difetto della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice d'appello di rilevare l'improcedibilità della domanda.
Nella fattispecie in esame, invero, sono mancati alla prima udienza del giudizio di primo grado sia l'eccezione della parte, rimasta contumace in tale fase, sia il rilievo d'ufficio da parte del giudice di prime cure, non ravvisandosi neppure la sussistenza di vizi implicanti la nullità della notificazione del libello introduttivo del giudizio di primo grado ovvero delle c.d. vocatio in ius ed edictio actionis, che avrebbero potuto indurre, in questa fase di gravame, l'esercizio della facoltà di creare la
5 condizione di procedibilità alla luce di una valutazione discrezionale, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 5 DLT 4 marzo 2010, n. 28 (Cass. civ., Sez. III, Sent., 30/10/2018, n. 27433), da parte della Corte, che non è affatto obbligata ad operare in tal senso e che, comunque, avrebbe potuto farlo prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
3.3. - Con il terzo motivo di gravame lamentava la pretesa errata Parte_1 interpretazione e valutazione degli esiti istruttori, documentali, tempestivamente disconosciuti all'interno dell'atto di citazione d'appello, nella presente fase d'impugnazione, ex artt. 214 e 293
c.p.c., oltre che testimoniali, in cui sarebbe incorso il primo giudice, per avere maturato il suo errato convincimento, secondo il quale sia la fotocopia del post diffamatorio pubblicato su Facebook sia la riproduzione fotografica del documento attestante l'intervenuta conversazione intercorsa tra soggetti non meglio imprecisati sarebbero attribuibili al convenuto-appellante, nonostante tali copie non fossero certamente collegabili a quest'ultimo, fossero sfornite di data certa, fossero prive dei cosiddetti URL e degli indirizzi IP di riferimento, carenze non colmate neppure dalle dichiarazioni testimoniali rese dall'unico testimone escusso.
Più precisamente, la parte impugnante censurava la decisione appellata, avendo disconosciuto formalmente e tempestivamente il post attribuitogli e la successiva conversazione che ne seguiva, dolendosi che la propria responsabilità fosse stata ritenuta sussistente, nonostante alcuna prova convergesse su di sé quale l'autore materiale del contestato post, peraltro, privo di qualsivoglia portata lesiva.
Tale motivo è fondato, per cui va accolto.
Invero, dovendosi ritenere rituale e tempestivo il disconoscimento, operato dall'appellante, convenuto rimasto contumace in primo grado, del contenuto della copia del contestato post pubblicato su Facebook, oltre che della copia della documentazione inerente alla successiva conversazione intercorsa, in ossequio al principio giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “La parte rimasta contumace nel giudizio di primo grado può disconoscere in appello la scrittura privata contro di essa prodotta nella precedente fase ed utilizzata nella sentenza impugnata ai fini della decisione: l'appellante può compiere il disconoscimento con l'atto di impugnazione, primo atto successivo alla sentenza che menziona la scrittura.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 14/05/2021, n.
13145), contrariamente al convincimento del primo giudice, la Corte è dell'avviso che nella specie non sussista la prova certa, in forza della quale potere ritenere che il convenuto fosse stato l'autore materiale del post de quo, coerentemente a quanto ritenuto dal giudice della funzione nomofilattica, secondo il quale: “In caso di diffamazione via internet ai fini dell'identificazione dell'autore assumono rilievo gli accertamenti sull'indirizzo IP utilizzato.” (Cass. pen., Sez. V, 29/10/2015, n. 8275), in difetto dei quali non è possibile stabilire che lo scritto postato asseritamente diffamatorio provenisse
6 dall'indirizzo IP dell'utenza telefonica intestata al convenuto, non potendosi in tal modo escludere l'utilizzo abusivo del nickname del presunto autore del post da parte di terzi, né risultando possibile verificare i tempi e gli orari della connessione, oltre che la provenienza del post dalla bacheca virtuale del convenuto con utilizzo del suo nickname.
Del resto, neppure le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 22 luglio 2020 dal teste corroborano l'assunto difensivo di parte attrice, essendosi il primo limitato a riferire Testimone_1 testualmente, per quel che rileva ai fini del presente thema decidendum: “Non riesco a ricordare con precisione a che anno risalga il post pubblicato sulla pagina Facebook che ritraeva il sig. CP_1
con l'on. ma ricordo esattamente il contenuto dello stesso che alludeva
[...] Per_1 all'appartenenza di entrambi alla criminalità organizzata, sebbene non ricordi i termini utilizzati nello stesso per provocare tale allusione… Non siamo riusciti a risalire all'autore del post perché per le vie ufficiali ciò non è possibile, ma abbiamo subito nutrito dei sospetti sul fatto che potesse trattarsi del sig. sulla base della conoscenza dei non molti personaggi che Parte_1 popolano questo ambiente.”
3.4.- Il difetto di prova circa l'autore del preteso fatto illecito, ex art. 2043 c.c., lamentato dall'attore, determina l'assorbimento in ordine alla valutazione del carattere diffamatorio o meno del post de quo.
4.- CONCLUSIONI
Orbene, sulla scorta di quanto innanzi, deve essere riformata la decisione impugnata e respinta l'originaria domanda risarcitoria attrice.
5. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE.
L'accoglimento dell'appello e la reiezione della domanda risarcitoria attrice impongono la rideterminazione delle spese del doppio grado, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336
c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese. (Cass. civ., Sez. III, Sent., 29 ottobre 2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. III,
Ord., 12 aprile 2018, n. 9064; Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 24 gennaio 2017, n. 1775).
Pertanto, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, in applicazione del principio della soccombenza, la Corte nulla dispone per le spese del primo grado, essendo il convenuto rimasto contumace in tale fase, ponendo quelle del secondo grado a carico di , in favore Controparte_1 dell'appellato , nella misura liquidata in dispositivo sulla base del valore del Parte_1 disputatum (da € 5.200,01 ad € 26.000,00), così come dichiarato sia dalla parte attrice che da quella impugnante ai fini del contributo unificato versato, dell'attività difensiva in concreto espletata, delle questioni giuridiche trattate, fatta applicazione dei parametri medi professionali, di cui al D.M. 10
7 marzo 2014 n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo 2018, n. 37 e D.M.
13.08.2022, n. 147, ridotti del 50% ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 8675/2021 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 22 ottobre 2021, corretta mediante il decreto reso e pubblicato il 10 dicembre 2021, così provvede:
1) rigetta l'originaria domanda risarcitoria;
2) nulla per le spese di primo grado;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali del presente grado, in Controparte_1 favore di , in complessivi € 3.287,00, di cui € 382,50, a titolo di spese, ed € Parte_1
2.904,50, a titolo di compensi, oltre al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 24 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
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