Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4373/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 4373/2024 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] interno 6 professione: autista reddito: euro 1.600,00 al mese con l'Avv. Enrico Scarazzati presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] interno 6 professione: operatrice sociosanitaria reddito: euro 1.500,00 al mese circa con l'Avv. Elena Perini presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo l'1-12-2017 (anno 2017, Numero 65, Parte I, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni
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CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1) i coniugi vivranno separati, con reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno;
2) nulla in ordine al reciproco mantenimento, in quanto economicamente indipendenti;
3) il IG. manterrà la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità di Parte_1 utilizzo dell'autovettura Volkswagen targata GD609ZG, a lui intestata, mentre la IG.ra manterrà la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità di Parte_2 utilizzo dell'autovettura Volkswagen targata GR418LS a lei intestata, ciascuno dei coniugi si farà interamente carico delle spese di manutenzione, assicurazione, bollo del veicolo a lui intestato, la IG.ra si farà interamente carico anche Parte_2 della rata del finanziamento contratto con Volkswagen Bank per l'acquisto, manlevando il marito dalla garanzia fidejussoria;
4) i ricorrente concordano per l'affido condiviso paritetico del figlio minore , Per_1 con collocazione e residenza prevalente presso il padre, con ampia facoltà per la madre di vedere e tenere con sé il figlio a weekend alterni, dall'uscita da scuola al venerdì e fino alla domenica sera, due o più giorni durante la settimana in accordo con il padre e tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi del minore e dei turni di lavoro della madre, otto giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali e due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi con la madre entro la fine di maggio;
5) tenuto conto dell'accordo dei genitori in merito all'affido condiviso paritetico del figlio, nulla dovrà pagare la madre al padre a titolo di contributo al mantenimento di , in quanto ciascuno dei genitori si farà carico delle necessità del figlio Per_1 per il tempo che sarà con ciascuno di loro, mentre le spese straordinarie verranno suddivise al 50% delle spese mediche non a carico del SSN, e di quelle sportive e scolastiche, debitamente documentate, da ritenersi non incluse nell'assegno periodico, così come di seguito stabilito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testi e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
2 - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatorio dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro 20 giorni;
per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso; spese legali interamente compensate tra le parti.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14-11-2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio siano Per_1 rispondenti all'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
Spese di lite compensate.
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p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n.4373/2024 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio a Rovigo l'1-12-2017, e li Pt_2 autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovigo, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, l'8 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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