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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/04/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 923/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.2.2025, assunto in decisione in data 31.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Marina Zacconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via P. Luigi da
Palestrina n. 6;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Cinzia Chiarenza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, Via Milano n.
20;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1) I genitori vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. RS
2) Attualmente la madre e la figlia abitano nella casa familiare sita in Cusano Milanino, Parte_1
Viale Cooperazione 3, di proprietà di e con quota di proprietà Parte_2 Parte_1 dell'immobile del 50% ciascuno. L'immobile è stato posto in vendita con atto definitivo di
Compravendita previsto alla data del 31/07/2025. RS 3) La figlia minore è affidata congiuntamente ai genitori con esercizio disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione. La residenza anagrafica della minore viene stabilita presso la madre.
4) Dato atto che entrambi i genitori hanno già sottoscritto promessa di acquisto per due immobili in RS località vicine alla scuola di e vicini tra loro, ovvero il signor a ES e la signora Pt_2 Pt_1
a Paderno DU ciascuno per sé, con data di rogito successiva alla data della vendita dell'immobile di viale Cooperazione 3 in Cusano Milanino, i signori e , premessa la suddivisione al 50% Pt_2 Pt_1 dei proventi e costi previsti dal preliminare e contratto di vendita della casa familiare in comproprietà, intendono qui regolamentare le condizioni abitative per il periodo intercorrente dalla firma del presente atto alla vendita dell'immobile e successivi trasferimenti nelle nuove abitazioni.
5) Per l'effetto la casa familiare di viale Cooperazione 3 in Cusano Milanino resterà nella disponibilità della madre che vi abiterà con la minore sino alla data del 15/02/2025. Dalla data del 16/02/2025 il signor ne fruirà in via esclusiva sino alla data di vendita con contestuale impegno al Parte_2 rilascio al nuovo acquirente.
6) Colui o colei che abita il suddetto immobile assume in via esclusiva il pagamento dei costi e spese di mutuo, condominio, internet ed utenze luce e gas per il periodo di fruizione. In particolare, essendo le utenze intestate alla signora e domiciliate sul conto corrente della stessa, i costi dal 16/02/2025, Pt_1 sino alla voltura/cessazione dei medesimi contratti in conseguenza della vendita del medesimo immobile, dovranno essere rimborsati dal signor alla signora con bonifico da versarsi entro 3 Pt_2 Pt_1 giorni dall'invio via mail/o whatsapp della fattura/preavviso di pagamento.
7) Per l'anno 2024 la signora ha provveduto al pagamento della Tari anno 2024. Pt_1
Per l'anno 2025 tale costo sarà a carico esclusivo del signor . Pt_2
8) Il costo del finanziamento (n. 1010097509) in essere per la ristrutturazione dell'immobile sarà in carico al signor fino al 15/02/2025, dal 06/02/2025 sarà in carico alla signora sino al Pt_2 Pt_1
31/07/2025. Il predetto finanziamento verrà estinto con il ricavato della vendita che residua all'esito dell'estinzione del mutuo ipotecario. La somma restante, all'esito dell'estinzione delle predette esposizioni debitorie (mutuo e finanziamento) e previo pagamento dei costi di regolarizzazione catastale, costi di vendita e di agenzia, verrà ripartita al 50% tra i medesimi ricorrenti. La chiusura del conto corrente comune seguirà l'estinzione del mutuo, con conseguente cessazione di alcuna contitolarità. 9) Tasse, spese, costi afferenti ai beni comuni, ovvero l'immobile di Viale Cooperazione 3, saranno pagati al 50% anche ove dovessero essere notificati tra le parti in data successiva alla data fissata per la compravendita del medesimo cespite.
10) L'auto targata FZ (attualmente cointestata), con finanziamento in essere ed in uso esclusivo del signor che ne paga attualmente la rateizzazione, resterà nella Sua proprietà. Per Parte_2
l'effetto Egli entro 30 giorni dalla firma del presente atto si impegna a volturare il veicolo intestandolo a
Suo nome per l'intero per assumerne la piena proprietà e responsabilità anche in ordine al finanziamento correlato. Altresì il signor si impegna al pagamento di tutte le sanzioni, multe, bolli, assicurazione Pt_2 al veicolo connessi, anche notificati alla signora successivamente al passaggio di proprietà. Pt_1
11) In considerazione della collocazione della minore presso la madre, nonché dei tempi di permanenza con il padre, il signor verserà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 Pt_1
RS figlia la somma di €. 300,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese,
a decorrere dal mese di gennaio 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
12) Le parti concordano la fruizione dell'assegno unico di competenza della minore in favore della madre signora Parte_1
13) Ciascun genitore sosterrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
14. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
5 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
15. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare anche per vie brevi messaggi whatsapp o e mail all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 5 giorni successivi alla richiesta.
16. Il padre sarà libero di vedere e tenere con sé la figlia, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio degli stessi. In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed ai figli un'organizzazione di vita, e per l'ipotesi di disaccordo viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre che potrà subire delle modifiche purché sempre concordate tra i genitori:
a) permanenza col padre, genitore non convivente, nei fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica con rientro presso la madre entro le ore 19.00, con onere di accompagnamento per entrambi i genitori che si organizzeranno secondo necessità;
b) nella settimana con finesettimana di competenza materna, viene inserito un pernottamento infrasettimanale della minore a casa del padre (martedi/mercoledi -o mercoledi/giovedi o giovedi/venerdi) da scegliere a seconda delle necessità di turno lavorativo di entrambi i genitori, dal pomeriggio dopo la scuola con ritiro dalla scuola da parte del padre e rientro presso la madre il giorno successivo entro le ore 19.00;
c) divisione con alternanza annuale dei periodi di vacanza scolastica durante le vacanze natalizie a) dal
24/12 al 30/12 e b) dal 31/12 al 06/01 con inizio per l'anno 2025 del periodo sub a) in favore della madre (in alternanza al 2024); d) ad anni alterni con la madre, per tre giorni nel periodo pasquale, ove e nei limiti dei giorni di vacanza dalla scuola;
RS e) in caso di viaggi coincidenti con weekend o vacanze pasquali cadenti nella data del compleanno di
(06 aprile), i genitori Le garantiranno il ritorno a Milano (alle rispettive residenze) in modo che la bambina possa trascorrere tale giorno con entrambi i genitori, insieme o per parte del giorno, con possibilità per la figlia di festeggiare il compleanno. Nel caso di organizzazione di una festa ciascun genitore potrà partecipare;
f) in ordine a ponti, feste nazionali annuali la minore trascorrerà le ricorrenze secondo il calendario di weekend alternato generale;
g) durante le vacanze estive la minore trascorrerà 3 (tre) settimane di cui solo 2 consecutive con ciascun genitore, restando la regolamentazione ordinaria per gli altri periodi da concordare entro il 30 maggio di RS ciascun anno;
per l'ipotesi di mancato accordo, si conviene che ad anni alterni, trascorrerà con il padre: a) le ultime due settimane di luglio ed una dal 16 agosto;
b) una settimana nel mese di luglio corrispondente alla terza e le prime due settimane di agosto comprendenti il giorno di ferragosto.
17. Si precisa che il predetto calendario di alternanza settimanale avrà corso dal 16/02/2024, essendo RS l'attuale collocazione paterna lontana dalla scuola frequentata da con conseguente difficoltà per il pernottamento infrasettimanale – primo weekend del 21/02/25 di competenza materna.
18. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico della minore. In caso il padre voglia richiedere un duplicato o documento equipollente, sarà onere dello stesso averne informativa ed organizzarne la modalità.
19. Ciascun genitore garantirà la possibilità di 1 contatto/telefonata/video call quotidiano con l'altro genitore non presente, salvo esigenze superiori della minore, e forniranno all'altro genitore un recapito telefonico in caso di viaggi o soggiorni di vacanza superiori ad 1 giorno, viaggi e soggiorni di cui verrà data informazione generale su destinazione e durata all'altro genitore.
20. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro genitore, con anticipo di almeno 5 giorni, la programmazione di un viaggio “fuori regione” che coinvolga la figlia.
Ciascun genitore in caso di tali viaggi si impegna a tenere in considerazione gli impegni scolastici ed i tempi di riposo della minore.
21. Entrambi i genitori si impegnano al reciproco rispetto. In particolare i genitori, in tutte le occasioni di compresenza con la minore, si impegnano ad evitare atteggiamenti ostili. Le comunicazioni dovranno essere dirette e non date all'altro genitore per il tramite della minore.
22. I genitori si impegnano reciprocamente (e si prendono la responsabilità delle persone che hanno rapporti con la minore) a rispettare i loro ruoli ed a non comunicare aMia loro giudizi sull'altro genitore o sul suo comportamento, ed a non effettuare commenti pregiudizievoli nei confronti dell'altro genitore in presenza della minore.
23. I genitori si impegnano a prendere congiuntamente tutte le decisioni che riguarderanno la salute e l'istruzione della figlia nel suo unico interesse: a tal fine si impegnano vicendevolmente a superare qualsiasi divergenza conflittuale nelle scelte che riguarderanno la figlia. Con la sottoscrizione del presente ricorso, si impegnano a continuare ad assicurarle la migliore crescita ed educazione possibile fino al raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza.
24. Le parti concordano che la presente regolamentazione viene attuata alla sottoscrizione del presente atto.
25. Spese legali compensate tra le parti.
26. Gli avvocati firmatari rinunciano espressamente al vincolo della solidarietà. Motivi della decisione
Premesso che: RS
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale è nata Parte_1 Parte_2 in data 6.4.2021.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli RS interessi morali e materiali della figlia ( 6.4.2021) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 12.2.2025, così provvede:
[...]
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3.4.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia Bonomi Presidente rel.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
12.2.2025, assunto in decisione in data 31.3.2025 e vertente tra
(c.f. ) nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'avvocato Marina Zacconi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via P. Luigi da
Palestrina n. 6;
e tra
(c.f. ), nato a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'avvocato Cinzia Chiarenza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Catania, Via Milano n.
20;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
1) I genitori vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. RS
2) Attualmente la madre e la figlia abitano nella casa familiare sita in Cusano Milanino, Parte_1
Viale Cooperazione 3, di proprietà di e con quota di proprietà Parte_2 Parte_1 dell'immobile del 50% ciascuno. L'immobile è stato posto in vendita con atto definitivo di
Compravendita previsto alla data del 31/07/2025. RS 3) La figlia minore è affidata congiuntamente ai genitori con esercizio disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione. La residenza anagrafica della minore viene stabilita presso la madre.
4) Dato atto che entrambi i genitori hanno già sottoscritto promessa di acquisto per due immobili in RS località vicine alla scuola di e vicini tra loro, ovvero il signor a ES e la signora Pt_2 Pt_1
a Paderno DU ciascuno per sé, con data di rogito successiva alla data della vendita dell'immobile di viale Cooperazione 3 in Cusano Milanino, i signori e , premessa la suddivisione al 50% Pt_2 Pt_1 dei proventi e costi previsti dal preliminare e contratto di vendita della casa familiare in comproprietà, intendono qui regolamentare le condizioni abitative per il periodo intercorrente dalla firma del presente atto alla vendita dell'immobile e successivi trasferimenti nelle nuove abitazioni.
5) Per l'effetto la casa familiare di viale Cooperazione 3 in Cusano Milanino resterà nella disponibilità della madre che vi abiterà con la minore sino alla data del 15/02/2025. Dalla data del 16/02/2025 il signor ne fruirà in via esclusiva sino alla data di vendita con contestuale impegno al Parte_2 rilascio al nuovo acquirente.
6) Colui o colei che abita il suddetto immobile assume in via esclusiva il pagamento dei costi e spese di mutuo, condominio, internet ed utenze luce e gas per il periodo di fruizione. In particolare, essendo le utenze intestate alla signora e domiciliate sul conto corrente della stessa, i costi dal 16/02/2025, Pt_1 sino alla voltura/cessazione dei medesimi contratti in conseguenza della vendita del medesimo immobile, dovranno essere rimborsati dal signor alla signora con bonifico da versarsi entro 3 Pt_2 Pt_1 giorni dall'invio via mail/o whatsapp della fattura/preavviso di pagamento.
7) Per l'anno 2024 la signora ha provveduto al pagamento della Tari anno 2024. Pt_1
Per l'anno 2025 tale costo sarà a carico esclusivo del signor . Pt_2
8) Il costo del finanziamento (n. 1010097509) in essere per la ristrutturazione dell'immobile sarà in carico al signor fino al 15/02/2025, dal 06/02/2025 sarà in carico alla signora sino al Pt_2 Pt_1
31/07/2025. Il predetto finanziamento verrà estinto con il ricavato della vendita che residua all'esito dell'estinzione del mutuo ipotecario. La somma restante, all'esito dell'estinzione delle predette esposizioni debitorie (mutuo e finanziamento) e previo pagamento dei costi di regolarizzazione catastale, costi di vendita e di agenzia, verrà ripartita al 50% tra i medesimi ricorrenti. La chiusura del conto corrente comune seguirà l'estinzione del mutuo, con conseguente cessazione di alcuna contitolarità. 9) Tasse, spese, costi afferenti ai beni comuni, ovvero l'immobile di Viale Cooperazione 3, saranno pagati al 50% anche ove dovessero essere notificati tra le parti in data successiva alla data fissata per la compravendita del medesimo cespite.
10) L'auto targata FZ (attualmente cointestata), con finanziamento in essere ed in uso esclusivo del signor che ne paga attualmente la rateizzazione, resterà nella Sua proprietà. Per Parte_2
l'effetto Egli entro 30 giorni dalla firma del presente atto si impegna a volturare il veicolo intestandolo a
Suo nome per l'intero per assumerne la piena proprietà e responsabilità anche in ordine al finanziamento correlato. Altresì il signor si impegna al pagamento di tutte le sanzioni, multe, bolli, assicurazione Pt_2 al veicolo connessi, anche notificati alla signora successivamente al passaggio di proprietà. Pt_1
11) In considerazione della collocazione della minore presso la madre, nonché dei tempi di permanenza con il padre, il signor verserà alla signora , a titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 Pt_1
RS figlia la somma di €. 300,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese,
a decorrere dal mese di gennaio 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
12) Le parti concordano la fruizione dell'assegno unico di competenza della minore in favore della madre signora Parte_1
13) Ciascun genitore sosterrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano, in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
14. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
5 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
15. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare anche per vie brevi messaggi whatsapp o e mail all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 5 giorni successivi alla richiesta.
16. Il padre sarà libero di vedere e tenere con sé la figlia, previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di vita e di studio degli stessi. In ogni caso, al fine di consentire ad entrambi i genitori ed ai figli un'organizzazione di vita, e per l'ipotesi di disaccordo viene stabilito il seguente calendario di visita in favore del padre che potrà subire delle modifiche purché sempre concordate tra i genitori:
a) permanenza col padre, genitore non convivente, nei fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica con rientro presso la madre entro le ore 19.00, con onere di accompagnamento per entrambi i genitori che si organizzeranno secondo necessità;
b) nella settimana con finesettimana di competenza materna, viene inserito un pernottamento infrasettimanale della minore a casa del padre (martedi/mercoledi -o mercoledi/giovedi o giovedi/venerdi) da scegliere a seconda delle necessità di turno lavorativo di entrambi i genitori, dal pomeriggio dopo la scuola con ritiro dalla scuola da parte del padre e rientro presso la madre il giorno successivo entro le ore 19.00;
c) divisione con alternanza annuale dei periodi di vacanza scolastica durante le vacanze natalizie a) dal
24/12 al 30/12 e b) dal 31/12 al 06/01 con inizio per l'anno 2025 del periodo sub a) in favore della madre (in alternanza al 2024); d) ad anni alterni con la madre, per tre giorni nel periodo pasquale, ove e nei limiti dei giorni di vacanza dalla scuola;
RS e) in caso di viaggi coincidenti con weekend o vacanze pasquali cadenti nella data del compleanno di
(06 aprile), i genitori Le garantiranno il ritorno a Milano (alle rispettive residenze) in modo che la bambina possa trascorrere tale giorno con entrambi i genitori, insieme o per parte del giorno, con possibilità per la figlia di festeggiare il compleanno. Nel caso di organizzazione di una festa ciascun genitore potrà partecipare;
f) in ordine a ponti, feste nazionali annuali la minore trascorrerà le ricorrenze secondo il calendario di weekend alternato generale;
g) durante le vacanze estive la minore trascorrerà 3 (tre) settimane di cui solo 2 consecutive con ciascun genitore, restando la regolamentazione ordinaria per gli altri periodi da concordare entro il 30 maggio di RS ciascun anno;
per l'ipotesi di mancato accordo, si conviene che ad anni alterni, trascorrerà con il padre: a) le ultime due settimane di luglio ed una dal 16 agosto;
b) una settimana nel mese di luglio corrispondente alla terza e le prime due settimane di agosto comprendenti il giorno di ferragosto.
17. Si precisa che il predetto calendario di alternanza settimanale avrà corso dal 16/02/2024, essendo RS l'attuale collocazione paterna lontana dalla scuola frequentata da con conseguente difficoltà per il pernottamento infrasettimanale – primo weekend del 21/02/25 di competenza materna.
18. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico della minore. In caso il padre voglia richiedere un duplicato o documento equipollente, sarà onere dello stesso averne informativa ed organizzarne la modalità.
19. Ciascun genitore garantirà la possibilità di 1 contatto/telefonata/video call quotidiano con l'altro genitore non presente, salvo esigenze superiori della minore, e forniranno all'altro genitore un recapito telefonico in caso di viaggi o soggiorni di vacanza superiori ad 1 giorno, viaggi e soggiorni di cui verrà data informazione generale su destinazione e durata all'altro genitore.
20. Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro genitore, con anticipo di almeno 5 giorni, la programmazione di un viaggio “fuori regione” che coinvolga la figlia.
Ciascun genitore in caso di tali viaggi si impegna a tenere in considerazione gli impegni scolastici ed i tempi di riposo della minore.
21. Entrambi i genitori si impegnano al reciproco rispetto. In particolare i genitori, in tutte le occasioni di compresenza con la minore, si impegnano ad evitare atteggiamenti ostili. Le comunicazioni dovranno essere dirette e non date all'altro genitore per il tramite della minore.
22. I genitori si impegnano reciprocamente (e si prendono la responsabilità delle persone che hanno rapporti con la minore) a rispettare i loro ruoli ed a non comunicare aMia loro giudizi sull'altro genitore o sul suo comportamento, ed a non effettuare commenti pregiudizievoli nei confronti dell'altro genitore in presenza della minore.
23. I genitori si impegnano a prendere congiuntamente tutte le decisioni che riguarderanno la salute e l'istruzione della figlia nel suo unico interesse: a tal fine si impegnano vicendevolmente a superare qualsiasi divergenza conflittuale nelle scelte che riguarderanno la figlia. Con la sottoscrizione del presente ricorso, si impegnano a continuare ad assicurarle la migliore crescita ed educazione possibile fino al raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza.
24. Le parti concordano che la presente regolamentazione viene attuata alla sottoscrizione del presente atto.
25. Spese legali compensate tra le parti.
26. Gli avvocati firmatari rinunciano espressamente al vincolo della solidarietà. Motivi della decisione
Premesso che: RS
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale è nata Parte_1 Parte_2 in data 6.4.2021.
Ritenuto che:
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli RS interessi morali e materiali della figlia ( 6.4.2021) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 12.2.2025, così provvede:
[...]
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 3.4.2025
Il Presidente est.
Claudia Bonomi