TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/06/2025, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 7987/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7987/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...], residente in Parte_1 C.F._1
Triuggio, Via Cascina Gianfranco n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Tagliabue ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Seregno, Via San Pietro 16, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Monza
Oggetto: separazione giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Conclusioni per : Parte_1
“Voglia il Tribunale adito Sulla domanda di separazione personale
1)- pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi con autorizzazione a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto|
2) - pronunciare sentenza di addebito della separazione a carico della moglie per il mancato assolvimento del dovere di assistenza morale e materiale a fronte dell'abbandono del medesimo da alcuni anni
3)- escludere qualsiasi contributo di mantenimento da parte del marito a favore della moglie
4)- disporre che la casa coniugale di Triuggio Via Cascina Gianfranco n. 11 - in usufrutto al marito
- venga assegnata al medesimo e che la moglie potrà continuare ad abitarla per la durata di mesi sei dalla data di prima udienza Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Alla scadenza del termine previsto dall'art. 473 bis comma 49 c.p.c. e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione
1)- dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Cuba il 22.11.2013 e trascritto in Italia in data 03.02.2015 come risulta dalla copia conforme dell'atto di matrimonio rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Triuggio (Atto di matrimonio Parte II serie C n. 2 (all.to 1). senza previsione di un contributo di mantenimento da parte del marito a favore della moglie
Con vittoria di anticipazioni e compensi di causa.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova
1)- Vero che i coniugi si sono trasferiti da Cuba a Triuggio (MB) nell'anno 2014 abitando in Via
Cascina Gianfranco n. 11.
2) - Vero che la moglie ha portato con sé anche alcuni parenti che hanno abitato insieme a Triuggio sino all' anno 2020.
3) - Vero che dal mese di Giugno 2014 il signor ha iniziato ad avere problemi motori con Parte_1 difficoltà di deambulazione e necessità di utilizzare una carrozzina per muoversi all'interno della casa
4) - Vero che dal mese di Giugno 2022 il signor è stato ricoverato presso la RSA Parte_1
Fondazione San Camillo di Besana Brianza
5) - Vero che dal mese di Settembre 2022 la moglie ha iniziato a trascorrere almeno 2-3 settimane al mese lontano da casa senza informare dove si trovasse
6) - Vero che durante queste assenze la moglie telefonava al marito 1 volta al mese
7)- Vero che durante l'assenza della moglie le nipoti signore , e Parte_2 Parte_3 Pt_4 si recavano quotidianamente presso l'abitazione di in Triuggio e dal Gennaio 2021 era Parte_1 stata anche assunta una badante tramite la DNA Cooperativa Sociale con sede in Giussano (doc. 3 bis da rammostrarsi al teste).
8)- Vero che , nel Settembre 2022, ha deciso insieme ai parenti di ricoverarsi presso la RSA Parte_1
Fondazione San Camillo di Besana Brianza a causa delle difficoltà motorie ed in quanto non riceveva alcuna assistenza domestica dalla moglie e non riusciva ad essere seguito adeguatamente dalla sola badante.
9) - Vero che da quando è ricoverato presso la RSA ovvero dal mese di Settembre 2022 e Parte_1 sino al mese di Novembre 2023 la moglie è andata a trovarlo 2 volte nei primi mesi dell'anno mentre da giugno non si è più presentata presso la casa di riposo
10)- Vero che la moglie dal mese di Settembre 2022 si assenta dall'abitazione di Triuggio per periodi di 3-4- settimane di fila ed a volte anche di mesi, senza comunicare dove e con chi vada e che durante queste assenze provvede autonomamente al proprio mantenimento.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.11.2023 dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con in Cuba il giorno 22.11.2013 (trascritto al n. 2, parte Controparte_1
II Serie C dei registri dello Stato Civile del Comune di Triuggio) e che dall'unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi con addebito alla moglie e, alla scadenza del termine previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. All'udienza del giorno 12.03.2024 nessuno compariva per la resistente e il giudice delegato – impossibilitato a esperire un tentativo di conciliazione - autorizzava i coniugi a vivere separati e, ritenuta ammissibile la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente, rinviava per l'escussione dei due testimoni ammessi all'udienza del 04.04.2024. A tale udienza venivano escussi i testimoni e veniva dichiarata la contumacia della resistente;
quindi, il legale di parte ricorrente precisava le conclusioni come riportate in epigrafe e il giudice si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio cui rimetteva gli atti per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 330/2024, emessa dal Tribunale di Monza in data 25.01.2024 e pubblicata in data 31.01.2024 è stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Considerato che con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970
(come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa veniva rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso e, tal fine, veniva fissata udienza per il giorno 19.05.2025 poi differita al 10.06.2025.
All'udienza del 10.06.2025 nessuno compariva per parte resistente e il legale di parte ricorrente insisteva per le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo;
il giudice, quindi, trasmetteva la causa al collegio per la decisione in merito alla domanda di scioglimento del matrimonio.
II. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza non definitiva n. 1234/2024, emessa dal Tribunale di Monza in data 04.04.2024 e pubblicata in data
19.04.2024, passata in giudicato.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Giudice relatore in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Non deve essere adottata alcuna ulteriore statuizione in mancanza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico.
III. Le spese di lite, giusta la mancata costituzione della convenuta e la natura necessaria del giudizio sullo status, devono essere dichiarate irripetibili.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 08.11.2023, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Cuba il giorno 22 novembre 2013 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Triuggio, anno 2013, n. 2, Parte I);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Triuggio (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12 giugno 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 7987/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...], residente in Parte_1 C.F._1
Triuggio, Via Cascina Gianfranco n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Tagliabue ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Seregno, Via San Pietro 16, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
contro
:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Monza
Oggetto: separazione giudiziale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio ex art. 473- bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Conclusioni per : Parte_1
“Voglia il Tribunale adito Sulla domanda di separazione personale
1)- pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi con autorizzazione a vivere separati con obbligo del reciproco rispetto|
2) - pronunciare sentenza di addebito della separazione a carico della moglie per il mancato assolvimento del dovere di assistenza morale e materiale a fronte dell'abbandono del medesimo da alcuni anni
3)- escludere qualsiasi contributo di mantenimento da parte del marito a favore della moglie
4)- disporre che la casa coniugale di Triuggio Via Cascina Gianfranco n. 11 - in usufrutto al marito
- venga assegnata al medesimo e che la moglie potrà continuare ad abitarla per la durata di mesi sei dalla data di prima udienza Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Alla scadenza del termine previsto dall'art. 473 bis comma 49 c.p.c. e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione
1)- dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a Cuba il 22.11.2013 e trascritto in Italia in data 03.02.2015 come risulta dalla copia conforme dell'atto di matrimonio rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Triuggio (Atto di matrimonio Parte II serie C n. 2 (all.to 1). senza previsione di un contributo di mantenimento da parte del marito a favore della moglie
Con vittoria di anticipazioni e compensi di causa.
In via istruttoria:
Si chiede ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova
1)- Vero che i coniugi si sono trasferiti da Cuba a Triuggio (MB) nell'anno 2014 abitando in Via
Cascina Gianfranco n. 11.
2) - Vero che la moglie ha portato con sé anche alcuni parenti che hanno abitato insieme a Triuggio sino all' anno 2020.
3) - Vero che dal mese di Giugno 2014 il signor ha iniziato ad avere problemi motori con Parte_1 difficoltà di deambulazione e necessità di utilizzare una carrozzina per muoversi all'interno della casa
4) - Vero che dal mese di Giugno 2022 il signor è stato ricoverato presso la RSA Parte_1
Fondazione San Camillo di Besana Brianza
5) - Vero che dal mese di Settembre 2022 la moglie ha iniziato a trascorrere almeno 2-3 settimane al mese lontano da casa senza informare dove si trovasse
6) - Vero che durante queste assenze la moglie telefonava al marito 1 volta al mese
7)- Vero che durante l'assenza della moglie le nipoti signore , e Parte_2 Parte_3 Pt_4 si recavano quotidianamente presso l'abitazione di in Triuggio e dal Gennaio 2021 era Parte_1 stata anche assunta una badante tramite la DNA Cooperativa Sociale con sede in Giussano (doc. 3 bis da rammostrarsi al teste).
8)- Vero che , nel Settembre 2022, ha deciso insieme ai parenti di ricoverarsi presso la RSA Parte_1
Fondazione San Camillo di Besana Brianza a causa delle difficoltà motorie ed in quanto non riceveva alcuna assistenza domestica dalla moglie e non riusciva ad essere seguito adeguatamente dalla sola badante.
9) - Vero che da quando è ricoverato presso la RSA ovvero dal mese di Settembre 2022 e Parte_1 sino al mese di Novembre 2023 la moglie è andata a trovarlo 2 volte nei primi mesi dell'anno mentre da giugno non si è più presentata presso la casa di riposo
10)- Vero che la moglie dal mese di Settembre 2022 si assenta dall'abitazione di Triuggio per periodi di 3-4- settimane di fila ed a volte anche di mesi, senza comunicare dove e con chi vada e che durante queste assenze provvede autonomamente al proprio mantenimento.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.11.2023 dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio civile con in Cuba il giorno 22.11.2013 (trascritto al n. 2, parte Controparte_1
II Serie C dei registri dello Stato Civile del Comune di Triuggio) e che dall'unione non sono nati figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi con addebito alla moglie e, alla scadenza del termine previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. All'udienza del giorno 12.03.2024 nessuno compariva per la resistente e il giudice delegato – impossibilitato a esperire un tentativo di conciliazione - autorizzava i coniugi a vivere separati e, ritenuta ammissibile la prova testimoniale richiesta da parte ricorrente, rinviava per l'escussione dei due testimoni ammessi all'udienza del 04.04.2024. A tale udienza venivano escussi i testimoni e veniva dichiarata la contumacia della resistente;
quindi, il legale di parte ricorrente precisava le conclusioni come riportate in epigrafe e il giudice si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio cui rimetteva gli atti per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 330/2024, emessa dal Tribunale di Monza in data 25.01.2024 e pubblicata in data 31.01.2024 è stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Considerato che con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970
(come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa veniva rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso e, tal fine, veniva fissata udienza per il giorno 19.05.2025 poi differita al 10.06.2025.
All'udienza del 10.06.2025 nessuno compariva per parte resistente e il legale di parte ricorrente insisteva per le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo;
il giudice, quindi, trasmetteva la causa al collegio per la decisione in merito alla domanda di scioglimento del matrimonio.
II. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza non definitiva n. 1234/2024, emessa dal Tribunale di Monza in data 04.04.2024 e pubblicata in data
19.04.2024, passata in giudicato.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Giudice relatore in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Non deve essere adottata alcuna ulteriore statuizione in mancanza di prole da tutelare e di istanze di carattere economico.
III. Le spese di lite, giusta la mancata costituzione della convenuta e la natura necessaria del giudizio sullo status, devono essere dichiarate irripetibili.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 08.11.2023, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Controparte_1
Cuba il giorno 22 novembre 2013 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Triuggio, anno 2013, n. 2, Parte I);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Triuggio (MB), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 12 giugno 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi