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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 23/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1637/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice, Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1637/2021 R.G. A.C. e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Caserta, Corso Trieste n. 116, presso lo studio degli avv.ti Giovanni
Taglialatela e Monica Taglialatela, che li rappresentano e difendono come da procura in atti opponenti
E
(C.F. ) ora C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 per essa quale mandataria (C.F. Controparte_3 Parte_3
) elettivamente domiciliata in Terni, via Barbarasa n. 23, presso lo studio dell'avv. P.IVA_3
Federica Apollonio, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv.to
Giuseppe Caputi, come da procura in atti opposta
OGGETTO: Polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.10.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione depositato in data 23/07/2021 e Parte_2 Parte_1
evocavano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Terni la ora Controparte_1 [...]
e per essa quale mandataria TRA PER CP_2 Controparte_3 Pt_3
AZIONI per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale, revocare il decreto ingiuntivo n. 345/2021 e dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Siena e/o Grosseto e/o Roma con condanna alle spese ed onorari di giudizio con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari;
nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 345/2021 in accoglimento di tutte le eccezioni di nullità degli atti di fideiussione e di leasing, nonché quella di decadenza e prescrizione formulate in atti e per tutte le causali dedotte, con vittoria di spese ed onorari di giudizio con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, deducevano: i) che in data 21/05/2021 il Tribunale di Terni aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 345/2021 (R.G. 893/2021), contenente l'intimazione di pagamento nei confronti degli odierni opponenti della somma di €. 175.809,27, oltre interessi e spese legali;
ii) detto provvedimento si basava sulla fideiussione specifica rilasciata in data
28/05/2009 fino ad €. 22.984,12 relativa al contratto di leasing finanziario n. 1170358, sulla fideiussione specifica rilasciata in data 28/05/2009 fino ad €. 27.293,79 relativa al contratto di leasing finanziario n. 1170361, sulla fideiussione specifica rilasciata in data 28/05/2009 fino ad €.
52.708,90 relativa al contratto di leasing finanziario n. 1170357, sulla fideiussione specifica rilasciata in data 28/05/2009 fino ad €. 82.938,29 relativa al contratto di leasing finanziario n.
1169709; iii) le precitate fideiussioni specifiche erano state rilasciate in favore della società L'asino d'Oro S.r.l. in liquidazione (P.IVA ), cancellata dal registro delle imprese in data P.IVA_4
02/12/2020.
Con otto motivi di opposizione gli opponenti eccepivano quanto segue:
- L'incompetenza territoriale del Tribunale di Terni in favore di quello di Siena alla luce dell'art. 1182 co. 3 c.c., secondo cui l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, come nel caso in esame, deve essere adempiuta al domicilio del creditore;
- La nullità delle garanzie fideiussorie rilasciate per violazione dell'art. 2 L. 287/1990 in materia di Antitrust, in quanto i moduli sottoscritti contenevano le clausole previste nell'accordo ABI sanzionato dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005.
A tal fine, come da giurisprudenza di merito che richiamavano (Trib. Di Vicenza 88/2021;
Trib. Di Prato 55/2021), rappresentavano che, sebbene lo schema contrattuale oggetto di analisi da parte di Banca d'Italia riguardasse unicamente fideiussioni omnibus, la nullità delle clausole di cui allo schema ABI fosse estensibile anche alle fideiussioni specifiche;
- L'estinzione delle fideiussioni per mancato rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.;
- La nullità delle clausole che impongono oneri eccessivi, incomprensibili e manifestamente sproporzionati a vantaggio di una sola parte;
- La nullità dei contratti di leasing per violazione della normativa sulla trasparenza, con rideterminazione dei tassi ex art. 117 co. 7 TUB.
In particolare, contestavano la risoluzione dei contratti per clausola risolutiva espressa, stante l'assenza di inadempimento;
- La qualificazione dei contratti di leasing stipulati come leasing traslativi, con conseguente applicazione delle norme sulla vendita con riserva di proprietà, tra cui l'art. 1526 c.c. secondo cui in caso di risoluzione l'utilizzatore, dopo la restituzione della cosa, ha diritto alla restituzione, a sua volta, delle rate riscosse salvo il diritto ad un equo compenso;
- La nullità dei contratti di leasing per contrarietà alla normativa antiusura L.108/1996;
- L'intervenuta prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale delle fideiussioni sottoscritte nel 2009.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/01/2022 si costituiva in giudizio
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_2
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via preliminare: -rigettare
l'avversa eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito siccome pretestuosa ed infondata per le sopra esposte ragioni, con ogni idonea e conseguente statuizione;
-concedere, per le superiori ragioni esposte, la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto n. 345/2021 del 21.05.2021 Tribunale di Terni, con ogni idonea e conseguente statuizione;
-fissare un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione ex Dlgs 28/2010 con ogni idonea e conseguente statuizione;
in via principale nel merito-respingere integralmente l'avversa opposizione siccome pretestuosa ed infondata per le superiori ragioni esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 345/2021 del 21.05.2021 Tribunale di Terni, con ogni idonea e conseguente statuizione;
in via subordinata nel merito - nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la Sig.ra (C.F. Parte_2
) residente in [...] - 1 ed il Sig. C.F._2 Pt_1
(C.F. ) residente in [...], quali garanti
[...] C.F._1
della società L'asino d'Oro S.r.l. in liquidazione (P.IVA ) cancellata dal registro delle P.IVA_4
imprese dal 02.12.2020, a pagare in solido tra loro in favore della la Controparte_2 complessiva somma di 175.809,27=, come meglio sopra descritta, oltre agli interessi calcolati ai tassi contrattuali di mora comunque entro i limiti dei tassi soglia pro-tempore vigenti dal
13.03.2014 sino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento della maggiore o minor somma accertata in corso di causa, con ogni idonea e conseguente statuizione. In via istruttoria: Ci si oppone sin da ora alla ventilata richiesta di CTU contabile siccome evidentemente esplorativa nella specie sulla scorta delle difese sopra spiegate e non costituendo, come noto, la CTU mezzo di prova utilizzabile a copertura delle carenze probatorie della parte. Con ogni più ampia riserva comunque di formulare nel prosieguo i mezzi di prova che si renderanno necessari. In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti e onorari. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare i mezzi di prova che si renderanno necessari nei concedenti termini ex art. 183 comma 6
c.p.c.”
A fondamento delle rassegnate conclusioni, detta opposta chiedeva:
- Respingersi l'avversa opposizione avente carattere dilatorio, per difetto di specifica contestazione degli importi ingiunti e delle condizioni contrattuali applicate;
- In ordine all'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Terni, rappresentava che la pretesa azionata traeva origine da contratti di leasing finanziario, ragion per cui doveva applicarsi la disciplina del consumatore.
Come da giurisprudenza di merito che richiamava, evidenziava che il creditore può agire con un unico decreto ingiuntivo contro più debitori solidali, purché il Tribunale sia competente per uno solo di essi;
- In relazione alla presunta nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI,
l'opposta riteneva infondata la domanda in quanto il contratto in oggetto non sarebbe una fideiussione omnibus, bensì una fideiussione specifica, cosicché non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005;
- L'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c., atteso che nelle fideiussioni per cui è causa si rinveniva la deroga convenzionale alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;
- Sulla asserita nullità dei contratti di leasing, evidenziava la genericità e pretestuosità dell'eccezione, del tutto smentita dalla documentazione in atti.
Eccepiva che la nullità di cui all'art. 117 TUB è nullità di protezione e non può essere fatta valere dagli odierni garanti, ma solo dal titolare del rapporto.
Segnalava, inoltre, che le fideiussioni sottoscritte dagli opponenti costituivano fideiussioni a prima richiesta e che dette garanzie dovevano qualificarsi come autonome, con esclusione della facoltà per il garante di opporre al beneficiario le eccezioni di cui all'art. 1945 c.c. Ne discende che, a suo dire, gli odierni opponenti non erano legittimati a proporre eccezioni sul rapporto principale;
- L'infondatezza delle avverse eccezioni, sia in tema di anatocismo, stante l'inosservanza del divieto di cui all'art. 1283 c.c., sia in tema di usura, posto che il tasso strumentale all'accertamento della soglia dell'usura è il TEG e non il TAEG;
- L'infondatezza della avversa eccezione in tema di nullità dei contratti di leasing, con conseguente rigetto dell'istanza di applicazione analogica dell'art. 1526 c.c.;
- Concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
A seguito del deposito di memorie - con cui la chiedeva, tra le altre, Controparte_2 concedersi termine per l'esperimento della mediazione venendo in rilievo un contratto bancario - il giudice, all'udienza del 24/03/2022, assumeva il procedimento in riserva sull'istanza ex art. 648
c.p.c. e sulle deduzioni delle parti.
Con ordinanza riservata del 05/07/2022 il giudice respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e disponeva procedersi alla mediazione, rinviando in prosecuzione all'udienza del 15/12/2022.
A detta udienza i difensori davano atto dell'esperimento della mediazione conclusosi con esito negativo (v. in atti verbale di mediazione del 13/07/2022) ed il giudice assegnava i termini ex art. 186 co. 6 c.p.c., richiesti dalle parti, rinviando alla successiva udienza del 23/03/2023.
A detta udienza il giudice disponeva consulenza tecnico contabile, nominando il dott.
[...]
il quale, in data 19/09/2023, depositava la propria perizia. Per_1
Con ordinanza riservata del 03/10/2023 il giudice disponeva la convocazione a chiarimento del
C.t.u. all'udienza del 14/11/2023, udienza successivamente rinviata al 21/11/2023.
A seguito di subentro nel ruolo il procedimento veniva assegnato all'odierno giudicante in data
11/04/2024 il quale, all'udienza del 01/10/2024, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale adito sollevata dagli opponenti, atteso che questi ultimi rivestono la qualifica di consumatore, avendo agito per scopi non collegati all'esercizio di una attività di impresa.
Come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 5868/2023) “nel contratto di fideiussione,
i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre Per_2
2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona Per_3
fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)”.
Accertata, dunque, l'applicabilità della disciplina consumeristica, trova applicazione il c.d. foro - funzionale ed esclusivo (cfr. Cass. n. 742/2020; Cass. n. 14475/2019; Cass. n. 1464/2014; Cass. n.
4208/2007) - del consumatore ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. u), del d.lgs. n. 206/2005.
Va pertanto considerato che l'opponente risiede ad IE (TR), e quindi in un Parte_2
Comune soggetto alla competenza territoriale del Tribunale di Terni.
Relativamente a residente ad BE (GR), occorre rilevare che secondo Parte_1
condivisibile indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di merito, è possibile depositare un solo decreto ingiuntivo contro entrambi i consumatori a condizione che il giudice adito sia competente per uno di essi.
Qualora si applicasse il criterio del foro del consumatore tante volte quante sono le parti si giungerebbe inevitabilmente a conseguenza irragionevole, ossia quella di costringere il creditore di un unico contratto ad agire separatamente nei confronti dei condebitori consumatori, ovvero il giudice a separare le cause in cui ci sono più parti che rivestono quella qualità, in evidente contrasto con il principio di rilievo costituzionale di economia dei mezzi procedurali.
Tanto chiarito in punto di competenza del Tribunale adito, va osservato che le ulteriori doglianze degli opponenti investono le clausole delle fideiussioni sottoscritte.
In particolare, sostengono gli opponenti, che in ogni atto di fideiussione si rinviene la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., l'obbligo di rimborso anche in caso di revoca o inefficacia per qualsiasi motivo dei pagamenti ricevuti dalla Banca, nonché la permanenza dell'obbligo dei fideiussori anche in caso di invalidità delle obbligazioni garantire, ovvero clausole oggetto dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata della Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa antitrust. Ciò premesso, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte, con impostazione che si condivide, a mente del quale “con riguardo a contratti di fideiussione in cui figurino clausole che riproducono il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, deve ritenersi che, avendo l'Autorità amministrativa circoscritto
l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole delle norme bancarie uniformi (NBU) trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali predisposte dalla banca e rese in attuazione di intese illecite ai sensi dell'art. 2 della l. 10.10.1990, n. 287, ciò non esclude, né è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba valutarsi dal giudice alla stregua degli artt. 1418 e ss. cod. civ. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 cod. civ. laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite” (Cass., n. 24044/2019; v. anche più di recente Cass., n. 4175/2020 per l'espresso richiamo all'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale le nullità a valle devono essere valutate ex art. 1418 c.c., con conseguente applicazione dell'art. 1419 c.c. nelle ipotesi in cui l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale limitata alle clausole rivenienti dalla intesa illecita, “posto che, in linea generale, solo la banca potrebbe dolersi della loro espunzione”). (Cass., n. 24044/2019; v. anche più di recente
Cass., n. 4175/2020; Cass., Sez. Un., n. 41994/2021).
Deve, pertanto, ritenersi che nel caso di specie ricorre un'ipotesi di nullità ex art. 1419 c.c., dovendosi conseguentemente escludere che la nullità di singole clausole sia suscettibile di determinare la nullità dell'intero contratto laddove i contraenti lo avrebbero concluso anche senza la parte del suo contenuto colpita da nullità. Deve poi osservarsi che i richiamati principi affermati dalla Suprema Corte in tema di nullità parziale delle clausole riproducenti lo schema ABI sono stati dettati con riferimento alla tipologia contrattuale della fideiussione omnibus.
Nel caso che occupa vengono, invece, in rilievo fideiussioni specifiche e parte opposta ha espressamente sostenuto l'inapplicabilità ai contratti fideiussori in oggetto delle conclusioni rassegnate dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. 41994/2021) in quanto riferibili alle sole fideiussioni omnibus e non anche a quelle specifiche.
Sul punto, è stato recentemente chiarito che i principi, ormai noti, sanciti da Cass. Civ. S. U. n.
41994/2021 espressamente pronunciati in tema di "fideiussioni bancarie omnibus" valgono anche per le c.d. "fideiussioni specifiche" in quanto la nullità riconosciuta alle clausole anticoncorrenziali conformi allo schema ABI hanno ad oggetto contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, per cui in presenza di clausole nulle di cui al modello ABI, anche alle già richiamate fideiussioni specifiche, "quantomeno in parte qua, il contratto sarebbe "a valle" (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 27243 del 21.10.2024).
Ritiene questo giudicante che le clausole oggetto di contestazione siano nella sostanza, anche se non nella forma, riproduttive delle clausole n. 2 di reviviscenza, n. 6 di rinuncia ai termini ex art. 1957
c.c. e n. 8 di sopravvivenza, dichiarate in contrasto con l'art. 2, c. 2, lett. a), legge n. 287/1990 dalla
Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005.
Per tutti questi motivi, quindi, la domanda di parte opponente deve essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo n. 345/2021. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), direttamente in favore dei difensori antistatari ex art 93 cpc, in base al valore indeterminabile della controversia alla natura e alla complessità (esigua) della controversia, per le sole fasi effettivamente svolte (non essendosi svolta una fase istruttoria e/o di trattazione autonoma rispetto a quella decisoria).
Per le medesime ragioni sono poste a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate con decreto del 23.1.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto revoca, il decreto ingiuntivo n. 345/2021;
- Condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite direttamente in favore degli avv.ti
Giovanni e Monica Taglialatela, procuratori antistatari ex art 93 cpc, che liquida in €
7.052,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 379,50 per spese vive (C.U. e spese di notifica);
- pone a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate con decreto del 23.1.2025
Terni, 23.1.2025
Il giudice dott.ssa Elisa Iacone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
in persona del giudice, Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1637/2021 R.G. A.C. e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Caserta, Corso Trieste n. 116, presso lo studio degli avv.ti Giovanni
Taglialatela e Monica Taglialatela, che li rappresentano e difendono come da procura in atti opponenti
E
(C.F. ) ora C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 per essa quale mandataria (C.F. Controparte_3 Parte_3
) elettivamente domiciliata in Terni, via Barbarasa n. 23, presso lo studio dell'avv. P.IVA_3
Federica Apollonio, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv.to
Giuseppe Caputi, come da procura in atti opposta
OGGETTO: Polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.10.2024 i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione depositato in data 23/07/2021 e Parte_2 Parte_1
evocavano in giudizio dinnanzi al Tribunale di Terni la ora Controparte_1 [...]
e per essa quale mandataria TRA PER CP_2 Controparte_3 Pt_3
AZIONI per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via pregiudiziale, revocare il decreto ingiuntivo n. 345/2021 e dichiarare la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Siena e/o Grosseto e/o Roma con condanna alle spese ed onorari di giudizio con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari;
nel merito, revocare il decreto ingiuntivo n. 345/2021 in accoglimento di tutte le eccezioni di nullità degli atti di fideiussione e di leasing, nonché quella di decadenza e prescrizione formulate in atti e per tutte le causali dedotte, con vittoria di spese ed onorari di giudizio con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, deducevano: i) che in data 21/05/2021 il Tribunale di Terni aveva emesso il decreto ingiuntivo n. 345/2021 (R.G. 893/2021), contenente l'intimazione di pagamento nei confronti degli odierni opponenti della somma di €. 175.809,27, oltre interessi e spese legali;
ii) detto provvedimento si basava sulla fideiussione specifica rilasciata in data
28/05/2009 fino ad €. 22.984,12 relativa al contratto di leasing finanziario n. 1170358, sulla fideiussione specifica rilasciata in data 28/05/2009 fino ad €. 27.293,79 relativa al contratto di leasing finanziario n. 1170361, sulla fideiussione specifica rilasciata in data 28/05/2009 fino ad €.
52.708,90 relativa al contratto di leasing finanziario n. 1170357, sulla fideiussione specifica rilasciata in data 28/05/2009 fino ad €. 82.938,29 relativa al contratto di leasing finanziario n.
1169709; iii) le precitate fideiussioni specifiche erano state rilasciate in favore della società L'asino d'Oro S.r.l. in liquidazione (P.IVA ), cancellata dal registro delle imprese in data P.IVA_4
02/12/2020.
Con otto motivi di opposizione gli opponenti eccepivano quanto segue:
- L'incompetenza territoriale del Tribunale di Terni in favore di quello di Siena alla luce dell'art. 1182 co. 3 c.c., secondo cui l'obbligazione avente ad oggetto una somma di denaro, come nel caso in esame, deve essere adempiuta al domicilio del creditore;
- La nullità delle garanzie fideiussorie rilasciate per violazione dell'art. 2 L. 287/1990 in materia di Antitrust, in quanto i moduli sottoscritti contenevano le clausole previste nell'accordo ABI sanzionato dal provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005.
A tal fine, come da giurisprudenza di merito che richiamavano (Trib. Di Vicenza 88/2021;
Trib. Di Prato 55/2021), rappresentavano che, sebbene lo schema contrattuale oggetto di analisi da parte di Banca d'Italia riguardasse unicamente fideiussioni omnibus, la nullità delle clausole di cui allo schema ABI fosse estensibile anche alle fideiussioni specifiche;
- L'estinzione delle fideiussioni per mancato rispetto del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.;
- La nullità delle clausole che impongono oneri eccessivi, incomprensibili e manifestamente sproporzionati a vantaggio di una sola parte;
- La nullità dei contratti di leasing per violazione della normativa sulla trasparenza, con rideterminazione dei tassi ex art. 117 co. 7 TUB.
In particolare, contestavano la risoluzione dei contratti per clausola risolutiva espressa, stante l'assenza di inadempimento;
- La qualificazione dei contratti di leasing stipulati come leasing traslativi, con conseguente applicazione delle norme sulla vendita con riserva di proprietà, tra cui l'art. 1526 c.c. secondo cui in caso di risoluzione l'utilizzatore, dopo la restituzione della cosa, ha diritto alla restituzione, a sua volta, delle rate riscosse salvo il diritto ad un equo compenso;
- La nullità dei contratti di leasing per contrarietà alla normativa antiusura L.108/1996;
- L'intervenuta prescrizione quinquennale o, in subordine, decennale delle fideiussioni sottoscritte nel 2009.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28/01/2022 si costituiva in giudizio
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_2
Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: in via preliminare: -rigettare
l'avversa eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito siccome pretestuosa ed infondata per le sopra esposte ragioni, con ogni idonea e conseguente statuizione;
-concedere, per le superiori ragioni esposte, la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto n. 345/2021 del 21.05.2021 Tribunale di Terni, con ogni idonea e conseguente statuizione;
-fissare un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione ex Dlgs 28/2010 con ogni idonea e conseguente statuizione;
in via principale nel merito-respingere integralmente l'avversa opposizione siccome pretestuosa ed infondata per le superiori ragioni esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 345/2021 del 21.05.2021 Tribunale di Terni, con ogni idonea e conseguente statuizione;
in via subordinata nel merito - nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la Sig.ra (C.F. Parte_2
) residente in [...] - 1 ed il Sig. C.F._2 Pt_1
(C.F. ) residente in [...], quali garanti
[...] C.F._1
della società L'asino d'Oro S.r.l. in liquidazione (P.IVA ) cancellata dal registro delle P.IVA_4
imprese dal 02.12.2020, a pagare in solido tra loro in favore della la Controparte_2 complessiva somma di 175.809,27=, come meglio sopra descritta, oltre agli interessi calcolati ai tassi contrattuali di mora comunque entro i limiti dei tassi soglia pro-tempore vigenti dal
13.03.2014 sino all'effettivo soddisfo, ovvero al pagamento della maggiore o minor somma accertata in corso di causa, con ogni idonea e conseguente statuizione. In via istruttoria: Ci si oppone sin da ora alla ventilata richiesta di CTU contabile siccome evidentemente esplorativa nella specie sulla scorta delle difese sopra spiegate e non costituendo, come noto, la CTU mezzo di prova utilizzabile a copertura delle carenze probatorie della parte. Con ogni più ampia riserva comunque di formulare nel prosieguo i mezzi di prova che si renderanno necessari. In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti e onorari. Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare i mezzi di prova che si renderanno necessari nei concedenti termini ex art. 183 comma 6
c.p.c.”
A fondamento delle rassegnate conclusioni, detta opposta chiedeva:
- Respingersi l'avversa opposizione avente carattere dilatorio, per difetto di specifica contestazione degli importi ingiunti e delle condizioni contrattuali applicate;
- In ordine all'eccepita incompetenza territoriale del Tribunale di Terni, rappresentava che la pretesa azionata traeva origine da contratti di leasing finanziario, ragion per cui doveva applicarsi la disciplina del consumatore.
Come da giurisprudenza di merito che richiamava, evidenziava che il creditore può agire con un unico decreto ingiuntivo contro più debitori solidali, purché il Tribunale sia competente per uno solo di essi;
- In relazione alla presunta nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI,
l'opposta riteneva infondata la domanda in quanto il contratto in oggetto non sarebbe una fideiussione omnibus, bensì una fideiussione specifica, cosicché non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005;
- L'inapplicabilità dell'art. 1957 c.c., atteso che nelle fideiussioni per cui è causa si rinveniva la deroga convenzionale alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;
- Sulla asserita nullità dei contratti di leasing, evidenziava la genericità e pretestuosità dell'eccezione, del tutto smentita dalla documentazione in atti.
Eccepiva che la nullità di cui all'art. 117 TUB è nullità di protezione e non può essere fatta valere dagli odierni garanti, ma solo dal titolare del rapporto.
Segnalava, inoltre, che le fideiussioni sottoscritte dagli opponenti costituivano fideiussioni a prima richiesta e che dette garanzie dovevano qualificarsi come autonome, con esclusione della facoltà per il garante di opporre al beneficiario le eccezioni di cui all'art. 1945 c.c. Ne discende che, a suo dire, gli odierni opponenti non erano legittimati a proporre eccezioni sul rapporto principale;
- L'infondatezza delle avverse eccezioni, sia in tema di anatocismo, stante l'inosservanza del divieto di cui all'art. 1283 c.c., sia in tema di usura, posto che il tasso strumentale all'accertamento della soglia dell'usura è il TEG e non il TAEG;
- L'infondatezza della avversa eccezione in tema di nullità dei contratti di leasing, con conseguente rigetto dell'istanza di applicazione analogica dell'art. 1526 c.c.;
- Concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.
A seguito del deposito di memorie - con cui la chiedeva, tra le altre, Controparte_2 concedersi termine per l'esperimento della mediazione venendo in rilievo un contratto bancario - il giudice, all'udienza del 24/03/2022, assumeva il procedimento in riserva sull'istanza ex art. 648
c.p.c. e sulle deduzioni delle parti.
Con ordinanza riservata del 05/07/2022 il giudice respingeva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e disponeva procedersi alla mediazione, rinviando in prosecuzione all'udienza del 15/12/2022.
A detta udienza i difensori davano atto dell'esperimento della mediazione conclusosi con esito negativo (v. in atti verbale di mediazione del 13/07/2022) ed il giudice assegnava i termini ex art. 186 co. 6 c.p.c., richiesti dalle parti, rinviando alla successiva udienza del 23/03/2023.
A detta udienza il giudice disponeva consulenza tecnico contabile, nominando il dott.
[...]
il quale, in data 19/09/2023, depositava la propria perizia. Per_1
Con ordinanza riservata del 03/10/2023 il giudice disponeva la convocazione a chiarimento del
C.t.u. all'udienza del 14/11/2023, udienza successivamente rinviata al 21/11/2023.
A seguito di subentro nel ruolo il procedimento veniva assegnato all'odierno giudicante in data
11/04/2024 il quale, all'udienza del 01/10/2024, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale adito sollevata dagli opponenti, atteso che questi ultimi rivestono la qualifica di consumatore, avendo agito per scopi non collegati all'esercizio di una attività di impresa.
Come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 5868/2023) “nel contratto di fideiussione,
i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 settembre Per_2
2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona Per_3
fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)”.
Accertata, dunque, l'applicabilità della disciplina consumeristica, trova applicazione il c.d. foro - funzionale ed esclusivo (cfr. Cass. n. 742/2020; Cass. n. 14475/2019; Cass. n. 1464/2014; Cass. n.
4208/2007) - del consumatore ai sensi dell'art. 33, co. 2, lett. u), del d.lgs. n. 206/2005.
Va pertanto considerato che l'opponente risiede ad IE (TR), e quindi in un Parte_2
Comune soggetto alla competenza territoriale del Tribunale di Terni.
Relativamente a residente ad BE (GR), occorre rilevare che secondo Parte_1
condivisibile indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di merito, è possibile depositare un solo decreto ingiuntivo contro entrambi i consumatori a condizione che il giudice adito sia competente per uno di essi.
Qualora si applicasse il criterio del foro del consumatore tante volte quante sono le parti si giungerebbe inevitabilmente a conseguenza irragionevole, ossia quella di costringere il creditore di un unico contratto ad agire separatamente nei confronti dei condebitori consumatori, ovvero il giudice a separare le cause in cui ci sono più parti che rivestono quella qualità, in evidente contrasto con il principio di rilievo costituzionale di economia dei mezzi procedurali.
Tanto chiarito in punto di competenza del Tribunale adito, va osservato che le ulteriori doglianze degli opponenti investono le clausole delle fideiussioni sottoscritte.
In particolare, sostengono gli opponenti, che in ogni atto di fideiussione si rinviene la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., l'obbligo di rimborso anche in caso di revoca o inefficacia per qualsiasi motivo dei pagamenti ricevuti dalla Banca, nonché la permanenza dell'obbligo dei fideiussori anche in caso di invalidità delle obbligazioni garantire, ovvero clausole oggetto dell'intesa anticoncorrenziale sanzionata della Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa antitrust. Ciò premesso, va richiamato il recente orientamento della Suprema Corte, con impostazione che si condivide, a mente del quale “con riguardo a contratti di fideiussione in cui figurino clausole che riproducono il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, deve ritenersi che, avendo l'Autorità amministrativa circoscritto
l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole delle norme bancarie uniformi (NBU) trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali predisposte dalla banca e rese in attuazione di intese illecite ai sensi dell'art. 2 della l. 10.10.1990, n. 287, ciò non esclude, né è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba valutarsi dal giudice alla stregua degli artt. 1418 e ss. cod. civ. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 cod. civ. laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite” (Cass., n. 24044/2019; v. anche più di recente Cass., n. 4175/2020 per l'espresso richiamo all'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale le nullità a valle devono essere valutate ex art. 1418 c.c., con conseguente applicazione dell'art. 1419 c.c. nelle ipotesi in cui l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale limitata alle clausole rivenienti dalla intesa illecita, “posto che, in linea generale, solo la banca potrebbe dolersi della loro espunzione”). (Cass., n. 24044/2019; v. anche più di recente
Cass., n. 4175/2020; Cass., Sez. Un., n. 41994/2021).
Deve, pertanto, ritenersi che nel caso di specie ricorre un'ipotesi di nullità ex art. 1419 c.c., dovendosi conseguentemente escludere che la nullità di singole clausole sia suscettibile di determinare la nullità dell'intero contratto laddove i contraenti lo avrebbero concluso anche senza la parte del suo contenuto colpita da nullità. Deve poi osservarsi che i richiamati principi affermati dalla Suprema Corte in tema di nullità parziale delle clausole riproducenti lo schema ABI sono stati dettati con riferimento alla tipologia contrattuale della fideiussione omnibus.
Nel caso che occupa vengono, invece, in rilievo fideiussioni specifiche e parte opposta ha espressamente sostenuto l'inapplicabilità ai contratti fideiussori in oggetto delle conclusioni rassegnate dalla Suprema Corte (Cass. S.U. n. 41994/2021) in quanto riferibili alle sole fideiussioni omnibus e non anche a quelle specifiche.
Sul punto, è stato recentemente chiarito che i principi, ormai noti, sanciti da Cass. Civ. S. U. n.
41994/2021 espressamente pronunciati in tema di "fideiussioni bancarie omnibus" valgono anche per le c.d. "fideiussioni specifiche" in quanto la nullità riconosciuta alle clausole anticoncorrenziali conformi allo schema ABI hanno ad oggetto contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, per cui in presenza di clausole nulle di cui al modello ABI, anche alle già richiamate fideiussioni specifiche, "quantomeno in parte qua, il contratto sarebbe "a valle" (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 27243 del 21.10.2024).
Ritiene questo giudicante che le clausole oggetto di contestazione siano nella sostanza, anche se non nella forma, riproduttive delle clausole n. 2 di reviviscenza, n. 6 di rinuncia ai termini ex art. 1957
c.c. e n. 8 di sopravvivenza, dichiarate in contrasto con l'art. 2, c. 2, lett. a), legge n. 287/1990 dalla
Banca d'Italia nel provvedimento n. 55/2005.
Per tutti questi motivi, quindi, la domanda di parte opponente deve essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo n. 345/2021. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), direttamente in favore dei difensori antistatari ex art 93 cpc, in base al valore indeterminabile della controversia alla natura e alla complessità (esigua) della controversia, per le sole fasi effettivamente svolte (non essendosi svolta una fase istruttoria e/o di trattazione autonoma rispetto a quella decisoria).
Per le medesime ragioni sono poste a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate con decreto del 23.1.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto revoca, il decreto ingiuntivo n. 345/2021;
- Condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite direttamente in favore degli avv.ti
Giovanni e Monica Taglialatela, procuratori antistatari ex art 93 cpc, che liquida in €
7.052,00, oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 379,50 per spese vive (C.U. e spese di notifica);
- pone a carico di parte convenuta le spese di CTU liquidate con decreto del 23.1.2025
Terni, 23.1.2025
Il giudice dott.ssa Elisa Iacone