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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/06/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1350/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall' Avv. C.F._1
Domenico Crescenzo (C.F. ) presso il cui studio C.F._2 elettivamente domicilia in Sarno (SA) alla Via Pietro Marmino n. 2
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv. C.F._3
Ippolito Matrone (C.F. ), presso il cui studio elettivamente C.F._4 domicilia in Boscoreale (NA) al Via S.T.E. Cirillo n.3 RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni:
Con note ritualmente depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.01.2025 le parti insistevano nelle proprie richieste. In particolare, le parti hanno concordemente richiesto riservare la causa in decisione con recepimento della regolamentazione proposta dal giudice con ordinanza del 27.07.2024.
Il PM concludeva come in data 10.06.2025 chiedendo pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2023, chiedeva Parte_1 pronunziarsi la separazione personale dal coniuge , con la Controparte_1 quale aveva contratto matrimonio concordatario in Boscoreale (NA) in data
05.08.1999 (atto n. 22, parte II, seria A anno 1999). Dall'unione delle parti nascevano 2 figli: nato a [...] il [...] e nato a Per_1 Per_2
Pompei il 28.10.2011.
A sostegno della domanda deduceva che il rapporto Parte_1 coniugale era entrato in crisi a causa della moglie, la quale si disinteressava progressivamente della famiglia rendendo così impossibile la prosecuzione della convivenza;
che infatti, già dall'anno 2020, precisamente nel mese di giugno, i coniugi avevavno deciso di voler mettere fine al rapporto coniugale, tanto è vero che, provvedeva a trasferirsi presso altra abitazione in Parte_1
Pompei alla Via Mariconda n. 10; che, ad oggi, i coniugi continuavano a vivere separatamente senza condividere nessun affetto coniugale;
che il figlio maggiore della coppia, era regolarmente occupato e Persona_3 autosufficiente economicamente;
che anche entrambi i coniugi attualmente godevano di un reddito proprio e provvedevano autonomamente alle rispettive esigenze di vita e relazione. Tanto dedotto il ricorrente concludeva dunque chiedendo: di pronunciare la separazione personale dei coniugi;
di nulla prevedere in ordine ai rapporti patrimoniali tra le parti in quanto economicamente indipendenti;
di nulla prevedere per il mantenimento del figlio poiché Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente;
di affidare il figlio minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre ed Per_2 obbligo del padre di concorrere al mantenimento del figlio versando un assegno mensile di euro 100,00.
Si costituiva in giudizio in data 12.09.2023 aderendo alla Controparte_1 richiesta di separazione ma contestando le condizioni economiche proposte dal marito. In particolare, la resistente deduceva di aver sempre lavorato come bracciante agricola al fine di dare il proprio contributo economico al menage familiare senza, tuttavia, mai far venir meno il proprio impegno nell'accudimento dei figli e del marito;
che proprio grazie a tali sacrifici ed all'apporto economico offerto alla famiglia, i coniugi riuscivano ad acquistare anche un secondo immobile, ove attualmente si era trasferito a vivere il che, Parte_1 sebbene formalmente intestato al predetto di fatto era stato acquistato grazie ai risparmi comuni nell'anno 2013; che infatti i coniugi facevano confluire tutti i proventi della loro attività lavorativa in un conto cointestato dal quale prelevavano di volta in volta non solo la provvista necessaria al soddisfacimento delle esigenze familiari ed al pagamento delle utenze, ma anche al rimborso dei ratei di mutuo contratti per l'acquisto del predetto immobile;
che il ricorrente, allontanatosi dalla casa familiare lasciando la moglie ed il figlio minore privi di goni assistenza, provvedeva altresì con prelievi ravvicinati a svuotare tale conto corrente;
che in conseguenza di tanto la resistente, privata dei propri risparmi e titolare del solo modesto reddito da lavoro, si trovava in una situazione di grave precarietà economica;
che, viceversa il ricorrente conseguiva importanti guadagni svolgendo la professione di agente di commercio, mentre la ricorrente non possedeva ulteriori fonti di guadagno, essendo titolare soltanto dell'immobile sito in
Boscoreale alla via Merolla n. 25. La concludeva dunque chiedendo: di CP_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi;
di disporre l'affido condiviso del figlio minore con residenza privilegiata presso la madre cui assegnare Per_2 la casa coniugale sita in Boscoreale alla Via Merolla n. 18; di porre a carico di un assegno mensile di euro 500,00 per il mantenimento Parte_1 della moglie ed euro 500,00 per il mantenimento del figlio minore – Per_2 entrambi da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT- oltre il 50% delle spese straordinarie.
Nel corso dell'udienza presidenziale del 28.09.2023 si procedeva all'ascolto coniugi e veniva infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione. Con ordinanza del 31.10.2023 il Presidente adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e dunque: affidava il figlio minore ad entrambi i genitori con Per_2 residenza privilegiata presso la madre assegnataria della casa coniugale;
disciplinava il diritto di visita del padre in ragione di due pomeriggi a settimana
(martedì e giovedì) dalle ore 19.00 alle ore 21.00 e fine settimana alterni dalle ore
10.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica;
poneva a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento del figlio minore Parte_1
versando alla un assegno mensile di euro 350,00, oltre Per_2 CP_1 rivalutazione annuale secondo gli indici Istat ed il 50% delle spese straordinarie;
poneva altresì a carico di l'obbligo di corrispondere alla Parte_1 moglie l'assegno mensile di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento della stessa;
poneva infine a carico di l'ulteriore obbligo di pagamento del rateo del mutuo Parte_1 mensile contratto per l'acquisto dell'immobile di Via Mariconda n. 10 in Pompei per euro 420,00.
Con memoria integrativa del 20.11.2023 il ricorrente insisteva per la revoca del mantenimento previsto in favore della moglie e per la riduzione di quello per il figlio minore e chiedeva di pronunziare la separazione dei coniugi con Per_2 addebito alla moglie. Con memoria del 06.12.2023, anche la resistente insisteva nelle proprie richieste chiedendo l'aumento del mantenimento previsto per lei e per il figlio minore e la pronunzia di separazione con addebito al marito.
Entrambe le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 comma 6
c.p.c.
Con ordinanza del 05.03.2024, rigettata la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale proposta dal ricorrente e dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta da parte resistente di pagamento delle somme di denaro sottratte dal conto corrente cointestato per mancanza di una ragione di connessione tra detta domanda e la domanda di separazione, venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Con successiva ordinanza del 27.07.2024 il giudice, rilevato che l'oggetto del contendere fosse costituito dalle sole condizioni economiche della separazione, formulava una proposta conciliativa per una bonaria risoluzione della controversia e dunque proponeva alle parti, ferma la rinuncia alle reciproche domande di addebito, la seguente regolamentazione: “assegno di mantenimento per il figlio minore pari ad € 350,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie e nessuna previsione economica fra coniugi, in quanto entrambi autonomi ed indipendenti.”
Le parti, nel corso dell'udienza dell'11.11.2024 e nelle successive note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.01.2025, dichiaravano di aderire alla proposta formulata dal giudice con ordinanza del 27.07.2024.
Dunque, resasi superflua l'escussione dei testi ammessi in ragione dell'accordo raggiuto dalle parti, con ordinanza del 03.03.2025, la causa veniva riservata in decisione al Collegio con assegnazione alle parti - con decorrenza dal 10.03.2025
– di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni 20 per il deposito delle memorie di replica e trasmissione del fascicolo al PM per rendere le proprie conclusioni. Il PM concludeva in data 10.06.2025 chiedendo pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni dagli stessi concordate.
Ritiene il Collegio che nel caso in esame ricorrano i presupposti per emettere una pronuncia di separazione personale dei coniugi ed Parte_1
. Invero le risultanze processuali hanno ampiamente Controparte_1 comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, il fatto che i coniugi vivano separati già da alcuni anni, le reciproche accuse, il tenore delle dichiarazioni fatte e degli atti processuali nonché la condotta tenuta dalle parti durante tutto l'iter giudiziario ed in particolare il fallimento del tentativo di conciliazione compiuto in sede di udienza presidenziale. Da tutti questi elementi si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. per la pronuncia di separazione. Del resto, entrambe le parti hanno dato atto del venire meno dell'affectio coniugalis durante tutto l'iter giudiziario insistendo concordemente per la pronuncia di separazione. Va, pertanto, pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Passando alle statuizioni di carattere accessorio, le parti sono addivenuto ad un accordo aderendo alla regolamentazione proposta dal giudice con ordinanza del
27.07.2024 la quale, dunque, ben può essere posta alla base della presente decisione.
Orbene, nulla deve essere statuito dal Collegio in ordine ad affido, collocazione e mantenimento di , primo figlio della coppia, in quanto, essendo nato il Per_1
24.11.2000, è maggiorenne e, stante quanto pacificamente dedotto dalle parti, anche economicamente indipendente.
Come da accordo, nulla deve essere altresì statuito in ordine ai rapporti economici tra i coniugi in quanto entrambi autonomi ed indipendenti né in ordine alle reciproche domande di addebito della separazione in quanto rinunciate.
Invece, per quanto riguarda , figlio minore della coppia, in ragione del Per_2 raggiunto accordo dalle parti, si deve procedere alla sostanziale conferma delle statuizioni cui all'ordinanza presidenziale del 31.10.2023 e dunque all'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre con la quale ha sempre convissuto presso la casa coniugale e disciplina del diritto di visita del padre come da dispositivo. Inoltre, con riguardo ai profili patrimoniali, va previsto in capo al padre il versamento di un assegno quale contributo per il mantenimento del figlio minore il cui importo può essere fissato, stante l'adesione delle parti alla proposta formulata del giudice, in euro 350,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, a cui va aggiunto il 50% delle spese straordinarie.
Infine, tenuto conto della natura della lite e dell'accordo raggiunto dalle parti, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti di così provvede: Controparte_1
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F. ed (C.F. C.F._1 Controparte_1
) i quali hanno contratto matrimonio concordatario in C.F._3
Boscoreale (NA) in data 05.08.1999 (atto n. 22, parte II, seria A anno 1999);
2) dispone l'affido condiviso del figlio minore con Persona_4
residenza privilegiata presso la madre cui viene Controparte_1 assegnata la casa coniugale di proprietà della medesima sita in Boscoreale
(NA) alla Via Merolla n. 18;
3) dispone che possa vedere e tenere con sé il figlio Parte_1
quando vorrà, previo accordo con la madre, tenuto conto della Per_2 volontà del minore e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del medesimo, e comunque:
- due pomeriggi a settimana (in caso di disaccordo da individuarsi nel martedì e nel giovedì) dalle ore 19.00 alle ore 21.00;
- a fine settimana alterni dalle ore 10.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica;
- durante le festività natalizie e pasquali, il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore, il 24 dicembre o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, la domenica di Pasqua o il lunedì in Albis;
- durante le vacanze estive, per due settimane anche non consecutive, da concordare preventivamente con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a ad Parte_1
, entro e non oltre il 5 di ogni mese, la somma mensile Controparte_1 di euro 350,00 quale contributo per il mantenimento del figlio minore con la stessa convivete, con adeguamento annuale secondo Per_2
l'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
5) pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie per il figlio purchè previamente concordate, mentre le sole spese straordinarie obbligatorie sostenute da un genitore devono essere rimborsate per la metà dall'altro genitore indipendentemente dal previo accordo;
6) nulla dispone in ordine ai rapporti economico tra i coniugi in quanto autonomi ed indipendenti;
7) nulla dispone in ordine alle reciproche domande di addebito della separazione in quanto rinunciate;
8) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
9) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del Comune di Boscoreale per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l.
898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano