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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 235/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1456/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001431415000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001431415000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001431415000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 03020249001431415/000, notificato il 21.03.2024, relativamente alle seguenti cartelle:
1) Cartella n.03020140011814043000, asseritamente notificata il 16.07.2015, relativa a tassa automobilistica anno 2008;
2) Cartella n.03020140014875157000, asseritamente notificata il 16.07.2015, relativa a tassa automobilistica anni 2009 e 2010.
Eccepiva la mancata notifica delle cartelle esattoriali presupposte, la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria e chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo di avere regolarmente notifcato gli avvisi di accertamento e che agli stessi aveva fatto seguito la notifica delle cartelle esattoriali, che avevano interrotto i termini di prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate OS si costituiva in giudizio e chiedeva dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte, emergeva chiaramente che le cartelle presupposte all'avviso di intimazione erano state regolarmente notificate e, che, successivamente alla loro notifica, e, comunque, prima della notifica dell'avviso di pagamento opposto, erano state notificate al contribuente le intimazioni di pagamento nr. 03020179005683157000 e nr.
03020219002213373000.
Evidenziava che avverso tali atti non era stata proposta alcuna impugnazione.
Con memorie del 20 dicembre 2025, il difensore del ricorrente dava atto che, nelle more del presente procedimento, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, con la sentenza n.
3195/2025, a definizione dell'appello depositato da AD avverso la sentenza n. 1009/2024, emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di TA, avente ad oggetto l'opposizione avverso l'AVI n.
2 03020219002213373000 -, aveva statuito la regolare notificazione delle cartelle di pagamento oggi impugnate, e che pertanto il sig. Ricorrente_1 intendeva prestare acquiescenza a quanto deciso dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado.
Comunicava quindi, che il ricorrente riteneva di dover rinunciare alla proposta opposizione e chiedeva, alla luce del contegno processuale tenuto, la compensazione delle spese di lite.
Con memorie di replica l'Agenzia Entrate OS si opponeva alla compensazione delle spese di lite ed insisteva per la condanna, stante il comportamento tenuto dal ricorrente.
Rilevava che il ricorrente si era già opposto ad altra intimazione relativa alle stesse cartelle reiterando le stesse censure già proposte e che, preso atto dell'esito sfavorevole del giudizio di appello, aveva rinunciato all'opposizione.
All'udienza del giorno 8 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudicante, preso atto della dichiarazione di rinuncia del ricorrente, non contestata da parte dell'Agenzia
Entrate OS, deve dichiarare cessata la materia del contendere.
Quanto alla richiesta di condanna alle spese e competenze del presente giudizio, avanzata dall'Agente della OS, ritiene che la stessa non possa essere accolta.
Rileva infatti, che la sentenza di appello è stata depositata dopo la proposizione del presente giudizio e che il ricorrente ha immediatamente dichiarato di prestare acquiescenza a quanto deciso dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo grado e di voler rinunciare al ricorso.
Le spese di lite vanno quindi compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di primo grado di TA, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in TA il giorno 8 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
IN OT
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1456/2024 depositato il 17/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001431415000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001431415000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001431415000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 03020249001431415/000, notificato il 21.03.2024, relativamente alle seguenti cartelle:
1) Cartella n.03020140011814043000, asseritamente notificata il 16.07.2015, relativa a tassa automobilistica anno 2008;
2) Cartella n.03020140014875157000, asseritamente notificata il 16.07.2015, relativa a tassa automobilistica anni 2009 e 2010.
Eccepiva la mancata notifica delle cartelle esattoriali presupposte, la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento e chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria e chiedeva il rigetto del ricorso sostenendo di avere regolarmente notifcato gli avvisi di accertamento e che agli stessi aveva fatto seguito la notifica delle cartelle esattoriali, che avevano interrotto i termini di prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate OS si costituiva in giudizio e chiedeva dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto, dalla documentazione allegata al fascicolo di parte, emergeva chiaramente che le cartelle presupposte all'avviso di intimazione erano state regolarmente notificate e, che, successivamente alla loro notifica, e, comunque, prima della notifica dell'avviso di pagamento opposto, erano state notificate al contribuente le intimazioni di pagamento nr. 03020179005683157000 e nr.
03020219002213373000.
Evidenziava che avverso tali atti non era stata proposta alcuna impugnazione.
Con memorie del 20 dicembre 2025, il difensore del ricorrente dava atto che, nelle more del presente procedimento, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, con la sentenza n.
3195/2025, a definizione dell'appello depositato da AD avverso la sentenza n. 1009/2024, emessa dalla
Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di TA, avente ad oggetto l'opposizione avverso l'AVI n.
2 03020219002213373000 -, aveva statuito la regolare notificazione delle cartelle di pagamento oggi impugnate, e che pertanto il sig. Ricorrente_1 intendeva prestare acquiescenza a quanto deciso dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado.
Comunicava quindi, che il ricorrente riteneva di dover rinunciare alla proposta opposizione e chiedeva, alla luce del contegno processuale tenuto, la compensazione delle spese di lite.
Con memorie di replica l'Agenzia Entrate OS si opponeva alla compensazione delle spese di lite ed insisteva per la condanna, stante il comportamento tenuto dal ricorrente.
Rilevava che il ricorrente si era già opposto ad altra intimazione relativa alle stesse cartelle reiterando le stesse censure già proposte e che, preso atto dell'esito sfavorevole del giudizio di appello, aveva rinunciato all'opposizione.
All'udienza del giorno 8 gennaio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudicante, preso atto della dichiarazione di rinuncia del ricorrente, non contestata da parte dell'Agenzia
Entrate OS, deve dichiarare cessata la materia del contendere.
Quanto alla richiesta di condanna alle spese e competenze del presente giudizio, avanzata dall'Agente della OS, ritiene che la stessa non possa essere accolta.
Rileva infatti, che la sentenza di appello è stata depositata dopo la proposizione del presente giudizio e che il ricorrente ha immediatamente dichiarato di prestare acquiescenza a quanto deciso dalla Corte di
Giustizia Tributaria di Secondo grado e di voler rinunciare al ricorso.
Le spese di lite vanno quindi compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di primo grado di TA, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso in TA il giorno 8 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
IN OT