Art. 1. Articolo unico
Sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici, compresi quelli tributari, sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621 , con esclusione della disposizione contemplata dal secondo comma dell'articolo 18.
Ai fini del comma precedente i prezzi dei contrassegni di Stato indicati dall'articolo 14 del precitato decreto si intendono riferiti ai recipienti contenenti acquaviti ottenute dai cereali e dalla canna; l'imposta erariale di consumo per le banane fresche prevista dal primo comma dell'articolo 18 si intende fissata in lire 110 per chilogrammo.
Sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici, compresi quelli tributari, sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621 , con esclusione della disposizione contemplata dal secondo comma dell'articolo 18.
Ai fini del comma precedente i prezzi dei contrassegni di Stato indicati dall'articolo 14 del precitato decreto si intendono riferiti ai recipienti contenenti acquaviti ottenute dai cereali e dalla canna; l'imposta erariale di consumo per le banane fresche prevista dal primo comma dell'articolo 18 si intende fissata in lire 110 per chilogrammo.