Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1970, n. 1035
Versione
7 gennaio 1971
Art. 1. Articolo unico

Sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici, compresi quelli tributari, sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621 , con esclusione della disposizione contemplata dal secondo comma dell'articolo 18.
Ai fini del comma precedente i prezzi dei contrassegni di Stato indicati dall'articolo 14 del precitato decreto si intendono riferiti ai recipienti contenenti acquaviti ottenute dai cereali e dalla canna; l'imposta erariale di consumo per le banane fresche prevista dal primo comma dell'articolo 18 si intende fissata in lire 110 per chilogrammo.

Entrata in vigore il 7 gennaio 1971
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