Art. 47.
I sanitari che all'entrata in vigore della presente legge prestino servizio di ruolo a seguito di pubblico concorso per titoli scientifici e pratici ovvero per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici possono partecipare direttamente nella rispettiva e corrispondente, qualifica e disciplina ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneita' nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71 , 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , cosi' come modificati dalla presente legge.
A tal fine il Ministro per la sanita' predispone entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge distinti elenchi secondo la qualifica e la disciplina dei sanitari di cui al precedente comma. All'uopo i sanitari interessati devono presentare documentata istanza di inclusione negli elenchi predetti.
Il Ministro per la sanita' e' altresi' tenuto ad integrare ed aggiornare annualmente gli elenchi nazionali di cui all' articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , con i nominativi dei sanitari che prestino servizio di ruolo presso pubblici ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici.
I sanitari che all'entrata in vigore della presente legge prestino servizio di ruolo a seguito di pubblico concorso per titoli scientifici e pratici ovvero per titoli ed esami, presso pubblici ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici possono partecipare direttamente nella rispettiva e corrispondente, qualifica e disciplina ai concorsi di assunzione presso gli ospedali di cui al titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132 , a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneita' nazionale o regionale o del tirocinio pratico di cui agli articoli 71 , 74 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , cosi' come modificati dalla presente legge.
A tal fine il Ministro per la sanita' predispone entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge distinti elenchi secondo la qualifica e la disciplina dei sanitari di cui al precedente comma. All'uopo i sanitari interessati devono presentare documentata istanza di inclusione negli elenchi predetti.
Il Ministro per la sanita' e' altresi' tenuto ad integrare ed aggiornare annualmente gli elenchi nazionali di cui all' articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , con i nominativi dei sanitari che prestino servizio di ruolo presso pubblici ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici.