Ordinanza cautelare 20 novembre 2023
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 11/06/2025, n. 4387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4387 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 04387/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04756/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4756 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di genitori della minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Simona Marotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usp - Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a. del prot. n. -OMISSIS- emesso dal I.C. Statale “-OMISSIS-”, con sede a Napoli, -OMISSIS-, comunicato in pari data, avente ad oggetto assegnazione ore di sostegno;
b. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, -OMISSIS-, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, depositato il 20 ottobre 2023 previa rituale notifica, i ricorrenti, in qualità di genitori della minore -OMISSIS-, impugnavano:
- il provvedimento prot. prot. n. -OMISSIS- emesso dal I.C. Statale “-OMISSIS-”, con sede a Napoli, -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t. comunicato in pari data con cui sono state assegnate alla minore solo 18 ore si sostegno scolastico rispetto alle 30 ore a cui avrebbe diritto in considerazione della patologia di cui è affetta;
- gli eventuali atti preparatori e presupposti comunque pregiudizievoli alla minore.
Premettono che -OMISSIS-è affetta da “-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-” e per tale patologia è stata riconosciuto come “persona con minorazione prevista dalla definizione di handicap di cui al c.3 dell’art. 3 della L.104/92”. Lamentano che causa di tale patologia, la minore ha necessità di essere seguita da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alla sua patologia, ossia per tutte le 30 ore del “tempo scuola”, come indicato dal PEI 2022/2023 ( all. 9 del ric.).
I ricorrenti agivano inoltre per l’accertamento e la declaratoria del diritto della minore di ottenere un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia, previa valutazione, da effettuarsi, anno per anno, in sede di PEI, delle concrete esigenze nonché per l’adozione dei provvedimenti necessari affinché la presenza dell’insegnante di sostegno sia assicurata in modo continuativo ed adeguato anche per gli anni successivi
1.1. L’intimata amministrazione scolastica si è costituita in giudizio con memoria formale dell’Avvocatura distrettuale dello Stato del 4 novembre 2023 per poi produrre gli atti del procedimento il 6 novembre 2023.
2. La Sezione, con Ordinanza 2141 del 15 novembre 2023, accoglieva la domanda cautelare motivando nei seguenti termini la delibata sussistenza del fumus boni iuris nel gravame e, versandosi in materia di giurisdizione esclusiva, impartendo il conseguente dettame di adozione degli atti più idonei a tutelare interinalmente il diritto della minore per cui è causa, contestualmente rinviando la causa alla camera di consiglio del 7 febbraio 2024 per la verifica dell’ottemperanza all’assunta ordinanza cautelare nonché per il regolamento delle spese delle relativa fase:
“Ritenuta l’istanza cautelare suscettibile di positiva delibazione atteso che le ore di sostegno risultano assegnate per l’anno scolastico 2023/2024 (18) in assenza della previa deliberazione degli effettivi bisogni educativi della minore da effettuarsi in sede di redazione del P.E I per l’anno in corso;
il numero delle ore di sostegno risulta, altresì, inadeguato non solo rispetto all’orario effettivo di frequenza dell’alunna, pari a 30 ore settimanali, ma anche rispetto alla gravità della patologia da cui la minore è affetta, come debitamente comprovata in atti;
Ed invero, non risulta, agli atti, adottato il PEI per il corrente anno scolastico;
Ritenuto, pertanto, che l’Istituto Scolastico intimato debba provvedere ad adottare il PEI per il corrente anno scolastico ed assegnare conseguentemente, alla predetta minore, un insegnante di sostegno per il numero di ore necessarie alla sua piena integrazione scolastica, auspicabilmente con copertura integrale dell’orario scolastico, non essendo sufficientemente motivata l’assegnazione di un numero di ore inferiore, in considerazione della situazione di handicap dello stesso;
Ritenuto di dover rinviare il giudizio alla camera di consiglio del 7 febbraio 2024, al fine di verificare l’ottemperanza al presente provvedimento cautelare, sollecitando l’Amministrazione Scolastica a depositare nota sull’effettivo adempimento, almeno 10 giorni prima della camera di consiglio così fissata;
Ritenuto di riservare il regolamento delle spese per la fase cautelare, all’esito della predetta camera di consiglio”.
3. Alla Camera di consiglio del 7 febbraio 2024 i ricorrenti rinunciavano alla domanda cautelare.
Con memoria del 27 novembre 2024 la difesa dei ricorrenti rappresentava che solo a seguito della notifica e dell’iscrizione a ruolo del ricorso e prima “dell’udienza sospensiva” la P.A. ha assegnato al minore un numero di ore di sostegno adeguato alla sua patologia, chiedendo pertanto che la S.V. che venisse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite.
4. Alla pubblica Udienza del 4 dicembre 2024 la causa veniva introitata per la decisione.
5. Il Collegio non può che prendere atto di quanto rappresentato da parte ricorrente con la richiamata memoria e, alla luce dell’istanza formulata, opina di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse.
Inoltre, essendo stato il ricorso notificato il 19 ottobre 2023 e depositato il 20 ottobre 2023, il Collegio non può che ritenere che esso abbia avuto efficacia causale sulla determinazione dell’Amministrazione di assegnare alla minore per cui è causa, le ore di sostegno adeguate alla sua patologia e richieste dai ricorrenti; assegnazione avvenuta, come si rappresenta nella richiamata memoria del 27 novembre 2023, prima della camera di consiglio di trattazione della domanda cautelare.
Può quindi essere dichiarata la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, con la conseguente condanna al pagamento delle spese di lite a favore dei ricorrenti nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale la Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l’Amministrazione scolastica resistente a corrispondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.