Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/05/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2229 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio in data 29.04.2025 composta dai Sigg.ri Magistrati: dr.ssa. Isabella MARIANI Presidente dr.ssa Alessandra GUERRIERI Consigliere dr.ssa Laura D'AMELIO Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
- SENTENZA -
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 14.11.2023 al n. 2229 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2023 avverso l'ordinanza n. 440/2023, emessa ex art. 702 ter c.p.c., dal Tribunale di Lucca
promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Franchi come da Parte_1
- appellante - contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Avv. Andrea Controparte_1 Lorenzetti Natali,. come da procura in atti;
- appellato -
La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma dell'Ordinanza n.440/23 emesso dal Tribunale di Lucca in data 23.10.23, depositata in cancelleria in data 24.10.23, comunicata via PEC nella stessa data e non notificata, reso nel ricorso ex art. 702 bis cpc, promosso dal sig.
contro
Parte_1 [...]
e rubricato al n. R.G. 606/2020, così giudicare 1) IN VIA CP_1 PRELIMINARE: sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione dell'Ordinanza impugnata e dei conseguenti provvedimenti per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'Ordinanza n. 440/2023 emessa dal Tribunale di Lucca, Giudice Dott.ssa Scarabotti, nell'ambito del giudizio N.R.G. 606/2020, depositato in cancelleria in data 23.10.23, comunicato in data 24.10.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
In subordine, accertare e dichiarare l'acausalità del trasferimento di denaro fatto dal signor in favore del signor e per l'effetto Parte_1 Controparte_1 condannare quest'ultimo alla restituzione in favore del signor Parte_1 della somma di € 22.000,00 oltre interessi, spese e onorari de e di quelli della fase cautelare” 3) conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
4) in ogni caso con condanna di parte appellata alla restituzione di quanto eventualmente loro corrisposto in esecuzione dell'ordinanza impugnata. 5) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio ed al giudizio cautelare.”;
per l'appellato: “Alla luce delle considerazioni sopra esposte e per tutti i motivi dettagliatamente illustrati nella parte narrativa che precede, il Sig. CP_1 come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, co
[...] l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
- rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione dell'ordinanza di rigetto svolta dall'appellante difettando i Parte_1 requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- rigettare nel merito il gravame proposto dalla parte appellante in via principale ed in via subordinata, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, da intendere in questa sede richiamate e trascritte;
- riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha dichiarato che il trasferimento di denaro per € 22.000,00= effettuato da sul Parte_1 conto corrente di non costituiva do sia Controparte_1 dell'elemento soggettivo che di quello oggettivo e che, in ogni caso, Parte_1 aveva ripreso dal conto corrente del figlio tutto l'importo i
[...] mediante l'utilizzo della carta Bancomat n. 021791 e, per l'effetto, rigettare la domanda svolta da di “nullità della donazione di non modico Parte_1 valore fatta dal sig al figlio mediante Parte_1 Controparte_1 bonifico bancario, ad opera della delegata signora , in data Persona_1 26.10.2015, per difetto di forma solenne” e quella con anna del Sig. “ alla restituzione a favore del sig. della Controparte_1 Parte_1 somma di € 22.000,00 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo”; - con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge, del presente procedimento, della fase cautelare inerente il richiesto e poi revocato sequestro conservativo e del giudizio di primo grado”..
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO –
Con atto di citazione in appello citava in giudizio Parte_1 al fine di sentire accogliere le conclusioni riportate in Controparte_1 epigrafe.
Si costituiva in giudizio resistendo alla domanda e Controparte_1 rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe
2 In data 17.09.2024 la causa veniva rimessa in decisione con la fissazione dell'udienza davanti al Collegio ex art 352 c.p.c.
In data 15.11.2024 l'Avv. Stefano Franchi, per conto di Parte_2
depositava la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio notificata
[...] via pec e la dichiarazione di accettazione della rinuncia di Controparte_1 chiedendo l'estinzione del giudizio previa emissione dell'ordine di cancellazione del sequestro concesso con decreto del 7 dicembre 2023 e revocato con decreto presidenziale in data 7.12.2023, con compensazione delle spese di lite.
In data 13.11.2024.l'Avv. Andrea Lorenzetti Natali, per conto di depositava la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio Controparte_1 notificata e la dichiarazione di accettazione della rinuncia, chiedendo la cancellazione del sequestro concesso con decreto del 7 dicembre 2023 e revocato con decreto presidenziale in data 7.12.2023 e l'estinzione del giudizio di appello r.g. n. 2229/2023, a spese di lite compensate.
Visti gli atti di rinuncia ed di accettazione depositati in atti e ritenuto che vada conseguentemente dichiarata l'estinzione del presente processo di appello ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ.
Rilevato, quanto alle spese di giudizio, che entrambe le parti ne hanno chiesto la compensazione integrale.
P. Q. M.
Letto l'art. 306 c.p.c.,
DICHIARA l'estinzione del presente giudizio.
ORDINA la cancellazione del sequestro trascritto in data 15.12.2023 presso l'Agenzia delle Entrate di Lucca-Servizio pubblicità immobiliare- al n. 21303
RG e n. 16113 RP.
COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
IL CONSIGLIERE Est. IL PRESIDENTE
Laura D'Amelio Isabella Mariani
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