Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/05/2025, n. 836
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Sentenza 6 maggio 2025

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La Corte d'Appello di Firenze, Sezione I Civile, ha pronunciato la seguente sentenza in un giudizio di appello avverso un'ordinanza emessa dal Tribunale di Lucca ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. L'appellante, rappresentato dall'Avv. Franchi, aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale di Lucca, chiedendo in via preliminare la sospensione della sua efficacia esecutiva e, nel merito, la riforma della stessa per accogliere le conclusioni avanzate in primo grado. Tali conclusioni miravano all'accertamento della nullità di una donazione di non modico valore effettuata tramite bonifico bancario per difetto di forma solenne, con conseguente condanna alla restituzione della somma di € 22.000,00 oltre interessi, oppure, in subordine, all'accertamento dell'acausalità del trasferimento di denaro e alla conseguente condanna alla restituzione della medesima somma. L'appellato, rappresentato dall'Avv. Lorenzetti Natali, si era costituito in giudizio resistendo alle domande dell'appellante e chiedendo, in via principale, il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva per difetto dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, e nel merito, il rigetto dell'appello sia in via principale che subordinata. In via riconvenzionale, l'appellato chiedeva la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non aveva dichiarato che il trasferimento di denaro non costituiva donazione e che egli aveva ripreso l'intera somma dal conto del padre, chiedendo di rigettare le domande dell'appellante.

Successivamente alla rimessione della causa in decisione, in data 15.11.2024, l'Avv. Stefano Franchi, per conto dell'appellante, ha depositato la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, notificata via PEC, unitamente alla dichiarazione di accettazione della rinuncia da parte dell'appellato, chiedendo l'estinzione del giudizio previa cancellazione del sequestro concesso e revocato, con compensazione delle spese. In data 13.11.2024, l'Avv. Andrea Lorenzetti Natali, per conto dell'appellato, ha depositato analoga dichiarazione di rinuncia agli atti e di accettazione, chiedendo la cancellazione del sequestro e l'estinzione del giudizio di appello con spese compensate. La Corte d'Appello, visti gli atti di rinuncia ed accettazione depositati, ha dichiarato l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., ordinando la cancellazione del sequestro trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Lucca e compensando integralmente tra le parti le spese di lite, stante la richiesta congiunta di compensazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/05/2025, n. 836
    Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
    Numero : 836
    Data del deposito : 6 maggio 2025

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