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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/03/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5301/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5301/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Varcaccio Garofalo, domiciliato in Torre Annunziata (NA) alla via Gino Alfani n.15;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Maria Gabriella Marotta, domiciliata in AL alla via Arcangelo Rotunno n. 15;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.03.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta il 30.11.2023 da nei Parte_1 confronti dell' (d'ora in poi , con riferimento all'intimazione Controparte_1 CP_2
di pagamento n. 10020239009628268/000 dell'importo complessivo di euro 67.413,38 ad egli notificata il 18.09.2023.
La citata intimazione si fonda su numerose cartelle di pagamento ed avvisi di addebito notificati tra il 16.05.2017 ed il 07.08.2022, riguardanti crediti di diversa natura (contributi inail, ritenute irpef, diritti camerali, tari, contributi I.V.S., crediti di Invitalia riguardanti il recupero di finanziamenti agevolati, etc.).
1 Parte attrice ha chiesto dichiararsi l'inesistenza dei seguenti crediti e/o comunque l'illegittimità dei seguenti atti di riscossione, in ragione della loro omessa e/o comunque invalida notifica e conseguente prescrizione della pretesa patrimoniale:
1) cartella di pagamento n. 10020170012654629000 del 24/08/2017 relativa a contributi CP_3 risalenti all'anno 2015, 2016 e 2017
2) cartella n. 10020170023527541000 notificata in data 09/02/2018, relativa a contributi CP_3 risalenti all'anno 2017
3) cartella n. 1002019000135731700 del 03.02.2022 relativa a contributi risalenti all'anno CP_3
2018
4) cartella n. 10020190005037887000 del 03/02/2022 relativa ad infrazioni codice della strada risalenti all'anno 2016
5) cartella n. 10020190011864188000 del 03/02/2022 relativa a ritenute lavoro ed addizionali CP_4 risalenti all'anno 2015
6) cartella n. 1002019002401444000 del 03/02/2022 relativa al diritto camerale risalente all'anno
2015;
7) cartella n. 10020190034412951000 del 27/12/2021 relativa ad un finanziamento agevolato risalente all'anno 2019;
8) cartella n. 10020190055453389000 del 03/02/2022 relativa al diritto camerale risalente all'anno
2016;
9) cartella n. 10020200009567374000 del 08/11/2021 relativa ad addizionali Irpef risalenti all'anno 2016;
10) cartella n. 100202000023236051000 del 26/05/2022 relativa a contributi Inali risalenti agli anni
2019 e 2020.
Con comparsa depositata il 15.10.2024 si è costituita l' la quale ha preliminarmente CP_2
eccepito:
1) l'incompetenza per materia (rectius, il difetto di giurisdizione) del giudice adito in favore del giudice tributario, relativamente alle cartelle fondate su ruoli emessi dalla Controparte_5
(cartelle n. 10020190011864188000 e 10020200009567374000), nonché a quelle
[...]
fondate su ruoli emessi dalla (cartelle n. 1002019002401444000 e Controparte_6
10020190055453389000);
2) l'incompetenza per materia del giudice ordinario in favore del giudice del lavoro, relativamente alle cartelle fondate su ruoli emessi dall' – sede di AL (cartelle n. CP_3
2 10020170012654629000, n. 10020170023527541000, n. 1002019000135731700 e n.
100202000023236051000 e n. 10020210006664242000);
3) l'incompetenza per materia del giudice ordinario in favore del giudice del Giudice di Pace di
Castellammare di Stabia, relativamente alla cartella fondata su infrazioni al codice della strada ivi commesse (ossia quelle di cui alla cartella n. 10020190005037887000).
Per il resto, l' ha insistito per la declaratoria di inammissibilità e/o d'infondatezza CP_2 dell'opposizione, tenuto anche conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza introdotta dalla legislazione emergenziale correlata al cd. covid-19.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. depositata il 17.10.2024, ha eccepito Parte_1
la tardività delle eccezioni preliminari sollevate da controparte nonché, in via subordinata, ha chiesto dichiararsi l'inesistenza del credito di cui alla cartella n. 10020190034412951000 del 27.12.2021
(relativa ad un finanziamento agevolato risalente all'anno 2019), in ragione dell'omessa e/o invalida notifica della cartella.
Con provvedimento del 28.11.2024 è stata:
- dichiarata l'incompetenza per materia dell'Intestato Tribunale in favore del Giudice di Pace di
Torre Annunziata relativamente ai crediti oggetto della cartella n. 10020190005037887000;
- dichiarata l'incompetenza funzionale e tabellare del giudice adito in favore del Giudice del
Lavoro, relativamente ai crediti di cui alle cartelle fondate su ruoli emessi dall' – sede di CP_3
AL (cartelle n. 10020170012654629000, n. 10020170023527541000, n.
1002019000135731700 e n. 100202000023236051000);
- rinviata la causa all'udienza del 20.03.2025 per la decisione del giudizio, con riferimento alla cartella n. 10020190034412951000 asseritamente notificata il 27.12.2021, nonché ai fini della definizione della questione relativa alla giurisdizione del giudice adito con riferimento alle cartelle fondate su ruoli emessi dalla (cartelle n. Controparte_5
10020190011864188000 e 10020200009567374000), nonché a quelle fondate su ruoli emessi dalla (cartelle n. 1002019002401444000 e 10020190055453389000). Controparte_6
All'udienza del 20.03.2025 la causa è stata riservata in decisione.
Tanto premesso, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, con riferimento ai crediti oggetto delle cartelle n. 1002019002401444000 e
10020190055453389000, relative ai ruoli emessi dalla per il recupero del diritto Controparte_6 annuale camerale rispettivamente dell'anno 2015 e 2016.
Difatti, posto che il citato credito ha natura tributaria e che parte attrice ha contestato l'inesistenza del credito per intervenuta prescrizione in ragione dell'omessa o invalida notifica delle
3 cartelle prodromiche all'intimazione n. 10020239009628268/000, trovano applicazione gli artt. 2 e 19 del d. lgs. n. 546/1992, i quali prevedono che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”, con la conseguenza che l'intimazione di pagamento va impugnata davanti al giudice speciale.
Tale conclusione ha trovato inequivoca conferma nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la quale ha affermato che nell'ipotesi in cui il fatto estintivo della pretesa tributaria fatto valere a sostegno dell'opposizione si sia verificato in epoca successiva all'emissione della cartella di pagamento, ma la notifica di quest'ultima sia mancata o risulti giuridicamente inesistente, la controversia spetta alla cognizione del giudice tributario, al pari di quanto accade nell'ipotesi in cui il fatto estintivo si sia verificato anteriormente alla predetta notificazione (tra le altre, Cass. civ. n.
7822/2020, n. 30666/2022, etc.).
Per le medesime ragioni va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario anche con riferimento alle cartelle n. 10020190011864188000 e
10020200009567374000 aventi ad oggetto crediti di natura tributaria, ossia (la prima) il recupero del credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 4, decreto legislativo n. 344/2003 ed addizionali Irpef risalenti all'anno 2015, nonché (la seconda) addizionali Irpef risalenti all'anno 2016.
Quanto alla restante cartella n. 10020190034412951000 notificata il 27.12.2021, rispetto ad essa sussiste la giurisdizione del giudice adito, trattandosi di un credito del 2019 di natura non tributaria, relativo al recupero di un finanziamento agevolato.
Sul punto, parte attrice ha eccepito la nullità della notifica della cartella, in quanto effettuata presso un indirizzo (Via Robert Baden Powell n. 61, Angri) diverso da quello di residenza del destinatario (Via Santa Lucia n. 35).
L'eccezione è fondata.
Difatti, dalla relata di notificazione prodotta dall si evince che la cartella in esame è stata CP_2
notificata alla via Robert Baden Powell n. 61, nel Comune di Angri.
Tuttavia, parte attrice ha depositato il certificato storico di residenza di , nel Parte_1
quale si legge che dal 17.03.2015 ad oggi egli risiede nel Comune di Angri ma alla via Santa Lucia n.
35.
Da tanto consegue la nullità della notifica della cartella n. 10020190034412951000.
Ciò nonostante, va rigettata la domanda di inesistenza del credito formulata dall'opponente.
Invero, quest'ultimo non ha contestato l'esistenza dei fatti costitutivi del credito (ossia l'avvenuta ricezione del finanziamento agevolato e la mancata restituzione dello stesso) ma soltanto la legittimità degli atti di riscossione (cartella di pagamento e successiva intimazione), come confermato
4 dalla circostanza che ad essere stato evocato in giudizio non è stato l'ente creditore ( ma Controparte_7
soltanto il concessionario per la riscossione.
Orbene, posto che entrambi gli atti di riscossione hanno ad oggetto il credito fondato sul ruolo n. 2019/5843 (cfr. l'estratto di ruolo in atti) – dunque, un credito risalente all'anno 2019 – e che l'intimazione di pagamento n. 10020239009628268/000 risulta pacificamente notificata il 18.09.2023 – il credito non è prescritto.
Né ricorre la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo prevista dall'art. 17 d.p.r. n. 602/1973 ed eccepita dall'opponente a pag. 5 dell'atto di citazione, ove si consideri che per un verso la citata disposizione è stata abrogata ad opera del d.l. n. 106/2005 (conv. con l. n. 156/2005) mentre, sotto un diverso ma convergente profilo, la stessa (al pari del successivo art. 25 del d.p.r. n. 602/1973) riguarda soltanto le entrate di natura tributaria (tra le tante, cfr. Cass. civ. n. 28529/2018).
Alla luce di quanto osservato, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, con riferimento ai crediti oggetto delle cartelle n. 1002019002401444000,
n. 10020190055453389000, n. 10020190011864188000 e n. 10020200009567374000.
Per il resto, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014 relative ai giudizi di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro
260.000,00.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, con riferimento ai crediti oggetto delle cartelle n. 1002019002401444000, n. 10020190055453389000, n.
10020190011864188000 e n. 10020200009567374000;
2) per il resto, rigetta l'opposizione;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
, che si liquidano in euro 3,500,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e Controparte_1
cpa come per legge
Nocera Inferiore, 24.03.2025
Il Giudice dott. Pasquale Velleca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5301/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Varcaccio Garofalo, domiciliato in Torre Annunziata (NA) alla via Gino Alfani n.15;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Maria Gabriella Marotta, domiciliata in AL alla via Arcangelo Rotunno n. 15;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.03.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione proposta il 30.11.2023 da nei Parte_1 confronti dell' (d'ora in poi , con riferimento all'intimazione Controparte_1 CP_2
di pagamento n. 10020239009628268/000 dell'importo complessivo di euro 67.413,38 ad egli notificata il 18.09.2023.
La citata intimazione si fonda su numerose cartelle di pagamento ed avvisi di addebito notificati tra il 16.05.2017 ed il 07.08.2022, riguardanti crediti di diversa natura (contributi inail, ritenute irpef, diritti camerali, tari, contributi I.V.S., crediti di Invitalia riguardanti il recupero di finanziamenti agevolati, etc.).
1 Parte attrice ha chiesto dichiararsi l'inesistenza dei seguenti crediti e/o comunque l'illegittimità dei seguenti atti di riscossione, in ragione della loro omessa e/o comunque invalida notifica e conseguente prescrizione della pretesa patrimoniale:
1) cartella di pagamento n. 10020170012654629000 del 24/08/2017 relativa a contributi CP_3 risalenti all'anno 2015, 2016 e 2017
2) cartella n. 10020170023527541000 notificata in data 09/02/2018, relativa a contributi CP_3 risalenti all'anno 2017
3) cartella n. 1002019000135731700 del 03.02.2022 relativa a contributi risalenti all'anno CP_3
2018
4) cartella n. 10020190005037887000 del 03/02/2022 relativa ad infrazioni codice della strada risalenti all'anno 2016
5) cartella n. 10020190011864188000 del 03/02/2022 relativa a ritenute lavoro ed addizionali CP_4 risalenti all'anno 2015
6) cartella n. 1002019002401444000 del 03/02/2022 relativa al diritto camerale risalente all'anno
2015;
7) cartella n. 10020190034412951000 del 27/12/2021 relativa ad un finanziamento agevolato risalente all'anno 2019;
8) cartella n. 10020190055453389000 del 03/02/2022 relativa al diritto camerale risalente all'anno
2016;
9) cartella n. 10020200009567374000 del 08/11/2021 relativa ad addizionali Irpef risalenti all'anno 2016;
10) cartella n. 100202000023236051000 del 26/05/2022 relativa a contributi Inali risalenti agli anni
2019 e 2020.
Con comparsa depositata il 15.10.2024 si è costituita l' la quale ha preliminarmente CP_2
eccepito:
1) l'incompetenza per materia (rectius, il difetto di giurisdizione) del giudice adito in favore del giudice tributario, relativamente alle cartelle fondate su ruoli emessi dalla Controparte_5
(cartelle n. 10020190011864188000 e 10020200009567374000), nonché a quelle
[...]
fondate su ruoli emessi dalla (cartelle n. 1002019002401444000 e Controparte_6
10020190055453389000);
2) l'incompetenza per materia del giudice ordinario in favore del giudice del lavoro, relativamente alle cartelle fondate su ruoli emessi dall' – sede di AL (cartelle n. CP_3
2 10020170012654629000, n. 10020170023527541000, n. 1002019000135731700 e n.
100202000023236051000 e n. 10020210006664242000);
3) l'incompetenza per materia del giudice ordinario in favore del giudice del Giudice di Pace di
Castellammare di Stabia, relativamente alla cartella fondata su infrazioni al codice della strada ivi commesse (ossia quelle di cui alla cartella n. 10020190005037887000).
Per il resto, l' ha insistito per la declaratoria di inammissibilità e/o d'infondatezza CP_2 dell'opposizione, tenuto anche conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza introdotta dalla legislazione emergenziale correlata al cd. covid-19.
Con la memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. depositata il 17.10.2024, ha eccepito Parte_1
la tardività delle eccezioni preliminari sollevate da controparte nonché, in via subordinata, ha chiesto dichiararsi l'inesistenza del credito di cui alla cartella n. 10020190034412951000 del 27.12.2021
(relativa ad un finanziamento agevolato risalente all'anno 2019), in ragione dell'omessa e/o invalida notifica della cartella.
Con provvedimento del 28.11.2024 è stata:
- dichiarata l'incompetenza per materia dell'Intestato Tribunale in favore del Giudice di Pace di
Torre Annunziata relativamente ai crediti oggetto della cartella n. 10020190005037887000;
- dichiarata l'incompetenza funzionale e tabellare del giudice adito in favore del Giudice del
Lavoro, relativamente ai crediti di cui alle cartelle fondate su ruoli emessi dall' – sede di CP_3
AL (cartelle n. 10020170012654629000, n. 10020170023527541000, n.
1002019000135731700 e n. 100202000023236051000);
- rinviata la causa all'udienza del 20.03.2025 per la decisione del giudizio, con riferimento alla cartella n. 10020190034412951000 asseritamente notificata il 27.12.2021, nonché ai fini della definizione della questione relativa alla giurisdizione del giudice adito con riferimento alle cartelle fondate su ruoli emessi dalla (cartelle n. Controparte_5
10020190011864188000 e 10020200009567374000), nonché a quelle fondate su ruoli emessi dalla (cartelle n. 1002019002401444000 e 10020190055453389000). Controparte_6
All'udienza del 20.03.2025 la causa è stata riservata in decisione.
Tanto premesso, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, con riferimento ai crediti oggetto delle cartelle n. 1002019002401444000 e
10020190055453389000, relative ai ruoli emessi dalla per il recupero del diritto Controparte_6 annuale camerale rispettivamente dell'anno 2015 e 2016.
Difatti, posto che il citato credito ha natura tributaria e che parte attrice ha contestato l'inesistenza del credito per intervenuta prescrizione in ragione dell'omessa o invalida notifica delle
3 cartelle prodromiche all'intimazione n. 10020239009628268/000, trovano applicazione gli artt. 2 e 19 del d. lgs. n. 546/1992, i quali prevedono che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”, con la conseguenza che l'intimazione di pagamento va impugnata davanti al giudice speciale.
Tale conclusione ha trovato inequivoca conferma nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione, la quale ha affermato che nell'ipotesi in cui il fatto estintivo della pretesa tributaria fatto valere a sostegno dell'opposizione si sia verificato in epoca successiva all'emissione della cartella di pagamento, ma la notifica di quest'ultima sia mancata o risulti giuridicamente inesistente, la controversia spetta alla cognizione del giudice tributario, al pari di quanto accade nell'ipotesi in cui il fatto estintivo si sia verificato anteriormente alla predetta notificazione (tra le altre, Cass. civ. n.
7822/2020, n. 30666/2022, etc.).
Per le medesime ragioni va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario anche con riferimento alle cartelle n. 10020190011864188000 e
10020200009567374000 aventi ad oggetto crediti di natura tributaria, ossia (la prima) il recupero del credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 4, decreto legislativo n. 344/2003 ed addizionali Irpef risalenti all'anno 2015, nonché (la seconda) addizionali Irpef risalenti all'anno 2016.
Quanto alla restante cartella n. 10020190034412951000 notificata il 27.12.2021, rispetto ad essa sussiste la giurisdizione del giudice adito, trattandosi di un credito del 2019 di natura non tributaria, relativo al recupero di un finanziamento agevolato.
Sul punto, parte attrice ha eccepito la nullità della notifica della cartella, in quanto effettuata presso un indirizzo (Via Robert Baden Powell n. 61, Angri) diverso da quello di residenza del destinatario (Via Santa Lucia n. 35).
L'eccezione è fondata.
Difatti, dalla relata di notificazione prodotta dall si evince che la cartella in esame è stata CP_2
notificata alla via Robert Baden Powell n. 61, nel Comune di Angri.
Tuttavia, parte attrice ha depositato il certificato storico di residenza di , nel Parte_1
quale si legge che dal 17.03.2015 ad oggi egli risiede nel Comune di Angri ma alla via Santa Lucia n.
35.
Da tanto consegue la nullità della notifica della cartella n. 10020190034412951000.
Ciò nonostante, va rigettata la domanda di inesistenza del credito formulata dall'opponente.
Invero, quest'ultimo non ha contestato l'esistenza dei fatti costitutivi del credito (ossia l'avvenuta ricezione del finanziamento agevolato e la mancata restituzione dello stesso) ma soltanto la legittimità degli atti di riscossione (cartella di pagamento e successiva intimazione), come confermato
4 dalla circostanza che ad essere stato evocato in giudizio non è stato l'ente creditore ( ma Controparte_7
soltanto il concessionario per la riscossione.
Orbene, posto che entrambi gli atti di riscossione hanno ad oggetto il credito fondato sul ruolo n. 2019/5843 (cfr. l'estratto di ruolo in atti) – dunque, un credito risalente all'anno 2019 – e che l'intimazione di pagamento n. 10020239009628268/000 risulta pacificamente notificata il 18.09.2023 – il credito non è prescritto.
Né ricorre la decadenza per tardiva iscrizione a ruolo prevista dall'art. 17 d.p.r. n. 602/1973 ed eccepita dall'opponente a pag. 5 dell'atto di citazione, ove si consideri che per un verso la citata disposizione è stata abrogata ad opera del d.l. n. 106/2005 (conv. con l. n. 156/2005) mentre, sotto un diverso ma convergente profilo, la stessa (al pari del successivo art. 25 del d.p.r. n. 602/1973) riguarda soltanto le entrate di natura tributaria (tra le tante, cfr. Cass. civ. n. 28529/2018).
Alla luce di quanto osservato, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, con riferimento ai crediti oggetto delle cartelle n. 1002019002401444000,
n. 10020190055453389000, n. 10020190011864188000 e n. 10020200009567374000.
Per il resto, l'opposizione va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo facendo applicazione delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014 relative ai giudizi di valore compreso tra euro 52.000,00 ed euro
260.000,00.
L'assenza di attività istruttoria giustifica una parziale riduzione del quantum rispetto ai parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, con riferimento ai crediti oggetto delle cartelle n. 1002019002401444000, n. 10020190055453389000, n.
10020190011864188000 e n. 10020200009567374000;
2) per il resto, rigetta l'opposizione;
3) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell' Parte_1 [...]
, che si liquidano in euro 3,500,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e Controparte_1
cpa come per legge
Nocera Inferiore, 24.03.2025
Il Giudice dott. Pasquale Velleca
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