Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N.RG. 776/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 776 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ESTER FERRARI MORANDI
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.02.2024, ritualmente notificato all' , CP_1 Pt_1
ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di
[...]
sentire accertare e dichiarare il proprio diritto a percepire l'indennità di
maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che, con decreto di omologa del 19/07/2023, questo Tribunale, all'esito del procedimento ex art. 445 bis iscritto al n.rg. R.G. 5288/2022, la riconosceva in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data predetta;
- di aver notificato il suddetto decreto all' in data 25.07.2023; CP_1
- di aver trasmesso, in data 21.07.2023, alla competente sede zonale, il modello
AP70 ai fini della liquidazione della prestazione;
- che, nonostante il decorso del termine di cui all' art. 445 bis, comma 5, c.p.c.,
l non ha provveduto a dare esecuzione all'omologa. CP_1
Con decreto in data 13.02.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
7.01.2025, fissata per la discussione della causa, con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Verificato il tempestivo deposito delle note suddette da parte del procuratore del ricorrente e la mancata costituzione in giudizio dell' , la causa vene oggi CP_1
decisa mediante la presente sentenza.
In via preliminare, verificata la ritualità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia dell' . CP_1
Nel merito, alla luce della documentazione versata in atti (decreto di omologa ritualmente notificato alla sede provinciale dell' , PEC di invio del modello CP_1
AP70 e autodichiarazione attestante la condizione di “non ricovero” della ricorrente in istituti con retta a carico dello Stato o di altri Enti pubblici), si ritiene che la domanda formulata in ricorso debba trovare accoglimento.
Deve pertanto essere dichiarato il diritto della ricorrente alla concessione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.06.2022 (primo giorno del mese successivo alla data di accertata insorgenza del requisito sanitario), con conseguente condanna dell' al pagamento dei ratei maturati e maturandi della CP_1 prestazione, con l'aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria nei termini di cui in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo avuto particolare riguardo alla natura e al valore della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, visto l'art 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- accerta e dichiara il diritto di all'erogazione Parte_1 dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1.06.2022, e per l'effetto condanna l' a corrisponderle i ratei maturati e maturandi della prestazione;
CP_1
- condanna l' a corrispondere alla ricorrente, con decorrenza dal 121°giorno CP_1 dall'accertata insorgenza del diritto alla prestazione, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, gli interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria;
- condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Tivoli, 08/01/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli