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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 30/01/2026, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 417/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BI RO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2237/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNIC 36-TER n. 04660492184 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
- sul ricorso n. 3970/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2025/900081 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250028213873000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 259/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione n. prot. 0106905.19-03-2025 attraverso cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I, ha rettificato i dati contenuti nella dichiarazione IRPEF
2021 per l'a.i. 2020 effettuata ai sensi dell'art. 36 ter D.P.R. N. 600/73.
L'Ufficio provvedeva , a seguito delle integrazioni documentali effettuate medio tempore dal contribuente, in parziale autotutela rispetto al precedente controllo formale prot. n. 347373-2024 e riconosceva gli investimenti effettuati nella Società_1 s.r.l, mentre insisteva nel recupero delle detrazioni concernenti la startup Società_2.
Il ricorrente contesta, nei due ricorsi riuniti di cui all'epigrafe, tale ripresa assumendo la riconoscibilità della detrazione alla stregua della normativa speciale di settore.
L'Ufficio resiste alla richiesta.
I ricorsi sono stati riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio agisce per la ripresa della detrazione sul rilievo che il contribuente ha dato solo prova di aver effettuato un versamento nel 2020 a titolo (generale) di investimento, nella Società_2 s.r.l.
“Tuttavia, la parte non ha fornito chiarimenti in merito alla tipologia di quote/partecipazioni che avrebbe acquisito né tanto meno è stata in grado di provare che nel medesimo anno di imposta sia intervenuto un aumento del capitale sociale/incremento delle quote di riserva corrispettivo a tale versamento”
Ritiene la Corte che, invero, ancorchè debba ravvisarsi una originaria carenza espositiva, possa condividersi, sulla base delle risultanze infine acquisite in giudizio, possa condividersi la ricostruzione del contribuente.
Invero l'investimento di Ricorrente_1 è stato raccolto dalla start-up Società_2 S.r.l. a titolo di investimento in conto capitale sociale. Ciò risulta dalla Certificazione e dal Documento informativo di Società_2 S.r.l., nonché dal Verbale di Assemblea del Soci della medesima Società del 30 dicembre 2020 (docc. 5-6-7 del ricorso).
Risulta poi che l'ammontare del predetto investimento è confluito nella voce riserva per sovrapprezzo quote riportata a pagina 14 della nota integrativa del Bilancio d'esercizio 2020 nella voce “Varie altre riserve” della tabella “Variazioni nelle voci di Patrimonio Netto”. Precisa inoltre il ricorrente “che la riserva sovrapprezzo quote di Società_2 S.r.l. è stata inserita a Bilancio nel patrimonio netto come “Varie altre riserve” nel 2020 pari a Euro 1.535.732 e integrata di Euro 149.925 nel 2021, anno in cui si è completato l'aumento di capitale pari a nominali Euro 843,25 con relativo sovrapprezzo quote di Euro 1.685.656,75 (come illustrato a pagina 17 e seguenti del documento di Bilancio relativo all'anno 2021 a completamento appunto dell'aumento di capitale).
Il documento di Bilancio del 2021 può quindi sicuramente soccorrere per documentare quanto sopra, oltre che a far emergere contabilmente la continuità delle poste a bilancio di Società_2 S.r.l. per le annualità in discorso (docc.
8-9 del ricorso principale - Bilanci di esercizio di Società_2 S.r.l. al 31 dicembre 2020 e al 31 “.
Emerge, quindi, un quadro di buona fede e di rispondenza alla diposizione normativa.
Pertanto possono accogliersi i ricorsi con annullamento dei recuperi operati dall'Ufficio.
Il complessivo esame della vicenda induce alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti;
dichiara compensate le spese di giudizio
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BI RO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2237/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNIC 36-TER n. 04660492184 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
- sul ricorso n. 3970/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2025/900081 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250028213873000 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 259/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Come riportato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione n. prot. 0106905.19-03-2025 attraverso cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I, ha rettificato i dati contenuti nella dichiarazione IRPEF
2021 per l'a.i. 2020 effettuata ai sensi dell'art. 36 ter D.P.R. N. 600/73.
L'Ufficio provvedeva , a seguito delle integrazioni documentali effettuate medio tempore dal contribuente, in parziale autotutela rispetto al precedente controllo formale prot. n. 347373-2024 e riconosceva gli investimenti effettuati nella Società_1 s.r.l, mentre insisteva nel recupero delle detrazioni concernenti la startup Società_2.
Il ricorrente contesta, nei due ricorsi riuniti di cui all'epigrafe, tale ripresa assumendo la riconoscibilità della detrazione alla stregua della normativa speciale di settore.
L'Ufficio resiste alla richiesta.
I ricorsi sono stati riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Ufficio agisce per la ripresa della detrazione sul rilievo che il contribuente ha dato solo prova di aver effettuato un versamento nel 2020 a titolo (generale) di investimento, nella Società_2 s.r.l.
“Tuttavia, la parte non ha fornito chiarimenti in merito alla tipologia di quote/partecipazioni che avrebbe acquisito né tanto meno è stata in grado di provare che nel medesimo anno di imposta sia intervenuto un aumento del capitale sociale/incremento delle quote di riserva corrispettivo a tale versamento”
Ritiene la Corte che, invero, ancorchè debba ravvisarsi una originaria carenza espositiva, possa condividersi, sulla base delle risultanze infine acquisite in giudizio, possa condividersi la ricostruzione del contribuente.
Invero l'investimento di Ricorrente_1 è stato raccolto dalla start-up Società_2 S.r.l. a titolo di investimento in conto capitale sociale. Ciò risulta dalla Certificazione e dal Documento informativo di Società_2 S.r.l., nonché dal Verbale di Assemblea del Soci della medesima Società del 30 dicembre 2020 (docc. 5-6-7 del ricorso).
Risulta poi che l'ammontare del predetto investimento è confluito nella voce riserva per sovrapprezzo quote riportata a pagina 14 della nota integrativa del Bilancio d'esercizio 2020 nella voce “Varie altre riserve” della tabella “Variazioni nelle voci di Patrimonio Netto”. Precisa inoltre il ricorrente “che la riserva sovrapprezzo quote di Società_2 S.r.l. è stata inserita a Bilancio nel patrimonio netto come “Varie altre riserve” nel 2020 pari a Euro 1.535.732 e integrata di Euro 149.925 nel 2021, anno in cui si è completato l'aumento di capitale pari a nominali Euro 843,25 con relativo sovrapprezzo quote di Euro 1.685.656,75 (come illustrato a pagina 17 e seguenti del documento di Bilancio relativo all'anno 2021 a completamento appunto dell'aumento di capitale).
Il documento di Bilancio del 2021 può quindi sicuramente soccorrere per documentare quanto sopra, oltre che a far emergere contabilmente la continuità delle poste a bilancio di Società_2 S.r.l. per le annualità in discorso (docc.
8-9 del ricorso principale - Bilanci di esercizio di Società_2 S.r.l. al 31 dicembre 2020 e al 31 “.
Emerge, quindi, un quadro di buona fede e di rispondenza alla diposizione normativa.
Pertanto possono accogliersi i ricorsi con annullamento dei recuperi operati dall'Ufficio.
Il complessivo esame della vicenda induce alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie i ricorsi riuniti;
dichiara compensate le spese di giudizio