Decreto presidenziale 23 settembre 2019
Ordinanza collegiale 12 novembre 2019
Ordinanza collegiale 28 febbraio 2022
Ordinanza collegiale 17 ottobre 2022
Sentenza 16 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 16/02/2023, n. 2788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2788 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/02/2023
N. 02788/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08354/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8354 del 2019, proposto da TE AN ZZ, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Iasiello e Francesco Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione
- del giudicato nascente dalla sentenza di questo T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, Sezione III, del 16 aprile 2018 n. 4140 di annullamento del giudizio di non idoneità del ricorrente alla Abilitazione Scientifica Nazionale, settore concorsuale 09/A1 “ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale”;
in subordine, per l’annullamento
- di tutti atti del procedimento per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, settore concorsale 09/A1 “ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale” nella parte riguardante il giudizio di non idoneità del ricorrente espresso dalla nuova commissione nominata dal Ministero nell’ambito della procedura indetta con decreto direttoriale 20 luglio 2012 n. 222;
- di ogni altro atto preparatorio, presupposto o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il presente gravame il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità all’abilitazione scientifica nazionale per lo svolgimento delle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore concorsuale 09/A1 - "ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale", espresso dalla commissione nominata in esecuzione della sentenza di questo Tribunale (sez. III, 16 aprile 2018, n. 4140), con la quale è stato annullato il giudizio di inidoneità espresso dalla precedente commissione originariamente designata.
2. Con il riedito giudizio di inidoneità, la nuova commissione ha confermato il giudizio di non idoneità del ricorrente, ritenendo, all’unanimità, le pubblicazioni presentate “ non coerenti con le tematiche del SC 09/A1, neanche, nello specifico, per quanto riguarda il SSD ING-IND/06 Fluidodinamica ”.
Il giudizio di “non pertinenza” della produzione scientifica rispetto ai temi del settore concorsuale, formulato a norma del’art. 4, comma 1, lett a) del DM 120/2016, è motivato, nei giudizi individuali resi dai singoli commissari, come segue:
- “ gli studi sottoposti a valutazione si focalizzano raramente sulla dinamica del mezzo fluido e sono principalmente incentrati su aspetti reologici o di caratterizzazione del mezzo … il candidato si caratterizza soprattutto come un esperto di fisica-chimica della materia piuttosto che come esperto di fluidodinamica … nessuno tra i lavori presentati dal candidato a rilevanza per l’ingegneria navale aeronautica e aerospaziale. L’unico lavoro sottoposto a valutazione che a giudizio dello scrivente potrebbe essere annoverato tra i lavori di fluidodinamica è l’articolo sulla transizione verso il caos di un sistema termodiffusivo con effetto Soret sviluppato tramite un modello troncato a 5 modi ” (prof. Bottaro);
- “ come si evince dall’analisi dei 14 lavori sottoposti a valutazione le tematiche prevalentemente affrontate dal candidato attengono un massimamente gli aspetti fisico chimici della scienza dei materiali, dinamica e stabilità di soluzioni polimeriche con uso della relatività browniana. In nessuna delle pubblicazioni vi è un cenno a possibili intersezioni degli ambiti di ricerca affrontati con quelli dell’ingegneria aerospaziale e navale ” (prof. Di Sciuva);
- “ it is my opinion that the publications are not in field of fluid mechanics … his area of work seem to be close to phisical chemistry but definitely not fluid mechanics ” (prof. Gedes Soares);
- “ nel merito dei contenuti dei lavori è da rilevare come la gran parte di essi si riferisca ad aspetti riguardanti la fisica chimica della scienza di materiali e delle soluzioni polimeriche argomenti che sono collegati molto debolmente con quelli caratteristici del settore concorsuale 09/A1, in particolare per tutta la parte relativa le applicazioni ingegneristiche e similmente con quelli specifici del settore scientifico della fluidodinamica ” (prof. Romano);
- “ il candidato si è essenzialmente occupato della chimico fisica dei materiali con particolare attenzione alla loro caratterizzazione reologica e non alla dinamica dei fluidi ” (prof. Sala).
3. Con gravame all’odierno esame il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla menzionata sentenza n. 4140/2018 e, in subordine, per l’annullamento del giudizio di non idoneità espresso dalla nuova commissione.
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente ha denunciato la violazione o elusione del giudicato sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della suddetta pronuncia nella parte in cui ha stabilito che “ gli studi di fluidodinamica si riferiscono al settore scientifico disciplinare ING-IND/06, incluso, ex art. D.M. n. 336 del 2011, nel settore concorsuale 09/A1 in esame, e dunque risultano pienamente coerenti con detto settore concorsuale ”.
Con un secondo argomento di censura il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del nuovo giudizio espresso dalla commissione per: “ a) Violazione dell’art. 15 della legge 30/12/2010 n. 240 e del D.M. 29/07/2011 n. 336. Violazione dell’art. 5 lettera A) del D.M. 07/06/2012 n. 76; b) Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, erronea valutazione e travisamento dei fatti, illogicità ”.
Sotto un primo profilo il ricorrente ha contestato la valutazione di non attinenza delle tematiche trattate nelle pubblicazioni rispetto al settore concorsuale denominato “ ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale ” e, in specie, al settore disciplinare denominato “ fluidodinamica ”, chiedendo, all’uopo, “ la nomina di un verificatore in persona esperta del settore ”.
Sotto un secondo profilo ha lamentato il carattere superficiale del giudizio espresso dalla Commissione in ordine alla collocazione editoriale delle pubblicazioni sottoposte a valutazione.
4. L’Amministrazione si è costituita per resistere al ricorso depositando una memoria di stile.
5. Con ordinanza n. 12961 del 12 novembre 2019 il Tribunale ha disposto la conversione del rito di ottemperanza in rito ordinario rilevando che “ la sentenza di questo Tribunale, Sezione III, del 16 aprile 2018 n. 4140 di annullamento del giudizio di non idoneità del ricorrente, nell’ordinare all’amministrazione resistente di “procedere ad un riesame del predetto giudizio, ad opera di una differente Commissione”, lascia alla stessa amministrazione inevitabili margini di discrezionalità nella riformulazione delle proprie determinazioni ” e che “ l’azione introduce, in inscindibile correlazione con le censure attinenti alla violazione del giudicato, profili che, in quanto afferenti a presunti vizi propri della valutazione rinnovata, non appaiono, quindi, riconducibili allo schema restrittivo della violazione/elusione del giudicato ”.
6. Con ordinanza n. 2346 del 22 febbraio 2022 il Tribunale, accogliendo la richiesta istruttoria avanzata dal ricorrente, ha disposto una verificazione ponendo al verificatore il seguente quesito: “ esaminate le pubblicazioni prodotte dal ricorrente ai fini del giudizio di idoneità, dica se le stesse siano attinenti alle tematiche del SC 09/A1 e, in particolare, al settore scientifico disciplinare ING-IND 06 denominato “Fluidodinamica” ”.
7. All’esito della verificazione è stata prodotta la relazione depositata in data 14 novembre 2022.
8. Con memoria depositata in data 4 gennaio 2023 il ricorrente ha contestato l’esito della verificazione, sostenendo che il verificatore:
- avrebbe illegittimamente ricavato la conclusione relativa alla non attinenza degli studi pubblicati dal ricorrente al campo della fluidodinamica dalla mera valutazione della collocazione editoriale delle pubblicazioni in questione, senza confrontare “ il contenuto di ciascuna pubblicazione con la descrizione della disciplina dettata dal legislatore ”;
- avrebbe erroneamente ritenuto che le riviste sulle quali sono pubblicati i lavori del ricorrente non sono di interesse per il settore della fluidodinamica.
9. All’udienza del 8 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.
10. Deve, anzitutto, escludersi che sia ravvisabile il vizio di violazione del giudicato, articolato con il primo argomento di doglianza.
A tal fine è sufficiente osservare che la sentenza sopra richiamata si è limitata ad affermare che “ gli studi di fluidodinamica si riferiscono al settore scientifico disciplinare ING-IND/06, incluso, ex art. D.M. n. 336 del 2011, nel settore concorsuale 09/A1 in esame, e dunque risultano pienamente coerenti con detto settore concorsuale ” e che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non ha affatto “ statuito in modo preciso e puntuale che le pubblicazioni del ricorrente rientrano nel campo della Fluidodinamica e risultano pienamente coerenti con il settore concorsuale 09/A1 ”.
In altre parole, la questione relativa alla concreta riferibilità delle pubblicazioni presentate dal ricorrente ai temi della fluidodinamica non è stata affatto trattata nella menzionata sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, con la conseguenza che la nuova commissione, in relazione a tale profilo, era certamente libera di esprimere un nuovo giudizio, con il solo limite - che risulta osservato - di non disconoscere la riconducibilità della materia della fluidodinamica al settore concorsuale 09/A1.
11. Disattesa la censura inerente la violazione del giudicato, occorre verificare se la il giudizio di inidoneità impugnato presenti gli ulteriori vizi dedotti dal ricorrente.
12. A tale riguardo va osservato che le risultanze della verificazione - i cui esiti sono ritenuti dal Collegio pienamente condivisibili - hanno confermato in toto le valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, sopra riportate ( sub 2).
Segnatamente, in sede di verificazione è stato innanzitutto chiarito, in via generale, che “ lo studio, la modellistica o la descrizione statistica delle proprietà chimico-fisiche e reologiche di fluidi o di miscele polimeriche, non costituisce di per sé motivo di pertinenza verso il settore della Fluidodinamica che, per definizione, e congruità con la declaratoria del relativo SSD, attiene al moto dei fluidi stessi ed alle applicazioni in ambito ingegneristico ”.
Inoltre, con specifico riferimento alle singole pubblicazioni presentate dal ricorrente, risulta accertato, quanto alla loro riconducibilità alla declaratoria del settore scientifico disciplinare ING-IND06-Fluidodinamica, quanto segue (riportando i soli passaggi della relazione ritenuti essenziali ai fini della decisione):
“ 1. Pubblicazione dal titolo “Long-Range Correlations, Geometrical Structure, and Transport Properties of Macromolecular Solutions. The Equivalence of Configurational Statistics and Geometrodynamics of Large Molecules”. Il lavoro riporta uno studio teorico analitico sulle caratteristiche chimico-fisiche di soluzioni polimeriche e di macromolecole polimeriche mediante applicazione di una teoria relativistica, la cosiddetta relatività Browniana. L’argomento pertanto non è in linea con la declaratoria citata e solo molto in modesta parte può essere ritenuto di marginale interesse per il SSD.
2. Pubblicazione dal titolo “Configurational Statistics of Macromolecules in Solution from Correlations of Liquid Molecules”.
Il lavoro riporta uno studio teorico analitico basato sulla teoria della relatività Browniana (la cosiddetta BWR) finalizzato allo sviluppo di modelli statistici di macromolecole in soluzioni liquide di catene polimeriche. Anche in questo caso il lavoro si riferisce quindi ad argomenti non in linea con la declaratoria del Settore. Pur trattando soluzioni fluide, il lavoro è assolutamente poco pertinente con il moto dei fluidi e le sue applicazioni nell’ambito dell’ingegneria.
3. Pubblicazione intitolata “Semiclassical approach to electrorehological fluids. Influence of solid volume fraction on the suspension yield stress”. Il lavoro riporta uno studio teorico analitico delle proprietà reologiche di fluidi sottoposti a campi elettrici. Il lavoro ha un taglio prettamente chimico-fisico e non presenta applicazioni inerenti al moto dei fluidi ed alle relative applicazioni ingegneristiche.
4. Pubblicazione dal titolo “Lecithin Organogel with New Rheological and Scaling Behavior”. Il lavoro riporta uno studio teorico sperimentale delle proprietà reologiche di un fluido (definito lecithin organogel) caratterizzate per diverse concentrazioni di acqua. Pur trattando soluzioni fluide, il lavoro è solo per taluni limitati e marginali aspetti attinente con il moto dei fluidi e con le sue applicazioni nell’ambito dell’ingegneria.
5. Pubblicazione intitolata “Specific low-shear viscosity of a liquid dispersion of solid particles from variational theory for the Fuchs stability ratio”. Il lavoro riporta uno studio teorico, basato su principi variazionali, delle proprietà reologiche (la viscosità in particolare) e dei meccanismi di aggregazione di una dispersione di particelle solide in un liquido. Il lavoro non risulta dunque in linea con la declaratoria del Settore e non è dunque attinente con il moto dei fluidi e con le sue applicazioni nell’ambito dell’ingegneria.
6. Pubblicazione dal titolo “Lecithin Organogel as a Binary Blend of Monodisperse Polymer-like Micelles”. Il lavoro riporta uno studio teorico delle proprietà chimico-fisiche di un fluido denominato “lecithin organogel” e delle equazioni che ne governano le proprietà reologiche. Pur trattando soluzioni fluide, il lavoro, anche in questo caso, non risulta quindi in linea con la declaratoria del Settore e non è attinente con il moto dei fluidi e con le sue applicazioni nell’ambito dell’ingegneria. 7. Pubblicazione dal titolo “Semiclassical law for the apparent viscosity of non-Newtonian fluids: An analogy between thixotropy of fluids and sintering of solids”. Il lavoro riporta uno studio teorico delle proprietà reologiche di un fluido non-Newtoniano. Pur essendo i fluidi non-Newtoniani di interesse ingegneristico, il lavoro presentato è a carattere prettamente chimico-fisico e le applicazioni in ambito fluidodinamico non vengono considerate.
8. Pubblicazione dal titolo “Quasistatic reduced yield stress number in London–van der Waals interacting solid-liquid media: Influence of high solid mass concentrations”. Il lavoro riporta uno studio teorico e sperimentale delle caratteristiche di interazione di particelle solide sospese in un liquido e lo sviluppo di modelli per caratterizzarne l’influenza della concentrazione della massa solida. Il lavoro presentato è a carattere prettamente chimico-fisico e le applicazioni in ambito fluidodinamico sono trascurabili.
9. Pubblicazione dal titolo “Effect of mixing entropy on the static yield stress of a liquid dispersion of solid particles: Comparison between Si3N4 and Ca3(PO4)2 aqueous suspensions”. Il lavoro riporta uno studio sperimentale delle caratteristiche reologiche di una dispersione di particelle solide sospese in un liquido con attenzione all’effetto del pH. Il lavoro è a carattere prettamente chimico-fisico e non è centrato sui temi del moto dei fluidi e delle sue numerose applicazioni nell’ambito dell’ingegneria.
10. Pubblicazione dal titolo “Thermosolutal Self-Organization of Supramolecular Polymers into Nanocraters”. Il lavoro riporta uno studio teorico e sperimentale delle caratteristiche chimico-fisiche di moduli molecolari che, sotto opportune condizioni di eccitazione, tendono a formare nano-strutture le cui caratteristiche vengono descritte mediante opportuni modelli teorici. Il lavoro appare interessante soprattutto per le possibili applicazioni nell’ambito della Scienza dei Materiali o, più specificatamente, per la biologia e la microelettronica, mentre possibili ricadute in ambiti di interesse per il macrosettore SC 09/A1 e, in particolare, al settore scientifico disciplinare ING-IND 06, non vengono evidenziate.
11. Pubblicazione dal titolo “Anomalous scaling in passive scalar advection from anomalous exponents in polymer partition function”. Il lavoro riporta uno studio teorico delle caratteristiche di soluzioni polimeriche attraverso un approccio teorico di tipo relativistico e viene approfondito il legame tra le caratteristiche delle macromolecole polimeriche e le proprietà statistiche della turbolenza. Il lavoro, anche se pubblicato su di una rivista di interesse prettamente chimico, e quindi poco nota alla comunità scientifica che fa riferimento al settore Aeronautico, Aerospaziale e Navale, contiene delle ricadute interessanti anche per il settore della Fluidodinamica, in particolare per ciò che riguarda la turbolenza e gli scalari passivi. La pubblicazione si ritiene quindi parzialmente attinente alle tematiche del SC 09/A1 e, in particolare, al settore scientifico disciplinare ING-IND 06.
12. Pubblicazione dal titolo “Chaotic dynamics in a percolation model for evaporation of a solid body: A description of solid/gas reactions with consumption based on thermodiffusive nonlinearity at the solid/gas interface”. Il lavoro riporta uno studio teorico analitico dei meccanismi termodiffusivi all’interfaccia solido-gassosa nel caso di reazioni chimiche, in particolare di evaporazione della parte solida. Lo studio è focalizzato su aspetti legati alla chimica. Anche le ricadute verso l’ambito fluidodinamico sono marginali e poco evidenziate.
13. Pubblicazione dal titolo “Intermittent chaos in dense gaseouslike media driven by coupling cross thermodiffusive effects”. Il lavoro riporta uno studio teorico della statistica di processi termodiffusivi caotici con lo sviluppo di modelli di predizione della transizione al caos che tengono conto delle tipiche proprietà di intermittenza. La pubblicazione ha un carattere prevalentemente teorico e presenta delle interessanti ricadute nell’ambito della Fluidodinamica. Questa pubblicazione è da considerarsi attinente alle tematiche del SC 09/A1 e, in particolare, del settore scientifico disciplinare ING-IND 06.
14. Monografia, a nome singolo, dal titolo “Macromolecules in Solutions and Brownian Relativity”. Il libro riporta teorie relativistiche avanzate, inclusa la teoria innovativa cosiddetta di Relatività Browniana, di interesse nell’ambito della meccanica statistica, della chimica e della fisica dei polimeri. Le implicazioni del lavoro nell’ambito di temi di interesse dei settori Aeronautico, Aerospaziale e Navale sono solo marginali ”.
Da quanto sopra emerge che le conclusioni cui è giunto il verificatore all’esito di una meticolosa analisi delle tematiche affrontate dal ricorrente nelle pubblicazioni presentate sono di tenore analogo a quelle cui era pervenuta la Commissione nel provvedimento impugnato: solo una pubblicazione (intitolata “ Intermittent chaos in dense gaseouslike media driven by coupling cross thermodiffusive effects ”) può dirsi pienamente attinente con le tematiche della fluidodinamica, mentre la restante produzione scientifica sottoposta a scrutinio attiene, piuttosto, ai settori della chimica e della fisica dei materiali.
Alla luce di tali risultanze ed in assenza di elementi idonei a superarle, la valutazione effettuata dalla nuova commissione in ordine alla coerenza delle pubblicazioni scientifiche presentate dal ricorrente deve ritenersi esente dalle censure proposte.
13. Anche gli ulteriori profili di doglianza formulati nel ricorso non risultano meritevoli di favorevole considerazione.
Tanto la commissione nel provvedimento gravato quanto il verificatore nella relazione in atti hanno utilizzato l’argomento relativo alla collocazione editoriale delle pubblicazioni (presso sedi editoriali ritenute non di riferimento per il settore) non - come prospettato dal ricorrente - per fondare la conclusione circa la non attinenza delle pubblicazioni stesse, bensì al solo fine di corroborala ulteriormente (come peraltro reso evidente dal tenore testuale dei giudizi e della relazione: “ Questo giudizio [di “non pertinenza”] trova corrispondenza nel fatto che le riviste sulle quali il candidato a pubblicato i lavori selezionati per la valutazione sono inquadrati in comunità relative alla chimica alla scienza di materiali oppure a studi interdisciplinari negli ambiti chimico fisici ”; “ La non attinenza con la fluidodinamica è testimoniata anche dalla rivista su cui il lavoro è pubblicato ”; …).
La censura in parola, pertanto, va disattesa in quanto il giudizio di “non pertinenza” della produzione scientifica, come anzidetto, è stato reso primariamente in ragione dell’esame dei contenuti delle pubblicazioni, giudicati tendenzialmente estranei al tema della dinamica dei fluidi e quasi del tutto privi di ricadute applicative in ambito ingegneristico.
14. Per analoghe ragioni non sono condivisibili le ulteriori argomentazioni sviluppate dal ricorrente nella memoria del 4 gennaio 2023, con cui sostiene che la rilevanza delle sedi editoriali delle pubblicazioni in questione rispetto al settore della fluidodinamica sarebbe dimostrata per il solo fatto che “ uno dei massimi esperti italiani di Fluidodinamica, il Prof. Mauro Chinappi ” abbia pubblicato articoli sulle riviste stesse ovvero su “ riviste di collocazione simile ”.
Come, infatti, appena esposto, nel caso di specie la ritenuta incoerenza delle tematiche affrontate rispetto a quelle proprie del settore concorsuale - valutazione posta a base del giudizio gravato - non è stata tratta dall’analisi della collocazione editoriale delle pubblicazioni (criterio che è stato richiamato solo a maggior conforto della conclusione raggiunta) ma dall’esame analitico dei temi trattati nell’ambito di ciascuna delle 14 pubblicazioni presentate dal ricorrente.
Pertanto, anche ritenendo che le sedi editoriali siano “ di interesse per il settore della Fluidodinamica ”, rimarrebbe in ogni caso ferma la valutazione contestata, basata sul contenuto di ciascuna pubblicazione in rapporto alla declaratoria del settore scientifico disciplinare in discussione.
15. In conclusione il ricorso va respinto.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
17. Con riferimento, infine, all’istanza di liquidazione del compenso per l’attività espletata depositata il 16 gennaio 2023 dal verificatore, il Collegio, tenuto conto della natura documentale della prestazione svolta e della chiarezza argomentativa evincibile dalla relazione, reputa congrua la somma richiesta, pari a € 1.164,00.
Il compenso per il verificatore va posto a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dalla resistente Amministrazione, liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Pone a carico del ricorrente il compenso del verificatore, liquidato in complessivi € 1.164,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Bianchi | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO