Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 4 March 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al. n. 27635/2024 RG TRA
rappresentato e difeso dagli avv. Maria Afrodite Carotenuto e Parte_1
Maria Caterina Carotenuto
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CAPASSO ERMINIO Resistente
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1 che aveva presentato domanda mento dell'assegno sociale in data CP_1
05.06.2024; che detta domanda era stata respinta dall'Istituto con comunicazione del 10.06.2024 così motivata
“Dai controlli effettuati presso l''agenzia delle entrate sono emersi degli atti di compravendita di fabbricato effettuati dalla richiedente nel 2023 che fanno venir meno lo stato di bisogno economico necessario ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale”; che avverso tale decisione aveva presentato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale in CP_1 data 28.06.2024, rimasto privo di riscontro;
che tra l'altro, nell'anno 2023, era stata costretta a vendere la quota di proprietà della casa di abitazione (pari ad 1/9) a seguito di notifica di atto di pignoramento immobiliare e aveva successivamente utilizzato il ricavato per l'estinzione di un ingente debito;
che non possedeva alcun altro reddito ed era in stato di bisogno oggettivo. Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere l'assegno sociale di cui alla L. 335/95 e succ. mod., con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa;
per l'effetto condannare l' alla liquidazione dell'assegno sociale dal primo giorno del mese CP_1 successivo alla domanda nistrativa, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle singole scadenz e per legge. Si costituiva l' che rilevava: l'inammissibilità e infondatezza del ricorso per mancata CP_1 allegazione e degli elementi costitutivi del diritto, gravando sull'interessato l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge;
nel merito, l'infondatezza della domanda in quanto, pur essendo l'assegno sociale connesso al reddito di cui è effettivamente titolare il richiedente, non potevano essere tutelate situazioni divenute bisognevoli di protezione all'esito di atti e fatti ascrivibili alla volontà del richiedente;
che dai controlli effettuati presso i pubblici registri dell'Agenzia delle Entrate era emersa una serie di atti dispositivi del patrimonio che non consentivano di ritenere sussistente lo stato di bisogno, ed in particolare 4 atti di compravendita registrati tra luglio e dicembre 2024. Concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile, nullo e in ogni caso rigettare l'avverso ricorso. Con vittoria di spese. All'udienza del 4 marzo 2025 la causa era decisa come da sentenza di cui era data lettura. La domanda è fondata. L'assegno sociale, istituito dall'art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995 in sostituzione della pensione sociale, rappresenta una prestazione assistenziale volta ad assicurare i mezzi necessari per vivere ai cittadini anziani che versino in condizioni di bisogno, in attuazione dell'art. 38, comma 1, della Costituzione. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al di sotto del limite massimo indicato dalla norma. L'assegno viene infatti corrisposto, per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista, siano privi di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore. In particolare. la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, ha previsto che “con effetto dall'1.1.96, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a Lire 6.240.000, denominato assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computandosi il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. Il comma prosegue disponendo che “Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni”. Nel caso in esa getto di contestazione è il requisito reddituale della sig.ra in Parte_1 quanto secondo l' lo stato di bisogno sarebbe stato da questa artificiosamente cr CP_1
Tuttavia, come c dalla giurisprudenza di legittimità non basta la semplice volontarietà della creazione dello stato di bisogno per parlare di frode (n. 24954 del 2021) in quanto ai fini della 3
sussistenza di un comportamento fraudolento non è sufficiente che qualcuno si sia “impoverito” volontariamente ma è necessario dimostrare un intento specifico di ingannare il sistema assistenziale (n. 23193 del 2024). La compravendita di immobili non può automaticamente essere considerata come comportamento preclusivo del diritto all'assegno sociale, anche se questi immobili avrebbero potuto generare reddito, in quanto non è rilevante che lo stato di bisogno sia stato creato volontariamente attraverso l'alienazione del patrimonio immobiliare, rilevando lo stato di bisogno nella sua mera oggettività (Cass. n. 7235 del 13/03/2023). L'alienazione di immobili può assumere rilevanza solo se si inserisce in un più ampio quadro probatorio che dimostri l'intento fraudolento per cui è necessario distinguere tra una alienazione finalizzata a creare artificiosamente lo stato di bisogno per ottenere l'assegno sociale ed una alienazione determinata da altre legittime motivazioni personali o familiari (Cass. n. 22833 del 14/08/2024). Per valutare la natura fraudolenta o meno dell'alienazione deve verificarsi la tempistica dell'alienazione rispetto alla richiesta di assegno sociale, le modalità dell'alienazione (vendita a prezzo di mercato, donazione, etc.) i rapporti con l'acquirente/donatario e l'eventuale mantenimento della disponibilità di fatto dell'immobile, la destinazione del ricavato in caso di vendita solo quando questi elementi, valutati nel loro complesso, rivelano un intento specificamente fraudolento, l'alienazione può portare al diniego dell'assegno sociale (Cass. n. 23193 del 27/08/2024). Nel caso di specie, gli elementi emersi dall'istruttoria sembrerebbero delineare, sulla base di tali criteri, una fattispecie di comportamento fraudolento. Difatti, costituiscono “campanelli d'allarme” di una possibile frode la presentazione della domanda di assegno sociale in stretta consecuzione temporale rispetto ad atti di dismissione patrimoniale, nonché l'esistenza di una sequenza di operazioni che, valutate nel loro complesso, appaiono preordinate alla creazione artificiosa dello stato di bisogno (Cass. n. 33874 del 2023). In particolare, la successione ravvicinata di atti di compravendita di immobili registrata nel secondo semestre dell'anno 2024 potrebbe integrare proprio gli indicati indici sintomatici di fraudolenza. Come chiarito dalla sentenza n. 33870 del 2023, se è vero che l'onere della prova della fraudolenza grava sull' , tale prova può essere fornita anche CP_1 mediante presunzioni, purché queste siano caratterizz i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. Nel caso di specie, le dismissioni patrimoniali effettuate dalla ricorrente presentano caratteristiche di sistematicità, rilevanza economica e prossimità temporale alla richiesta di assegno sociale che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, potrebbero indicare un intento di simulare artificiosamente lo stato di bisogno. Tuttavia, queste operazioni, pur comportando una diminuzione del patrimonio della richiedente, non influiscono sulla sua capacità reddituale, che costituisce l'unico elemento determinante per il riconoscimento della prestazione richiesta non risultando dimostrato che i beni donati fossero idonei a generare un reddito fiscalmente rilevante. Difatti l'art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995 identifica lo stato di bisogno rispetto al reddito effettivamente percepito “al netto dell'imposizione fiscale e contributiva”, come attestato dalla dichiarazione dei redditi dell'anno successivo. Pertanto, ai fini della concessione dell'assegno sociale rileva esclusivamente il reddito soggetto a imposizione fiscale, mentre non sono considerabili né la potenziale capacità patrimoniale del richiedente, né eventuali redditi potenziali mai concretamente realizzati. L'accertamento di possibili comportamenti fraudolenti deve quindi concentrarsi sull'esistenza di redditi effettivi non dichiarati, non potendosi estendere alla mera titolarità di beni o cespiti che non abbiano generato reddito nel periodo di riferimento. Si tratta di un criterio oggettivo che non permette di considerare, ai fini del requisito economico, una generica valutazione dello stato di bisogno basata sul patrimonio. 4
Nel caso specifico, nonostante le rilevanti operazioni patrimoniali compiute dalla ricorrente, non è stato dimostrato che i beni oggetto di disposizione producessero reddito. Di conseguenza, tali operazioni, pur avendo ridotto il patrimonio personale dell'istante, non hanno influito sulla sua capacità reddituale che rappresenta l'unico parametro giuridicamente rilevante per il riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta. Alla luce di tali considerazioni non essendo contestati gli altri requisiti deve essere accertato il diritto della ricorrente all'assegno sociale con decorrenza dal primo giorn vo alla domanda amministrativa, ovvero dal 1° luglio 2024, con conseguente condanna dell' al pagamento dei CP_1 relativi ratei, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo. Poiché la ricorrente risulta separata e titolare di un reddito pari a zero, deve essere riconosciuta la corresponsione nella misura intera, pari a € 534,41 per l'anno 2024 oltre rateo tredicesima mensilità e € 538,64 mensili per l'anno 2025. Le spese seguono la soccombenza. Sentenza provvisoriamente esecutiva.
PQM
Accoglie il ricorso. Dichiara il della ricorrente all'assegno sociale con decorrenza dal 1° luglio 2024. Condanna l' alla corresponsione dell'assegno sociale nella misura di € 534,41 mensili per CP_1
l'anno 2024 rateo tredicesima mensilità, € 538,64 mensili per l'anno 2025 oltre rivalutazione monetaria e essi legali dalle singole scadenze al saldo. Condanna l' al pagamento della somma di €.1500,00 a titolo di compensi professionali oltre ad CP_1
€.225,00 a t i spese forfettarie, per un totale di €.1.725,00 , oltre IVA e CPA con distrazione. Sentenza provvisoriamente esecutiva. Napoli 4 marzo 2025 Il Giudice dott. Ciro Cardellicchio