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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 10/12/2024, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 2920/2023
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to DE ANGELIS DOMENICO, come da procura in atti e da Parte_1
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. NOTARPIETRO RAFFAELLA (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. SCARPELLINI CAMILLI ANDREA ( ) C.F._1 C.F._2
VIA FORNACI 201 ANDRIA;
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/04/2023, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1
convenendo la Controparte_2
Il ricorrente deduceva di essere dipendente della con la qualifica di collaboratore CP_1
professionale sanitario infermiere, inquadrato nella categoria D, posizione economica D 6 CCNL
Comparto Sanità Pubblica e di prestare la propria attività professionale presso il M.C.A.U. Pronto Soccorso del P.O. di Barletta. In particolare, riferiva di svolgere la propria attività su tre turni, h24, venendo impiegato a rotazione anche nelle domeniche o in turni notturni festivi, a cavallo della domenica, con entrata il sabato sera (prefestivo) ed uscita la domenica mattina (festivo) o con entrata la domenica sera (festivo) ed uscita il lunedì mattina (giorno feriale successivo), oltre che nelle festività infrasettimanali con entrata nel giorno coincidente con una di esse ed uscita il giorno feriale successivo, o con entrata nel giorno prefestivo ed uscita nel giorno della festività infrasettimanale. Allora, lamentava che per tutti i turni notturni festivi (con entrata la domenica
(festivo) ed uscita il lunedì (giorno feriale successivo) o con entrata il giorno coincidente con la festività infrasettimanale ed uscita il giorno feriale successivo) malgrado gli stessi venissero resi per intero dal ricorrente, l' erroneamente provvedeva all'erogazione dell'indennità in forma CP_1 dimezzata di € 8,91 rispetto a quella effettivamente dovuta di € 17,82, facendo erroneamente riferimento al numero delle ore prestate nel giorno festivo, ossia 2 ore (dalle 22:00 alle 23:59 ), e non alla nozione di turno festivo di cui all'art. 86 comma 13 CCNL Comparto Sanità Pubblica
2016 -2018, che espressamente dispone: “Per turno notturno -festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22:00 del giorno prefestivo e le ore 06:00 del giorno festivo e dalle ore
22:00 del giorno festivo alle ore 06:00 del giorno successivo”.
Di conseguenza, il ricorrente deduceva di vantare un credito complessivo pari ad € 249,48 con riferimento al periodo compreso dal 7 gennaio 2018 al 19 dicembre 2021 (avendo prestato n. 28 turni notturni festivi, con entrata nel giorno festivo ed uscita nel giorno feriale successivo) e, quindi, chiedeva al Tribunale la condanna della al pagamento di tale somma, oltre rivalutazione CP_1
monetaria ed interessi di legge, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio la , eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale CP_1 del credito azionato dal ricorrente, relativamente al 2018 e nel merito l'infondatezza della pretesa per errata interpretazione dell'art. 86 comma 13 del CCNL Comparto Sanità Pubblica, evidenziando la correttezza della ricostruzione operata dall' , concludendo chiedendo il rigetto Controparte_2
della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
All'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
In via preliminare, l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c, sollevata dalla resistente, tempestivamente costituitasi in giudizio, relativa all'annualità 2018 , è fondata;
pertanto, devono considerarsi ormai prescritte tutte le differenze retributive maturate anteriormente al quinquennio precedente alla data della notifica del ricorso del 18/04/2023,in assenza di prova del compimento di atti interruttivi della prescrizione notificati in precedenza.
Nel merito, deve premettersi che è circostanza pacifica e non contestata che inter partes intercorre un rapporto di lavoro subordinato, nonché l'espletamento dei turni come prospettato in ricorso, comunque suffragato dalla documentazione in atti.
Quanto alla questione relativa al diritto del lavoratore, che presti servizio nel turno cd. notturno- festivo, con entrata nel giorno festivo e uscita nel giorno feriale successivo, alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 86 comma 13 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016 -2018 in misura piena (€ 17.82 lordi), e quindi con sostanziale equiparazione di tale turno a quello prestato per il giorno festivo, o, diversamente (come prospetta l' ) in misura dimezzata (€ 8.91), dovendosi CP_2
considerare soltanto le ore di servizio espletate nella giornata festiva vera e propria, deve osservarsi che appare condivisibile la ricostruzione della previsione contenuta nel CCNL operata da parte ricorrente.
Più specificatamente, nel caso in esame la norma oggetto di interpretazione è l'art. 86, comma 13,
CCNL del 21.05.2018 (che ha ripreso ed ampliato quanto già previsto dall'art. 44, comma 12
CCNL del 1995) che disciplina le ipotesi di maggiorazione per il turno festivo, ossia per il turno che inizia e si esaurisce all'interno delle 24 ore festive, specificando le ipotesi di maggiorazione intera o dimezzata. Detto articolo testualmente recita : “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta ad € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”. Ciò detto, poi, specifica cosa debba intendersi per turno notturno-festivo : “ Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22:00 del giorno prefestivo e le ore 06:00 del giorno festivo e dalle ore 22:00 del giorno festivo alle ore 06:00 del giorno successivo” .
Tale ultima disposizione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, che non si ha ragione di disattendere, perché abbia rilevanza deve essere considerata come specificazione del fatto che anche il turno che cade a cavallo delle giornate festive debba seguire la disciplina del giorno festivo, con conseguente applicazione dell'indennità nella misura piena.
Diversamente opinando, infatti, la specificazione non avrebbe alcun senso, sarebbe bastato infatti fare riferimento alla prima parte della clausola contrattuale, che prevede che per le prestazioni di durata inferiore alla metà del turno va corrisposta l'indennità in misura dimezzata, senza alcuna ulteriore specificazione. Detta interpretazione, invero, risulta conforme al disposto di cui all'art. 1363 c.c., secondo cui “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuno il significato che risulta dal complesso dell'atto” e all'art. 1367 c.c., secondo cui “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”.
La comune volontà delle parti è quella di tenere conto del particolare sacrificio imposto al lavoratore che presta la propria attività sia nel turno notturno sia durante alcune ore del giorno festivo vero e proprio;
ed, infatti, proprio il fatto che la disposizione precisa cosa debba intendersi per turno notturno festivo, non dettando una disciplina specifica per la maggiorazione da riconoscersi in detta ipotesi, depone nel senso che la regola generale sia che, anche in tal caso, occorra aver riguardo alla durata della prestazione resa durante il turno in questione (che deve ritenersi ricompreso tra le 22:00 e le 06:00).
Non può condividersi la prospettazione dell' secondo cui l'utilizzo di due espressioni CP_1
diverse (turno prestato per il giorno festivo e turno notturno festivo) implicherebbe una differenziazione di disciplina tra i due turni e secondo cui l'indennità da corrispondere al lavoratore andrebbe parametrata sulla base delle sole ore lavorate nel giorno propriamente festivo.
Parimenti non è condivisibile il rilievo di parte resistente secondo cui “Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di una indennità festiva”.
Invero, tale previsione opera tanto se il turno notturno festivo risulta a cavallo tra un giorno feriale seguito da un festivo che nell'ipotesi di turno a cavallo tra giorno festivo e giorno feriale, ove il dipendente operasse altresì anche per l'intero turno nel giorno festivo.
Si deve, quindi, osservare che è proprio a quest'ultimo aspetto che risulta circoscritto il parere dell' a cui si fa riferimento, ma che non si attaglia al caso di specie, in quanto in esso si CP_3
afferma che là dove il lavoratore presti la propria attività lavorativa sia nel giorno festivo che nel turno notturno festivo comprendente talune ore del giorno propriamente festivo, l'indennità prevista dal primo periodo della norma (€ 17,82 o € 8,91 a seconda della durata delle prestazioni fornite rispetto all'orario del turno) non sarà duplicata, bensì non corrisposta una sola volta.
In questo senso, peraltro, si registrano precedenti del Tribunale di Milano (sent. n. 235 del 2022) , del Tribunale di Ascoli (sent. n. 297/2022) e del Tribunale di Cremona (sentenza n. 41/2023), allegate alla produzione di parte ricorrente, con le quali, in linea con la ricostruzione fin qui esplicitata, è stata riconosciuta al lavoratore che presti attività lavorativa nel turno cd. notturno- festivo, con entrata nel giorno festivo e uscita nel giorno feriale successivo, l'indennità di cui all'art. 86 comma 13, applicata in misura piena (€ 17.82 lordi). Infine, in merito al quantum, la contestazione della resistente è da ritenersi generica, a fronte dei calcoli operati dalla parte ricorrente, che risultano sufficientemente specifici ed elaborati sulla base di quanto risultante dalla documentazione in atti.
Concludendo, il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Tenuto conto della prescrizione estintiva ex art. 2948 n. 4 c.c per le differenze retributive maturate anteriormente al quinquennio precedente alla data della notifica del ricorso del 18/04/2023, la CP_2 deve essere condannata al pagamento di € 151,47 a titolo di indennità residua ancora dovuta,
[...]
stante la liquidazione in misura dimezzata, per ogni turno notturno festivo svolto come precisato innanzi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 18/04/2023, nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, Controparte_2
condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 151,47 , oltre oneri accessori di legge;
condanna l' , in persona del direttore pro tempore, al pagamento CP_2
delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in € 500,00 oltre oneri accessori di legge con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Trani, il 10/12/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
In persona del Giudice Dott.ssa Angela Arbore, all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CONTROVERSIA DI LAVORO ISCRITTA IN R.G. CON IL NUMERO SOPRA INDICATO
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to DE ANGELIS DOMENICO, come da procura in atti e da Parte_1
RICORRENTE
E
( c.f. ) assistito e difeso dall'avv. NOTARPIETRO RAFFAELLA (c.f. CP_1 P.IVA_1
) e da avv. SCARPELLINI CAMILLI ANDREA ( ) C.F._1 C.F._2
VIA FORNACI 201 ANDRIA;
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/04/2023, adiva il Tribunale del Lavoro di Trani Parte_1
convenendo la Controparte_2
Il ricorrente deduceva di essere dipendente della con la qualifica di collaboratore CP_1
professionale sanitario infermiere, inquadrato nella categoria D, posizione economica D 6 CCNL
Comparto Sanità Pubblica e di prestare la propria attività professionale presso il M.C.A.U. Pronto Soccorso del P.O. di Barletta. In particolare, riferiva di svolgere la propria attività su tre turni, h24, venendo impiegato a rotazione anche nelle domeniche o in turni notturni festivi, a cavallo della domenica, con entrata il sabato sera (prefestivo) ed uscita la domenica mattina (festivo) o con entrata la domenica sera (festivo) ed uscita il lunedì mattina (giorno feriale successivo), oltre che nelle festività infrasettimanali con entrata nel giorno coincidente con una di esse ed uscita il giorno feriale successivo, o con entrata nel giorno prefestivo ed uscita nel giorno della festività infrasettimanale. Allora, lamentava che per tutti i turni notturni festivi (con entrata la domenica
(festivo) ed uscita il lunedì (giorno feriale successivo) o con entrata il giorno coincidente con la festività infrasettimanale ed uscita il giorno feriale successivo) malgrado gli stessi venissero resi per intero dal ricorrente, l' erroneamente provvedeva all'erogazione dell'indennità in forma CP_1 dimezzata di € 8,91 rispetto a quella effettivamente dovuta di € 17,82, facendo erroneamente riferimento al numero delle ore prestate nel giorno festivo, ossia 2 ore (dalle 22:00 alle 23:59 ), e non alla nozione di turno festivo di cui all'art. 86 comma 13 CCNL Comparto Sanità Pubblica
2016 -2018, che espressamente dispone: “Per turno notturno -festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22:00 del giorno prefestivo e le ore 06:00 del giorno festivo e dalle ore
22:00 del giorno festivo alle ore 06:00 del giorno successivo”.
Di conseguenza, il ricorrente deduceva di vantare un credito complessivo pari ad € 249,48 con riferimento al periodo compreso dal 7 gennaio 2018 al 19 dicembre 2021 (avendo prestato n. 28 turni notturni festivi, con entrata nel giorno festivo ed uscita nel giorno feriale successivo) e, quindi, chiedeva al Tribunale la condanna della al pagamento di tale somma, oltre rivalutazione CP_1
monetaria ed interessi di legge, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Si costituiva in giudizio la , eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale CP_1 del credito azionato dal ricorrente, relativamente al 2018 e nel merito l'infondatezza della pretesa per errata interpretazione dell'art. 86 comma 13 del CCNL Comparto Sanità Pubblica, evidenziando la correttezza della ricostruzione operata dall' , concludendo chiedendo il rigetto Controparte_2
della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
All'udienza odierna la presente causa veniva decisa ex art. 127ter c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta.
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che le parti depositavano note di trattazione scritta.
Il ricorso è fondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
In via preliminare, l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c, sollevata dalla resistente, tempestivamente costituitasi in giudizio, relativa all'annualità 2018 , è fondata;
pertanto, devono considerarsi ormai prescritte tutte le differenze retributive maturate anteriormente al quinquennio precedente alla data della notifica del ricorso del 18/04/2023,in assenza di prova del compimento di atti interruttivi della prescrizione notificati in precedenza.
Nel merito, deve premettersi che è circostanza pacifica e non contestata che inter partes intercorre un rapporto di lavoro subordinato, nonché l'espletamento dei turni come prospettato in ricorso, comunque suffragato dalla documentazione in atti.
Quanto alla questione relativa al diritto del lavoratore, che presti servizio nel turno cd. notturno- festivo, con entrata nel giorno festivo e uscita nel giorno feriale successivo, alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 86 comma 13 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016 -2018 in misura piena (€ 17.82 lordi), e quindi con sostanziale equiparazione di tale turno a quello prestato per il giorno festivo, o, diversamente (come prospetta l' ) in misura dimezzata (€ 8.91), dovendosi CP_2
considerare soltanto le ore di servizio espletate nella giornata festiva vera e propria, deve osservarsi che appare condivisibile la ricostruzione della previsione contenuta nel CCNL operata da parte ricorrente.
Più specificatamente, nel caso in esame la norma oggetto di interpretazione è l'art. 86, comma 13,
CCNL del 21.05.2018 (che ha ripreso ed ampliato quanto già previsto dall'art. 44, comma 12
CCNL del 1995) che disciplina le ipotesi di maggiorazione per il turno festivo, ossia per il turno che inizia e si esaurisce all'interno delle 24 ore festive, specificando le ipotesi di maggiorazione intera o dimezzata. Detto articolo testualmente recita : “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta ad € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”. Ciò detto, poi, specifica cosa debba intendersi per turno notturno-festivo : “ Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22:00 del giorno prefestivo e le ore 06:00 del giorno festivo e dalle ore 22:00 del giorno festivo alle ore 06:00 del giorno successivo” .
Tale ultima disposizione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, che non si ha ragione di disattendere, perché abbia rilevanza deve essere considerata come specificazione del fatto che anche il turno che cade a cavallo delle giornate festive debba seguire la disciplina del giorno festivo, con conseguente applicazione dell'indennità nella misura piena.
Diversamente opinando, infatti, la specificazione non avrebbe alcun senso, sarebbe bastato infatti fare riferimento alla prima parte della clausola contrattuale, che prevede che per le prestazioni di durata inferiore alla metà del turno va corrisposta l'indennità in misura dimezzata, senza alcuna ulteriore specificazione. Detta interpretazione, invero, risulta conforme al disposto di cui all'art. 1363 c.c., secondo cui “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuno il significato che risulta dal complesso dell'atto” e all'art. 1367 c.c., secondo cui “Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”.
La comune volontà delle parti è quella di tenere conto del particolare sacrificio imposto al lavoratore che presta la propria attività sia nel turno notturno sia durante alcune ore del giorno festivo vero e proprio;
ed, infatti, proprio il fatto che la disposizione precisa cosa debba intendersi per turno notturno festivo, non dettando una disciplina specifica per la maggiorazione da riconoscersi in detta ipotesi, depone nel senso che la regola generale sia che, anche in tal caso, occorra aver riguardo alla durata della prestazione resa durante il turno in questione (che deve ritenersi ricompreso tra le 22:00 e le 06:00).
Non può condividersi la prospettazione dell' secondo cui l'utilizzo di due espressioni CP_1
diverse (turno prestato per il giorno festivo e turno notturno festivo) implicherebbe una differenziazione di disciplina tra i due turni e secondo cui l'indennità da corrispondere al lavoratore andrebbe parametrata sulla base delle sole ore lavorate nel giorno propriamente festivo.
Parimenti non è condivisibile il rilievo di parte resistente secondo cui “Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di una indennità festiva”.
Invero, tale previsione opera tanto se il turno notturno festivo risulta a cavallo tra un giorno feriale seguito da un festivo che nell'ipotesi di turno a cavallo tra giorno festivo e giorno feriale, ove il dipendente operasse altresì anche per l'intero turno nel giorno festivo.
Si deve, quindi, osservare che è proprio a quest'ultimo aspetto che risulta circoscritto il parere dell' a cui si fa riferimento, ma che non si attaglia al caso di specie, in quanto in esso si CP_3
afferma che là dove il lavoratore presti la propria attività lavorativa sia nel giorno festivo che nel turno notturno festivo comprendente talune ore del giorno propriamente festivo, l'indennità prevista dal primo periodo della norma (€ 17,82 o € 8,91 a seconda della durata delle prestazioni fornite rispetto all'orario del turno) non sarà duplicata, bensì non corrisposta una sola volta.
In questo senso, peraltro, si registrano precedenti del Tribunale di Milano (sent. n. 235 del 2022) , del Tribunale di Ascoli (sent. n. 297/2022) e del Tribunale di Cremona (sentenza n. 41/2023), allegate alla produzione di parte ricorrente, con le quali, in linea con la ricostruzione fin qui esplicitata, è stata riconosciuta al lavoratore che presti attività lavorativa nel turno cd. notturno- festivo, con entrata nel giorno festivo e uscita nel giorno feriale successivo, l'indennità di cui all'art. 86 comma 13, applicata in misura piena (€ 17.82 lordi). Infine, in merito al quantum, la contestazione della resistente è da ritenersi generica, a fronte dei calcoli operati dalla parte ricorrente, che risultano sufficientemente specifici ed elaborati sulla base di quanto risultante dalla documentazione in atti.
Concludendo, il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Tenuto conto della prescrizione estintiva ex art. 2948 n. 4 c.c per le differenze retributive maturate anteriormente al quinquennio precedente alla data della notifica del ricorso del 18/04/2023, la CP_2 deve essere condannata al pagamento di € 151,47 a titolo di indennità residua ancora dovuta,
[...]
stante la liquidazione in misura dimezzata, per ogni turno notturno festivo svolto come precisato innanzi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Giudice monocratico del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 18/04/2023, nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, Controparte_2
condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 151,47 , oltre oneri accessori di legge;
condanna l' , in persona del direttore pro tempore, al pagamento CP_2
delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in € 500,00 oltre oneri accessori di legge con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Trani, il 10/12/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Arbore