Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/06/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Verona - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice dott. Cristina Angeletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di lavoro promossa con ricorso depositato in data 03.01.2023
DA
, comparso in causa a mezzo degli avv. Parte_1
Alessandro Capuzzo e Marta Barbara Gasparini per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC
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CONTRO
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
, comparsi in causa
[...]
a mezzo degli avv. Fabrizio Dal Santo e Marilena Vicentini per mandato inserito nel fascicolo telematico ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Verona, Vicolo Scrimiari n. 2/A
OGGETTO: Differenze retributive – Responsabilità solidale
UDIENZA DI DISCUSSIONE: 16.04.2025
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE: a) Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui al ricorso e/o per gli eventuali ulteriori motivi emergendi all'esito del procedimento, la sussistenza di un centro unico di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente riferibili alle tre singole Aziende/Ditte convenute, e quindi la sussistenza della loro responsabilità solidale rispetto a tutte le domande/obbligazioni oggetto del presente ricorso e delle formulande domande di condanna.
b) Accertarsi e dichiararsi - per quanto dedotto in premessa e narrativa del ricorso e/o dovesse emergere nel procedimento – l'avvenuto svolgimento da parte del ricorrente – nei periodi/rapporti intercorsi come elencati a pg. 2 del ricorso – dei seguenti orari di lavoro, o eventualmente anche degli orari più estesi che risulteranno in causa, e conseguentemente:
- nei periodi/giorni lavorati compresi tra inizio NOVEMBRE e fine APRILE di un orario giornaliero pari ad almeno 8 ore al giorno per 6 giorni di ogni
1
- nei periodi/giorni lavorati compresi tra inizio e fine OTTOBRE, Pt_2 di un orario giornaliero pari ad almeno 9 ore al giorno per 6 giorni di ogni settimana (dal lunedì al sabato), per un totale quindi di almeno 54 ore settimanali e conseguentemente condannarsi le tre convenute in solido tra loro al pagamento delle relative complessive differenze retributive maturate/dovute per il lavoro effettivamente prestato, comprensive delle maggiorazioni per il lavoro straordinario e/o festivo, in applicazione del/i
CCNL applicati e delle relative tabelle retributive.
c) All'esito dell'accertamento dell'effettivo orario di lavoro svolto dal ricorrente e delle conseguenti accertande differenze retributive dovutegli, accertarsi e dichiararsi il diritto anche al ricalcolo dei ratei dei TFR relativi ai rapporti elencati a pg. 2 del ricorso, intercorsi dal 2016 in poi, ai sensi dell'art. 2120 c.c. e del Ccnl ratione temporis applicabile/applicato e condannarsi le tre convenute in solido tra loro, al pagamento delle conseguenti differenze a titolo di TFR.
IN SUBORDINE al punto c)
d) Accertarsi e dichiararsi il diritto al ricalcolo dei ratei dei TFR relativi ai rapporti elencati a pg. 2 del ricorso, quantomeno in base agli importi in concreto versati al ricorrente nel corso dei vari rapporti a titolo di retribuzioni, e condannarsi le tre convenute in solido tra loro al pagamento delle conseguenti differenze a titolo di TFR.
IN ULTERIORE SUBORDINE
e) In ogni caso, quantomeno accertarsi la dovutezza dei ratei TFR così come indicati nelle buste delle allegate e in quelle acquisende nel procedimento (in ragione della formulanda apposita istanza istruttoria) e condannarsi le tre convenute in solido al pagamento delle conseguenti differenze a titolo di TFR.
IN ESTREMO SUBORDINE f) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub a) , ma all'esito dell'accoglimento delle domande sub b) e c) oppure, in via gradata, delle domande sub d) oppure sub e), condannarsi le singole convenute al pagamento delle accertande complessive differenze retributive e dei TFR, ciascuna per i periodi che risultano regolarizzati dalle schede anagrafico/professionale, o per i periodi che risulteranno lavorati in favore di ciascuna datrice di lavoro all'esito della causa.
- Condannarsi, le tre convenute al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali su ogni somma che risulterà dovuta al ricorrente.
- Con interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo su tutte le somme accertande come dovute al ricorrente.
- Spese e competenze integralmente rifusi con distrazione a favore del sottoscritto patrocinio.
CONCLUSIONI DI PARTI CONVENUTE:
2 Nel merito: rigettarsi la domanda avanzata dal ricorrente, perché infondata in fatto ed in diritto. condannarsi il ricorrente al pagamento delle spese e compensi legali di lite oltre accessori di legge.
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE COME DA NOTA
DEPOSITATA IL 03.02.2025: Richiamati nuovamente il ricorso, quanto dedotto a verbale di udienza e le istanze istruttorie formulate nel procedimento, compresa quella di escussione di ulteriori testimoni, in ragione di quanto sopra, si conclude insistendo per l'accoglimento delle domande formulate nell'atto introduttivo della causa, le quali vengono in questa sede parzialmente precisate all'esito delle risultanze istruttorie con riferimento ai periodi di lavoro e ai rispettivi orari:
a) Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui al ricorso e/o per gli eventuali ulteriori motivi emersi all'esito del procedimento, la sussistenza di un centro unico di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente riferibili alle tre singole Aziende/Ditte convenute, e quindi la sussistenza della loro responsabilità solidale rispetto a tutte le domande/obbligazioni oggetto del presente ricorso e delle formulande domande di condanna.
b) Accertarsi e dichiararsi - per i motivi di cui al ricorso e/o per gli eventuali ulteriori motivi emersi all'esito del procedimento – l'avvenuto svolgimento da parte del ricorrente - nei periodi/rapporti intercorsi come elencati a pg. 2 del ricorso e a pg. 1 delle presenti note – dei seguenti orari di lavoro, o eventualmente anche degli orari più estesi che risulteranno in causa, e conseguentemente:
- nei periodi/giorni lavorati compresi tra l'inizio dei contratti (rispettivamente 21.01.2016 // 19.01.2017 //12.01.2018) e il 15 maggio di ciascuno dei tre anni lavorati di un orario di almeno 8 ore al giorno per 6 giorni (dal lunedì al sabato), quindi almeno 48 ore alla settimana;
- nei periodi/giorni lavorati (nel 2016 e 2017) compresi tra il 16 maggio e il 31 luglio, di un orario 9 ore al giorno per 6 giorni di ogni settimana (dal lunedì al sabato), oltre a 6 ore la domenica, quindi per 60 ore alla settimana, o, in subordine di un orario di almeno 8 ore al giorno per 6 giorni di ogni settimana (dal lunedì al sabato), oltre a 6 ore la domenica, quindi almeno 54 ore alla settimana. quantificate come orario minimo dedotto anche in ricorso;
- nei periodi/giorni lavorati (nel 2016 e 2017) compresi tra il 1° agosto e il
31 dicembre, di un orario di almeno 8 ore al giorno per 6 giorni (dal lunedì al sabato), quindi almeno 48 ore alla settimana;
e conseguentemente condannarsi le tre convenute in solido tra loro al pagamento delle relative complessive differenze retributive maturate/dovute per il lavoro effettivamente prestato, comprensive delle maggiorazioni per il lavoro straordinario e/o festivo, in applicazione del/i CCNL applicati e delle relative tabelle retributive.
c) All'esito dell'accertamento dell'effettivo orario di lavoro svolto dal ricorrente e delle conseguenti accertande differenze retributive dovutegli, accertarsi e dichiararsi il diritto anche al ricalcolo dei ratei dei TFR relativi
3 ai rapporti elencati a pg. 2 del ricorso, intercorsi dal 2016 in poi, ai sensi dell'art. 2120 c.c. e del Ccnl ratione temporis applicabile/applicato e condannarsi le tre convenute in solido tra loro, al pagamento delle conseguenti differenze a titolo di TFR (mai corrisposto al ricorrente nei periodi oggetto di causa).
IN SUBORDINE al punto c) d) Accertarsi e dichiararsi il diritto al ricalcolo dei ratei dei TFR relativi ai rapporti elencati a pg. 2 del ricorso, quantomeno in base agli importi in concreto versati al ricorrente nel corso dei vari rapporti a titolo di retribuzioni, e condannarsi le tre convenute in solido tra loro al pagamento delle conseguenti differenze a titolo di TFR (mai corrisposto al ricorrente nei periodi oggetto di causa).
IN ULTERIORE SUBORDINE
e) In ogni caso, quantomeno accertarsi la dovutezza dei ratei TFR così come indicati nelle buste delle allegate e in quelle acquisende nel procedimento (in ragione della formulanda apposita istanza istruttoria) e condannarsi le tre convenute in solido al pagamento delle conseguenti differenze a titolo di TFR (mai corrisposto al ricorrente nei periodi oggetto di causa).
IN ESTREMO SUBORDINE
f) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub a) , ma all'esito dell'accoglimento delle domande sub b) e c) oppure, in via gradata, delle domande sub d) oppure sub e), condannarsi le singole convenute al pagamento delle accertande complessive differenze retributive e dei TFR (mai corrisposto al ricorrente nel periodo oggetto di causa), ciascuna per i periodi che risultano regolarizzati dalle schede anagrafico/professionale, o per i periodi che risulteranno lavorati in favore di ciascuna datrice di lavoro all'esito della causa.
- Il ricorrente, considerato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto dichiara di rinunciare alla richiesta di condanna al versamento dei contributi assicurativi e previdenziali sulle somme/retribuzioni che risulteranno dovute al ricorrente.
- Con interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalle singole scadenze al saldo su tutte le somme accertande come dovute al ricorrente.
- Spese e competenze integralmente rifusi con distrazione a favore del sottoscritto patrocinio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha convenuto in giudizio le aziende Parte_1
indicate in epigrafe esponendo di essere stato alle dipendenze delle ditte convenute nei seguenti periodi:
1.dal 21/01/2016 al 31/10/2016 presso l'impresa individuale di CP
;
[...]
4 2.dal 21.1.2016 al 30.11.2016 presso l'azienda agricola CP_2
Controparte_2
3.dal 19.1.2017 al 30.11.2017 presso la medesima azienda agricola di cui al punto 2);
4.dal 14/03/2017 al 30/11/2017 presso l'impresa individuale di CP
;
[...]
5.dal 1/12/2017 al 31/12/2017 nuovamente presso l'azienda di cui al punto 2;
6.dal 1/12/2017 al 31/12/2017 presso l'impresa agricola di cui al punto 1)
7.dal 12/1/2018 al 11/05/2018 presso l'azienda agricola
[...]
Controparte_2
Il ricorrente dichiara di essere stato impiegato attraverso contratti a termine per lavoro subordinato e inquadrato nel Livello AC) del CCNL
Operai agricoli e florovivaisti, come operaio comune, con retribuzione corrispondente al 6° livello del CCNL e con applicazione altresì del
Contratto Provinciale degli operai agricoli della Provincia di Verona;
dichiara che tutte le aziende convenute svolgevano attività agricola e facevano capo ad un unico nucleo familiare ( , figli e Controparte_1
sorella), con comunanza di sedi e residenza dei titolari e soci;
che il sig.
si occupava delle assunzioni e della organizzazione e Controparte_1
della direzione del lavoro di tutti i dipendenti delle aziende convenute;
che i lavoratori prestavano servizio in squadre la cui composizione e i cui capi venivano decisi da;
che esercitava il Controparte_1 Controparte_1
controllo e il potere disciplinare;
che le aziende convenute utilizzavano i lavoratori in maniera promiscua;
che il lavoro degli addetti, tra cui il ricorrente, che operavano per le tre Aziende convenute seguiva, nel corso dell'anno, il ritmo/sequenza delle attività stagionali collegate alle necessità
5 dei singoli prodotti ortofrutticoli coltivati;
che il ricorrente, come altri addetti in servizio con lui, nei mesi da ottobre ad aprile/maggio di ogni anno veniva impiegato nelle mansioni di potatura delle piante da frutto (per es.
mele e pere) e/o e montaggio/costruzione/sistemazione delle serre e/o di piantagione di verdure (come per es. meloni e angurie, che da febbraio/marzo venivano piantati dentro le serre), oppure, nella raccolta di alcuni tipi di frutta (kiwi e/o mele); che invece, nei mesi da aprile/maggio a fine novembre di ogni anno, il ricorrente, come gli altri addetti in servizio con lui, veniva impiegato per la gran parte dei giorni/ore, nelle attività/mansioni di raccolta di: meloni e/o angurie da maggio ad agosto,
pere da fine luglio a metà/fine settembre, mele da fine luglio a metà
novembre; in ottobre e novembre;
che gli orari erano i seguenti: tra Pt_3
novembre e aprile il ricorrente e i colleghi in servizio con lui - lavorava regolarmente 6 giorni la settimana (dal lunedì al sabato) e svolgeva un orario di almeno 8 ore lavorate al giorno, di regola tra le 08.00 e le 17.00,
con una pausa di un'ora (di solito dalle 12.00 alle 13.00), per un totale quindi di almeno 48 ore alla settimana, e quindi, di media, 208 ore mensili;
da maggio a fine ottobre, il ricorrente – e i colleghi in servizio con lui -
lavorava sempre 6 giorni la settimana (dal lunedì al sabato) e svolgeva un orario di almeno 9 ore lavorate al giorno, dalle 06.00 e le 14.00 (quindi 8h
senza pausa intermedia), più ulteriori una/due ore di lavoro, nel pomeriggio, dopo aver pranzato, di solito tra le 16 e le 19/20, fino al completamento delle lavorazioni richieste/necessarie, e comunque per un totale di almeno 54 ore alla settimana, e quindi, di media, 234 ore mensili
(nei mesi da maggio a luglio, per la raccolta dei meloni, e fino al 2016
delle angurie, si lavorava in media almeno 11 ore); di avere sempre lavorato all'interno dei periodi sopra elencati per 6 giorni la settimana, dal
6 lunedì al sabato (eccetto le poche giornate di pioggia intensa), con riposo la domenica, ma solo una parte modesta delle ore di lavoro veniva inserita nelle buste paga.
Espone altresì che gli addetti e tra loro il ricorrente lavoravano di regola 26
giorni al mese ( escluse solo le domeniche e le due festività arabe del sacrificio e di fine ramadan, per complessivi tre giorni e i giorni di pioggia intensa), ma le buste paga, se e quando venivano consegnate al lavoratore, contenevano l'indicazione di un numero di giorni e di ore lavorati di molto inferiore alla realtà; che le convenute per calcolare le competenze dovute al ricorrente utilizzavano il parametro di Euro 5,50 ma,
in ogni caso, non tutte le ore lavorate venivano retribuite;
che l' importo versato, era peraltro onnicomprensivo, nel senso che al ricorrente, e anche ai suoi colleghi, al termine di ciascun rapporto di lavoro con le
Aziende che avevano formalmente regolarizzato i rapporti mai veniva pagato il TFR maturato;
che il ricorrente risultava pertanto ancora creditore degli interi TFR rispettivamente maturati nei periodi di lavoro oggetto di causa e da calcolarsi in ragione dell'orario effettivo di lavoro.
Le convenute si costituivano in giudizio e contestavano le allegazioni di parte ricorrente esponendo che il ricorrente faceva parte delle squadre di dipendenti generici che si occupavano prevalentemente dell'operazione di raccolta della frutta oltre che delle lavorazioni manuali di supporto a quelle meccaniche, che nelle aziende convenute erano residuali ed eventuali. Il ricorrente veniva utilizzato come lavoratore stagionale per l'operazione di raccolta di meloni che venivano effettuate da fine maggio fine luglio solo nelle ore del mattino e cioè dalle 6 alle 12. Invece la raccolta delle mele e delle pere veniva effettuata nei mesi di settembre e ottobre con orario giornaliero determinato in base alle condizioni climatiche (nei giorni di
7 pioggia i frutti non possono essere raccolti). Inoltre nelle annate dal 2016
al 2020 si erano verificate molte giornate di pioggia come risultante dai bollettini meteo storici rilevati dalla stazione di Montagnana posizionata in una zona intermedia rispetto ai fondi agricoli nei quali ricorrente allegava di aver lavorato. Sostengono le convenute, che i prospetti paga venivano regolarmente consegnati e sottoscritti dai lavoratori per ricevuta. L'orario di lavoro delle aziende agricole resistenti era strutturato su 5 giornate lavorative con prestazioni nella giornata di sabato soltanto durante i picchi di raccolta dei prodotti deperibili e cioè durante la raccolta di meloni coincidente con il mese di giugno. Tuttavia tale raccolta per motivi di temperatura, in quanto effettuata sotto tunnel di nylon, veniva effettuata solo nelle ore che vanno dalle 6 alle 12. La parte convenuta eccepiva comunque la nullità del ricorso in quanto la parte ricorrente si era limitata a chiedere genericamente la condanna al pagamento delle differenze retributive senza effettuare alcuna quantificazione. Si opponeva pertanto alla richiesta di CTU in quanto esplorativa.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle testimonianze dei signori e Sono stati altresì acquisiti i verbali di CP_3 Parte_4
prova testimoniale redatti nelle cause connesse e per tale via i racconti testimoniali di UR, Per_1 Tes_1 Tes_2 Per_2 Tes_3
, (r.g. 1984/2022, 21/2023, 2000/2023). Tes_4 Tes_5 Tes_6
La discussione con termine per note difensive si è svolta in data
12.3.2025. il giudice pronunciava sentenza mediante lettura di dispositivo alla successiva udienza del 16.4.2025.
***
1.Le parti convenute non hanno contestato le allegazioni sulla struttura e operatività delle aziende chiamate in giudizio, su cui si fonda la domanda
8 di accertamento della unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro dedotto in giudizio. Le testimonianze hanno ad abundantiam confermato l'appartenenza di tutte le aziende convenute, sotto il profilo operativo ed amministrativo e contabile, alla famiglia ed in CP
particolare al sig. unico detentore dei poteri di controllo, Controparte_1
coordinamento di tutti i lavoratori, impiegati indifferentemente per tutte le attività delle aziende in esame.
Né risulta che le convenute abbiano contestato lo svolgimento dei rapporti di lavoro nei periodi suindicati. I temi sui quali si registrano differenti impostazioni consistono nella durata effettiva del rapporto di lavoro,
estesa secondo parte ricorrente oltre la formale regolarizzazione, nella sua articolazione oraria settimanale, nella sequenza e modalità delle fasi di coltivazione, nelle somme percepite.
2. La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento dello svolgimento di ore superiori a quelle regolarizzate (cfr. precisazioni delle conclusioni delle note di discussione autorizzate del 3.2.2025). I testi sentiti nel processo e i verbali di prova dei procedimenti connessi (in quanto instaurati da ex colleghi del ricorrente nei confronti delle medesime convenute e vertenti su fatti costitutivi del tutto affini) confermano lo svolgimento del maggior orario di lavoro così come precisato nelle note difensive finali di parte ricorrente.
2.2.E' emerso in primo luogo che il ricorrente ha lavorato in alcuni periodi e per alcune lavorazioni con i testimoni introdotti nel presente processo
(test. “…quando è il periodo della raccolta dei meloni che va più CP_3
o meno dal 20 maggio fino alla fine di luglio, c'è bisogno di tanta gente e allora le squadre lavorano insieme. Ogni anno quindi ho lavorato con lui…”; in termini analoghi ha deposto il testimone Parte_4
9 “..appena iniziava il periodo della raccolta dei meloni, anche io come tutti raccoglievo meloni e in quel periodo lavoravo in squadra con lui..”).
2.3.I testimoni hanno confermato che dai primi mesi dell'anno fino ad aprile/maggio, il ricorrente come gli altri operai agricoli, svolgeva lavori di allestimento delle serre, preparazione dei terreni e piantagione dei meloni
( “…da metà gennaio in poi, ci occupavamo di sistemare le Per_2
serre che poi sarebbero servite per piantare i meloni…tale lavoro durava un mese dopo di che iniziavamo a piantare i meloni anche fuori serra..”; teste “Nella prima parte del contratto, fino all'inizio della raccolta Tes_2
dei meloni, ci occupavamo di fare le manichette, tirare il nylon da terra, e quello di copertura delle serre, poi dalla fine di febbraio, sempre a seconda del tempo, ci occupavamo di piantare i meloni senza mai interrompere la pulizia del terreno..”; “Dall'inizio del contratto e CP_3
quindi dalla metà di gennaio il nostro lavoro consisteva nella preparazione del nylon sotto le serre, pulizia del terreno, sistemazione del nylon di copertura. Dalla fine di febbraio iniziavamo a piantare i meloni...”; test.
: “…nel mese di febbraio, marzo e aprile lavoravamo otto ore al Tes_5
giorno per la potatura, per la sistemazione delle serre e per piantare i meloni…).
2.4. Deve ritenersi provato che da circa metà/fine maggio fino alla fine del mese di luglio, il ricorrente come gli altri operai agricoli procedeva alla raccolta dei meloni (test. “..A metà maggio iniziavamo a CP_3
raccogliere i meloni e finiva verso la metà di luglio..”; teste “In Per_2
caso di stagione favorevole da un punto di vista climatico, la raccolta sotto serra inizia dal 15/20 maggio in poi, altrimenti al più tardi inizia a fine maggio…terminava a luglio ma nelle prime serre in cui erano avvenuti i primi impianti si puliva e si impiantavano nuove piantine per cui la raccolta
10 proseguiva nel mese di agosto”). In termini analoghi hanno deposto i testi
, nel senso che hanno collocato la raccolta dei Tes_2 Tes_6 Tes_5
meloni nei mesi di maggio, giugno e luglio. Non constano testimonianze di segno contrario, pertanto la ricostruzione del ciclo di lavorazione dei meloni così come descritta nelle note difensive di parte ricorrente del
3.2.2025 risulta confermata ed accertata in causa.
2.5. Con riferimento al periodo successivo, l'istruttoria svolta ha consentito di accertare che da fine luglio/inizio agosto il ricorrente come gli altri operai agricoli era impegnato nella raccolta delle pere, da fine agosto/inizio settembre si dedicava alla raccolta delle mele che proseguiva almeno per un mese, seguiva la raccolta dei kiwi. Ovviamente,
tratto comune di tutte queste cicliche lavorazioni agricole non può che essere l'elasticità dei periodi di inizio e di fine, nel senso che a seconda degli anni e delle stagioni le periodizzazioni delle coltivazioni subiscono variazioni e questo spiega le lievi divergenze che si possono cogliere nel racconto dei testimoni. Come si vedrà però nell'accertamento del maggior orario di lavoro svolto verrà seguito un criterio ampiamente prudenziale.
Ciò posto, con riguardo a quest'ultima fase produttiva, i testimoni Tes_2
hanno dichiarato che dopo la raccolta CP_3 Per_2 Tes_7 Tes_5
dei meloni, a seguire, si occupavano della raccolta delle pere in agosto, in settembre e fino a circa metà/fine ottobre delle mele e poi in alcuni anni,
per circa quindici giorni dei kiwi (si veda per esempio la test. Tes_8
“cominciavamo a raccogliere le pere ad agosto e poi dopo la raccolta delle pere iniziavamo quella delle mele all'inizio di settembre che terminava alla fine di ottobre, poi iniziavamo la raccolta dei kiwi che durava 15 giorni..”;
: “Finita la raccolta dei meloni iniziavamo quella delle pere che Tes_5
durava fino alla fine del mese di agosto…”; “Dalla fine di Tes_3
11 luglio/inizio agosto iniziavamo a raccogiere le pere e terminavamo verso la fine del mese agosto/inizio di settembre..Dalla fine di agosto/inizio di settembre iniziavamo a raccogliere le mele fino a fine ottobre/primi di novembre…terminata la raccolta delle mele, facevamo la raccolto dei kiwi per 15/20 giorni..).
2.6. La premessa sul ciclo delle singole coltivazioni è rilevante per determinare con maggior precisione il numero di ore di lavoro settimanali.
I testimoni infatti hanno ricostruito gli orari di lavoro, ovviamente con le inevitabili divergenze dovute almeno in parte alla fisiologica variabilità dei cicli produttivi agricoli, facendo riferimento alle singole colture. Tenuto
conto della fisiologica variabilità del ciclo di produzione agricola, pare del tutto logico che nell'apprezzare i risultati istruttori si debbano riscontrare delle divergenze fra le varie ricostruzioni degli orari. Applicando peraltro un criterio di valutazione prudenziale, è provato che nel primo periodo
(gennaio-aprile/maggio) l'orario di lavoro era almeno di 48 ore, nel secondo (aprile/maggio-fine luglio) di almeno 54 ore e nei mesi successivi di almeno 48 ore.
E' infatti emerso che nel primo periodo, cioè da gennaio a metà maggio,
gli orari di lavoro erano di 48 ore;
convergenti in tal senso le deposizioni di Va però dato conto del fatto che il testimone Tes_2 CP_3 Tes_7
ha ricordato un maggior numero di ore di lavoro, pari a circa 54 ore.
Seguendo un criterio prudenziale, si deve ritenere accertato il minor monte ore settimanale, tra l'altro in linea con le risultanze probatorie di tutti gli altri processi aventi oggetto analogo definiti in questa sezione.
Il periodo della raccolta dei meloni (da metà maggio a fine luglio) è -
stando alle numerose e convergenti testimonianze- quello che richiese maggior impegno, almeno sotto il profilo quantitativo. Tutti i testimoni,
12 anche quelli citati da parte resistente (ad es. e, con qualche Tes_6
imprecisione sulla frequenza del lavoro pomeridiano, ) hanno Per_3
riferito che la raccolta dei meloni impegnava fino a 54 ore. Molti dei testimoni hanno ricordato orari ben maggiori (test. El Asri, El Amri, El
. Come già precisato, si impone prudenzialmente di Pt_4 Per_1
ritenere accertato il minor orario di lavoro accertato, pari a 54 ore.
Ragionamento del tutto analogo deve essere svolto per il successivo periodo, nel quale tutti i testimoni, Tes_9 Pt_4 Per_1 Tes_2 [...]
hanno dichiarato che l'orario di lavoro era almeno Per_2 Tes_4 Tes_5
circa 48 ore, spesso riferendo di un numero ben maggiore di ore. Anche i testimoni e UR citati da parte ricorrente hanno dichiarato Tes_6
che le ore di lavoro si assestavano sulle 48 settimanali
Parte ricorrente ha predisposto uno schema (pagg. 13, 14, 15) delle note finali depositate il 3.2.2024 dal quale risulta con estrema sintesi l'orario di lavoro svolto in ciascun ciclo di lavorazione così come ricavabile dalle testimonianze suindicate e testé riassunto.
3.Quasi tutti i testimoni di parte ricorrente hanno dichiarato di aver lavorato anche di domenica.
La parte ricorrente, nelle allegazioni di cui al ricorso (pag. 3) ha espressamente escluso il lavoro domenicale, non menzionato neppure nelle conclusioni di cui al ricorso. Su tale specifico aspetto, quindi, la domanda non è accolta.
4.Le dichiarazioni testimoniali sono concordi sulle modalità di pagamento della retribuzione. Le ore di lavoro venivano segnate su calendari e pagata con € 5 netti (se il lavoratore alloggiava in locali messi a disposizione dalle aziende convenute) ovvero con 5,50 netti. Il ricorrente riceveva € 5,50 netti.
13 Veniva consegnato un assegno unico e uno/due/tre prospetti paga corrispondenti ai rapporti di lavoro formalmente in essere. Le ore di lavoro ulteriori rispetto ai prospetti paga erano pagate in contanti. I testimoni di parte ricorrente hanno riferito che non è mai stato pagato il TFR, neppure sulle somme riconosciute nei prospetti paga (test. Tes_2 CP_3 [...]
, nulla sul punto hanno riferito i testimoni di parte Per_2 Per_1
resistente e comunque la parte convenuta non ha fornito la prova di tale pagamento.
5. Rientra nella comune esperienza che in caso di pioggia abbondante o prolungata nel corso della giornata il lavoro nei campi venga ostacolato o addirittura impedito.
Le testimonianze assunte tuttavia hanno riferito di variegate lavorazioni,
nelle quali anche una pioggia di una certa intensità poteva non essere ostativa al lavoro dell'operaio agricolo.
Nondimeno i testimoni hanno comunque riferito che in caso di precipitazioni troppo estese per volume e persistenza nel corso della giornata il lavoro non veniva iniziato o veniva sospeso.
La parte convenuta ha prodotto bollettini meteorologici riferiti alla Pt_5
situazione registrata da stazioni (Montagnana e Trecenta) che in parte coprono le aree- molto estese - in cui si trovano i campi e le coltivazioni delle aziende convenute. La difesa di parte ricorrente ha osservato che a tutto concedere dovrebbero essere esclusi solo i giorni che dal bollettino hanno registrato delle precipitazioni qualificabili come piogge “forti”
secondo la classificazione meteorologica comunemente applicata per misurare l'intensità. La parte ricorrente ha allegato alle note difensive la pagina di Wikipedia della voce “Pioggia” in cui viene definita pioggia forte la precipitazioni che fa registrare più di 6 mm/h.
14 Parte resistente indica nel suo bollettino le giornate in cui la pioggia forte risulta registrata.
Tali dati tuttavia non sono accompagnati dalla distribuzione della precipitazione nel corso della giornata, trattandosi di un dato complessivo giornaliero. Pertanto è possibile che si sia trattato anche di precipitazioni nella tarda serata o nella notte, o anche di pioggia concentrata solo in talune ore del giorno.
Non vi è quindi prova sicura di precipitazioni tali da impedire il lavoro nei giorni successivi per allagamento dei campi.
Trattandosi peraltro di un evento costituente un fatto impeditivo della prestazione lavorativa e quindi dell'obbligo retributivo, gravava sul datore di lavoro una più precisa allegazione sui giorni di mancato lavoro del ricorrente (in ipotesi, mediante un più attendibile sistema di registrazione delle presenze al lavoro).
6. La parte convenuta ha eccepito la nullità del ricorso in quanto il lavoratore si è limitato a formulare una domanda di condanna generica senza allegare conteggi analitici La nullità del ricorso deve essere esclusa alla luce della giurisprudenza costante della Cassazione (cfr. Cass.
17122/2013) La Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto ammissibile una domanda di condanna generica ab origine formulata in tali termini (.
29862/2022)
7. La parte convenuta ha eccepito l'incapacità dei testimoni indicati dalla parte ricorrente in quanto ex lavoratori che hanno promosso cause nei confronti delle convenute svolgendo domande per l'accertamento degli effettivi orari di lavoro e giornate condanna al pagamento delle differenze maturate.
15 L'interesse di mero fatto per un determinato esito della controversia non è
motivo per la partecipazione del teste alla causa in qualità di parte e quindi non può essere dichiarata l'incapacità ex art. 246 c.p.c.. Nel
processo che ci occupa, peraltro, si deve registrare un dato non comune,
ossia la sostanziale convergenza dei risultati istruttori, atteso che anche i testi citati da parte convenuta (ad. per la raccolta dei meloni e Tes_10
della frutta) hanno reso dichiarazioni sovrapponibili a quelle dei testimoni di parte ricorrente.
8. La parte ricorrente nelle note conclusive ha dichiarato espressamente di rinunciare alla domanda di regolarizzazione contributiva svolta in ricorso.
9. Sulla base delle argomentazioni sopra svolte pertanto le domande svolte in ricorso devono essere accolte integralmente come da dispositivo,
con l'eccezione relativa alla domanda di regolarizzazione contributiva.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto dell'attività svolta (fasi studio, introduttiva, trattazione/istruttoria,
decisione). La condanna deve essere pronunciata in via solidale nei confronti delle parti convenute parti di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro e quindi portatrici in causa di un interesse comune.
Le spese devono essere distratte in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1.Accerta e dichiara l'esistenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro formalmente instaurati tra il ricorrente e ciascuna parte convenuta;
16 2.Accerta e dichiara l'avvenuto svolgimento da parte del ricorrente, nei periodi indicati nella parte motiva, e secondo l'articolazione settimanale dal lunedì al sabato, dei seguenti orari:
- nei periodi compresi tra la data di inizio del primo contratto (21.1.2016,
19.1.2017, 12.1.2018) e il 15 maggio di ciascun anno di un orario di 8 ore al giorno per 6 giorni quindi di 48 ore alla settimana;
- nei periodi compresi tra il 16 maggio e il 31 luglio, di un orario 9 ore al giorno per 6 giorni di ogni settimana (dal lunedì al sabato) e quindi di 54 ore settimanali;
- nei periodi compresi tra il 1° agosto e il termine finale dell'ultimo contratto di ciascun anno, di un orario di almeno 8 ore al giorno per 6 giorni e quindi di 48 ore alla settimana;
3. Condanna le parti convenute in via solidale al pagamento delle differenze maturate e calcolate sulla base delle tabelle retributive dei contratti collettivi applicati sulla base degli effettivi orari di lavoro di cui al punto 2);
4.Accerta e dichiara il diritto alla quantificazione del t.f.r. sulla base dell'effettivo orario svolto di cui al punto 2) e condanna le convenute in solido fra loro a corrispondere l'integrale t.f.r. maturato in relazione ai periodi di cui alla parte motiva;
5.Condanna le parti convenute in solido a rifondere le spese di lite liquidate in € 4.269,00 per compensi oltre IVA, CPA, e rimb. forf. 15% con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Fissa termine di gg. 60 per il deposito della sentenza.
Verona, 16 aprile 2025
IL GIUDICE
dott. Cristina Angeletti
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