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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/09/2025, n. 2813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2813 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2333/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2333 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 appellanti rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Gemelli contro
(C.F. ), a mezzo della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. )
[...] P.IVA_2 appellata rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Moro
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2338/2023 del Tribunale di Padova emessa in data 21.11.2023 e depositata in data 23.11.2023.
1
Conclusioni di parte appellante:
“In riforma della sentenza quivi impugnata:
a) accertare e dichiarare la nullità assoluta della fideiussione sottoscritta in data
09/06/2009 dai sigg.ri e per le ragioni tutte esposte (in Parte_1 Parte_2 particolare nel cap.
1.1 dell'atto di citazione) e per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo qui opposto.
In subordine:
In riforma della sentenza quivi impugnata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta sub a):
b) accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione per i motivi sopra espressi
(in particolare nel cap. 1.2), accertare l'intervenuta decadenza a carico della banca del termine di 6 mesi ex art. 1957 c.c. decorrenti dal 11/06/2013 per l'inizio dell'azione giudiziaria e la conseguente liberazione di tutti i fideiussori da ogni obbligazione verso la banca ricorrente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
c) accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione per i motivi sopra espressi
(in particolare nel cap. 1.3), accertare la nullità del mutuo fondiario 09/06/2009 per superamento dei limiti di finanziabilità imposti dall'art. 38 co.2 T.U.B., con conseguente liberazione dei fideiussori e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In via di ulteriore subordine:
In riforma della sentenza quivi impugnata, nel caso di mancato accoglimento di alcuna delle domande di cui sopra:
d) accertare e dichiarare la nullità del mutuo e, in particolare, della clausola di determinazione degli interessi con ammortamento “alla francese” di cui al mutuo fondiario 09/06/2009 (doc 4 allegato al ricorso per d.i.) perché lesiva del disposto di cui agli artt. 1418 e 1346 c.c. in quanto contrastante al requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto e, per l'effetto, rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre CTU volta a rideterminare l'importo del credito vantato dall'istituto opposto nei confronti del debitore ed, eventualmente, nei confronti dei fideiussori”.
Conclusioni di parte appellata:
“nel merito in via principale: rigettare le domande degli appellanti in quanto infondate in
2 fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado appellata;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 198/2021 del 29.01.2021, con il quale il Tribunale di Padova aveva intimato agli stessi di pagare in favore di
[...]
la somma di €636.241,83, oltre agli interessi convenzionali di mora ed alle Controparte_1 spese della procedura monitoria, in forza delle fideiussioni specifiche dagli stessi rilasciate in data 09.06.2009 a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal coevo contratto di mutuo fondiario stipulato dalla banca con Parte_3
[...]
A sostegno dell'opposizione essi deducevano che: a) le fideiussioni erano nulle, in tutto od in parte, in quanto coincidenti con lo schema contrattuale predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, perché contenente disposizioni (in particolare gli artt. 2, 6 e 8) che nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme dalle proprie associate, contrastano con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. n. 287 del 1990; b) la garanzia fideiussoria si era estinta ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per non avere la banca proposto le proprie istanze giudiziali entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
c) il contratto di mutuo fondiario garantito era nullo, per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 t.u.b.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
In sede di precisazione delle conclusioni gli attori opponenti eccepivano inoltre la nullità della clausola di determinazione degli interessi del mutuo con ammortamento “alla francese”.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Padova rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese di lite.
3 2. Avverso l'indicata pronuncia e hanno interposto Parte_1 Parte_2 tempestivo appello, affidato a tre motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo censurano la sentenza nella parte in cui afferma che la natura di fideiussioni specifiche delle garanzie rilasciate dagli opponenti esclude in radice l'applicabilità ad esse della disciplina antitrust dettata dall'art. 2 della legge n. 287/1990.
2.2 Col secondo motivo affermano che la sentenza è viziata laddove ha escluso la nullità della clausola che deroga alla previsione di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. ed ha conseguentemente rigettato l'eccezione di decadenza sollevata dagli opponenti.
2.3 Col terzo motivo censurano l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure per avere escluso che l'eventuale superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 T.U.B. determini la nullità del contratto di mutuo fondiario garantito dagli opponenti, e per avere parimenti negato che vada riconosciuta efficacia di giudicato al decreto emesso dal
Tribunale di Padova il 02.12.2021 che – nello statuire sull'opposizione presentata da
[...] avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento della Controparte_1 società garantita che aveva rigettato la pretesa di ammissione della banca in ragione dell'accertamento incidentale di nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 t.u.b. – aveva rigettato la domanda di ammissione della banca quale creditore privilegiato, ammettendola al passivo solo in via chirografaria.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata.
4. I primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono infondati.
Invero, secondo il più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, le circostanze fattuali necessarie alla integrazione della nullità derivante dal divieto di intese
4 anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. n. 287 del 1990 sono le seguenti: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore (Cass. 30383/2024; Cass.
1170/2025; Cass. n. 1851/2025; Cass. 11060/2025).
Ebbene nella specie è assorbente il rilievo che si è in presenza di fideiussioni specifiche e non già di fideiussioni omnibus, le quali inoltre sono state stipulate nel 2009, e quindi ben oltre l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, non avendo gli opponenti neppure allegato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale successiva a tale accertamento di cui le garanzie prestate dagli opponenti costituirebbero un effetto concreto, in quanto legate alla stessa da un rapporto di derivazione causale.
Ne discende la correttezza delle statuizioni censurate dagli appellanti.
5 5. Il terzo motivo di gravame è infondato.
Con la recente sentenza del 16/11/2022, n. 33719 le Sezioni Unite civili della Corte di
Cassazione, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sulla sorte del mutuo fondiario eccedente il limite di finanziabilità ex art. 38, 2° comma, T.U.B., previsto dalla Banca
d'Italia in conformità delle delibere del C.I.C.R., hanno affermato che nella fattispecie del mutuo fondiario il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 385 del
1993 non costituisce un elemento essenziale del contratto, in quanto non si tratta di una norma determinativa del suo contenuto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo del suo oggetto.
Hanno poi chiarito che non integra norma imperativa la disposizione con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale" (cfr. artt. 51 ss. e 53 TUB), la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia fideiussoria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.
Hanno inoltre precisato che qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.
Ne deriva che, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario.
Del pari resiste alle censure sollevate dagli appellanti la statuizione con cui il giudice di
6 prime cure ha escluso che il decreto con cui il tribunale fallimentare di Padova, in sede di opposizione ex art. 98 l.f. proposta da avverso il decreto di Controparte_1 esecutività dello stato passivo del fallimento della società garantita, ha ammesso il credito di quest'ultima alla restituzione, in via chirografaria, del solo capitale erogato, in conseguenza della rilevata nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, sia idoneo ad esplicare efficacia nel presente giudizio.
E ciò perché, costituisce jus receptum che l'efficacia preclusiva attribuibile al decreto e alle decisioni assunte in sede di verificazione ed ammissione dei crediti allo stato passivo osta al riesame delle sottostanti questioni inerenti all'esistenza alla natura e all'entità dei crediti nella sola sede fallimentare, e non ha un'efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni ad altra eventuale controversia tra le stesse parti, pur vertente sul medesimo rapporto giuridico.
In altre parole l'ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, sesto comma, legge fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame (v. Cass. n. 27709/2020, che ha cassato, in base a tale principio, la sentenza d'appello che aveva valorizzato alla stregua di giudicato gli esiti del giudizio di verifica dei crediti dinanzi al giudice delegato al fallimento nell'ambito di un distinto giudizio ordinario di risoluzione di un contratto di leasing, intrapreso dalla curatela;
v. anche Cass. n. 8010/2022).
6. Va infine rilevato che gli appellanti non hanno mosso alcuna contestazione al capo della sentenza che ha ritenuto tardiva e comunque infondata l'eccezione relativa alla nullità della clausola del mutuo relativa alla determinazione degli interessi con ammortamento “alla francese”, limitandosi a riproporla in via subordinata nelle conclusioni rassegnate nell'atto di appello, ma omettendo di ribadirla in sede di precisazione delle conclusioni.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte.
P. Q. M.
7 La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellata le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €12.000,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA
e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17.09.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2333 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 appellanti rappresentati e difesi dall'avv. Gianluca Gemelli contro
(C.F. ), a mezzo della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. )
[...] P.IVA_2 appellata rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Moro
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2338/2023 del Tribunale di Padova emessa in data 21.11.2023 e depositata in data 23.11.2023.
1
Conclusioni di parte appellante:
“In riforma della sentenza quivi impugnata:
a) accertare e dichiarare la nullità assoluta della fideiussione sottoscritta in data
09/06/2009 dai sigg.ri e per le ragioni tutte esposte (in Parte_1 Parte_2 particolare nel cap.
1.1 dell'atto di citazione) e per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo qui opposto.
In subordine:
In riforma della sentenza quivi impugnata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta sub a):
b) accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione per i motivi sopra espressi
(in particolare nel cap. 1.2), accertare l'intervenuta decadenza a carico della banca del termine di 6 mesi ex art. 1957 c.c. decorrenti dal 11/06/2013 per l'inizio dell'azione giudiziaria e la conseguente liberazione di tutti i fideiussori da ogni obbligazione verso la banca ricorrente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
c) accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione per i motivi sopra espressi
(in particolare nel cap. 1.3), accertare la nullità del mutuo fondiario 09/06/2009 per superamento dei limiti di finanziabilità imposti dall'art. 38 co.2 T.U.B., con conseguente liberazione dei fideiussori e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In via di ulteriore subordine:
In riforma della sentenza quivi impugnata, nel caso di mancato accoglimento di alcuna delle domande di cui sopra:
d) accertare e dichiarare la nullità del mutuo e, in particolare, della clausola di determinazione degli interessi con ammortamento “alla francese” di cui al mutuo fondiario 09/06/2009 (doc 4 allegato al ricorso per d.i.) perché lesiva del disposto di cui agli artt. 1418 e 1346 c.c. in quanto contrastante al requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto e, per l'effetto, rimettere la causa in istruttoria al fine di disporre CTU volta a rideterminare l'importo del credito vantato dall'istituto opposto nei confronti del debitore ed, eventualmente, nei confronti dei fideiussori”.
Conclusioni di parte appellata:
“nel merito in via principale: rigettare le domande degli appellanti in quanto infondate in
2 fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado appellata;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 198/2021 del 29.01.2021, con il quale il Tribunale di Padova aveva intimato agli stessi di pagare in favore di
[...]
la somma di €636.241,83, oltre agli interessi convenzionali di mora ed alle Controparte_1 spese della procedura monitoria, in forza delle fideiussioni specifiche dagli stessi rilasciate in data 09.06.2009 a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dal coevo contratto di mutuo fondiario stipulato dalla banca con Parte_3
[...]
A sostegno dell'opposizione essi deducevano che: a) le fideiussioni erano nulle, in tutto od in parte, in quanto coincidenti con lo schema contrattuale predisposto dall'ABI e sanzionato dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, perché contenente disposizioni (in particolare gli artt. 2, 6 e 8) che nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme dalle proprie associate, contrastano con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. n. 287 del 1990; b) la garanzia fideiussoria si era estinta ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per non avere la banca proposto le proprie istanze giudiziali entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale;
c) il contratto di mutuo fondiario garantito era nullo, per superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 t.u.b.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
In sede di precisazione delle conclusioni gli attori opponenti eccepivano inoltre la nullità della clausola di determinazione degli interessi del mutuo con ammortamento “alla francese”.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Padova rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti alla rifusione delle spese di lite.
3 2. Avverso l'indicata pronuncia e hanno interposto Parte_1 Parte_2 tempestivo appello, affidato a tre motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo censurano la sentenza nella parte in cui afferma che la natura di fideiussioni specifiche delle garanzie rilasciate dagli opponenti esclude in radice l'applicabilità ad esse della disciplina antitrust dettata dall'art. 2 della legge n. 287/1990.
2.2 Col secondo motivo affermano che la sentenza è viziata laddove ha escluso la nullità della clausola che deroga alla previsione di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ. ed ha conseguentemente rigettato l'eccezione di decadenza sollevata dagli opponenti.
2.3 Col terzo motivo censurano l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure per avere escluso che l'eventuale superamento del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 T.U.B. determini la nullità del contratto di mutuo fondiario garantito dagli opponenti, e per avere parimenti negato che vada riconosciuta efficacia di giudicato al decreto emesso dal
Tribunale di Padova il 02.12.2021 che – nello statuire sull'opposizione presentata da
[...] avverso il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento della Controparte_1 società garantita che aveva rigettato la pretesa di ammissione della banca in ragione dell'accertamento incidentale di nullità del contratto di mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 t.u.b. – aveva rigettato la domanda di ammissione della banca quale creditore privilegiato, ammettendola al passivo solo in via chirografaria.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame e la conferma Controparte_1 della sentenza impugnata.
4. I primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono infondati.
Invero, secondo il più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, le circostanze fattuali necessarie alla integrazione della nullità derivante dal divieto di intese
4 anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. n. 287 del 1990 sono le seguenti: i) l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità
Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore (Cass. 30383/2024; Cass.
1170/2025; Cass. n. 1851/2025; Cass. 11060/2025).
Ebbene nella specie è assorbente il rilievo che si è in presenza di fideiussioni specifiche e non già di fideiussioni omnibus, le quali inoltre sono state stipulate nel 2009, e quindi ben oltre l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, non avendo gli opponenti neppure allegato l'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale successiva a tale accertamento di cui le garanzie prestate dagli opponenti costituirebbero un effetto concreto, in quanto legate alla stessa da un rapporto di derivazione causale.
Ne discende la correttezza delle statuizioni censurate dagli appellanti.
5 5. Il terzo motivo di gravame è infondato.
Con la recente sentenza del 16/11/2022, n. 33719 le Sezioni Unite civili della Corte di
Cassazione, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sulla sorte del mutuo fondiario eccedente il limite di finanziabilità ex art. 38, 2° comma, T.U.B., previsto dalla Banca
d'Italia in conformità delle delibere del C.I.C.R., hanno affermato che nella fattispecie del mutuo fondiario il limite di finanziabilità di cui all'art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 385 del
1993 non costituisce un elemento essenziale del contratto, in quanto non si tratta di una norma determinativa del suo contenuto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo del suo oggetto.
Hanno poi chiarito che non integra norma imperativa la disposizione con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale" (cfr. artt. 51 ss. e 53 TUB), la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia fideiussoria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.
Hanno inoltre precisato che qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.
Ne deriva che, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, il superamento del limite di finanziabilità non cagiona alcuna nullità, neppure relativa, del contratto di mutuo fondiario.
Del pari resiste alle censure sollevate dagli appellanti la statuizione con cui il giudice di
6 prime cure ha escluso che il decreto con cui il tribunale fallimentare di Padova, in sede di opposizione ex art. 98 l.f. proposta da avverso il decreto di Controparte_1 esecutività dello stato passivo del fallimento della società garantita, ha ammesso il credito di quest'ultima alla restituzione, in via chirografaria, del solo capitale erogato, in conseguenza della rilevata nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità, sia idoneo ad esplicare efficacia nel presente giudizio.
E ciò perché, costituisce jus receptum che l'efficacia preclusiva attribuibile al decreto e alle decisioni assunte in sede di verificazione ed ammissione dei crediti allo stato passivo osta al riesame delle sottostanti questioni inerenti all'esistenza alla natura e all'entità dei crediti nella sola sede fallimentare, e non ha un'efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni ad altra eventuale controversia tra le stesse parti, pur vertente sul medesimo rapporto giuridico.
In altre parole l'ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, sesto comma, legge fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame (v. Cass. n. 27709/2020, che ha cassato, in base a tale principio, la sentenza d'appello che aveva valorizzato alla stregua di giudicato gli esiti del giudizio di verifica dei crediti dinanzi al giudice delegato al fallimento nell'ambito di un distinto giudizio ordinario di risoluzione di un contratto di leasing, intrapreso dalla curatela;
v. anche Cass. n. 8010/2022).
6. Va infine rilevato che gli appellanti non hanno mosso alcuna contestazione al capo della sentenza che ha ritenuto tardiva e comunque infondata l'eccezione relativa alla nullità della clausola del mutuo relativa alla determinazione degli interessi con ammortamento “alla francese”, limitandosi a riproporla in via subordinata nelle conclusioni rassegnate nell'atto di appello, ma omettendo di ribadirla in sede di precisazione delle conclusioni.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte.
P. Q. M.
7 La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere all'appellata le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €12.000,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA
e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17.09.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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