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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 29/11/2025, n. 1205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1205 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, sezione civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
- Dr. Francesco Pellecchia Presidente
- Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
- Dr.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 572/2025 R.G., riservata per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20/11/2025, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. BORRACCINO ANTONIO, Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Barletta alla via Libertà n. 73, giusta procura in atti;
-Ricorrente-
E
, rappresentata e difesa dall'avv. RANA MATTIA LETIZIA, elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il suo studio, sito in Barletta alla via Brigata Barletta n. 73, giusta procura in atti;
-Resistente-
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
-Interventore ex lege-
CONCLUSIONI:
Come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 22/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13/02/2025, , - premesso: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Barletta in data 31/8/1996 con dall'unione con la quale, Controparte_1 in data 6/6/1999, è nata la figlia maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che la Per_1 convivenza matrimoniale si è deteriorata a causa di gravi divergenze caratteriali tra i coniugi;
che entrambi svolgono attività lavorativa e sono economicamente autonomi;
che, con ordinanza presidenziale n. 2707/2023 del 27/5/2023, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati, con onere a carico del previa verifica comparativa delle rispettive situazioni economiche, di versare in favore della Pt_1 moglie, a titolo di assegno di mantenimento, la somma mensile di € 400,00 - ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra le parti, con revoca dell'onere a carico del resistente di corrispondere a titolo di mantenimento per la moglie la somma mensile di € 400,00 o, in subordine, di ridurla ad € 150,00; vinte le spese di lite.
Notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, in data 29/4/2025, si è costituita CP_1
non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo
[...]
l'aumento dell'assegno mensile di mantenimento in proprio favore, posto a carico del ricorrente, ad €
1.200,00.
All'udienza del 4/6/2025, fissata per la comparizione delle parti, il Giudice ha invitato le parti a dedurre in ordine alla procedibilità del giudizio, stante la mancata pronuncia di separazione dei coniugi, allo stato autorizzati a vivere separatamente come da provvedimenti provvisori. Quindi, ha rinviato in prosieguo prima udienza al 22/10/2025.
Con note depositate in sostituzione della predetta udienza, entrambe le parti hanno dichiarato di aderire all'eccezione di improcedibilità del giudizio, così come sollevata d'ufficio.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 20/2/2025.
Tanto premesso, nel caso in esame non sussistono i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta non risulta che i coniugi siano legalmente separati con provvedimento definitivo sullo status, ma bensì che nel pendente procedimento di separazione giudiziale sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale f.f. dal quale sono stati autorizzati a vivere separatamente.
Pertanto, la domanda non è fondata, non ricorrendo le condizioni richieste dall'art. 3 n. 2 lett. b) legge n.
898 del 1970, come successivamente modificato per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti con rito concordatario.
Non essendo intervenuta tra le parti sentenza parziale sullo status nel giudizio di separazione, passata in giudicato, non si è realizzata la condizione che consente la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio che, secondo l'art. 3, comma 1, n. 2, lett. b, della legge 898/70, consiste nella separazione già pronunciata ed irrevocabile.
Invero, occorre distinguere il presupposto per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio che è la definitività della pronuncia sullo status della separazione (art. 3, comma 1, n. 2, lett. b, legge div.), dal dies di decorrenza del termine per l'introduzione del giudizio di divorzio che è la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione (art. 3, comma 3, legge div.).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va quindi rigettata perché improponibile. Nel caso di specie i coniugi non sono legalmente separati, in quanto pende il giudizio di separazione nel quale non è stata ancora emessa pronuncia sullo status.
Secondo consolidato orientamento della Suprema Corte, infatti, è improponibile la domanda di divorzio che, fondata sulla pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi, sia proposta prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ancorché il passaggio in giudicato sia intervenuto nel corso del giudizio (Cass. civ. 2725/1995; Cass. civ. 8552/1987; Cass. civ. 8389/1998).
La legge 55/2015 ha ridotto i termini per la proposizione della domanda di divorzio, ma non ha eliminato il presupposto di una previa pronuncia definitiva di separazione, che nella specie non è ancora stata resa.
La domanda va pertanto rigettata.
Quanto alle spese di lite, essendo stata l'omessa pronuncia di separazione rilevata dal Giudice relatore ed avendo la resistente aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dal ricorrente, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 13/2/2025, da nei confronti di garantito Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1) Rigetta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Trani, in data 25/11/2025 nella Camera di consiglio della sezione civile.
Il Giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Concetta Race Dr. Francesco Pellecchia