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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 9919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9919 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Manuela Massimo SI - Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16938 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, promossa con ricorso
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. SIFO SABRINA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. MURANO GIOVANNI presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, che ha chiesto pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio regolamentando i rapporti delle parti con i figli minori in conformità agli accordi raggiunti dalle stesse
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/07/2024, premesso: Parte_1 di aver contratto matrimonio con a Pozzuoli (NA) il 22/09/2009; CP_1 che dal matrimonio erano nate due figlie: e , l'11.11.2013; Per_1 Persona_2
1 che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione giudiziale, nel corso del quale erano intervenuti accordi tra le parti, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con sentenza n. 3307/2024 del 25.03.2024, resa nel giudizio R.G. n. 29081/2021;
che nella predetta sentenza di separazione era stato previsto, in virtù delle condizioni concordate tra le parti, l'affido condiviso delle figlie, la loro collocazione prevalente presso la madre, posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie di € 600,00 mensili (euro 300,00 ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie, e previsto che beneficiaria dell'assegno unico per le figlie fosse la madre al 100%;
che perdurava lo stato di separazione;
ciò premesso, la ricorrente concludeva per la pronuncia di divorzio, con conferma delle condizioni pattuite in sede di separazione.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e ss.
c.p.c.
Si costituiva il resistente senza opporsi all'accoglimento della domanda sullo status e rappresentando che le parti erano addivenute ad un accordo.
All'udienza del 30/09/2025, le parti comparivano personalmente, assistite dai difensori,
e dichiaravano di non volersi riconciliare e di aver raggiunto un accordo sulle condizioni accessorie alla pronuncia di divorzio, che chiedevano recepirsi. Il Giudice disponeva in via provvisoria conformemente agli accordi raggiunti e, a richiesta, rimetteva la causa al collegio per la decisione, senza termini, previa acquisizione del parere del P.M.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione giudiziale nel cui ambito è stata emessa sentenza passata in giudicato, come da attestazione in atti, ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come pattuite all'udienza del 30.09.2025:
2 “1) Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento delle figlie, assegno mensile complessivo di € 602,40, come rivalutato, (€ 300,00 per ognuna più rivalutazione), da versare entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico annuale, sulla base degli indici , e di contribuire nella CP_2 misura del 50% alle spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, come da
Protocollo tra COA Napoli e Tribunale di Napoli del 07.03.2018.
2) L'assegno unico ed ogni altro assegno e/o contributo erogato dallo Stato e/o altro Ente in favore delle figlie sia beneficiato al 100% dalla sig.ra . Parte_1
3) Le figlie verranno affidate ad entrambi i genitori congiuntamente, con collocazione presso la madre.
4) Il sig. vedrà le figlie, tenuto conto della loro età, delle loro esigenze e CP_1 della loro volontà, i fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera.
Nel periodo di Natale ad anni alternati dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Quindici giorni nel periodo estivo, da comunicarsi entro il 30.06 alla madre, e ad anni alterni
Pasqua e Pasquetta. Tenuto conto dell'attività di ricerca lavorativa del sig. , che risiede a CP_1
NT (TO) e che si sposta sul territorio nazionale per reperire occupazione, in base all'afflusso turistico, essendo operatore turistico, le parti concordano che lo stesso potrà incontrare le minori altresì per due giorni infrasettimanali consecutivi, con pernotto, dall'uscita di scuola del primo giorno, sino al riaccompagnamento a scuola il giorno successivo, previo congruo preavviso alla sig.ra SI.”
Nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile.”
In ordine agli accordi intervenuti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario stante l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Passando infine alle spese di giudizio, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiararle compensate tra le parti.
3 I compensi spettanti al difensore della ricorrente, ammessa in via provvisoria al
Patrocinio a Spese dello Stato saranno liquidati con separato decreto (necessitando di integrazione la documentazione prodotta).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto da e a Pozzuoli (NA) il 22/09/2009 (atto n. 317, parte II, Parte_1 CP_1
s. A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2009);
• disciplina le condizioni accessorie del divorzio come da accordi sopraggiunti tra le parti e riportati in parte motiva;
• prende atto delle pattuizioni aventi carattere esclusivamente obbligatorio;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di POZZUOLI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 03/10/2025
IL GIUDICE ESTENSOREIL PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Massimo SI Dott. Raffaele Sdino
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