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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 06/08/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 103/2022
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 103/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. RIPA DI MEANA VIRGINIA e dell'avv. CARUCCI ELISA ( ) PIAZZA SANTI APOSTOLI 81 00100 ROMA;
elettivamente C.F._1 domiciliato in PIAZZA SANTI APOSTOLI 81 00100 ROMA presso il difensore avv. RIPA DI MEANA VIRGINIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), contumace. Controparte_2 P.IVA_2
e pagina 1 di 14 (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._2 dell'avv. REDA CRISTINA, elettivamente domiciliato in VIA NAZARIO SAURO SUD 118 42044 GUALTIERI presso il difensore avv. REDA CRISTINA
APPELLATI
AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA DIFFAMAZIONE A MEZZO
STAMPA – PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 01.10.2022:
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in vista dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTE: << L'udienza del 1.10.2024 è stata fissata per la precisazione delle conclusioni ed a tal fine la difesa di parte appellante impugna e contesta la comparsa di costituzione avversaria con riferimento alla quale si riserva di replicare in sede conclusiva e precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di appello.
2. Si chiede pertanto che la causa venga trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..>>.
APPELLATO : << In ossequio a quanto disposto da codesta Parte_1
Ecc.ma Corte, con le presenti note scritte autorizzate , come in epigrafe Parte_1 rappresentato e difeso, si riporta integralmente all'atto di costituzione e comparsa depositato, nonché ai verbali di causa, impugna e contesta quanto ex adverso eccepito e insiste per l'accoglimento integrale delle già formulate conclusione a cui ci si riporta. >>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 17.01.2022, la
[...]
chiedeva la riforma della sentenza in atti, sul rilievo che essa era CP_1
erroneamente motivata, affidandosi a tre motivi di appello.
pagina 2 di 14 1.1 Si costituiva l'appellato, chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame. In particolare insisteva per la conferma della decisione di Parte_1
prime cure.
1.1.1 Non si costituiva invece , alla quale del Controparte_2
resto l'appello era stato notificato all'evidente scopo di denuntiatio litis.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, neppure sollecitata, era posta definitivamente in decisione sulle rassegnate conclusioni e con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello principale è infondato e va, dunque, respinto.
Va premesso che con sentenza n. 1414/2021 del 10.12.2021, pubblicata il
17/12/2021e notificata in pari data, il Tribunale di Reggio Emilia, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha accolto la domanda di risarcimento del danno per diffamazione, proposta dall'odierno appellato, con condanna alle spese di lite
3. La sentenza va confermata per le ragioni che si andranno ad illustrare.
3.1 Va premesso con atto di citazione , assumendo il Parte_1
carattere diffamatorio di un articolo di stampa apparso sulle pagine de la Gazzetta di
Reggio Emilia in data 29 gennaio 2015 nonché di una pagina del libro “'Ndrangheta all'emiliana. Infiltrazioni e complicità: i documenti d'accusa della Magistratura” venduto come inserto unitamente ad alcuni quotidiani a tiratura nazionale, dove veniva riprodotta l'ordinanza di applicazione di misure cautelari coercitive del GIP di
Bologna, ha convenuto in giudizio l'odierna appellante, quale editore del suddetto libro, unitamente alla quale editore della suddetta testata Controparte_2
giornalistica.
Premesso che la vicenda diffamatoria nei confronti del quotidiano non è stata gravata da appello, il Tribunale è giunto all'affermazione di responsabilità anche della pubblicazione del libro sulla scorta del fatto che “venivano quindi pubblicate, a pagina
73, le complete generalità dell'attore e l'ipotesi accusatoria formulata dal P.M. nei
pagina 3 di 14 suoi confronti (reato di usura ex art. 644 c.p.), così come riportate nell'ordinanza del
GIP, senza però specificare che all'esito del procedimento il Giudice non aveva applicato alcuna misura cautelare nei confronti dell'attore”. In sintesi il primo Giudice ha ritenuto lesivo della reputazione del la sola circostanza che all'interno Parte_1
del libro diffuso il 15 febbraio 2015, non era stata riportata la circostanza del mancato accoglimento della richiesta di irrogazione della misura cautelare a carico dello stesso, così lasciando il dubbio circa l'eventuale sottoposizione dello stesso alle misure cautelari menzionate nell'ordinanza e offrendo, quindi, al pubblico dei lettori, una
“notizia incompleta” ossia “una mezza verità”. Da ciò seguiva la condanna risarcitoria al pagamento della somma capitale di €. 3.000,00 in considerazione dei caratteri e della portata della diffamazione, specificamente indicati.
Va premesso che in adempimento al proprio obbligo giudiziale, derivante dalla decisione impugnata, la ha provveduto al Controparte_3
pagamento in favore dell'attore, odierno appellato, delle somme oggetto di condanna aspetto questo non contestato, invocandone oggi specificamente la restituzione.
4. L'appellante affida le proprie censure a tre motivi.
4.1 Con il primo motivo, rubricato come “I MOTIVO – VIOLAZIONE
DELL'ART. 112 C.P.C. CHE STABILISCE LA CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO
E IL DOMANDATO.” e con il secondo, rubricato come “II MOTIVO - Violazione ed erronea applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p.) in particolare con riferimento al sindacato sulla sussistenza del requisito della verità..” l'appellante lamenta il vizio di ultra petita nell'affermazione di responsabilità, in quanto l'attore si era limitato a dolersi unicamente dell'ostensione delle proprie generalità complete, compreso l'indirizzo; lamenta altresì la correttezza e la verità dell'informazione divulgata nel testo, perché in pratica erano state riportate letteralmente le parti salienti dell'ordinanza del GIP del
Tribunale, senza alcuna manipolazione dell'informazione così veicolata.
pagina 4 di 14 Le censure possono essere accomunate nella trattazione, atteso che l'appellante ha inteso riferirsi alle stesse statuizioni o capi di sentenza, per entrambi i motivi, i quali si confrontano entrambi anche con il merito della diffamazione.
4.1.1 Ciò posto è possibile passare ad esaminare nel merito il primo motivo di appello, anticipandone l'infondatezza.
In buona sintesi l'appellante ritiene la sussistenza di uno <<….scollamento tra le doglianze avversarie e la decisione del Tribunale di Reggio Emilia che non ha in alcun modo considerato integrato il reato di diffamazione a mezzo stampa per aver il convenuto riportato le “complete generalità dell'odierno attore e così: nome, cognome, luogo e data di nascita, completo indirizzo di residenza…” bensì per aver riscontrato, nelle pagine del libro in parola, una mancanza di verità laddove non è stato specificato che, all'esito del procedimento, il Tribunale Penale non aveva applicato alcuna misura cautelare nei confronti dell'attore.>> (Cfr. appello pag. 8) <<
Dunque, non v'è chi non veda come il Giudice di primo grado abbia rintracciato una mancanza di verità nelle notizie riportate nel libro per cui è causa senza che l'attore di ciò si fosse mai lamentato nel corso del giudizio, avendo egli limitato le doglianze, lo si ripete, al fatto di aver rinvenuto le proprie complete generalità nel volume medesimo.>> (Cfr. appello pag. 9/10).
La Corte non ritiene sussistente la violazione dell'art. 112 cpc, che impone al
Giudicante di pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti della stessa. Infatti, la lettura complessiva fornita dal Tribunale è ampiamente supportata da quella discendente dall'atto di citazione, dove è del tutto evidente che l'accostamento del nome dell'attore all'associazione criminale è perfettamente leggibile e chiaramente comprensibile, del resto l'affermazione dell'appellante è un evidente tentativo di spigolare nell'atto della controparte, fornendo una ricostruzione logica ed invero letterale non condivisibile. Opinare differentemente significa fornire una lettura solo parziale dei fatti evocati in citazione, dove l'associazione delle generalità complete di residenza dell'attore e l'accostamento o, meglio, il vero e proprio coinvolgimento, al e pagina 5 di 14 nel cd “processo Aemilia”, sono talmente evidenti da poter revocare in mala fede l'opinione contraria. Del resto nella comparsa di costituzione in primo grado l'odierna appellante si era lamentata della distanza temporale tra pubblicazione del libro e azione giudiziaria, protestando di essersi limitata a ritrascrive parti dell'ordinanza di applicazione di misura cautelari del GIP, dove la “presenza del nominativo del sig.
.è un dato incontrovertibile” (Cfr. comparsa primo grado pag. Persona_1
8,) proseguendo nell'illustrare come a carico dello stesso fossero formulati infamanti capi d'accusa (per “estorsione – usura – danneggiamento” tutti ovviamente legati dalla partecipazione alla associazione criminale, evidenziando come si fosse limitata all'esercizio del diritto di cronaca, fornendo un'informazione precisa, esatta ed aliena da linguaggio esorbitante dai doverosi limiti della continenza, di evidente rilevanza pubblicistica, invocando, infine, il rispetto dell'onere probatorio in capo all'attore in relazione al danno subito, come da ampia rassegna giurisprudenziale aliena dal riconoscere un danno in re ipsa.
È evidente come nell'atto in rassegna non si dubita dell'associazione tra la persona dell'attore e l'organizzazione criminale. Altrettanto inequivoco è che l'attore ha sin da subito e da sempre protestato di non aver subito alcuna misura cautelare e che l'ordinanza del GIP non è stata citata nella parte in cui lo scagionava da ogni provvedimento restrittivo.
Tranciante, poi, in ogni caso è anche il contenuto della prima memoria ex art. 183, 6^ co., cpc, dove l'attore illustra in maniera chiara in cosa sia consistita la diffamazione e le conseguenze patite sul piano personale e familiare (vergogna, amarezza, limitare al massimo le uscite da casa) ed anche lavorativo (perdita).
In chiusura la Corte deve, poi, far rilevare che una precisa individuazione della persona è il presupposto del reato di diffamazione, perché esso, infatti, presuppone la precisa riferibilità ad un soggetto ben determinato di un fatto diffamatorio.
Ne consegue la complessiva infondatezza della censura de qua.
4.1.2 Anche il secondo motivo è infondato.
pagina 6 di 14 Passando all'esame nel merito della sussistenza della diffamazione a mezzo stampa, l'appellante ritiene che <<….la sentenza impugnata appare viziata, nelle medesime parti evidenziate nel primo motivo, per violazione e/o erronea applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di cronaca, in particolare con riferimento all'accertamento della sussistenza del requisito della verità.>> (Cfr. appello pag. 11).
Una premessa appare doverosa, la presenza del nominativo del sig.
[...]
e dei suoi ulteriori dati nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari Parte_1
coercitive del 15 gennaio 2015, è incontrovertibile. A pag. 73 del volume oggetto di causa viene riportato, tra gli altri, il nominativo dell'attore corredato con il luogo e la data di nascita nonché la residenza e tale passaggio riprende integralmente il contenuto della già citata ordinanza di applicazione di misure cautelari coercitive, che si apre precisando che “Il Giudice Alberto ZIROLDI, letta la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari presentate dal Procuratore della Repubblica dr Sostituto – DDA Persona_2
il 26.6.2014 e il 19.11.2014 nei confronti di …” e viene riportato un lungo elenco di soggetti tra cui, al n. 53, vi è anche il sig. (cfr. fascicolo appellante Parte_1
doc. 2), segue, poi, l'indicazione dei reati relativi anche alla posizione del Parte_1
di “estorsione - usura – danneggiamenti” (cfr. pag. 49) e precisamente alla pagina 56 ci si sofferma più specificamente sul reato di usura.
La sentenza gravata ha correttamente posto in luce che <<b) Per quanto riguarda la seconda doglianza, in data 15/02/2015 veniva pubblicato un libro intitolato “Ndrangheta all'emiliana. Infiltrazioni e complicità: i documenti d'accusa della magistratura” diffuso come inserto in vari quotidiani di tiratura nazionale, all'interno del quale venivano pubblicati in forma integrale alcuni estratti dell'ordinanza del GIP di Bologna sull'applicazione di misure cautelari nell'ambito dell'operazione “Aemilia”. In tale libro venivano quindi pubblicate, a pagina 73, le complete generalità dell'attore e l'ipotesi accusatoria formulata dal P.M. nei suoi
pagina 7 di 14 confronti (reato di usura ex art. 644 c.p.), così come riportate nell'ordinanza del GIP, senza però specificare che all'esito del procedimento il Giudice non aveva applicato alcuna misura cautelare nei confronti dell'attore.>>. Il Tribunale prosegue, affermando che a << differenza dell'articolo apparso sulla Gazzetta di Reggio, le informazioni pubblicate all'interno del libro non contengono errori in senso stretto circa l'effettiva posizione dell'attore in merito all'operazione Aemilia, in quanto si limitano a riportare estratti dell'ordinanza del GIP, la quale a sua volta riporta le richieste formulate dal P.M., ed effettivamente il nome dell'attore figura tra quelli per i quali era stata richiesta l'applicazione di una misura cautelare. Ciononostante, una più chiara indicazione delle conclusioni raggiunte dal GIP sulle richieste di applicazione di misure cautelari, e cioè il non accoglimento della richiesta di irrogazione della misura, avrebbe contribuito a chiarire la reale posizione di Pt_1
a seguito dell'ordinanza in parola, mentre la mera indicazione dell'ipotesi
[...]
accusatoria, senza la specificazione del suo mancato accoglimento, ha quantomeno lasciato intatto il dubbio circa l'eventuale sottoposizione a misure cautelari dei soggetti menzionati nell'ordinanza.>> (enfasi del grassetto aggiunta).
Da questi fatti, si ripete incontrovertibili, il Tribunale ne ha tratto la conseguenza in diritto che <Con riferimento a quest'ultimo criterio, la Suprema Corte ha chiarito che la notizia per essere vera deve essere completa, in quanto la verità non è rispettata anche quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano taciuti altri fatti strettamente collegati ai primi e in grado di mutarne il significato: la verità non è infatti più tale se mezza verità o verità incompleta (Cass. n. 27592/2019, Cass. n.
14822/2012, Cass. n. 11259/2007, Cass. n. 12196/2001, Cass. n. 3604/1996, Cass. n.
982/1996, Cass. civ. n. 5259/1994); e proprio questo è accaduto nel caso di specie, essendo la notizia della richiesta di misura cautelare incompleta, non essendo riportato il fatto strettamente collegato del mancato accoglimento di tale richiesta. >>
(ancora enfasi del grassetto aggiunta).
pagina 8 di 14 A parere della Corte l'appellante non si confronta con il nucleo essenziale della motivazione appena riferito, in quanto afferma che gli autori del libro non hanno operato alcuna interpolazione o aggiunta o anche solo modificazione alla decisione giudiziaria, che si tratta di un libro volto ad informare il pubblico del procedimento penale in corso e della posizione dei singoli indagati e dei rispettivi sviluppi processuali, con lo scopo di riportare il contenuto saliente degli atti d'indagine del cd
“processo Aemilia”, “a nulla rilevando l'esaustività della notizia in sé” (Cfr. appello pag. 13), con la conseguenza di aver esercitato il diritto di cronaca in maniera corretta.
Invero al di là del mancato confronto con la motivazione del Tribunale, che renderebbe in sé priva della necessaria specificità l'appello, in evidente contrasto con la specificità del suo contenuto richiesta dall'art. 342 cpc, è evidente che una tale difesa, secondo la Corte, non tiene minimamente in conto che sviluppi processuali di non minor importanza e peso, per la completezza e la correttezza dell'informazione, imponevano di divulgare anche il dato essenziale del mancato accoglimento della misura cautelare nei confronti del , che è notizia, se non di superiore, Parte_1
almeno di pari importanza della sua posizione d'indagato. Ne consegue che la fedeltà alla notizia è solo parziale, perché si è omesso un dato rilevante per la persona del ossia che il GIP aveva respinto ogni istanza cautelare nei confronti del Parte_1
medesimo. Questo respingimento avrebbe lecitamente insinuato nel lettore almeno il dubbio che questi potesse ritenersi coinvolto non a ragion veduta nell'inchiesta. Né vale richiamarsi alla giurisprudenza della Suprema Corte richiamata, secondo la quale
< “In tema di applicazione della scriminante del diritto di cronaca, la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogni qual volta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti. È pertanto sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendosi chiedere al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo d'altra parte il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine e
pagina 9 di 14 istruttori quali risultano al momento della pubblicazione” (Corte Cassazione, sez. I, 2 febbraio 2001, n. 4937). >>, in quanto come già precisato anche il riportare una notizia fedelmente (il coinvolgimento dell'attore/appellato nell'indagine sulla criminalità organizzata della Ndrangheta) ma omettendone aspetti rilevanti (rigetto della richiesta di misura cautelare nei suoi confronti) è sufficiente, come ben posto in luce dalla sentenza gravata, per ritenere che l'informazione non sia stata correttamente veicolata e che sussiste la diffamazione affermata in prime cure.
Infatti, la fondamentale pronuncia della Suprema Corte Sez. 1, Sentenza n.
5259 del 18/10/1984 ha fissato alcuni capisaldi sul diritto di cronaca e sul confine con l'illecito civile e, tra gli altri, ha affrontato anche il tema delle cd “mezze verità”, che a volte nel concreto sono da intendersi ancora più pericolose ed insidiose delle falsità, sostenendo che < La verità dei fatti, cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi, non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. La verità non è più tale se è “mezza verità”
(o comunque, verità incompleta): quest'ultima, anzi, è più pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi per la più chiara assunzione di responsabilità (e, correlativamente, per la più facile possibilità di difesa) che comporta, rispettivamente, riferire o sentire riferito a sé un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero sì, ma incompleto. La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa. >>.
Né vale sostenere che si sia trattata di inesattezza o incompletezza, costituenti un minus rispetto a quanto pubblicato sull'articolo del quotidiano, pressoché coevo all'uscita del libro-inserto, in quanto ancora una volta il Tribunale rende una lucidissima motivazione, sostenendo che < Né può opinarsi che il limite della verità oggettiva non sia violato trattandosi di inesattezza o incompletezza solo marginale o secondaria, che non incide sulla sostanziale verità del fatto (cfr., tra le altre, Cass. n.
20140/2005, Cass. n. 17197/2015, Cass. n. 7757/2020): nel caso di specie, la
pagina 10 di 14 pubblicazione delle generalità dell'attore e dell'ipotesi accusatoria formulata dal P.M. senza la menzione della decisione da parte del GIP di non irrogare alcuna misura restrittiva nei suoi confronti, rientra certamente nell'ipotesi di mezza verità o verità incompleta idonea a modificare la realtà oggettiva della notizia, stravolgendola al punto da far ritenere più che possibile che l'odierno attore fosse stato effettivamente il destinatario di una misura cautelare restrittiva, ciò che impone di considerare la notizia inesatta equiparabile a quella falsa.>> (Cfr. Sentenza pag. 7).
Ne consegue che la sentenza resta impermeabile alla censura de qua e, pertanto, va confermata, potendosene ampiamente condividere le motivazioni.
4.2 Con il terzo motivo, rubricato “III MOTIVO - Violazione degli artt. 2697,
2059, 2056 e 1226 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.” si censura il Tribunale laddove ha ritenuto sussistente un danno contrariamente all'opinione giurisprudenziale dominante che lo esclude in mancanza di allegazione e prova, non potendosi riconoscere alcun credito alla sussistenza di un danno in re ipsa. Nel far ciò il motivo richiama numerose pronunce giurisprudenziali sia di merito sia di legittimità.
4.2.1 La Corte, come peraltro il Tribunale, non dubita che occorra dar prova rigorosa del danno, potendo però venire in soccorso il notorio e la presunzione semplice, e, quindi, della correttezza dell'orientamento giurisprudenziale citato.
Tuttavia è evidente che l'appellante con il motivo de quo si limita a snocciolare una lunga serie di pronunce ma ancora una volta non si confronta seriamente con la motivazione di prime cure, laddove ha sancito che < c) L'esistenza del reato di diffamazione, qui accertato incidentalmente, impone l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 185 c.p.-2059 c.c. >>, proseguendo, poi, nel differenziare la gravità tra l'articolo del quotidiano e quella certamente minore del libro, che ha sì comportato una lesione alla reputazione ma in maniera meno incisiva < …. atteso che esso è stato diffuso in tiratura piuttosto limitata, che non ha avuto una particolare rilevanza a livello locale e che non contiene informazioni erronee ma più propriamente incomplete.>>
considerato che
< ….. la pubblicazione
pagina 11 di 14 del libro è intervenuta successivamente, ed ha quindi cagionato una sofferenza più intima e meno mediatica, allorquando già era stato chiarito a livello locale che Pt_1
non era in realtà stato arrestato, né era risultato coinvolto nell'indagine
[...]
Aemilia>>, traendo spunto anche dalla prova testimoniale dei congiunti (in particolare moglie e figli), che per la vergogna hanno cominciato a non uscire più di casa ed a limitare i contatti con il mondo esterno e a subire telefonate da parenti ed amici, che chiedevano spiegazioni, e perfino visite dei Carabinieri locali, che, ignari, chiedevano chiarimenti sui fatti pubblicati. Sul punto non può che convenirsi anche con la difesa del , la quale ha posto in rilievo che < L'istruttoria condotta nel primo Parte_1
grado di giudizio ha evidenziato che alla diffusione della notizia diffamatoria, è seguito un vero e proprio calvario per il sig. e la sua famiglia. E così, i Parte_1
testi, , , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Tes_4
confermavano che le notizie diffamatorie erano diventate oggetto di discussione, non solo nel paese (dove addirittura i carabinieri andavano presso la casa dell'attore, di domenica, a chiedere informazioni sulla notizia che a loro non risultava) ma, addirittura fuori regione (dai parenti di Napoli che apprendevano la notizia dalla stampa). Notizie, quelle che circolavano, che non solo destabilizzarono l'attore, ma tutta la famiglia.>> (Cfr. comparsa di costituzione in appello pag. 9/10), passando poi in rassegna il contenuto delle deposizioni di ciascun teste, ascoltato nell'istruttoria imbastita dal Tribunale gravato.
Del resto non pare seriamente contestabile che l'essere associato ad una qualunque consorteria criminale di stampo e metodo mafiosi, quale certamente è la
'Ndrangheta, e così l'essere suggestivamente indicato quale destinatario di una misura cautelare personale, è fatto gravissimo ed altamente compromissorio della reputazione personale sia sociale sia familiare ed integra un danno che certamente non è in re ipsa.
E la particolare attenzione del Tribunale sull'esigenza della soddisfazione dell'onus probandi si coglie proprio quando, passando ad esaminare il danno patrimoniale, legato all'attività lavorativa della vittima primaria ossia dell'attore/appellato, ne ritiene pagina 12 di 14 l'insussistenza, proprio perché tale danno non era stato provato. Quanto, poi, al contesto socio-familiare, la Corte non può che confermarne la ridotta dimensione dell'ambiente e del vissuto del , che abitava e lavorava in Gualtieri, paese in Parte_1
provincia di Reggio Emilia.
Pertanto, anche per questo aspetto l'appello va respinto.
5. S'impone, quindi, il totale rigetto dell'impugnazione principale e la conferma della sentenza appellata nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo e che vanno addebitate secondo soccombenza secondo lo scaglione di valore dipendente dal decisum e per le fasi ivi previste, secondo il DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore Controparte_1
di delle spese del presente grado di giudizio, che liquida Parte_1
in €. 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali;
pagina 13 di 14 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante
[...]
di una somma pari all'importo del contributo unificato. Controparte_1
Così deciso in Bologna il 18.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
pagina 14 di 14
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
2^ SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariacolomba Giuliano Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere Relatore dott. Maria Laura Benini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 2^ Grado iscritta al n. r.g. 103/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. RIPA DI MEANA VIRGINIA e dell'avv. CARUCCI ELISA ( ) PIAZZA SANTI APOSTOLI 81 00100 ROMA;
elettivamente C.F._1 domiciliato in PIAZZA SANTI APOSTOLI 81 00100 ROMA presso il difensore avv. RIPA DI MEANA VIRGINIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), contumace. Controparte_2 P.IVA_2
e pagina 1 di 14 (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._2 dell'avv. REDA CRISTINA, elettivamente domiciliato in VIA NAZARIO SAURO SUD 118 42044 GUALTIERI presso il difensore avv. REDA CRISTINA
APPELLATI
AD OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA DIFFAMAZIONE A MEZZO
STAMPA – PAGAMENTO SOMME IN GRADO DI APPELLO
CONCLUSIONI PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 01.10.2022:
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati telematicamente in vista dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc e pertanto:
APPELLANTE: << L'udienza del 1.10.2024 è stata fissata per la precisazione delle conclusioni ed a tal fine la difesa di parte appellante impugna e contesta la comparsa di costituzione avversaria con riferimento alla quale si riserva di replicare in sede conclusiva e precisa le conclusioni riportandosi a quelle formulate nell'atto di appello.
2. Si chiede pertanto che la causa venga trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..>>.
APPELLATO : << In ossequio a quanto disposto da codesta Parte_1
Ecc.ma Corte, con le presenti note scritte autorizzate , come in epigrafe Parte_1 rappresentato e difeso, si riporta integralmente all'atto di costituzione e comparsa depositato, nonché ai verbali di causa, impugna e contesta quanto ex adverso eccepito e insiste per l'accoglimento integrale delle già formulate conclusione a cui ci si riporta. >>.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione, notificato in data 17.01.2022, la
[...]
chiedeva la riforma della sentenza in atti, sul rilievo che essa era CP_1
erroneamente motivata, affidandosi a tre motivi di appello.
pagina 2 di 14 1.1 Si costituiva l'appellato, chiedendo a vario titolo il rigetto del gravame. In particolare insisteva per la conferma della decisione di Parte_1
prime cure.
1.1.1 Non si costituiva invece , alla quale del Controparte_2
resto l'appello era stato notificato all'evidente scopo di denuntiatio litis.
1.2 La causa, senza alcuna attività istruttoria, neppure sollecitata, era posta definitivamente in decisione sulle rassegnate conclusioni e con la concessione dei termini ex art. 190 cpc nella estensione massima.
2. L'appello principale è infondato e va, dunque, respinto.
Va premesso che con sentenza n. 1414/2021 del 10.12.2021, pubblicata il
17/12/2021e notificata in pari data, il Tribunale di Reggio Emilia, per quanto di residuo odierno interesse, definitivamente decidendo, ha accolto la domanda di risarcimento del danno per diffamazione, proposta dall'odierno appellato, con condanna alle spese di lite
3. La sentenza va confermata per le ragioni che si andranno ad illustrare.
3.1 Va premesso con atto di citazione , assumendo il Parte_1
carattere diffamatorio di un articolo di stampa apparso sulle pagine de la Gazzetta di
Reggio Emilia in data 29 gennaio 2015 nonché di una pagina del libro “'Ndrangheta all'emiliana. Infiltrazioni e complicità: i documenti d'accusa della Magistratura” venduto come inserto unitamente ad alcuni quotidiani a tiratura nazionale, dove veniva riprodotta l'ordinanza di applicazione di misure cautelari coercitive del GIP di
Bologna, ha convenuto in giudizio l'odierna appellante, quale editore del suddetto libro, unitamente alla quale editore della suddetta testata Controparte_2
giornalistica.
Premesso che la vicenda diffamatoria nei confronti del quotidiano non è stata gravata da appello, il Tribunale è giunto all'affermazione di responsabilità anche della pubblicazione del libro sulla scorta del fatto che “venivano quindi pubblicate, a pagina
73, le complete generalità dell'attore e l'ipotesi accusatoria formulata dal P.M. nei
pagina 3 di 14 suoi confronti (reato di usura ex art. 644 c.p.), così come riportate nell'ordinanza del
GIP, senza però specificare che all'esito del procedimento il Giudice non aveva applicato alcuna misura cautelare nei confronti dell'attore”. In sintesi il primo Giudice ha ritenuto lesivo della reputazione del la sola circostanza che all'interno Parte_1
del libro diffuso il 15 febbraio 2015, non era stata riportata la circostanza del mancato accoglimento della richiesta di irrogazione della misura cautelare a carico dello stesso, così lasciando il dubbio circa l'eventuale sottoposizione dello stesso alle misure cautelari menzionate nell'ordinanza e offrendo, quindi, al pubblico dei lettori, una
“notizia incompleta” ossia “una mezza verità”. Da ciò seguiva la condanna risarcitoria al pagamento della somma capitale di €. 3.000,00 in considerazione dei caratteri e della portata della diffamazione, specificamente indicati.
Va premesso che in adempimento al proprio obbligo giudiziale, derivante dalla decisione impugnata, la ha provveduto al Controparte_3
pagamento in favore dell'attore, odierno appellato, delle somme oggetto di condanna aspetto questo non contestato, invocandone oggi specificamente la restituzione.
4. L'appellante affida le proprie censure a tre motivi.
4.1 Con il primo motivo, rubricato come “I MOTIVO – VIOLAZIONE
DELL'ART. 112 C.P.C. CHE STABILISCE LA CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO
E IL DOMANDATO.” e con il secondo, rubricato come “II MOTIVO - Violazione ed erronea applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p.) in particolare con riferimento al sindacato sulla sussistenza del requisito della verità..” l'appellante lamenta il vizio di ultra petita nell'affermazione di responsabilità, in quanto l'attore si era limitato a dolersi unicamente dell'ostensione delle proprie generalità complete, compreso l'indirizzo; lamenta altresì la correttezza e la verità dell'informazione divulgata nel testo, perché in pratica erano state riportate letteralmente le parti salienti dell'ordinanza del GIP del
Tribunale, senza alcuna manipolazione dell'informazione così veicolata.
pagina 4 di 14 Le censure possono essere accomunate nella trattazione, atteso che l'appellante ha inteso riferirsi alle stesse statuizioni o capi di sentenza, per entrambi i motivi, i quali si confrontano entrambi anche con il merito della diffamazione.
4.1.1 Ciò posto è possibile passare ad esaminare nel merito il primo motivo di appello, anticipandone l'infondatezza.
In buona sintesi l'appellante ritiene la sussistenza di uno <<….scollamento tra le doglianze avversarie e la decisione del Tribunale di Reggio Emilia che non ha in alcun modo considerato integrato il reato di diffamazione a mezzo stampa per aver il convenuto riportato le “complete generalità dell'odierno attore e così: nome, cognome, luogo e data di nascita, completo indirizzo di residenza…” bensì per aver riscontrato, nelle pagine del libro in parola, una mancanza di verità laddove non è stato specificato che, all'esito del procedimento, il Tribunale Penale non aveva applicato alcuna misura cautelare nei confronti dell'attore.>> (Cfr. appello pag. 8) <<
Dunque, non v'è chi non veda come il Giudice di primo grado abbia rintracciato una mancanza di verità nelle notizie riportate nel libro per cui è causa senza che l'attore di ciò si fosse mai lamentato nel corso del giudizio, avendo egli limitato le doglianze, lo si ripete, al fatto di aver rinvenuto le proprie complete generalità nel volume medesimo.>> (Cfr. appello pag. 9/10).
La Corte non ritiene sussistente la violazione dell'art. 112 cpc, che impone al
Giudicante di pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti della stessa. Infatti, la lettura complessiva fornita dal Tribunale è ampiamente supportata da quella discendente dall'atto di citazione, dove è del tutto evidente che l'accostamento del nome dell'attore all'associazione criminale è perfettamente leggibile e chiaramente comprensibile, del resto l'affermazione dell'appellante è un evidente tentativo di spigolare nell'atto della controparte, fornendo una ricostruzione logica ed invero letterale non condivisibile. Opinare differentemente significa fornire una lettura solo parziale dei fatti evocati in citazione, dove l'associazione delle generalità complete di residenza dell'attore e l'accostamento o, meglio, il vero e proprio coinvolgimento, al e pagina 5 di 14 nel cd “processo Aemilia”, sono talmente evidenti da poter revocare in mala fede l'opinione contraria. Del resto nella comparsa di costituzione in primo grado l'odierna appellante si era lamentata della distanza temporale tra pubblicazione del libro e azione giudiziaria, protestando di essersi limitata a ritrascrive parti dell'ordinanza di applicazione di misura cautelari del GIP, dove la “presenza del nominativo del sig.
.è un dato incontrovertibile” (Cfr. comparsa primo grado pag. Persona_1
8,) proseguendo nell'illustrare come a carico dello stesso fossero formulati infamanti capi d'accusa (per “estorsione – usura – danneggiamento” tutti ovviamente legati dalla partecipazione alla associazione criminale, evidenziando come si fosse limitata all'esercizio del diritto di cronaca, fornendo un'informazione precisa, esatta ed aliena da linguaggio esorbitante dai doverosi limiti della continenza, di evidente rilevanza pubblicistica, invocando, infine, il rispetto dell'onere probatorio in capo all'attore in relazione al danno subito, come da ampia rassegna giurisprudenziale aliena dal riconoscere un danno in re ipsa.
È evidente come nell'atto in rassegna non si dubita dell'associazione tra la persona dell'attore e l'organizzazione criminale. Altrettanto inequivoco è che l'attore ha sin da subito e da sempre protestato di non aver subito alcuna misura cautelare e che l'ordinanza del GIP non è stata citata nella parte in cui lo scagionava da ogni provvedimento restrittivo.
Tranciante, poi, in ogni caso è anche il contenuto della prima memoria ex art. 183, 6^ co., cpc, dove l'attore illustra in maniera chiara in cosa sia consistita la diffamazione e le conseguenze patite sul piano personale e familiare (vergogna, amarezza, limitare al massimo le uscite da casa) ed anche lavorativo (perdita).
In chiusura la Corte deve, poi, far rilevare che una precisa individuazione della persona è il presupposto del reato di diffamazione, perché esso, infatti, presuppone la precisa riferibilità ad un soggetto ben determinato di un fatto diffamatorio.
Ne consegue la complessiva infondatezza della censura de qua.
4.1.2 Anche il secondo motivo è infondato.
pagina 6 di 14 Passando all'esame nel merito della sussistenza della diffamazione a mezzo stampa, l'appellante ritiene che <<….la sentenza impugnata appare viziata, nelle medesime parti evidenziate nel primo motivo, per violazione e/o erronea applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di cronaca, in particolare con riferimento all'accertamento della sussistenza del requisito della verità.>> (Cfr. appello pag. 11).
Una premessa appare doverosa, la presenza del nominativo del sig.
[...]
e dei suoi ulteriori dati nell'ordinanza di applicazione di misure cautelari Parte_1
coercitive del 15 gennaio 2015, è incontrovertibile. A pag. 73 del volume oggetto di causa viene riportato, tra gli altri, il nominativo dell'attore corredato con il luogo e la data di nascita nonché la residenza e tale passaggio riprende integralmente il contenuto della già citata ordinanza di applicazione di misure cautelari coercitive, che si apre precisando che “Il Giudice Alberto ZIROLDI, letta la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari presentate dal Procuratore della Repubblica dr Sostituto – DDA Persona_2
il 26.6.2014 e il 19.11.2014 nei confronti di …” e viene riportato un lungo elenco di soggetti tra cui, al n. 53, vi è anche il sig. (cfr. fascicolo appellante Parte_1
doc. 2), segue, poi, l'indicazione dei reati relativi anche alla posizione del Parte_1
di “estorsione - usura – danneggiamenti” (cfr. pag. 49) e precisamente alla pagina 56 ci si sofferma più specificamente sul reato di usura.
La sentenza gravata ha correttamente posto in luce che <<b) Per quanto riguarda la seconda doglianza, in data 15/02/2015 veniva pubblicato un libro intitolato “Ndrangheta all'emiliana. Infiltrazioni e complicità: i documenti d'accusa della magistratura” diffuso come inserto in vari quotidiani di tiratura nazionale, all'interno del quale venivano pubblicati in forma integrale alcuni estratti dell'ordinanza del GIP di Bologna sull'applicazione di misure cautelari nell'ambito dell'operazione “Aemilia”. In tale libro venivano quindi pubblicate, a pagina 73, le complete generalità dell'attore e l'ipotesi accusatoria formulata dal P.M. nei suoi
pagina 7 di 14 confronti (reato di usura ex art. 644 c.p.), così come riportate nell'ordinanza del GIP, senza però specificare che all'esito del procedimento il Giudice non aveva applicato alcuna misura cautelare nei confronti dell'attore.>>. Il Tribunale prosegue, affermando che a << differenza dell'articolo apparso sulla Gazzetta di Reggio, le informazioni pubblicate all'interno del libro non contengono errori in senso stretto circa l'effettiva posizione dell'attore in merito all'operazione Aemilia, in quanto si limitano a riportare estratti dell'ordinanza del GIP, la quale a sua volta riporta le richieste formulate dal P.M., ed effettivamente il nome dell'attore figura tra quelli per i quali era stata richiesta l'applicazione di una misura cautelare. Ciononostante, una più chiara indicazione delle conclusioni raggiunte dal GIP sulle richieste di applicazione di misure cautelari, e cioè il non accoglimento della richiesta di irrogazione della misura, avrebbe contribuito a chiarire la reale posizione di Pt_1
a seguito dell'ordinanza in parola, mentre la mera indicazione dell'ipotesi
[...]
accusatoria, senza la specificazione del suo mancato accoglimento, ha quantomeno lasciato intatto il dubbio circa l'eventuale sottoposizione a misure cautelari dei soggetti menzionati nell'ordinanza.>> (enfasi del grassetto aggiunta).
Da questi fatti, si ripete incontrovertibili, il Tribunale ne ha tratto la conseguenza in diritto che <Con riferimento a quest'ultimo criterio, la Suprema Corte ha chiarito che la notizia per essere vera deve essere completa, in quanto la verità non è rispettata anche quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano taciuti altri fatti strettamente collegati ai primi e in grado di mutarne il significato: la verità non è infatti più tale se mezza verità o verità incompleta (Cass. n. 27592/2019, Cass. n.
14822/2012, Cass. n. 11259/2007, Cass. n. 12196/2001, Cass. n. 3604/1996, Cass. n.
982/1996, Cass. civ. n. 5259/1994); e proprio questo è accaduto nel caso di specie, essendo la notizia della richiesta di misura cautelare incompleta, non essendo riportato il fatto strettamente collegato del mancato accoglimento di tale richiesta. >>
(ancora enfasi del grassetto aggiunta).
pagina 8 di 14 A parere della Corte l'appellante non si confronta con il nucleo essenziale della motivazione appena riferito, in quanto afferma che gli autori del libro non hanno operato alcuna interpolazione o aggiunta o anche solo modificazione alla decisione giudiziaria, che si tratta di un libro volto ad informare il pubblico del procedimento penale in corso e della posizione dei singoli indagati e dei rispettivi sviluppi processuali, con lo scopo di riportare il contenuto saliente degli atti d'indagine del cd
“processo Aemilia”, “a nulla rilevando l'esaustività della notizia in sé” (Cfr. appello pag. 13), con la conseguenza di aver esercitato il diritto di cronaca in maniera corretta.
Invero al di là del mancato confronto con la motivazione del Tribunale, che renderebbe in sé priva della necessaria specificità l'appello, in evidente contrasto con la specificità del suo contenuto richiesta dall'art. 342 cpc, è evidente che una tale difesa, secondo la Corte, non tiene minimamente in conto che sviluppi processuali di non minor importanza e peso, per la completezza e la correttezza dell'informazione, imponevano di divulgare anche il dato essenziale del mancato accoglimento della misura cautelare nei confronti del , che è notizia, se non di superiore, Parte_1
almeno di pari importanza della sua posizione d'indagato. Ne consegue che la fedeltà alla notizia è solo parziale, perché si è omesso un dato rilevante per la persona del ossia che il GIP aveva respinto ogni istanza cautelare nei confronti del Parte_1
medesimo. Questo respingimento avrebbe lecitamente insinuato nel lettore almeno il dubbio che questi potesse ritenersi coinvolto non a ragion veduta nell'inchiesta. Né vale richiamarsi alla giurisprudenza della Suprema Corte richiamata, secondo la quale
< “In tema di applicazione della scriminante del diritto di cronaca, la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste ogni qual volta essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti. È pertanto sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendosi chiedere al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria e dovendo d'altra parte il criterio della verità della notizia essere riferito agli sviluppi di indagine e
pagina 9 di 14 istruttori quali risultano al momento della pubblicazione” (Corte Cassazione, sez. I, 2 febbraio 2001, n. 4937). >>, in quanto come già precisato anche il riportare una notizia fedelmente (il coinvolgimento dell'attore/appellato nell'indagine sulla criminalità organizzata della Ndrangheta) ma omettendone aspetti rilevanti (rigetto della richiesta di misura cautelare nei suoi confronti) è sufficiente, come ben posto in luce dalla sentenza gravata, per ritenere che l'informazione non sia stata correttamente veicolata e che sussiste la diffamazione affermata in prime cure.
Infatti, la fondamentale pronuncia della Suprema Corte Sez. 1, Sentenza n.
5259 del 18/10/1984 ha fissato alcuni capisaldi sul diritto di cronaca e sul confine con l'illecito civile e, tra gli altri, ha affrontato anche il tema delle cd “mezze verità”, che a volte nel concreto sono da intendersi ancora più pericolose ed insidiose delle falsità, sostenendo che < La verità dei fatti, cui il giornalista ha il preciso dovere di attenersi, non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. La verità non è più tale se è “mezza verità”
(o comunque, verità incompleta): quest'ultima, anzi, è più pericolosa della esposizione di singoli fatti falsi per la più chiara assunzione di responsabilità (e, correlativamente, per la più facile possibilità di difesa) che comporta, rispettivamente, riferire o sentire riferito a sé un fatto preciso falso, piuttosto che un fatto vero sì, ma incompleto. La verità incompleta (nel senso qui specificato) deve essere, pertanto, in tutto equiparata alla notizia falsa. >>.
Né vale sostenere che si sia trattata di inesattezza o incompletezza, costituenti un minus rispetto a quanto pubblicato sull'articolo del quotidiano, pressoché coevo all'uscita del libro-inserto, in quanto ancora una volta il Tribunale rende una lucidissima motivazione, sostenendo che < Né può opinarsi che il limite della verità oggettiva non sia violato trattandosi di inesattezza o incompletezza solo marginale o secondaria, che non incide sulla sostanziale verità del fatto (cfr., tra le altre, Cass. n.
20140/2005, Cass. n. 17197/2015, Cass. n. 7757/2020): nel caso di specie, la
pagina 10 di 14 pubblicazione delle generalità dell'attore e dell'ipotesi accusatoria formulata dal P.M. senza la menzione della decisione da parte del GIP di non irrogare alcuna misura restrittiva nei suoi confronti, rientra certamente nell'ipotesi di mezza verità o verità incompleta idonea a modificare la realtà oggettiva della notizia, stravolgendola al punto da far ritenere più che possibile che l'odierno attore fosse stato effettivamente il destinatario di una misura cautelare restrittiva, ciò che impone di considerare la notizia inesatta equiparabile a quella falsa.>> (Cfr. Sentenza pag. 7).
Ne consegue che la sentenza resta impermeabile alla censura de qua e, pertanto, va confermata, potendosene ampiamente condividere le motivazioni.
4.2 Con il terzo motivo, rubricato “III MOTIVO - Violazione degli artt. 2697,
2059, 2056 e 1226 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.” si censura il Tribunale laddove ha ritenuto sussistente un danno contrariamente all'opinione giurisprudenziale dominante che lo esclude in mancanza di allegazione e prova, non potendosi riconoscere alcun credito alla sussistenza di un danno in re ipsa. Nel far ciò il motivo richiama numerose pronunce giurisprudenziali sia di merito sia di legittimità.
4.2.1 La Corte, come peraltro il Tribunale, non dubita che occorra dar prova rigorosa del danno, potendo però venire in soccorso il notorio e la presunzione semplice, e, quindi, della correttezza dell'orientamento giurisprudenziale citato.
Tuttavia è evidente che l'appellante con il motivo de quo si limita a snocciolare una lunga serie di pronunce ma ancora una volta non si confronta seriamente con la motivazione di prime cure, laddove ha sancito che < c) L'esistenza del reato di diffamazione, qui accertato incidentalmente, impone l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 185 c.p.-2059 c.c. >>, proseguendo, poi, nel differenziare la gravità tra l'articolo del quotidiano e quella certamente minore del libro, che ha sì comportato una lesione alla reputazione ma in maniera meno incisiva < …. atteso che esso è stato diffuso in tiratura piuttosto limitata, che non ha avuto una particolare rilevanza a livello locale e che non contiene informazioni erronee ma più propriamente incomplete.>>
considerato che
< ….. la pubblicazione
pagina 11 di 14 del libro è intervenuta successivamente, ed ha quindi cagionato una sofferenza più intima e meno mediatica, allorquando già era stato chiarito a livello locale che Pt_1
non era in realtà stato arrestato, né era risultato coinvolto nell'indagine
[...]
Aemilia>>, traendo spunto anche dalla prova testimoniale dei congiunti (in particolare moglie e figli), che per la vergogna hanno cominciato a non uscire più di casa ed a limitare i contatti con il mondo esterno e a subire telefonate da parenti ed amici, che chiedevano spiegazioni, e perfino visite dei Carabinieri locali, che, ignari, chiedevano chiarimenti sui fatti pubblicati. Sul punto non può che convenirsi anche con la difesa del , la quale ha posto in rilievo che < L'istruttoria condotta nel primo Parte_1
grado di giudizio ha evidenziato che alla diffusione della notizia diffamatoria, è seguito un vero e proprio calvario per il sig. e la sua famiglia. E così, i Parte_1
testi, , , Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Tes_4
confermavano che le notizie diffamatorie erano diventate oggetto di discussione, non solo nel paese (dove addirittura i carabinieri andavano presso la casa dell'attore, di domenica, a chiedere informazioni sulla notizia che a loro non risultava) ma, addirittura fuori regione (dai parenti di Napoli che apprendevano la notizia dalla stampa). Notizie, quelle che circolavano, che non solo destabilizzarono l'attore, ma tutta la famiglia.>> (Cfr. comparsa di costituzione in appello pag. 9/10), passando poi in rassegna il contenuto delle deposizioni di ciascun teste, ascoltato nell'istruttoria imbastita dal Tribunale gravato.
Del resto non pare seriamente contestabile che l'essere associato ad una qualunque consorteria criminale di stampo e metodo mafiosi, quale certamente è la
'Ndrangheta, e così l'essere suggestivamente indicato quale destinatario di una misura cautelare personale, è fatto gravissimo ed altamente compromissorio della reputazione personale sia sociale sia familiare ed integra un danno che certamente non è in re ipsa.
E la particolare attenzione del Tribunale sull'esigenza della soddisfazione dell'onus probandi si coglie proprio quando, passando ad esaminare il danno patrimoniale, legato all'attività lavorativa della vittima primaria ossia dell'attore/appellato, ne ritiene pagina 12 di 14 l'insussistenza, proprio perché tale danno non era stato provato. Quanto, poi, al contesto socio-familiare, la Corte non può che confermarne la ridotta dimensione dell'ambiente e del vissuto del , che abitava e lavorava in Gualtieri, paese in Parte_1
provincia di Reggio Emilia.
Pertanto, anche per questo aspetto l'appello va respinto.
5. S'impone, quindi, il totale rigetto dell'impugnazione principale e la conferma della sentenza appellata nonché la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in dispositivo e che vanno addebitate secondo soccombenza secondo lo scaglione di valore dipendente dal decisum e per le fasi ivi previste, secondo il DM 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Ricorre per l'appellante la sussistenza della previsione dell'art. ART. 13 1- quater DPR 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n.
228, secondo il quale <Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.>>
PQM
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo della causa civile in grado d'appello, ogni diversa e contraria istanza disattesa, respinta o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore Controparte_1
di delle spese del presente grado di giudizio, che liquida Parte_1
in €. 3.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, oltre IVA e CPA se dovuti e nelle aliquote legali;
pagina 13 di 14 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. ART. 13 1-quater DPR 115/02
e del corrispondente obbligo di pagamento a carico della parte appellante
[...]
di una somma pari all'importo del contributo unificato. Controparte_1
Così deciso in Bologna il 18.07.2025
Il Presidente
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
Il Consigliere Relatore
Dott. Pietro Iovino
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