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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 26/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
RG n. 116/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - sezione unica civile - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice rel. / est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. RGAC 116/2024 avente ad oggetto: azione di rettifica di attribuzione di sesso ex art. 1, Legge n. 164/1982, e art. 31, D.lgs. n. 150/2011, nonché autorizzazione agli interventi medico-chirurgici
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Miguel Coraggio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Roma alla via Paolo Paruta n. 3;
- ricorrente
E
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Isernia
- interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
OGGETTO: azione di rettifica di attribuzione di sesso ex art. 1, Legge n. 164/1982, e art. 31, D.lgs. n. 150/2011, nonché autorizzazione agli interventi medico-chirurgici.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15.2.2024, nata a [...] il [...], chiedeva al Tribunale Parte_1 adito di “ordinare, ai sensi del D.lgs. n. 150/2011, art. 31, la rettifica degli atti anagrafici, disponendo che l'ufficiale di stato civile modifichi tutti i documenti relativi all'attore nel senso che risulti come genere giuridico quello maschile e quale prenome quello di
“ ” da tempo adottato e, contestualmente, autorizzare la sig.ra ai sensi Per_1 Pt_1 dell'art. 3 della L. 164/82, al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
A tal fine, la ricorrente esponeva di essere una persona transgender di sesso biologico femminile e di essersi riconosciuta, fin dalla pubertà, nel genere maschile.
La riferiva, altresì, che, già in età adolescenziale, con lo svilupparsi delle forme Pt_1 tipiche di un corpo biologicamente femminile, cominciava a sentire un profondo disagio, tanto da iniziare a soffrire anche di disturbi del comportamento alimentare derivanti dal forte desiderio di amenorrea;
che, con il trascorrere del tempo, assumeva atteggiamenti ed accorgimenti estetici sempre più riconducibili al genere maschile, fino a chiedere a tutti di essere chiamata con il nome;
che, nel luglio 2022, si rivolgeva al Consultorio Per_1 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli per essere assistita in un percorso teso a ricondurre ad armonia il suo vissuto psicologico rispetto alla sua identità di genere;
che, con relazione del Consultorio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
“Federico II” del 12 ottobre 2022, veniva definitivamente accertata la disforia di genere;
che, nel contempo, intraprendeva il percorso ormonale finalizzato ad arrestare lo sviluppo dei tratti femminilizzanti del proprio corpo e a conferire alla stessa fattezze maschili.
Stante il disagio provato, dovuto alla non corrispondenza del proprio sesso anagrafico alla propria identità di genere e alla propria apparenza, la ricorrente chiedeva che venisse garantito il proprio diritto fondamentale a vedere riconosciuta la propria identità di genere maschile, attraverso la immediata autorizzazione alla variazione degli atti anagrafici e del nome e attraverso gli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari che riterrà opportuni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con il P.M., effettuato l'interrogatorio libero di all'udienza del 4.6.2024, acquisiti tutti gli elementi necessari al fine di Parte_1 accertare le condizioni psicologiche e cliniche della ricorrente (attivazione, in data
23.9.2024, della carriera “alias”, con il nome elettivo , presso l'Università degli Per_1
Studi di Perugia;
documentazione relativa al prosieguo della terapia ormonale), la causa giungeva all'udienza dell'11.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
******
Tanto premesso, la domanda di rettifica di attribuzione di sesso nonché degli atti anagrafici
- alla luce della documentazione allegata all'atto introduttivo ed in seguito depositata, proveniente da strutture sanitarie pubbliche, quali l'AOU Federico II di Napoli e l'ASREM sede di Isernia - è fondata e merita integrale accoglimento. Innanzitutto, infatti, nel corso dell'interrogatorio libero dinanzi al giudice relatore,
[...] ha dimostrato adeguata consapevolezza della sua condizione psico-fisica e ha Pt_1 fermamente sostenuto la volontà di allineare la sua identità biologica a quella di genere, condividendo i sentimenti di disagio e sofferenza che l'attuale disallineamento le procura nel suo rapporto con gli altri. Nello specifico, all'udienza del 4.6.2024, la ricorrente ha dichiarato: “Rappresento di percepire un certo disagio ad essere chiamata col nome;
Pt_1 preferisco, infatti, essere chiamato . Sono circa 5 anni che ho cominciato a Per_1 percepire queste sensazioni, all'incirca dalla pubertà. Ero alle scuole medie. Inizialmente non ne parlai con nessuno, poi dopo circa due anni ne ho parlato con i miei amici più stretti. Ai miei genitori l'ho detto circa tre anni fa. In tutti i casi in cui mi viene chiesto il documento, io provo un certo disagio: anche prima, quando sono entrato in quest'aula ed
è stato fatto l'appello delle persone presenti. Faccio terapie ormonali da circa un anno e due/tre mesi;
per quanto riguarda interventi chirurgici (mastectomia, isterectomia) ho la visita di primo accesso tra due mesi. La terapia ormonale deve continuare a vita.”
In merito alla sua condizione clinica, il dott. Dirigente Psicologo della Persona_2
UOC di Psichiatria e Psicologia presso l'AOU Federico II di Napoli, con il quale la ricorrente ha intrapreso un percorso psicoterapeutico, all'esito di un approfondito esame della stessa, con accertamento logicamente e congruamente motivato e, perciò, pienamente condivisibile, ha formulato la diagnosi di “Disforia di Genere in soggetto adolescente biologicamente femmina” (cfr. relazione del dott. del 12.10.2022). Per_2
Nel dettaglio, il Dott. ha riferito che: “Sulla base di quanto osservato e di quanto Per_2 riferito nel corso dei colloqui, si rileva una condizione clinica caratterizzata da: A) marcata incongruenza tra il genere esperito ed espresso (maschile) e il genere biologico
(femminile) assegnato alla nascita;
B) la condizione è associata a sofferenza clinica significativa”; e ha, così, concluso: “Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui psicologico clinici effettuati, della piena assunzione di un ruolo di genere maschile, del bisogno di raggiungere, allo stato, un maggiore equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dalla persona, e più in particolare della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di iniziare gli interventi medico-chirurgici, si ritiene che un significativo miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessata/o possa derivarle/gli da tale percorso. Infatti, esso consentirà alla/al giovane utente alias di ridurre quei vissuti di Parte_1 Per_1 disagio, in primis con se stessa/o, migliorando le relazioni personali e con il cotesto sociale”.
Ebbene, in virtù degli elementi acquisiti e alla luce di quanto clinicamente accertato, questo Collegio ritiene senza dubbio dimostrato che sia affetta da disturbo Parte_1 dell'identità di genere, percepito e vissuto sin dall'infanzia come maschile e, dunque, opposto a quello di nascita, così come risulta indubbio che il comportamento, la gestualità,
l'aspetto fisico e l'abbigliamento della stessa siano decisamente maschili e non femminili, come emerso anche in sede di comparizione personale.
Pertanto, atteso che l'acquisizione della nuova identità di genere da parte della Pt_1 risulta essere il frutto di un percorso meditato, serio ed irrevocabile, essendosi la ricorrente, come da certificazione in atti, sottoposta anche a trattamenti endocrinologici continuativi, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettifica degli atti anagrafici.
Per di più, alla luce dei più recenti orientamenti interpretativi, l'intervento chirurgico non costituisce più un presupposto indispensabile per ottenere l'auspicato provvedimento di rettifica, atteso che l'appartenenza di genere è frutto di una condizione psicologica ed esistenziale, e non morfologica.
Sul punto, di recente, si è così pronunciata la Corte Costituzionale: “Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della L. n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normo conformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato” (cfr. Corte cost. n.180/2017).
D'altronde, la Consulta, già nel 2015, riprendendo il ragionamento sotteso alla nota pronuncia della Suprema Corte n. 15138/2015, ha osservato che: “la disposizione in esame
(artt. 1 e 3 L. 164/1982) costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Nel sistema della L. n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. Si legge nella sentenza n. 221/15 della Consulta che: “Tenuto conto che l 'art. 1 L.
164/1982 stabilisce i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle «intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali» e interpretata alla luce dei diritti della persona - ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia - la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, deve escludersi la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n.
164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
In definitiva, in accoglimento della domanda principale, deve essere disposta, nei confronti di nata a [...] il [...], la rettificazione di attribuzione di sesso da Parte_1 femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Per l'effetto, va inoltre autorizzato, in conformità alle richieste della parte e alle sue considerazioni circa la gradualità e l'eventualità dell'intervento, il trattamento medico- chirurgico dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
Infine, all'attribuzione alla ricorrente del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso. Ebbene, l'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla
L. n. 164 del 1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro, si evince sia dall'art. 5 della Legge citata ("Le attestazioni... sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome"), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Tra l'altro, come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, non sussiste alcun obbligo di trasposizione meccanica del nome originario nell'altro genere, né emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, soggetto chiaramente adulto, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi, attesa l'intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale il nome. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 120/2001, ha chiaramente affermato che il nome inteso come il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti dalla Carta ex art. 2 Cost., cui si riconosce il carattere di clausola aperta, con conseguente possibilità di evincere, dalla lettura combinata dell'art. 6 c.c., comma 3, e degli artt. 2 e 22 Cost., la natura di diritto soggettivo insopprimibile della persona.
Dunque, il riconoscimento del primario diritto alla identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende consequenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato (cfr.
Cass. Civ. n. 3877/2020).
In definitiva, il prenome della ricorrente deve essere rettificato, conformemente a quanto richiesto dall'interessata, da " in " , risultando quest'ultimo il nome con cui è Pt_1 Per_1 ormai già conosciuta nell'ambito sociale.
Le spese del giudizio, considerata la necessarietà della pronuncia giudiziale, la natura in concreto non contenziosa della procedura e l'assenza di una controparte sostanziale, essendo stato il Pubblico Ministero l'unico contraddittore, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, così provvede: • accoglie la domanda promossa da di rettificazione di attribuzione di Parte_1 sesso da femminile a maschile;
• attribuisce a il nuovo nome di Parte_1 Parte_2
• dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nata a [...] il Parte_1
19.3.2005 (Anno 2005, Numero 2, Parte 1, Serie A, Ufficio 1), ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente che l'atto di nascita venga così corretto: dove è scritto si legga " e dove è Parte_1 Parte_2 scritto “sesso femminile" si legga "sesso maschile";
• autorizza l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico- chirurgico;
• dichiara irripetibili le spese;
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 19.2.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Tribunale di Isernia - sezione unica civile - composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice rel. / est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. RGAC 116/2024 avente ad oggetto: azione di rettifica di attribuzione di sesso ex art. 1, Legge n. 164/1982, e art. 31, D.lgs. n. 150/2011, nonché autorizzazione agli interventi medico-chirurgici
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Miguel Coraggio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Roma alla via Paolo Paruta n. 3;
- ricorrente
E
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Isernia
- interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
OGGETTO: azione di rettifica di attribuzione di sesso ex art. 1, Legge n. 164/1982, e art. 31, D.lgs. n. 150/2011, nonché autorizzazione agli interventi medico-chirurgici.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15.2.2024, nata a [...] il [...], chiedeva al Tribunale Parte_1 adito di “ordinare, ai sensi del D.lgs. n. 150/2011, art. 31, la rettifica degli atti anagrafici, disponendo che l'ufficiale di stato civile modifichi tutti i documenti relativi all'attore nel senso che risulti come genere giuridico quello maschile e quale prenome quello di
“ ” da tempo adottato e, contestualmente, autorizzare la sig.ra ai sensi Per_1 Pt_1 dell'art. 3 della L. 164/82, al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
A tal fine, la ricorrente esponeva di essere una persona transgender di sesso biologico femminile e di essersi riconosciuta, fin dalla pubertà, nel genere maschile.
La riferiva, altresì, che, già in età adolescenziale, con lo svilupparsi delle forme Pt_1 tipiche di un corpo biologicamente femminile, cominciava a sentire un profondo disagio, tanto da iniziare a soffrire anche di disturbi del comportamento alimentare derivanti dal forte desiderio di amenorrea;
che, con il trascorrere del tempo, assumeva atteggiamenti ed accorgimenti estetici sempre più riconducibili al genere maschile, fino a chiedere a tutti di essere chiamata con il nome;
che, nel luglio 2022, si rivolgeva al Consultorio Per_1 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli per essere assistita in un percorso teso a ricondurre ad armonia il suo vissuto psicologico rispetto alla sua identità di genere;
che, con relazione del Consultorio dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
“Federico II” del 12 ottobre 2022, veniva definitivamente accertata la disforia di genere;
che, nel contempo, intraprendeva il percorso ormonale finalizzato ad arrestare lo sviluppo dei tratti femminilizzanti del proprio corpo e a conferire alla stessa fattezze maschili.
Stante il disagio provato, dovuto alla non corrispondenza del proprio sesso anagrafico alla propria identità di genere e alla propria apparenza, la ricorrente chiedeva che venisse garantito il proprio diritto fondamentale a vedere riconosciuta la propria identità di genere maschile, attraverso la immediata autorizzazione alla variazione degli atti anagrafici e del nome e attraverso gli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali primari e secondari che riterrà opportuni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio con il P.M., effettuato l'interrogatorio libero di all'udienza del 4.6.2024, acquisiti tutti gli elementi necessari al fine di Parte_1 accertare le condizioni psicologiche e cliniche della ricorrente (attivazione, in data
23.9.2024, della carriera “alias”, con il nome elettivo , presso l'Università degli Per_1
Studi di Perugia;
documentazione relativa al prosieguo della terapia ormonale), la causa giungeva all'udienza dell'11.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale veniva trattenuta in decisione.
******
Tanto premesso, la domanda di rettifica di attribuzione di sesso nonché degli atti anagrafici
- alla luce della documentazione allegata all'atto introduttivo ed in seguito depositata, proveniente da strutture sanitarie pubbliche, quali l'AOU Federico II di Napoli e l'ASREM sede di Isernia - è fondata e merita integrale accoglimento. Innanzitutto, infatti, nel corso dell'interrogatorio libero dinanzi al giudice relatore,
[...] ha dimostrato adeguata consapevolezza della sua condizione psico-fisica e ha Pt_1 fermamente sostenuto la volontà di allineare la sua identità biologica a quella di genere, condividendo i sentimenti di disagio e sofferenza che l'attuale disallineamento le procura nel suo rapporto con gli altri. Nello specifico, all'udienza del 4.6.2024, la ricorrente ha dichiarato: “Rappresento di percepire un certo disagio ad essere chiamata col nome;
Pt_1 preferisco, infatti, essere chiamato . Sono circa 5 anni che ho cominciato a Per_1 percepire queste sensazioni, all'incirca dalla pubertà. Ero alle scuole medie. Inizialmente non ne parlai con nessuno, poi dopo circa due anni ne ho parlato con i miei amici più stretti. Ai miei genitori l'ho detto circa tre anni fa. In tutti i casi in cui mi viene chiesto il documento, io provo un certo disagio: anche prima, quando sono entrato in quest'aula ed
è stato fatto l'appello delle persone presenti. Faccio terapie ormonali da circa un anno e due/tre mesi;
per quanto riguarda interventi chirurgici (mastectomia, isterectomia) ho la visita di primo accesso tra due mesi. La terapia ormonale deve continuare a vita.”
In merito alla sua condizione clinica, il dott. Dirigente Psicologo della Persona_2
UOC di Psichiatria e Psicologia presso l'AOU Federico II di Napoli, con il quale la ricorrente ha intrapreso un percorso psicoterapeutico, all'esito di un approfondito esame della stessa, con accertamento logicamente e congruamente motivato e, perciò, pienamente condivisibile, ha formulato la diagnosi di “Disforia di Genere in soggetto adolescente biologicamente femmina” (cfr. relazione del dott. del 12.10.2022). Per_2
Nel dettaglio, il Dott. ha riferito che: “Sulla base di quanto osservato e di quanto Per_2 riferito nel corso dei colloqui, si rileva una condizione clinica caratterizzata da: A) marcata incongruenza tra il genere esperito ed espresso (maschile) e il genere biologico
(femminile) assegnato alla nascita;
B) la condizione è associata a sofferenza clinica significativa”; e ha, così, concluso: “Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui psicologico clinici effettuati, della piena assunzione di un ruolo di genere maschile, del bisogno di raggiungere, allo stato, un maggiore equilibrio tra soma e psiche, della serietà, univocità e definitività del percorso di transizione di genere scelto dalla persona, e più in particolare della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di iniziare gli interventi medico-chirurgici, si ritiene che un significativo miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessata/o possa derivarle/gli da tale percorso. Infatti, esso consentirà alla/al giovane utente alias di ridurre quei vissuti di Parte_1 Per_1 disagio, in primis con se stessa/o, migliorando le relazioni personali e con il cotesto sociale”.
Ebbene, in virtù degli elementi acquisiti e alla luce di quanto clinicamente accertato, questo Collegio ritiene senza dubbio dimostrato che sia affetta da disturbo Parte_1 dell'identità di genere, percepito e vissuto sin dall'infanzia come maschile e, dunque, opposto a quello di nascita, così come risulta indubbio che il comportamento, la gestualità,
l'aspetto fisico e l'abbigliamento della stessa siano decisamente maschili e non femminili, come emerso anche in sede di comparizione personale.
Pertanto, atteso che l'acquisizione della nuova identità di genere da parte della Pt_1 risulta essere il frutto di un percorso meditato, serio ed irrevocabile, essendosi la ricorrente, come da certificazione in atti, sottoposta anche a trattamenti endocrinologici continuativi, sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettifica degli atti anagrafici.
Per di più, alla luce dei più recenti orientamenti interpretativi, l'intervento chirurgico non costituisce più un presupposto indispensabile per ottenere l'auspicato provvedimento di rettifica, atteso che l'appartenenza di genere è frutto di una condizione psicologica ed esistenziale, e non morfologica.
Sul punto, di recente, si è così pronunciata la Corte Costituzionale: “Alla luce dei principi affermati nella sentenza n. 221 del 2015, va ribadito che l'interpretazione costituzionalmente adeguata della L. n. 164 del 1982 consente di escludere il requisito dell'intervento chirurgico di normo conformazione. E tuttavia ciò non esclude affatto, ma anzi avvalora, la necessità di un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato” (cfr. Corte cost. n.180/2017).
D'altronde, la Consulta, già nel 2015, riprendendo il ragionamento sotteso alla nota pronuncia della Suprema Corte n. 15138/2015, ha osservato che: “la disposizione in esame
(artt. 1 e 3 L. 164/1982) costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale ed ordinamentale volta al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Nel sistema della L. n. 164 del 1982, ciò si realizza attraverso un procedimento giudiziale che garantisce, al contempo, sia il diritto del singolo individuo, sia quelle esigenze di certezza delle relazioni giuridiche, sulle quali si fonda il rilievo dei registri anagrafici. Si legge nella sentenza n. 221/15 della Consulta che: “Tenuto conto che l 'art. 1 L.
164/1982 stabilisce i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso, individuandoli nelle «intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali» e interpretata alla luce dei diritti della persona - ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia - la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, deve escludersi la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n.
164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”.
In definitiva, in accoglimento della domanda principale, deve essere disposta, nei confronti di nata a [...] il [...], la rettificazione di attribuzione di sesso da Parte_1 femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro.
Per l'effetto, va inoltre autorizzato, in conformità alle richieste della parte e alle sue considerazioni circa la gradualità e l'eventualità dell'intervento, il trattamento medico- chirurgico dei caratteri sessuali da femminili a maschili.
Infine, all'attribuzione alla ricorrente del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso. Ebbene, l'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla
L. n. 164 del 1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro, si evince sia dall'art. 5 della Legge citata ("Le attestazioni... sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome"), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Tra l'altro, come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, non sussiste alcun obbligo di trasposizione meccanica del nome originario nell'altro genere, né emergono obiezioni al fatto che sia la stessa parte interessata, soggetto chiaramente adulto, se lo voglia, ad indicare il nuovo nome prescelto, quando non ostino disposizioni normative o diritti di terzi, attesa l'intima relazione esistente tra identità sessuale e segni distintivi della persona, quale il nome. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 120/2001, ha chiaramente affermato che il nome inteso come il primo ed immediato segno distintivo, costituisce uno dei diritti inviolabili della persona protetti dalla Carta ex art. 2 Cost., cui si riconosce il carattere di clausola aperta, con conseguente possibilità di evincere, dalla lettura combinata dell'art. 6 c.c., comma 3, e degli artt. 2 e 22 Cost., la natura di diritto soggettivo insopprimibile della persona.
Dunque, il riconoscimento del primario diritto alla identità sessuale, sotteso alla disposta rettificazione dell'attribuzione di sesso, rende consequenziale la rettificazione del prenome, che non va necessariamente convertito nel genere scaturente dalla rettificazione, dovendo il giudice tener conto del nuovo prenome, indicato dalla persona, pur se del tutto diverso dal prenome precedente, ove tale indicazione sia legittima e conforme al nuovo stato (cfr.
Cass. Civ. n. 3877/2020).
In definitiva, il prenome della ricorrente deve essere rettificato, conformemente a quanto richiesto dall'interessata, da " in " , risultando quest'ultimo il nome con cui è Pt_1 Per_1 ormai già conosciuta nell'ambito sociale.
Le spese del giudizio, considerata la necessarietà della pronuncia giudiziale, la natura in concreto non contenziosa della procedura e l'assenza di una controparte sostanziale, essendo stato il Pubblico Ministero l'unico contraddittore, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, così provvede: • accoglie la domanda promossa da di rettificazione di attribuzione di Parte_1 sesso da femminile a maschile;
• attribuisce a il nuovo nome di Parte_1 Parte_2
• dispone la rettificazione dell'atto di nascita di nata a [...] il Parte_1
19.3.2005 (Anno 2005, Numero 2, Parte 1, Serie A, Ufficio 1), ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente che l'atto di nascita venga così corretto: dove è scritto si legga " e dove è Parte_1 Parte_2 scritto “sesso femminile" si legga "sesso maschile";
• autorizza l'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento medico- chirurgico;
• dichiara irripetibili le spese;
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 19.2.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Marco Ponsiglione Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari