Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 11/04/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 10.04.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2310 / 2021
promossa da
'P.IVA 1 rappresentata e difesa dagli avv. ti Parte 1 C.F.
D'ERCOLE STEFANO e Parte_2 giusta procura in atti,
-opponente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte 1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CARLISI VIVIANA, giusta procura in atti,
-opposta-
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MINIO GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-terza chiamata-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 13 settembre 2021, la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 175/2021 con cui l'P_ gli ha intimato il
Notificazione n. 2017023125/S01 del 26.7.2019 con cui è stato richiesto all' Parte 1
[...] - a titolo di responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, D.Lgs. 10 settembre 2003, n.
276 col debitore principale Parte 3 ora Controparte_2
in relazione al periodo febbraio 2015 - maggio 2018, il pagamento di “addebiti contestati" per omessi contributi e premi assicurativi, ritenendo errata l'applicazione dell'istituto trasferta ed erroneo l'inquadramento professionale dei dipendenti.
Rilevava che tutti i lavoratori richiamati nel verbale ispettivo (ad eccezione del Sig. Parte_4 Parte 1[...] non sono stati impiegati nel contratto di appalto intercorso tra
[...] e Abate Meccaniche S.r.l.: eccepiva il difetto di certezza e liquidità del d.i.,
l'indeterminatezza e genericità dei criteri di calcolo applicati dall' P_ l'inesistenza e/o
nullità del decreto emesso in assenza dei presupposti di legge ex artt. 29, comma 2, d.lgs n.
276/2003 e 634 c.p.c. e la mancanza della motivazione di addebito in relazione a tutti i dipendenti. Chiedeva, in caso di rigetto dell'opposizione, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, D.Lgs 276/2003 per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, in contrasto con il principio di uguaglianza e ragionevolezza ha introdotto una responsabilità solidale a carico del Committente di natura oggettiva. Rilevava, altresì, di avere sempre acquisito DURC regolare e chiedeva di ordinare la chiamata in causa della Controparte_2
Si costituiva l'P_ che argomentava funditus circa l'infondatezza dell'opposizione e la legittimità dell'operato degli ispettori.
Chiamata in causa la Controparte_2 eccepiva l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del d.i., la violazione dell'art. 12 co. 7 della l. n. 212/2000; argomentava poi l'illegittimità degli accertamenti fatti e chiedeva di dichiarare illegittimo il verbale di accertamento.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
***** L'opposizione va parzialmente accolta.
In punto di diritto giova ricordare che "in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' P_ sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la provadei fatti costitutivi del credito preteso”.
Era, pertanto, onere dell' P_ provare la responsabilità della società opponente, la quale ha eccepito l'inoperatività della garanzia solidale prevista ex art. 29, 2 comma, d.lgs. n.
276/2003.
Orbene, preliminarmente, va ripercorsa brevemente la vicenda processuale che ha interessato il verbale di accertamento posto a fondamento del decreto ingiuntivo impugnato.
L'CP 1 ha infatti fondato l'istanza monitoria sul verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017023125/S01 del 26 luglio 2019 con cui ha: disconosciuto i rapporti di lavoro delle dipendenti Persona_1 ; contestato l'erroneo inquadramento Parte 5 e e Parte 7 ; accertato l'inosservanza delle dei lavoratori Parte_6
disposizioni del CCNL di categoria in materia di assenze ingiustificate, permessi e aspettative non retribuiti;
verificato l'uso indebito di agevolazioni e benefici contributivi,
l'erroneo utilizzo dell'istituto della trasferta e l'effettuazione del conguaglio di assegni familiari indebitamente erogati.
Avverso il verbale in argomento la società Controparte_2 ha adito il Tribunale di
Agrigento che, con sentenza n. 495/2021 del 20 aprile 2021, ha accolto la preliminare eccezione di nullità del verbale per violazione dell'art. 12 comma 7 della L. n. 212/2000.
Avverso tale pronuncia (e contro quelle emanate in favore delle ricorrenti Parte 5 e
Persona 1 ) ha proposto appello l' P_
La Corte ha dichiarato l'appello parzialmente fondato, ritenendo che le sentenze impugnate non avessero fatto corretta applicazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, applicandosi tale normativa al procedimento di accertamento relativo alle omissioni contributive, ma non ai verbali di accertamento, bensì ai successivi avvisi di addebito.
Verificata, poi, nel merito la fondatezza delle pretese creditorie dell' P_ , ha dichiarato, per quanto qui di interesse, “la nullità del verbale unico di accertamento e notificazione dell' P_
n. 2017023125/DDL del 26.07.2019 limitatamente ai paragrafi nn. 2, 3, 4 (con le eccezioni di cui a pag. 13, 14 e 15, indicate in motivazione) e 5".
Orbene, la pronuncia resa in sede di impugnazione ed avente ad oggetto la validità del verbale di accertamento, esplica efficacia di giudicato nei confronti dei soggetti che erano parte di quel giudizio e, dunque, dell' Controparte 3 della Controparte_2
tale effetto non può produrre anche nei confronti di per la quale giova Parte 1
invece richiamare l'art. 1306 c.c. a mente del quale "La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei debitori in solido, o tra il debitore e uno dei creditori in solido, non ha effetto contro gli altri debitori o contro gli altri creditori. Gli altri debitori possono opporla al creditore, salvo che sia fondata sopra ragioni personali al condebitore;
gli altri creditori possono farla valere contro il debitore, salve le eccezioni personali che questi può opporre a ciascuno di essi".
Da tale norma si ricava il principio per cui il condebitore in solido può opporre al creditore il giudicato intervenuto tra quest'ultimo e altro condebitore solidale, circostanza che si è
verificata nel caso di specie.
Pertanto, il verbale - valorizzato l'effetto espansivo esterno del giudicato - non è stato totalmente oggetto di annullamento;
in particolare, come evidenziato, è rimasto in vigore per le contestazioni afferenti i punti n. 6, 7 e 8 le cui sanzioni sono state irrogate per i dipendenti Parte 8 Parte 9 Parte 10 Persona 2
Parte 11 Parte 12 Parte 13 Parte 14 Parte 15 CP 4 Controparte_5 CP 6 Controparte 7 Controparte_8
Parte 4 Controparte_9 Controparte 10 Controparte 11
Occorre pertanto valutare, nei limiti di validità del verbale, la responsabilità dell'odierno opponente.
Giova a tale riguardo precisare che la responsabilità solidale del committente e del subappaltatore delineata dall'art. 29 menzionato è di tipo legale e sorge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, al verificarsi delle condizioni poste dalla norma, quali l'esistenza di un rapporto contrattuale riconducibile all'ambito di operatività della norma stessa e l'inadempimento da parte del datore di lavoro dei suoi obblighi verso i dipendenti.
Invero, l'obbligazione collaterale di versamento del trattamento previdenziale e retributivo dei lavoratori, non determina la contitolarità del debito contributivo ma la "responsabilità
di garanzia" del coobbligato committente, ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del
2003; ne consegue che il predetto, dopo aver soddisfatto il credito, in caso di inadempimento del datore di lavoro può agire in regresso nei confronti di quest'ultimo per l'intero importo pagato.
Tuttavia, presupposto implicito di applicabilità di tale normativa è che i dipendenti, per cui il committente risponde, abbiano effettivamente prestato la propria opera lavorativa in favore dell'appalto che afferisce allo stesso, essendo irragionevole ipotizzare che egli risponda per tutti i dipendenti impiegati anche in lavori a lui estranei.
Parte 1Nel caso di specie, ha allegato che nessuno dei lavoratori richiamati nel verbale ispettivo all'origine del decreto ingiuntivo rientra tra il personale autorizzato e che ha operato presso i siti di Priolo ed CP 12 nell'esecuzione dei lavori oggetto del citato contratto d'appalto, ad eccezione di Parte 4 che ha lavorato per n. 20 giorni;
a fronte di tali asserzioni, l' P_ su cui incombe l'onere di allegazione e prova non ha
provato che i dipendenti sopra richiamati fossero impiegati per l'esecuzione del contratto di appalto n. 8400065542 del 20.1.2015 con cui l'odierna esponente ha commissionato i lavori all' (oraParte 3 Controparte_2
Peraltro, nello stesso verbale impugnato si legge che la società risulta aver stipulato numerosi contratti di appalto anche con la Controparte 13 società unipersonale, sulla base dei quali sono state eseguite differenti e numerose lavorazioni da parte della società [...]
Parte 3 presso gli stabilimenti della CP 13 di Calusco D'Adda (BG), Rezzato
(BS), Samatzai (CA), Porto Empedocle (AG), Colleferro (RM), Matera (MT), Guardiaregia
(CB), Salerno (SA) e Isola delle Femmine (PA); inoltre, è stato altresì precisato che l'imputazione di responsabilità è stata effettuata sulla base del fatto che "Considerato che né
l'appaltatore, né il committente hanno prodotto, nonostante l'esplicita richiesta, un elenco e/o prospetto dei soggetti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'addebito effettuato a titolo di responsabilità solidale è riferito a tutti i dipendenti in forza alla Parte 3 nel
periodo di validità dell'appalto”.
Alla luce di quanto esposto, Parte 1 è tenuta a rispondere, in via solidale, soltanto degli addebiti rimasti validi a seguito della sentenza della Corte di Appello, emessi con non potendosi ritenere obbligata solidale per leriguardo al dipendente Parte_4
omissioni afferenti i dipendenti che non hanno espletato attività lavorativa nell'appalto di cui la stessa era committente.
Il ricorso, pertanto, va solo parzialmente accolto.
Per quanto afferisce le spese di lite, si reputa opportuno disporne la compensazione tra tutte le parti in lite, sia in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, sia per la mancata collaborazione prestata da committente e appaltatore nei confronti dell'ente previdenziale, avendo lo stesso richiesto più volte informazioni circa il personale impiegato nell'appalto e non potendo l'incendio subito dalla società in data 9 gennaio 2018 esimere l'azienda dal dovere di ricostruire la propria posizione e comunicarla all'ente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara Parte 1 responsabile ex art. 29, Parte 4 ecomma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 unicamente per la posizione di limitatamente alle violazioni di cui ai punti nn. 6, 7 e 8 del verbale di accertamento e notificazione n. 2017023125/S01 del 26 luglio 2019;
rigetta per il resto e, pertanto, revoca il decreto ingiuntivo emesso in parte qua;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Agrigento, il 11/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo