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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/11/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 831/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa IA DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7 aprile 2024 da:
, (CF. elettivamente domiciliata in Sassari, via Parte_1 C.F._1
Mazzini n. 2/D presso e nello studio dell'Avv. Claudia Selis (C.F. ), che la C.F._2
difende e rappresenta in virtù di procura alle liti in calce al ricorso,
RICORRENTE nei confronti di
(CF. ) elettivamente domiciliato in Sassari, C.so Controparte_1 C.F._3
Margherita di Savoia n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Giacomo Baralla (CF.
) che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta.
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 16 ottobre 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis.12 ss. e 337bis ss. c.c. depositato il 7 aprile 2025 ha Parte_1
convenuto in giudizio . Controparte_1
pagina 1 di 5 Premesso che le parti avevano intrattenuto una relazione sentimentale non confluita in un rapporto di coniugio, e che da questa era nata la figlia minore (Sassari 1.07.2014), riconosciuta da Persona_1
entrambi i genitori, ha dedotto che dopo la fine della loro convivenza, avvenuta nel 2018, era andata a vivere insieme alla figlia in una casa di proprietà della madre.
Ha rappresentato che il rapporto padre-figlia era andato col passare del tempo sempre più allentandosi, in particolar modo dopo la separazione (2018), ed era stato caratterizzato da un lento ma continuo e costante allontanamento tra i due, causato dal disinteresse manifestato dal . CP_1
Ha precisato che il aveva abdicato al suo ruolo genitoriale e ciò nonostante la bambina desideri CP_1
o, lo desiderasse fino a poco tempo prima, vedere e sentire il padre, quest'ultimo non aveva ricambiato il sentimento e l'interesse con la stessa intensità, così che la bambina aveva dovuto subire la delusione di promesse di incontri e momenti insieme poi non mantenute.
Ha aggiunto che nel poco tempo che padre e figlia trascorrevano assieme il resistente era più interessato a domandarle chi frequentasse la se si vedeva con qualcuno e dove andava, Pt_1
formulando domande tese solo a carpire informazioni sulla vita privata della ricorrente, così creando nella bambina uno stato di ansia o, peggio ancora, un conflitto di lealtà.
Ha esplicitato di essere inoltre preoccupata per il fatto che era a conoscenza che il era solito CP_1
guidare anche dopo che gli era stata ritirata la patente nel 2018, in seguito ad un incidente stradale, trasportando a bordo. Per_1
Sotto il profilo economico ha allegato di essersi laureata in Mediazione Linguistica e Culturale nell'anno accademico 2018/2019, di aver lavorato come addetta alle vendite sia con contratti a tempo determinato fino a marzo 2023, che nel 2021 aveva costituito insieme al fratello la società “SABA
SRLS” volta alla gestione dei campi da tennis, padel e calcetto del Centro Commerciale Riviera di
Sorso sito in Platamona.
Quanto al resistente, ha riportato che questi nel 2018 aveva aperto una società di rivendita di auto on line, chiusa dopo un paio di anni, che, in seguito, aveva svolto lavori saltuari e che negli ultimi due anni
– durante la stagione estiva - aveva collaborato nella gestione dell'attività di famiglia bar Ristorante sita presso il Centro Commerciale Platamona (III pettine) e che a ottobre del 2024 le aveva comunicato d'aver reperito un'occupazione ad Ancona ove si era trasferito per un paio di mesi. Ha rappresentato che a dicembre dello scorso anno aveva fatto ritorno a Sassari ove tuttora risiedeva e che, oltre a lavorare come cuoco nell'attività di famiglia durante il periodo stagionale, percepiva i frutti civili degli immobili a lui intestati e concessi in locazione.
Ha lamentato che, ciò nonostante, dal momento della separazione si era occupata di sotto ogni Per_1
punto di vista, in via esclusiva, sia dal punto morale che materiale perché il resistente non aveva mai pagina 2 di 5 contribuito al mantenimento della bambina, se non saltuariamente e comunque dietro richieste insistenti da parte sua.
Ha quindi concluso chiedendo:
“Voglia il Tribunale Ill.mo 1) Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta;
2) affidare la minore , nata a Sassari a [...]07.2014 ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 prevalente presso il domicilio materno;
3) stabilire le modalità di frequentazione del genitore non collocatario tenendo conto della situazione sopra descritta;
avendo a mente il superiore interesse della minore, la quale compirà undici anni a luglio 2025 e, oramai da tempo, non ha più rapporti con il padre, se non sporadici ed occasionali e con le modalità sopra descritte;
4) condannare il Sig.
[...]
al pagamento, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 350,00, rivalutabile CP_1
annualmente secondo gli indici istati, per il mantenimento della minore figlia, da corrispondere alla
Sig.ra ; 5) condannare il Sig. al pagamento del 50% delle spese Parte_1 Controparte_1 di natura straordinaria nell'interesse della minore figlia secondo quanto stabilito dal protocollo del
CNF del 2017 – doc 12 in uso all'intestato Tribunale. 6) condannare al pagamento Controparte_1 delle spese in favore dello dell'Erario, in caso di opposizione”.
Con comparsa depositata in data 16 settembre 2025 si è costituito contestando tutto Controparte_1
quanto allegato da parte ricorrente.
Ha dedotto che i rapporti tra i due genitori erano civili e ciò al solo scopo di far crescere in un Per_1
ambiente tranquillo e sereno e che era la madre a non consentire che lui avesse un rapporto costante e duraturo con la figlia.
Ha comunque descritto il rapporto con la figlia come stretto e positivo: si reca volentieri a casa Per_1
sua e dai nonni e trascorrono insieme del tempo di qualità.
Quanto alle sue condizioni economiche, ha confermato di lavorare stagionalmente come cuoco nel bar/ristorante/pizzeria sito presso il Centro Commerciale Platamona di proprietà della sua famiglia, e che nel resto dell'anno svolgeva solo qualche lavoro saltuario come quello della vendita delle automobili che non gli consentiva di avere una stabilità economica.
Ha poi precisato di essere proprietario di un solo immobile sito in Sorso e che questo, benché locato, comportava per lui solo spese in quanto l'inquilina si rifiutava di pagare gli oneri condominiali.
Ha riferito che, comunque, nonostante la scarsa stabilità economica, aveva comunque sempre corrisposto delle somme per il mantenimento della bambina e ha aderito alla richiesta della ricorrente di versare un contributo per il mantenimento della figlia di € 350,00 mensili.
Ha quindi concluso chiedendo: a) la minore venga affidata in maniera congiunta al sig.
[...]
e alla sig.ra ; b) la bambina risieda in modo stabile presso l'abitazione CP_1 Parte_1
pagina 3 di 5 della madre;
c) la regolamentazione del diritto di visita del padre avvenga nei seguenti modi: - potrà vedere e tenere con sé la figlia minore nel corso della settimana due giorni, il lunedì e il mercoledì, compatibilmente con gli orari scolastici ed eventuali attività svolte dalla bambina (orari che, allo stato, possono essere stabiliti dalla fine delle lezioni scolastiche sino alle ore 21:30); - il fine settimana
(dall'uscita di scuola dal venerdì alle ore 21:30 della domenica) alternativamente tra i genitori;
- nel periodo delle vacanze natalizie il padre terrà la figlia ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre oppure dal
31 al 6 gennaio;
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
- nelle vacanze estive la minore starà con il padre 20 giorni anche non consecutivi da stabilirsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, qualora non sia possibile la presenza di entrambi i genitori;
- il padre potrà inoltre trascorrere con la figlia liberamente ogni altro momento previo accordo con la madre;
d) il padre dovrà versare a titolo di mantenimento della minore un contributo pari ad € 350,00 mensili, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese presso il domicilio della sig.ra , secondo la variazione degli Pt_1
indici ISTAT. Per quanto riguarda le spese straordinarie, che si dovessero rendere necessarie quali quelle mediche, scolastiche ed extrascolastiche ed ogni altra esigenza occorrenda, verranno ripartite tra i due genitori nella misura del 50%; e) tutte le decisioni riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) del minore dovranno sempre essere preventivamente discusse e approvate da entrambi i genitori;
f) le parti si impegnano a far mantenere buoni rapporti con i nonni materni e paterni e i rispettivi zii. Con vittoria di spese e compensi.”
All'udienza del 16 ottobre 2025, le parti, presenti personalmente, hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice nei termini che seguono:
“affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocazione presso la madre. Il Per_1 padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola o dalle ore 16,00 fino alle ore 20,30, la settimana successiva il martedì e giovedì con i medesimi orari nonché dal sabato mattina alle 10,00 alla domenica sera alle ore 20,30. Il accompagnerà la bambina CP_1
alle attività e la riprenderà impegnandosi a non portare la bambina in macchina guidando lui finché non avrà conseguito la patente. trascorrerà la vigilia del 24 dicembre con un genitore ed il Per_1 giorno di Natale con l'altro con il quale poi passerà le vacanze fino al 30 di dicembre e ciò ad anni alterni. Lo stesso criterio si applicherà per le altre principali festività. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre 20 giorni anche non consecutivi, e 20 giorni anche non consecutivi con la madre, da stabilirsi entro il 30 maggio di ogni anno. Salvo migliori accordi tra i genitori. Il
pagina 4 di 5 padre verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 400,00 rivalutabili Istat da versare entro il giorno 5 di ogni mese con modalità concordate al domicilio della madre oltre il 50 % delle Spese Straordinarie secondo il Protocollo CNF, a decorrere dalla data della domanda (deposito del ricorso). L'assegno Unico Inps sarà percepito al 100 % dalla madre
[...]
. Spese compensate.” Parte_1
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
L'accordo delle parti che hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice può dunque essere recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone conformemente all'accordo delle parti sopra riportato da intendersi qui integralmente trascritto.
Così deciso in Sassari nella Camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa IA DE
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa IA DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7 aprile 2024 da:
, (CF. elettivamente domiciliata in Sassari, via Parte_1 C.F._1
Mazzini n. 2/D presso e nello studio dell'Avv. Claudia Selis (C.F. ), che la C.F._2
difende e rappresenta in virtù di procura alle liti in calce al ricorso,
RICORRENTE nei confronti di
(CF. ) elettivamente domiciliato in Sassari, C.so Controparte_1 C.F._3
Margherita di Savoia n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Giacomo Baralla (CF.
) che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta.
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 16 ottobre 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 473bis.12 ss. e 337bis ss. c.c. depositato il 7 aprile 2025 ha Parte_1
convenuto in giudizio . Controparte_1
pagina 1 di 5 Premesso che le parti avevano intrattenuto una relazione sentimentale non confluita in un rapporto di coniugio, e che da questa era nata la figlia minore (Sassari 1.07.2014), riconosciuta da Persona_1
entrambi i genitori, ha dedotto che dopo la fine della loro convivenza, avvenuta nel 2018, era andata a vivere insieme alla figlia in una casa di proprietà della madre.
Ha rappresentato che il rapporto padre-figlia era andato col passare del tempo sempre più allentandosi, in particolar modo dopo la separazione (2018), ed era stato caratterizzato da un lento ma continuo e costante allontanamento tra i due, causato dal disinteresse manifestato dal . CP_1
Ha precisato che il aveva abdicato al suo ruolo genitoriale e ciò nonostante la bambina desideri CP_1
o, lo desiderasse fino a poco tempo prima, vedere e sentire il padre, quest'ultimo non aveva ricambiato il sentimento e l'interesse con la stessa intensità, così che la bambina aveva dovuto subire la delusione di promesse di incontri e momenti insieme poi non mantenute.
Ha aggiunto che nel poco tempo che padre e figlia trascorrevano assieme il resistente era più interessato a domandarle chi frequentasse la se si vedeva con qualcuno e dove andava, Pt_1
formulando domande tese solo a carpire informazioni sulla vita privata della ricorrente, così creando nella bambina uno stato di ansia o, peggio ancora, un conflitto di lealtà.
Ha esplicitato di essere inoltre preoccupata per il fatto che era a conoscenza che il era solito CP_1
guidare anche dopo che gli era stata ritirata la patente nel 2018, in seguito ad un incidente stradale, trasportando a bordo. Per_1
Sotto il profilo economico ha allegato di essersi laureata in Mediazione Linguistica e Culturale nell'anno accademico 2018/2019, di aver lavorato come addetta alle vendite sia con contratti a tempo determinato fino a marzo 2023, che nel 2021 aveva costituito insieme al fratello la società “SABA
SRLS” volta alla gestione dei campi da tennis, padel e calcetto del Centro Commerciale Riviera di
Sorso sito in Platamona.
Quanto al resistente, ha riportato che questi nel 2018 aveva aperto una società di rivendita di auto on line, chiusa dopo un paio di anni, che, in seguito, aveva svolto lavori saltuari e che negli ultimi due anni
– durante la stagione estiva - aveva collaborato nella gestione dell'attività di famiglia bar Ristorante sita presso il Centro Commerciale Platamona (III pettine) e che a ottobre del 2024 le aveva comunicato d'aver reperito un'occupazione ad Ancona ove si era trasferito per un paio di mesi. Ha rappresentato che a dicembre dello scorso anno aveva fatto ritorno a Sassari ove tuttora risiedeva e che, oltre a lavorare come cuoco nell'attività di famiglia durante il periodo stagionale, percepiva i frutti civili degli immobili a lui intestati e concessi in locazione.
Ha lamentato che, ciò nonostante, dal momento della separazione si era occupata di sotto ogni Per_1
punto di vista, in via esclusiva, sia dal punto morale che materiale perché il resistente non aveva mai pagina 2 di 5 contribuito al mantenimento della bambina, se non saltuariamente e comunque dietro richieste insistenti da parte sua.
Ha quindi concluso chiedendo:
“Voglia il Tribunale Ill.mo 1) Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta;
2) affidare la minore , nata a Sassari a [...]07.2014 ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_2 prevalente presso il domicilio materno;
3) stabilire le modalità di frequentazione del genitore non collocatario tenendo conto della situazione sopra descritta;
avendo a mente il superiore interesse della minore, la quale compirà undici anni a luglio 2025 e, oramai da tempo, non ha più rapporti con il padre, se non sporadici ed occasionali e con le modalità sopra descritte;
4) condannare il Sig.
[...]
al pagamento, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di euro 350,00, rivalutabile CP_1
annualmente secondo gli indici istati, per il mantenimento della minore figlia, da corrispondere alla
Sig.ra ; 5) condannare il Sig. al pagamento del 50% delle spese Parte_1 Controparte_1 di natura straordinaria nell'interesse della minore figlia secondo quanto stabilito dal protocollo del
CNF del 2017 – doc 12 in uso all'intestato Tribunale. 6) condannare al pagamento Controparte_1 delle spese in favore dello dell'Erario, in caso di opposizione”.
Con comparsa depositata in data 16 settembre 2025 si è costituito contestando tutto Controparte_1
quanto allegato da parte ricorrente.
Ha dedotto che i rapporti tra i due genitori erano civili e ciò al solo scopo di far crescere in un Per_1
ambiente tranquillo e sereno e che era la madre a non consentire che lui avesse un rapporto costante e duraturo con la figlia.
Ha comunque descritto il rapporto con la figlia come stretto e positivo: si reca volentieri a casa Per_1
sua e dai nonni e trascorrono insieme del tempo di qualità.
Quanto alle sue condizioni economiche, ha confermato di lavorare stagionalmente come cuoco nel bar/ristorante/pizzeria sito presso il Centro Commerciale Platamona di proprietà della sua famiglia, e che nel resto dell'anno svolgeva solo qualche lavoro saltuario come quello della vendita delle automobili che non gli consentiva di avere una stabilità economica.
Ha poi precisato di essere proprietario di un solo immobile sito in Sorso e che questo, benché locato, comportava per lui solo spese in quanto l'inquilina si rifiutava di pagare gli oneri condominiali.
Ha riferito che, comunque, nonostante la scarsa stabilità economica, aveva comunque sempre corrisposto delle somme per il mantenimento della bambina e ha aderito alla richiesta della ricorrente di versare un contributo per il mantenimento della figlia di € 350,00 mensili.
Ha quindi concluso chiedendo: a) la minore venga affidata in maniera congiunta al sig.
[...]
e alla sig.ra ; b) la bambina risieda in modo stabile presso l'abitazione CP_1 Parte_1
pagina 3 di 5 della madre;
c) la regolamentazione del diritto di visita del padre avvenga nei seguenti modi: - potrà vedere e tenere con sé la figlia minore nel corso della settimana due giorni, il lunedì e il mercoledì, compatibilmente con gli orari scolastici ed eventuali attività svolte dalla bambina (orari che, allo stato, possono essere stabiliti dalla fine delle lezioni scolastiche sino alle ore 21:30); - il fine settimana
(dall'uscita di scuola dal venerdì alle ore 21:30 della domenica) alternativamente tra i genitori;
- nel periodo delle vacanze natalizie il padre terrà la figlia ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre oppure dal
31 al 6 gennaio;
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni la minore trascorrerà con il padre il giorno di
Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa;
- nelle vacanze estive la minore starà con il padre 20 giorni anche non consecutivi da stabilirsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, qualora non sia possibile la presenza di entrambi i genitori;
- il padre potrà inoltre trascorrere con la figlia liberamente ogni altro momento previo accordo con la madre;
d) il padre dovrà versare a titolo di mantenimento della minore un contributo pari ad € 350,00 mensili, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese presso il domicilio della sig.ra , secondo la variazione degli Pt_1
indici ISTAT. Per quanto riguarda le spese straordinarie, che si dovessero rendere necessarie quali quelle mediche, scolastiche ed extrascolastiche ed ogni altra esigenza occorrenda, verranno ripartite tra i due genitori nella misura del 50%; e) tutte le decisioni riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere) del minore dovranno sempre essere preventivamente discusse e approvate da entrambi i genitori;
f) le parti si impegnano a far mantenere buoni rapporti con i nonni materni e paterni e i rispettivi zii. Con vittoria di spese e compensi.”
All'udienza del 16 ottobre 2025, le parti, presenti personalmente, hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice nei termini che seguono:
“affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore con collocazione presso la madre. Il Per_1 padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola o dalle ore 16,00 fino alle ore 20,30, la settimana successiva il martedì e giovedì con i medesimi orari nonché dal sabato mattina alle 10,00 alla domenica sera alle ore 20,30. Il accompagnerà la bambina CP_1
alle attività e la riprenderà impegnandosi a non portare la bambina in macchina guidando lui finché non avrà conseguito la patente. trascorrerà la vigilia del 24 dicembre con un genitore ed il Per_1 giorno di Natale con l'altro con il quale poi passerà le vacanze fino al 30 di dicembre e ciò ad anni alterni. Lo stesso criterio si applicherà per le altre principali festività. Durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre 20 giorni anche non consecutivi, e 20 giorni anche non consecutivi con la madre, da stabilirsi entro il 30 maggio di ogni anno. Salvo migliori accordi tra i genitori. Il
pagina 4 di 5 padre verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di € 400,00 rivalutabili Istat da versare entro il giorno 5 di ogni mese con modalità concordate al domicilio della madre oltre il 50 % delle Spese Straordinarie secondo il Protocollo CNF, a decorrere dalla data della domanda (deposito del ricorso). L'assegno Unico Inps sarà percepito al 100 % dalla madre
[...]
. Spese compensate.” Parte_1
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della figlia minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
L'accordo delle parti che hanno aderito alla proposta conciliativa del Giudice può dunque essere recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone conformemente all'accordo delle parti sopra riportato da intendersi qui integralmente trascritto.
Così deciso in Sassari nella Camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa IA DE
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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