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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/11/2025, n. 2937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2937 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, pronuncia fuori udienza la seguente Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Luca BOSCO
- Ricorrente -
contro « (già “ Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappr. pro tempore,con l'avv. Chiloiro
[...]
- Convenuta - e nei confronti di «”PREVIAMBIENTE” - A FAVORE Controparte_3 [...]
, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore,
- Convenuto contumace - OGGETTO: “VERSAMENTI A FONDO PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE” Fatto e diritto Con atto introduttivo depositato il 31.1.25 parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di accertare e dichiarare l'inadempimento di consistito nel ritardato e/o omesso Controparte_5 versamento delle quote di contribuzione maturate e trattenute dalla sua retribuzione (100% delle quote di TFR maturate mensilmente, quota di contribuzione a carico del datore, quota di contribuzione opzionale posta a carico del dipendente e ulteriore contributo fisso mensile), in quanto destinate al FONDO di previdenza complementare denominato “PREVIAMBIENTE” ex art. 65, commi 7 e 8 CCNL UTILITALIA, per i periodi dettagliati in ricorso;
per l'effetto, condannare la (ex-AMIU) CP_1 al versamento in favore del FONDO “PREVIAMBIENTE” della complessiva somma dovuta a CP_1 titolo di quote di contribuzione omesse a far data dal 1.09.23, maggiorate di interessi e rivalutazione come per legge. Si è costituita la chiedendo rigettarsi la domanda essendo intervenuto accordo con . CP_1 CP_6 Nelle more del giudizio è intervenuto il versamento del dovuto, sicchè il procuratore del ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere. La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
*********************** Effettivamente può essere dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento del dovuto. Quanto alle spese le stesse seguono la soccombenza virtuale essendo il pagamento avvenuto solo il 6.10.25 .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2 condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in CP_1 complessivi € 1500,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Taranto, 10.11.25 IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott.ssa Maria LEONE)
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Luca BOSCO
- Ricorrente -
contro « (già “ Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappr. pro tempore,con l'avv. Chiloiro
[...]
- Convenuta - e nei confronti di «”PREVIAMBIENTE” - A FAVORE Controparte_3 [...]
, in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore,
- Convenuto contumace - OGGETTO: “VERSAMENTI A FONDO PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE” Fatto e diritto Con atto introduttivo depositato il 31.1.25 parte ricorrente ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di accertare e dichiarare l'inadempimento di consistito nel ritardato e/o omesso Controparte_5 versamento delle quote di contribuzione maturate e trattenute dalla sua retribuzione (100% delle quote di TFR maturate mensilmente, quota di contribuzione a carico del datore, quota di contribuzione opzionale posta a carico del dipendente e ulteriore contributo fisso mensile), in quanto destinate al FONDO di previdenza complementare denominato “PREVIAMBIENTE” ex art. 65, commi 7 e 8 CCNL UTILITALIA, per i periodi dettagliati in ricorso;
per l'effetto, condannare la (ex-AMIU) CP_1 al versamento in favore del FONDO “PREVIAMBIENTE” della complessiva somma dovuta a CP_1 titolo di quote di contribuzione omesse a far data dal 1.09.23, maggiorate di interessi e rivalutazione come per legge. Si è costituita la chiedendo rigettarsi la domanda essendo intervenuto accordo con . CP_1 CP_6 Nelle more del giudizio è intervenuto il versamento del dovuto, sicchè il procuratore del ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere. La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.
*********************** Effettivamente può essere dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuto pagamento del dovuto. Quanto alle spese le stesse seguono la soccombenza virtuale essendo il pagamento avvenuto solo il 6.10.25 .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2 condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in CP_1 complessivi € 1500,00, oltre iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Taranto, 10.11.25 IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott.ssa Maria LEONE)